ART.
1 - Definizione dell’intervento
La presente variante di P.R.G. del Centro
Storico, così come delimitato nella tav. 1P, abroga ogni precedente strumento
urbanistico comunale, approvato od adottato, in contrasto con la presente
normativa.
In particolare le tavole
(n. 1-8) del Piano Regolatore Generale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15.12.1966, per la parte relativa al Centro Storico, sono
sostituite dalle seguenti:Gli
elaborati grafici di riferimento sono quelli di seguito riportati, a parziale modifica di quelli
approvati con Del. G.R. 603/1985:
Tav.
n. 1P Perimetro
del Centro Storico;
Tav.
n. 3P Categorie
d'intervento;
Tav.
n. 4P Individuazione
delle strade di valore ambientale e delle zone pedonali;
Tav. n. 5P Individuazione delle zone ambientali omogenee;
Tav. n. 6P Destinazioni d'uso e individuazione
delle aree da destinare servizi
collettivi
Analogamente in
sostituzione degli articoli 5 - 6 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.
relativi al Centro
Storico, valgono le seguenti disposizioni.Il testo normativo
di seguito riportato sosttituisce i corrispondenti articoli delle N.T.A. della
Variante al Centro Storico.
ART.
2 - Definizione del perimetro del Centro Storico.
Il territorio
delimitato dal perimetro individuato nella tav. n. 1P è classificato, ai sensi
del D.M. n° 1444 del 02.04.1968, e degli artt. 24, 28 e 29 della L.R. n°
61/1985, zona omogenea di tipo A (Centro Storico) .
ART.
3 - Modalità di attuazione degli interventi
nel Centro Storico.
Il Piano
Regolatore Generale nel Centro Storico
si attua nelle seguenti modalità attuative:
1) Strumenti
urbanistici attuativi:
a) Piano
Particolareggiato (P.P.);
b) Piano di
Recupero di iniziativa pubblica o privata (P.d.R.) ;
c) Piano per
l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP)
2) Interventi diretti-:
a) comunicazione
D.I.A. L. 662/96;
b) autorizzazione
edilizia
c) Concessione
edilizia.
ART.
4 - Piano Particolareggiato.
Il Piano
Particolareggiato ai sensi dell’art. 12 della L.R. 61/1985, è lo strumento urbanistico attuativo che
definisce, anche per settori funzionali, l'organizzazione urbanistica di zone
territoriali omogenee.
I Piani
Particolareggiati verranno attuati ai sensi degli artt. 57, 58 e 59 della L.R.
n. 61/85.
Allo
scopo di consentire una sollecita operatività
e per quanto non in contrasto con la
presente normativa,
è possibile prevedere una suddivisione in comparti ai
sensi della legge
Regionale 61/85.
Piano di Recupero
di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457 ed art. 15 L.R. n° 61/1985, è lo strumento di intervento per il recupero
del patrimonio edilizio esistente nelle zone
degradate sotto il profilo urbanistico ed edilizio.
Il Piano
di Recupero è di iniziativa pubblica quando è redatto dal Comune; è di
iniziativa Privata quando è redatto e presentato al Comune dai privati; diviene
un Piano di Recupero
d'ufficio quando è redatto e presentato dal Comune in seguito a mancato accordo tra soggetti interessati ai sensi della L. 61/85.
Allo
scopo di consentire una sollecita operatività e per quanto non in contrasto con
la presente normativa è possibile prevedere
una suddivisione in compartì ai sensi dell'art. 23 della legge 1150/42 e
dell’art. 62 Legge Regionale 61/85.
ART.
6 - Piano per l'Edilizia Economica e Popolare.
Il Piano
per l’Edilizia Economica e Popolare è quello di cui alla legge 18.4.1962 n. 167
e successive modifiche.
Nei
Piani per l'Edilizia Economica e Popolare che
prevedono interventi di restauro,
risanamento o ristrutturazione di edifici o parte di
edifici, il Comune può invitare i proprietari a
realizzare gli interventi previsti sulla base di una
convenzione ai sensi dell’art.25 della
legge
22.10.1971
n. 865.
Il
Comparto comprende uno o più edifici e/o aree da trasformare, appartenenti a
più proprietari o aventi titolo ad edificare e costituenti insieme unità minima per un intervento unitario e si
realizza attraverso la costituzione di un Consorzio e la presentazione di
un'unica
istanza di concessione edilizia.
Qualora si
tratti invece di ordinaria manutenzione, soggetta ad autorizzazione, questa
potrà riguardare in ogni caso anche una singola unita immobiliare.
La
delimitazione del Comparto verrà effettuata nel modi e tempi previsti dall’art.
62 Legge
Regionale 61/85.
ART. 8 - Concessione e Autorizzazione.
L'esecuzione
degli interventi di trasformazione
urbanistica e/o edilizia degli immobili compresi nel Centro Storico è
soggetta al rilascio di una concessione.-
L'ordinaria
e la straordinaria manutenzione sono
soggette alla DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ in conformità alla Legge 662/96, e,
ad autorizzazione, salvo che nelle categorie 1 e 2, così come definite agli
artt. 13 e 14 della presente normativa, per le quali è richiesta la
concessione; l'intervento comportante lavori, non compresi nella ordinaria e
straordinaria manutenzione, è soggetto a concessione.
ART. 9 - Definizioni generali.
1) Per parti esterne - Si intendono le facciate, gli androni, i
cortili e le corti, le logge, le scale esterne, le coperture.
2) Per
copertura - Si intende il complesso delle strutture al di sopra della linea
di gronda, comprese le sovrastrutture quali camini etc.
3) Per elementi
strutturali portanti - Si intendono le strutture verticali sia interne che
esterne
con funzione
portante, sia su fondazione continua che su fondazione puntiforme, e le
struttu-
re portanti orizzontali o solai.
4) Tipologia
edilizia - Si intende l'organizzazione e la distribuzione dei singoli
alloggi
all'interno dell'edificio prendendo come fondamentali indicatori le
posizioni delle scale e
degli accessi e
la configurazione che assumono le singole unità edilizie nelle
aggregazioni
con le altre.
5) Per
superfetazioni - Si intendono le parti aggiuntive di fabbricati prive di
valore storico o architettonico. ed iIn particolare ogni
manufatto, sia a carattere precario sia non precario, ma comunque non
assimilabile alle strutture dell’organismo originario,
e/o che ne pregiudichino il decoro;, in particolare:
-corpi aggettanti ai vari piani,;
- corpi che occupino parzialmente o totalmente superfici
originariamente scoperte (giardini, corti, cortili, chiostrine e terrazze,
ballatoi, pianerottoli). e/o scoperti
afferenti gli edifici (giardini, corti, cortili, chiostrine etc.)
originariamente libere.
6) Per
collegamenti verticali - Si intendono i vani ascensore, le scale singole o
i blocchi scale comuni a più alloggi, sia interni che esterni alle unità
edilizie.
7) Impianto
volumetrico - E' la conformazione esterna di ciascun edificio (inviluppo)
indivi-
duata
dalle sue dimensioni totali o parziali in ogni direzione e dalle posizioni di dette
dimensioni rispetto agli spazi esterni ed agli edifici circostanti.
8) Impianto
distributivo - E' costituito dall'insieme degli elementi verticali ed
orizzontali,
portanti e non, di ciascun edificio e dall'insieme degli spazi da questi
definiti.
9) Involucro
esterno - E' costituito dalle superfici e parti dell'edificio a contatto con lo
esterno :
facciate, portici, androni, logge, cortili, scale esterne, coperture.
10) Allineamento
orizzontale - E' la prescrizione che vincola a mantenere l'estensione in
pianta
di
un edificio o di una nuova parte dell'edificio nello stesso filo del fabbricato
preesistente.
Tali
allineamento può altresì riferirsi a vuoti (finestre, porte, vetrine)
nell'ambito
dell’involucro dell'edificio, definiti da specifici campi di
determinazione.
11) Allineamento
verticale - E' la prescrizione che vincola a mantenere ì prospetti di un
edificio o di una nuova parte di edificio alla stessa altezza dell'edificio esistente.
Tale
allineamento può altresì riferirsi a vuoti (finestre, porte, vetrine etc.)
nell'ambito
dell'involucro dell'edificio, definiti da specifici campi di
determinazione.
12)
12) Campì di determinazione -
Sono le zone sia di facciata che di impianto planimetrico all'interno delle
quali è possibile intervenire secondo le specifiche indicazioni di normativa.
.
13) Pertinenze staccate- Si intendono
manufatti edilizi diversi dalle superfetazioni e non individuati dalla Tav. n.
3P, che
possono anche non essere in relazione funzionale diretta con un edificio.
ART.
10 - Destinazioni d'uso nel
Centro Storico.
Nel Centro
Storico sono consentite le seguenti destinazioni d'uso, compatibilmente con la
categoria dei manufatti e nei limiti delle indicazioni generali di cui alla
tav. n. 6P :
a) Residenza,
qualunque sia il tipo di godimento;
b) Servizi
sociali pubblici e privati;
c) Istituzioni pubbliche statali, e degli
Enti locali
d) Associazioni
politiche, sindacali, culturali;
e) Attrezzature di
culto e religiose;
f) Attività
commerciali ivi compresi ristoranti, bar, etc.;
g) Artigianato
con esclusione delle attività che comportino scarichi di lavorazioni soggetti
alle
disposizioni
di cui alla legge n. 319 del 10.5.1976, emissioni in atmosfera soggette alle
disposizioni di cui alla legge n. 615 del
13.7. 1966 e successive integrazioni e modificazioni e rumore in
uscita dai locali superiori ai 20 db.;
h) Strutture per
la ricezione (a carattere alberghiero etc.);
i) Uffici
pubblici e privati;
l) Strutture per
il tempo libero (cinema, locali divertimento etc.).
Nei
P.d.R. e P.P. è prevista la definizione analitica delle destinazioni d'uso in
relazione alla
categoria dei manufatti e delle più generali indicazioni
dì ordine urbanistico, di cui alla tav.
n. 6P.
E'
consentita, negli interventi, la modifica delle destinazioni d'uso esistenti
purchè al-
l’ interno delle destinazioni d'uso sopra menzionate, e
purché ciò non risulti in contrasto con quanto prescritto nei P.d..R. e P.P., e
nel rispetto delle indicazioni della
tav. n 6P.
Il
semplice cambiamento di destinazione d'uso senza modificazioni con esecuzione
di
opere deve essere richiesto al Sindaco che ne
accerta la compatibilità.
Nelle
zone del Centro Storico sono individuate le seguenti aree omogenee per
destinazione d'uso:
A - Aree residenziali;
B - Aree prevalentemente residenziali;
C - Aree miste - residenziali e terziarie;
D - Aree prevalentemente terziarie;
E - Aree terziarie
Nelle
aree omogenee di cui al comma precedente sono sempre ammesse le funzioni
residenziali allo scopo di conservare vitalità la Centro Storico; sono altresì consentite destinazioni d'uso, diverse dalle residenziali, compatibilmente
con le indicazioni di cui al primo
comma del presente articolo, nei
seguenti casi :
1 - Nelle aree residenziali: in nessun piano;
2 - Nelle aree
prevalentemente residenziali: 25% del
volume;
3 - Nelle aree
miste residenziali e terziarie: 50% del volume;
4 - Nelle aree prevalentemente terziarie: 75% del volume;
5 - Nelle
aree terziarie: in tutti i piani.
Negli
interventi che interessano singole unità immobiliari o edifici con destinazione
d'uso in contrasto con quelle di piano, sono ammesse solo manutenzioni
ordinarie o straordinarie; nel caso di interventi che superano i fini
manutentivi è obbligatorio l'adeguamento alle indicazioni delle destinazioni
d'uso di piano
Nel caso di
interventi regolati da piani attuativi è ammessa una variazione rispetto i
limiti ed ai rapporti previsti dal seguente presente articolo
entro un massimo del 10% per le funzioni non
residenziali.
Negli
interventi che interessano edifici che
alla data di adozione del piano hanno destinazione di uso solo parzialmente
in contrasto con le indicazioni dì piano è ammesso, purchè globale, anche
l’intervento che supera i fini manutentivi, con il mantenimento delle
destinazioni d'uso esistenti purchè compatibili col comma primo del presente
articolo.
Nelle
aree residenziali in deroga al presente articolo, è consentito l'utilizzo del
piano terra per le destinazioni d'uso di cui ai punti f) e g) del comma l°,
purché si tratti di imprese a conduzione familiare e comunque aventi un numero
di addetti, compresi í familiari, non superiore a tre, ed al punto i)
limitatamente agli uffici privati.
E'
ammessa inoltre la deroga alle destinazioni d'uso di piano per interventi
riguardanti uffici pubblici.
ART. 11 - Destinazione
delle zone riservate ai servizi collettivi.
Le zone
individuate e perimetrate nella tav. 6P, riservate aí servizi sociali, sono
destinate a :
A - attrezzature scolastiche;
B - attrezzature collettiva;
C - verde pubblico
D - parcheggi.
La loro attuazione avviene attraverso
piani attuativi e con intervento
diretto.
A - Zone per
attrezzature scolastiche
Queste
zone sono destinate ad attrezzature
scolastiche di vario genere, pubbliche e private ed alle attrezzature di
supporto quali palestre, campì gioco, etc.
Per gli
interventi di iniziativa privata il progetto planivolumetrico particolareggiato
dovrà essere corredato da una dettagliata descrizione e valutazione delle
destinazioni funzionari e da
uno schema di convenzione che regoli i rapporti tra i
richiedenti e l'Amministrazione
Comunale.
Le
proposte progettuali prima di essere portate all'approvazione del Consiglio
Comunale,
saranno sottoposte, su iniziativa della Giunta alla
valutazione delle competenti Commissioni
Consiliari e dei Consigli Circoscrizionali
territorialmente competenti.
Sono
pure consentiti gli ampliamenti e le ristrutturazioni delle attrezzature
esistenti, in caso di adeguamento ai
disposti del D.M. del 18.12.1975.
Tutti
gli interventi dovranno comunque avvenire nel rispetto delle norme successive
relativamente alle categorie d'intervento ed alle nuove costruzioni.
La
volumetria edificabile corrisponderà, nei limiti predetti, alle necessità
funzionali del singolo .intervento.
B - Zone
per attrezzature collettive
In tali
zone sono ammesse tutte le attrezzature
di uso o di interesse pubblico, a livello
urbano, comunale o di livello superiore, di iniziativa
pubblica e privata ed in particolare gli uffici pubblici, le attrezzature ricreative, culturali,
sociali, sanitarie, assistenziali, religiose; è ammessa inoltre la residenza
fino ad un massimo del 40% del volume complessivo, da prevedersi
nell'ambito di uno studio planivolumetrico
particolareggiato e nel rispetto del le indicazioni del piano di settore per i
servizi di cui all'art. 30 della
presente normativa.
Se
l'area non è inserita nelle zone per le quali è previsto uno strumento
attuativi ai sensi dell’ art. 3 è ammesso l'intervento diretto purché la residenza non superi il 10% del volume
complessivo.
Per gli
interventi di iniziativa privata il progetto planovolumetrico particolareggiato
esteso all'intera zona e tale da mettere in risalto i rapporti volumetrici ed
ambientali con le aree limitrofe, dovrà essere corredato da una dettagliata
descrizione e valutazione delle destinazioni funzionali e da uno schema di
convenzione che regoli i rapporti tra i richiedenti e l'amministrazione
Comunale.
Le proposte
progettuali, prima di essere portate alla approvazione del Consiglio Comunale
saranno sottoposte, su iniziativa della Giunta, alla valutazione delle
competenti Commissioni Consiliari e dei Consigli Circoscrizionali
territoríalmente competenti.
Nel caso di
interventi di iniziativa pubblica la volumetria edíficabile corrisponderà alle
necessità funzionali del singolo intervento.
L'altezza
massima è prevista di norma in ml.14,50 salvo particolari esigenze specifiche
dell'attrezzatura e comunque nel rispetto dei valori ambientali e della
normativa per le nuove costruzioni ai sensi degli artt. 13 e 17 della presente
normativa.
La distanza
dei confini sarà di norma non inferiore a metà altezza del fabbricato, con un
minimo di ml. 5,00; per attrezzature esistenti o
ristrutturazioni è consentita la sopraelevazione
in corrispondenza delle murature preesistenti, anche a
distanze inferiori.
La
distanza tra fabbricati o corpi dì fabbrica sarà dì norma di almeno ml.
10; per
attrezzature già esistenti bisognose di sopraelevazioni o
ristrutturazionì sono ammesse le distanze
inferiori preesistenti.
Nel caso di ampliamenti il distacco tra
fabbricati o corpi di fabbrica della
stessa attrezzatura può essere inferiore, con un minimo
assoluto di ml. 5.00.
L'Amminìstrazione,
per nuovi interventi di notevoli dimensioni, potrà consentire distanze
dai confini, tra corpi di fabbrica e dalle strade,
inferiori a quelle previste dalla normativa qualora le
esigenze specifiche
delle attrezzature o l'opportunità della continuità di
tessuto urbano lo
rendano consigliabile, anche sotto il profilo ambientale,
in presenza dì un piano attuativo con
previsioni planivolumetriche.
C - Zone di verde
pubblico
Entro i
limiti di queste zone è vietata qualsíasí costruzione, fatta eccezione per
l'installazione ,dì panchine, e di piccole attrezzature di arredo urbano quali
fontane, voliere,
chioschi, servizi igienici, attrezzatura per il gioco anche in muratura, purché tali da non turbare la
continuità dell’ambiente.
La
piantumazione nelle zone di verde pubblico di progetto, dovrà essere
preventivamente
studiata in modo organico, con la previsione di piante di
basso, medio ed alto fusto, in rapporto
alle esigenze ambientali ed alle visuali emergenti e
secondo le in indicazioni di cui all'art. 23.
D - Zone a parcheggio
Tali
zone sono destinate a parcheggio di auto vetture.
I parcheggi
possono essere realizzati in superficie, all’aperto o in silos, e interrati.
Se
l’area non è inserita nelle zone per le quali è previsto uno strumento
attuativo ai sensi dell'art. 3 è ammesso l'intervento diretto che dovrà essere
preventivamente studiato attraverso un planovolumetrico esteso all'intera zona,
che metta in risalto anche i rapporti stereometrici con le aree vicine
confinantí.
Per gli
interventi di iniziativa privata il progetto planivolumetrico particolareggiato
dovrà
essere corredato da una dettagliata descrizione e
valutazione delle destinazioni funzionari e da uno
schema di convenzione che regoli i rapporti tra i
richiedenti e l' Amministrazione.
Le
proposte progettuali prima di essere portate all’approvazione del Consiglio
Comunale,
saranno sottoposte, su inìziativa della Giunta alla
valutazione delle competenti Commissioni
Consiliarí e dei
Consigli Circoscrizionali territorialmente competenti.
ART. 12 -
Categorie e modalità di intervento nell’intervento del
patrimonio edilizio
esistente.
Gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel Centro Storico
assumono
come più generale riferimento le definizioni di cui
all'art. 31 della legge 457/78, con le disposizioni
integrative ulteriori, di cui alla presente normativa,
che introduce specificazioni e precisazione in
relazione alla
peculiarità degli interventi compresi nelle varie categorie di
intervento.
Le
categorie di intervento (art. 13) risultano:
1) Restauro ;
2) Risanamento
conservativo;
3) Ristrutturazione
edilizia;
4) Demolizione
senza ricostruzione;
5) Demolizione
con ricostruzione;
6) Ristrutturazione
urbanistica;
7) Ripristino
morfologico;
8) Tutela delle
cortine ambientali;
Nell'ambito
di ciascuna categoria possono essere previste sottocategorie di intervento, in
particolare nella categoria 3) (ristrutturazione edilizia) sono previste le
sottocategorie D 1-D 2 - D3 - D4.
Per
ciascuna delle categorie sono previste le seguenti modalità di intervento (art.
14):
a) Ordinaria
manutenzione;
b) Straordinaria
manutenzione;
c) Interventi
che superano i fini manutentivi.
L'ordinaria
e la straordinaria manutenzione sono soggette alla disciplina prevista dalla
Legge 662/96 e successive modificazioni ed integrazioni.
Non sono
ammesse per il Centro Storico nuove edificazioni e/o interventi di
ristrutturazione urbanistica, salvo i seguenti casi;
a) per le aree in cui tali interventi conseguano da
strumenti attuativi (P.P. o P.d.R.) ( v. art. 3);
b) per interventi su singoli manufatti di cui al punto
3) (sottocategoria D 4 ) e al punto 5 (demolizioni con ricostruzioni)
dell'art. 13 riguardanti edifici di recente datazione;
c) per gli interventi di cui al punto 7 ( ripristino
morfologico) dell'art. 13 per edifici di antica datazione, e gli interventi di
cui all'art. 17.
ART.
13 - Definizioni delle categorie di intervento nell’ambito
del patrimonio edilizio
esistente.
I
fabbricati esistenti sono soggetti ai
particolari vincoli, riportati
nella tavola di piano, che
classifica i fabbricati nelle categorie di intervento :
1) restauro,
2) risanamento conservativo,
3)
ristrutturazione edilizia, suddivisa a sua volta nelle quattro
sottocategorie D1-D2-D3- D4)
4) demolizione
senza ricostruzione,
5) demolizione con ricostruzione,
6) ristrutturazione urbanistica,
7) ripristino morfologico,
8) tutela delle
cortine ambientali,
Tale classificazione risulta vincolante per gli interventi ed è presupposto per
l'autorizzazione e/o la concessione.
1) Restauro
Riguarda gli edifici da conservare integralmente, siano
essi o meno vincolati ai sensi della legge 1089/39.
L'intervento deve tendere al ripristino dei valori
originari; ogni modificazione deve avvenire nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo e con i metodi e le cautele del restauro scientifico.
Dovranno essere eliminate le superfetazioni e in genere
gli elementi estranei di epoca recente, che non rivestono ìnteresse o contrastino con la comprensione
storica dell’edificio.
E'
ammessa la ricostruzione filologica di parti di edifici eventualmente crollate;
sulle eventuali demolizioni di sopraelevazioni e superfetazioni non è
consentito realizzare interventi edilizi sostitutivi di alcun tipo.
La
destinazione d'uso dovrà essere quella prevista nella tav. 6P.
L'utilizzazione
degli spazi interni è soggetta ad autorizzazione, con esclusione della
residenza e delle attività collettive.
E'
prescritta la conservazione e/o il
ripristino degli spazi liberi del manufatto ( corti, aree cortilive, etc.) .
Possibilità
di inserire servizi igienici illuminati ed aerati artificialmente e servizi
cucina con
ventilazione forzata, sistemati a nicchia, in locali dotati di illuminazione ed
aerazione naturalì.
Tali
elementi non dovranno i alcun modo recare turbatìva all'involucro
dell'edificio.
E'
consentito l'uso residenziale o terziario di locali aventi un'altezza maggiore
o uguale a
mt. 2,30, e di soffitte e sottotetti aventi un'altezza
media non inferiore a mt. 2.30. purchè ciò non comporti l'alterazione anche
parziale del profilo volumetrico originario.
Anche
per i sottotetti le superfici finestrate devono essere dimensionate nella
misura non inferiore di 1/8 della
superficie dei locali.
2) Risanamento conservativo
E'
rivolto a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologíci, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso
compatibili .
Tali interventi comprendono il
consolidamento il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio originario.
In
particolare l'intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni :
a) Conservazione (restauro e ripristino)
delle facciate esterne od interne (solo su queste ultime sono consentite
parziali e limitate modifiche, non alterative del disegno complessivo e
sempreché tali facciate non abbiano definite caratteristiche architettoniche),
dei volumi
esistenti, del rapporto dei pieni e dei vuoti dell'intero
fronte interessato, degli andamenti dei tetti,
nonché dell'apparato decorativo .
b)
Conservazione dell’impianto strutturale originario verticale ed
orizzontale (quest'ultimo nel
caso di
volte) .
c) Conservazione
dei collegamenti originari verticali ed orizzontali in quanto legati alla
tipologia originaria dell’edificio.
d)
Conservazione e ripristino delle aperture originarie, nella posizione e
nella forma, in quanto
legate
alla morfologia dell'edificio.
e) In caso di
intervento soggetto a concessione edilizia, le aperture a livello stradale in
unità
adibite
ad attività commerciali devono essere dimensìonate nel rispetto della posizione
e della
forma delle aperture originarie.
Le
vetrine esistenti vanno ridimensionate in rapporto alle altre aperture di
facciata.
f) Conservazione
di tutti gli elementi architettonici isolati, quali murature, edicole, lapidi,
nonché
degli spazi scoperti, pavimentati o sistemati ad orto o giardino.
g) Restauro e
ripristino degli ambienti interni, nel caso
in cui vi siano elementi di
documentata importanza.
h) Possibilità di
modificare l'impianto distributivo interno e/o di aggregare unità modulari
adiacenti troppo piccole e/o di suddividere se troppo grandi per un adeguato
riutilizzo a condizione che gli ambienti con particolari definite
caratteristiche spaziali e architettoniche (ad es. volte, decorazioni,
pavimenti pregiati etc.) non vengano alterati.
Possibilità conseguenti di spostamenti e costruzione dì tramezzature
(non di elementi portanti verticali o di altri rilevanti elementi strutturali)
e di modificazione del sistema dei collegamenti interni
(sempre che non si tratti di collegamenti originari) al
fine della razionalizzazione
dell'impianto distributivo delle nuove unità d'uso (con
la tassativa esclusione di volumetrie
eccedenti l’impianto originario).
e con divieto di realizzare più di una unità
immobiliare per
piano,
in assenza di piano attuatìvo).
i) Consolidamento
con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare i più
rilevanti
elementi strutturali (muratura portante, volte etc.).
l)
Possibilità di utilizzare ad uso residenziale e terziario soffitte e
sottetti aventi un’altezza
media non inferiore a m.2,30
purchè ciò non comporti l’alterazione,
anche parziale, del
profilo
volumetrico originario; anche per i sottotetti le superfici finestrate devono
essere
dimensionate nella misura non inferiore
di 1/8 della superficie del locale.
m) Possibilità di inserire servizi igienici
illuminati ed aerati artificialmente e servizi cucina con
ventilazione forzata, sistemati in nicchia, in locali dotati di
illuminazione ed aerati naturali.
n) Possibilità
. di traslazione dei solai privi di carattere architettonico, nella misura non
eccedente i 35 cm. senza però modificare il numero dei
piani e la superficie utile complessiva dell’edificio calcolata senza tener
conto delle superfetazioni e in
genere delle sovrastrutture di epoca recente.
o) Possibilità di
utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari a ml. 2,50 .
ln caso non sia raggiungibile tale altezza minima neppure
applicando la precedente norma
nella traslazione dei solai dovrà essere escluso l'uso
abitatile dei locali in questione.
p) Obbligo di eliminare le superfetazioní
e in genere le sovrastrutture precarie e stabili che non
rivestono
interesse o perché non facenti parte integrante dell'organismo originario, o
perché
contrastanti
con la comprensione storica dell'edificio (ad es.copertura di cortilí,
costruzioni
eseguite con materiali e tecnologie leggere, chiusura di
logge, balconi, tettoie, verande etc.)
q) Il restauro o la realizzazione
delle aperture al piano terra per la
creazione di attrezzature
commerciali
minute, qualora risulti impossibile il ritorno allo "Status quo ante"
di cui al punto
e) devono
uniformarsi ai seguenti criteri:
1)
Dimensionamento delle aperture rapportate alla entità della superficie
del fronte ed alle
aperture
superiori originarie;
2) Gerarchia dei
valori nel contesto generale delle fronti della via interessata;
3) Salvaguardia della leggibilità dell’epoca di impianto
relativa alla fronte in oggetto.
Il
ridisegno e/o aggiunta e/o soppressione delle aperture ai piani superiori sarà
finalizzato comunque a riportare le stesse nelle dimensioni e collocazione
originarie (v. punto d).
pertinente i materiali e i particolari costruttivi fatto
salvo il riconoscimento storico di tecnologie
ivi non elencate.
3) Ristrutturazione edilizia
E' intervento rivolto a trasformare l'organismo edilizio
mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo edilizio
in tutto o in parte diverso dal
precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi del-
l’ edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento
di nuovi elementi ed impianti.
E' comunque sempre consentito intervenire con ì metodi
del restauro e/o del risanamento conservativo.
Per gli
edifici passibili di tali interventi si
individuano le seguenti sottocategorie di opere
ammissibili:
D1- Opere che
comportino la riorganizzazione funzionale interna dell’edificio, anche
attraverso
la modifica dell’impianto distributivo interno, senza che
ne siano alterati i volumi, le superfici
lorde di piano e i collegamenti verticali originari, con
modifiche agli elementi non strutturali
verticali e fermi restando i caratteri architettonici e
decorativi dell’edificio nonchè gli elementi
costituenti l’arredo urbano.
Consolidamento con
sostituzione (rinnovo)
delle seguenti parti strutturali non recuperabili:
murature portanti
interne ed esterne, solai e volte, scale, tetto (manto di copertura e/o
struttura).
Traslazione
dei solai privi di carattere architettonico,nella misura massima
di cm.30, nel rispetto della forometria esistente
senza modificare il numero dei piani e la superficie
utile complessiva dell’edificio ., nella misura
massima di cm. 30.
Consolidamento
con sostituzione (rinnovo) delle seguenti parti strutturali non recuperabili:
murature portanti interne ed esterne, solai e
volte, scale, tetto (manto di copertura e/o struttura).
E’
ammissibile l’utilizzo di soffitti e sottotetti, derivanti dalla traslazione
dei solai
intermedi nelle modalità di cui al comma precedente, piani, aventi un’altezza media non inferiore
a mt. 2.30, purchè ciò non comporti l’alterazione anche
parziale del profilo volumetrico
originario.
D 2- Le opere che
anche in deroga agli articoli 7-8-9 del
D.M. n°. 1444/68, comportino la
riorganizzazione
funzionale interna degli edifici ed il loro adeguamento igienico sanitario
con
limitate e parziali modifiche ai collegamenti verticali e agli elementi
strutturali verticali
con la
conservazione della tipologia edilizia. in particolare sono ammissibili ì seguenti
interventi:
a) rialzamento
della cornice di gronda senza che si aumenti la superficie
utile ed il numero
dei piani, al fine di raggiungere un'altezza utile per
tutti i piani intermedi di ml. 2.70, per l’utilizzazione a scopo residenziale o
terziario di soffitte e sottotetti, sarà possibile inoltre un innalzamento
della cornice di gronda nella misura massima di mt. 1.00 per il raggiungimento
di un’altezza media non inferiore a mt. 2.30
L’ esistenza originaria di tali locali, dovrà essere documentata
attraverso un rilievo esatto dello stato dei luoghi, più una documentazione
fotografica, più una documentazione storica e/o catastale; il rialzamento della
cornice di gronda è comunque ammissibile nei casi in cui, non si vadano a
compromettere
in maniera significativa le originarie caratteristiche della cortina edilizia;
a tal fine dovrà essere allegato agli elaborati progettuali uno studio del
fronte della cortina edilizia con evidenziato l’intervento
proposto.
b) traslazione
dei solai privi di carattere architettonico, senza modificare il numero dei
piani
e
e
senza
aumentare la superficie utile e nel rispetto delle forometrie di faccíata fatti
salvi
gli spostamento dello aperture conseguenti alla
traslazione dei solai;
c) sono inoltre
ammessi:
1) costruzione dei servizi igienici in eventuale
ampliamento della volumetria esistente esclusivamente nel
caso di adeguamento igienico sanitario e qualora l’intervento non
comprometta i caratteri architettonici e tipologici dell’edificio;
2) ristrutturazione e destinazione residenziale dei
volumi destinati ad altri usi:
3) parziale ridisegno dei caratteri architettonici e
decorativi dell'edificio con particolare
riguardo
al riproporzionamento delle aperture (soprattutto al piano terra).
D3 - Opere che comportino la ristrutturazione e la modifica
oltreché degli elementi e
collegamenti verticalí, anche degli elementi strutturali orizzontali
fino allo svuotamento
dell'
involucro edilizio. Sono comunque
consentiti gli interventi previsti nel D1 e D2.
D4 - Opere il cui processo di ristrutturazione e/o
rifacimento può riguardare l’intero impianto
distributivo
interno, l’involucro dell’edificio ed il volume.
Gli
edifici soggetti alla presente categoria potranno essere oggetto di demolizione
e ricostruzione con il mantenimento del volume esistente.
Saranno
tuttavia consentite limitate modifiche allocative, riguardanti
sia il sedime del fabbricato che l’articolazione del
volume interno
del lotto, esclusivamente
di sedime, qualora ciò venga dimostrato
con specifica documentazione, purchè la modifica richiesta
contribuisca al ad un miglior
assetto urbanistico del
tessuto insediativo, fatte salve eventuali controindicazioni derivanti
dall’esame della cartografia storica.
La
ricostruzione dei fabbricati oggetto della presente categoria, potrà avvenire
con aumento della volumetria in adeguamento all’
dell’indice fondiario attraverso
l’approvazione preventiva
di un Piano di Recupero di iniziativa
privata redatto
ai sensi della Legge Regionale
61/85.per interventi di
consistenza volumetrica inferiore a 3000 mc. ; qualora l’adeguamento agli
indici di P.R.G. o la ricostruzione di
volumetrie demolite, ossia Cat. D4 e punto 5, diano origine a volumetrie superiori, si procederà
attrverso l’approvazione
preventiva di un Piano di Recupero di iniziativa privata, redatto ai sensi
della Legge Regionale 61/1985.
L’indice fondiario
deve comunque essere riferito al singolo mappale di stretta pertinenza dell’edificio e non alla propriertà complessiva.
Gli
immobili appartenenti alla presente categoria sono dichiarati “zone di degrado”
ai sensi della L.S. 457/78. Le altezze massime
su strada non dovranno superare ml. 12,50, corrispondenti a 4 piani fuori terra ; qualora la
volumetria lo consenta è ammesso un altro piano, purchè posto in arretramento
di almeno ml. 3,00.
Nella ristrutturazione, ricostruzione, qualora si tratti di interventi parziali e/o completi, soggetti a concessione, i manufatti dovranno uniformarsi all’art. 20 per quanto concerne materiali e particolari costruttivi.
Negli interventi di
ristrutturazione, pPer l’utilizzazione a scopo residenziale o terziario di soffitte o sottotetti, sarà possibile un innalzamento della cornice
di gronda nella misura massima di mt. 1.00 per il raggiungimento di un’altezza
media non inferiore a mt. 2.30.
Il rialzamento della
cornice di gronda è comunque ammissibile nei casi in cui, non si vadano a compromettere in
maniera significativa
le originarie caratteristiche della cortina edilizia; a tal fine dovrà
essere allegato agli elaborati progettuali uno studio del fronte della cortina
edilizia con evidenziato l’intervento
proposto. Nel caso in cui l’intervento riguardi piani –soffitta di
fabbricati condominiali, con frazionamento di proprietà, l’intervento
dovrà essere unitario e richiesto dalla totalità dei proprietari.
4 - Demolizione senza ricostruzione
Riguarda
gli edifici o parti di essi di epoca recente dei quali si rende indispensabile
la demolizione senza ricostruzione per il recupero o a verde pubblico e/o
privato a spazi liberi di uso pubblico delle aree relative o perché la presenza
di tali volumetrie è intollerabile nel contesto storico ambientale e/o sotto il
profilo igienico -sanitario; sono
tuttavia consentiti solo interventi di ordinaria manutenzione
5 - Demolizione con ricostruzione
Riguarda
gli edifici di epoca recente per í quali, se oggetto di intervento, non è
giustificabile
la conservazione dell'involucro perché palesemente
estraneo all'ambiente circostante.
Per tale categoria si applicano le norme di cui alla
sottocategoria D4.
6 - Ristrutturazione
urbanistica
Ai sensi del l'art. 31 della legge 457 sono, in genere,
gli interventi rivolti a sostituire l' esi-
stente tessuto urbanistico-edílizio con altro diverso,
mediante un insieme sistematico di
interventi edilizi anche con la modificazione del di
segno dei lotti, degli isolati o della
rete stradale .
7 - Ripristino morfologico
La
categoria di ripristino morfologico, riguarda manufatti per i quali sono
adottabili criteri
di intervento classificabili nell'ambito del risanamento
conservativo trattandosi di edifici
completamente fatiscenti e/o parzialmente o totalmente
demoliti, di antica datazione di cui
appaia
peraltro utile la ricostruzione delle parti cadute per naturali fatiscenze al
fine di non provocare slàbbramenti nel tessuto edilizio esistente e di
ristabilire i rapporti ambientali.
Tali
valutazioni sono desumibili anche attraverso antiche documentazioni storiche,
iconografiche o cartografiche, da cui sia ricostruibile l'organizzazione
interna ed esterna dei manufatti sulla base principalmente di:
1) Documenti
del catasto urbano;
2) Documentazione
storica che ne dimostri l'organizzazione interna ed esterna;
3) Rilettura
delle tracce individuabili nelle strutture superstiti (eventuali impostazioni,
solai, forometria, etc.);
4) Confronto
con strutture edílizio tipologicamente assimilabili;
5) Documentazioni
íconografiche.
Il tipo di intervento prevede:
- Il recupero o la ricostruzione degli elementi
strutturali e di tutti gli elementi architetto-
nici necessari per l'organizzazìone e la distribuzione
interna; nelle ricostruzioni dovranno essere
usati materiali e processi tecnologico-costruttìvi simili
a quelli originari ad eccezione dei solai,
e delle
attrezzature interne.
- La dotazione dei necessari impianti igienici e cucine
(anche con eventuali prefabbricati unificati)
eventualmente
dotati di impianti di aerazione a ventilazione forzata.
- Il ripristino delle dimensioni, delle forme, dei
rapporti preesistenti fra unità edilizia ed area
scoperta;
utilizzo degli involucri, delle scansioni, dei rapporti píeni-vuoti,
dimensiónamento aperture originarie.
Tali opere rientrano di norma nella ristrutturazione urbanistica.
8 - Tutela delle cortine ambientali
Nelle strade individuate dì preminente valore ambientale
nella tav. n. 4P per gli edifici di cate-
gorìa Dl - D2 e D3 è obbligatorio, in caso di intervento
soggetto a concessione edilizia,
ridimensiona re le aperture, sia al piano terra che ai
superiori, con le modalità previste nel
risanamento conservativo.
9 - Pertinenze staccate
Per le pertinenze
staccate, come definite dall’art.9, sono consentiti gli interventi di:
-
manutenzione
ordinaria
-
manutenzione
straordinaria
è fatto salvo quanto
previsto dall’art.19 delle
presenti norme.
ART.
14 - Definizioni delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente
nell’ ambìto
delle categorie di intervento.
Per
ciascun manufatto del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito delle
categorie di cui
all'art. 31 della 457 e all'art. 13 della presente
normativa sono ammessi interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria e/o di tipo completo o parziale,
eccedente. comunque, la finalità
manutentiva.
L'ordinaria e la straordinaria manutenzione sono soggette
ad autorizzazione salvo che nelle
categorie 1 - 2 (restauro e risanamento conservatívo)
nelle quali è
pPrevista la concessione;
l'intervento comportante modalità non comprese nella
ordinaria e straordínaria manutenzione è
soggetto a concessione.
Per ulteriore specificazione della summenzionata
classificazione si precisa quanto segue:
A)
Manutenzione ordinaria
Ferme restando le eventuali disposizioni e competenze
previste dalle leggi 1.6.1..939 n. 1089
e
29.6. 1939 n. 1497 e successive
modificazione ed integrazioni, e le prescrizioni di cui al suc-
cessivosuccessivo
art.22 pertinente ai materiali e particolari costruttivi,
costituiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le
opere di riparazione rinnovamento e
sostituzione delle finiture
degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in effícìenza gli impianti tecnologici esistenti.
Tali interventi non possono comunque comportare modifiche
o alterazioni nè agli elementi
architettonicí o
decorativi degli edifici nè alle forme e dimensioni dei locali.
Rientrano in tale modalità di intervento:
1) pulitura esterna delle facciate, ripresa parziale di
intonaci senza alterazione dei materiali
e delle tinte esistenti;
2) pulitura,
riparazione e tínteggiatura degli infíssi esterni, manti di copertura, grondaie
e
pluvia li, canne fumarie, pavimentazíoní esterne, senza
alterazione dei tipi di materiale o delle tinte o delle tecnologie esistenti;
3) riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici
(elettrici, igienico-sanitarí, riscaldamento
etc.) che non comportino la costruzione o la
destínazíone ex novo di locali per servizi igienici
e tecnologici
ed alterazioni nelle caratteristiche distributive, volumetriche, etc.;
e
tecnologici ed alterazioni nelle caratteristiche
distributive, volumetriche, etc.;
4) tinteggiatura, pittura e rifacimenti parziali degli
intonaci interni e/o dei controsoffitti;
5) riparazione o sostituzione parziale di infissi interni
;
6) riparazione o
sostituzione parziale di pavimenti interni ed esterni;
7) installazione di condutture elettriche, telefoniche,
televisive etc, semprechè non comportino
opere murarie,
scavi e reinterri;
8) opere relative alla manutenzione degli spazi esterni;
9) sostituzione e/o inserimento di isolanti per
impermeabilizzazione e/o termoacustici che
non richiedano
opere murarie ;
10) modifica degli infissi esterni per inserimento di
vetrocamera;
11) riparazione dei rivestimenti esterni mantenendo
inalterate le caratteristiche degli esistenti;
12) riparazione o costruzioni di rivestimenti interni con caratteristiche
diverse dagli esistenti;
13) rìsanamento dei vespaí;
14) consolidamento delle recínzioni, risanamento delle
fosse biologiche e della rete di
smaltimento
delle acque luride e piovane.
B) Manutenzione straordinaria
Fatte
salve le limitazioní di cuí alle leggi 1.6.1939 n. 1089 e 29.6.1938 n. 1497 e
successive modífícazioni ed integrazioni e le disposizioni
di cuí allo art. 22. costìtuiscono
ìnterventi di manutenzione straordinaria le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare o
sostituire parti anche strutturalí degli edifici, nonchè
per realizzare od integrare i servizi igienico-
sanitari e tecnologici, semprechè non alterino i volumí e le superfici utilí
delle síngole unítà
immobiliari e non comportino modífíche delle destinazioni
d'uso.
Tali opere e modífiche non
potranno comunque comportare alterazioni delle strutture
orizzontali e/o verticali nè potranno comportare
alterazioni del carattere architettonico
dell'edificio.
Sono
interventi di manutenzione straordinaria le
seguentí opere:
1) rifacimento
totale di ìntonaci interni od esterni;
2) la
tinteggiatura o risistemazione delle facciate;
3)
rifacimento o sostituzione del manto di copertura, interventi nella
struttura del tetto, senza
modifíche
della quota del piano d'imposta;
4) il
rifacimento delle pavimentazioni
interne ed esterne;
5) rifacimento
degli infissì esterni;
6) il
rifacimento di locali per servizi igienico sanitari e tecnologici ;
7) rifacimento
e costruzione di opere per sistemazioni esterne, in particolare recinzioni;
8)
sostituzione di elementi architettonici (inferriate, bancali, cornici.
gradini esterni,
zoccolature, etc.);
9)
abbattimento di alberi in giardini privati o in complessi alberati senza
valore ambientale.
In
particolare sono considerati interventi di manutenzione straordinaria quelli sottoelencatí, quando comportino
esecuzione di opere murarie:
10)
sostituzione ed installazione di materiale di isolamento;
11) rifacimento
ed installazione di impianti di riscaldamento o raffreddamento;
12) rifacimento
ed installazione di impianti di ascensore o montacarichi che non comportino
variazioni nel volume interno del vano scale;
13) rifacimento
ed installazione di impiantì di accumulazione o sollevamento idrico;
14)
installazione di impianti igieníco-sanitari ricavati nell’ambito del
volume dell’unità
immobiliare;
15)
realizzazione e/o demolizione di tramezzi e di chiusure e/o aperture
interne che non
modifichino lo schema distributivo:
16)
consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione (con
divieto di modificare
la quote
di calpestio nel caso di solai).
17) rifacimento
rivestimenti esterni ;
18) inserimento
di servizi igienici in mancanza degli stessi;
19) costruzione
di vespai e rete fognaria.
C) Interventi che superano i fini manutentiví
Gli
interventi non manutentiví sono gli interventi
ammessi che superano la ordinaria e
straordinaria manutenzione.
Le
modalità di tali interventi oltreché riferirsi alle definizioni proprie delle precitate
categorie, si integrano con le limitazioni di cui alle
leggi 1.6.1939 n. 1089 e 9l.6.1939 n. 1497 e
successive integrazioni e modificazioni e con le
disposizioni dell’art. 20 (materiali e particolari
costruttivi ) della presente normativa.
ART.
15 - Nuove costruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni nelle aree a normativa
Nel
rispetto delle categorie e modalità d’intervento, sono consentite nuove
costruzione nei limiti della presente
normativa unicamente nei lottí liberi resi
edificabili da demolizione ai sensi dei punti 3 dell’art.13
(categoria D4) e punto 5 dell'art. 13 (Demolizione con
ricostruzione), individuati nella tav.n.3P.
Per la
ricostruzione degli edifici di cui al punto 3 dell’art. 13 (Cat. D4) e punto 5
dell’art. 13 (Demolizione con ricostruzione) si applica l’ indice fondiario di
5 mc/mq .
Non sono
consentiti ampliamenti o
sopraelevazioni negli edifici
classificati nelle categorie: restauro, risanamento conservativo e
ristrutturazione D1.
ART.
16 - Lotti di pertinenza di fabbricati
di valore storico ambientale passibili
di
interventi
di restauro o risanamento conservativo.
Nel caso
di edifici singoli, isolati o in
aggregazione, contrassegnati come
soggetti a “restauro 2 e/o “risanamento
conservativo” non compresi nei P.di R. e/o nei P.P., l’area libera di contorno
agli stessi, così come individuata nella tav. 3P, deve considerarsi
inedificabile in quanto complementare ai valori ambientali dell’edificio e/o
delle aggregazioni predette.
Si
intendono gli interventi provvisori, atti ad impedire pericoli di crolli o di
seria
compromissione delle
condizioni statiche delle strutture di tutto o parte dell'edificio,
ovvero esclusivamente puntellazioni e
tamponamento di fori nonchè la parziale demolizione di quegli elementi che
malgrado le puntellazioni costituiscono comunque serio pericolo per la incolumità pubblica che non possa essere
salvaguardata in altro modo.
Resta
fermo per il proprietario l'obbligo di dare immediata comunicazione al Sindaco
e
di
presentare
sollecitamente la domanda di concessione, ove richiesta, e/o di
autorizzazione.
ART.
18 - Manufatti, reperti di valore storico
dcumentativo e/o monumentale
Per i
manufatti quali mura, torri, porte od altre opere di difesa dell'aggregato
nonché per tutti gli altri reperti di valore storico-documentativo e
monumentale è prevista la conservazione integrale e l'eventuale restauro ai
sensi del punto 1) di cui allo art. 13.
Il restauro va effettuato nell'assoluto rispetto degli
elementi originario mediante materiali e tecnologie che denuncino la
contemporansità, secondo concetti filologici.
Circa le
destinazioni d'uso, esse dovranno essere tallì da risultare congrue al tipo di
manufatto e comunque nel rispetto dell'art. 10 della presente normativa.
ART.
19 - Superfetazionì nelle diverse "categorie
di intervento"
Le
superfetazioni, nelle diverse categorie d'intervento, vanno trattate con le
modalità
seguenti:
a) Per gli interventi di restauro e risanamento
conservativo si considerano superfetazioni tutte
quel le
costruzioni che non fanno parte dell'organismo originario e delle sue
organiche
espansioni nel
tempo. Tali superfetazioni dovranno
essere demolite qualora si tratti dì
straordinaria manutenzione o intervento che
supera i fini manutentivi.
b) La demolizione di superfetazioni oggetto di Condono
Edilizio, da luogo al recupero di volumi
qualora contribuisca ad un evidente miglioramento della
qualità architettonica ambientale dei
luoghi;
Per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia
l'eliminazione delle superfetazioni da luo-
go a recupero del volume qualora non abusive, sempreché
ciò non provochi turbativa nel
contesto urbanistico con particolare riguardo agli
allineamenti verticali dettati dai contermini
edifici.
ART.
-20 - Materiali e particolari costruttivi
Gli
interventi, all'interno del Centro Storico debbono essere eseguiti con i
materiali e le tecniche tradizionali, in particolare:
1) Trattamento muri
esterni.:
sono
preferibilmente accettabili, per gli
involucri degli edifici intonaci civili, a calce o similari, marmoríno e
coccio pesto, nonché intonaci preparati purché non lavorati. L'uso di rivestimenti in pietre naturali
(pietre tenere tradizionali, trachite degli Euganei, pietra serena (macigno),
pietra d'Istria, di Custoza, Chiampo perla,, rosa e porfirico, botticino e
simili monocrome), può essere consentito per i piani terra, per le vetrine e
per i casi nei quali si rende necessario il riuso delle pie tre naturali
originariamente utilizzate. E' vietato
l'usa di pietre artificiali, piastrelle di materiale vario, pannelli, et.
2) Tinteggiatura: Nel caso che l'involucro
dell’edificio sia intonacato, il colore da usarsi deve
essere
riferito:
2 a ) alla valutazione globale di un tratto dì strada nel quale è inserito l’edificio in
oggetto,
sufficientemente ampio per essere rappresentativo dell'ambiente;
2 b) Al recupero ed al riferimento delle tratte di
tinteggiatura originaria reperibile sulle facciate. Le tinteggiature dovranno essere preferibilmente eseguite a
tempera utilizzando le tonalità rosa, mattone, avorio, verde tenero, tipi di
giallo spento ed ocra.
Nei casi di restauro e risanamento conservativo è fatto
divieto di utilizzo di tinte lavabili e colori sintetici.
2 c ) Le tinteggiature esterne potranno essere esegui te
dopo che le competenti autorità
comunali avranno visto ed approvato un campione in sito delle stesse.
3) Serramenti esterni: Dovranno essere in legno
verniciato con colori a smalto, congrui alla colorazione della superficie
intonacata, di preferenza verde scuro, marrone, grigio etc. E' consentita la verniciatura con resine
trasparenti solo nelle tonalità scure.
Ad esclusione delle mostre e delle vetrine, regolate dal successivo
punto 14, é fatto divieto di utilizzare serramenti metallici (ferro, alluminio
anodizzato, etc.) e plastici.
Le finestre dovranno essere provviste di protezioni a
superficie piena (scuroni) trattati
lisci e con dispositivo di apertura a cardine, con divieto assoluto di
tapparelle.
Per i portoni e portoncini si farà riferimento alle
tipologie tradizionali, con le modalità predette la lavorazione potrà essere a
riquadri con modanature o "piena" e/o con aperture vetrate e
inferriate.
4)
4) Cornicioni e manti di
copertura: i cornicioni potranno essere in pietra, in cotto, e/o
intonacati (modanati semplicemente). I manti di copertura dovranno sporgere dal
filo del muro esterno intonacati
(modanati
semplicemente). I manti di copertura
dovranno sporgere dal filo del muro esterno
secondo le dimensioni attestate dalle numerose
esemplificazioni in essere nei vecchi edifici
esistenti e comunque non oltre la misura massima
pertinente agli edifici di valore ambientale non manomessi della tratta di
strada o tessuto urbano in cui lo edificio è inserito.
In
mancanza di elementi di riferimento la sporgenza non potrà superare i 40 cm.
esclusa la
grondaia.
Per
qualsiasi tipo di copertura è prescritto l'uso esclusivo delle tegole a canale
in cotto
(coppi).
Per manti
esistenti di natura diversa è ammessa la riparazione se l'intervento non supera
il
30% della
superficie del coperto; nel caso contrario il rifacimento del coperto dovrà
essere
effettuato
in coppi.
Per gli
edifici soggetti a restauro e/o risanamento conservativo il rifacimento in
coppi è
obbligatorio in
caso di intervento di straordinaria
manutenzione nei manti stessi.
Per le
categorie “Restauro, Risanamento conservativo, Ristrutturazione D1” non sono
ammesse coperture a terrazzo: è tuttavia consentito per le altre categorie
d’intervento, all’interno della copertura il ricavo di terrazze che non
incidano più del 10% della superficie complessiva della copertura stessa, da
ricavare obbligatoriamente sulle falde all’interno degli edifici.
Le
terrazze esistenti possono essere mantenute.
E' fatto
esplicito divieto di utilizzare tegole alla marsigliese nonché lastre ondulate
di
fibrocemento o simili.
5) Dimensioni
aperture: Le dimensioni delle aperture,
dovranno rigorosamente attenersi alle
proporzioni
delle finestrate esistenti nell'edificio o in edifici contermini.
Sono
ammesse porte-finestre in corrispondenza dei poggioli esistenti.
E' fatto
di norma divieto di allargare le aperture esistenti, salvo i casi previsti
dall'art. 13.
6) Opere in ferro: E' ammesso l'uso del ferro per
la realizzazione di inferriate ai piani terra, di
balaustre dei
poggioli e delle inferriate per sopraluci e aperture dei portoni e
portoncini.
Tali opere
dovranno essere trattate con tecnologie tradizionali.
7) Pianerottoli
e gradini di scale esterne al fabbricato.
Marciapiedi.
Dovranno
essere in pietra tenera di Vicenza, trachite degli Euganei, rosso Verona e
pietra
d' Istria, posta in opera secondo la tradizione
locale. La forma del gradino dovrà
essere tornita
o comunque a profilo semplicemente modanato. E' fatto
assoluto divieto di utilizzare
travertini,
ceramica, conglomerati di marmo e cemento, palladiane etc.
8) Stipiti,
porte e finestre: Gli eventuali stipiti dovranno essere in pietra naturale
(v. sopra),
cemento, cotto
secondo i caratteri e la datazione dell’edificio; tali elementi non dovranno
peraltro, se
non lievemente, sporgere rispetto al filo esterno della superficie muraria e la
forma
dovrà essere
semplicemente modanata.
E' fatto
assoluto divieto di utilizzare materiali
estranei alla tradizione locale.
9) Davanzali: Dovranno essere effettuati in
lastre di pietra (con limitata
sporgenza rispetto al filo
esterno del muro ) e/o cemento e/o cotto.
E’ ammessa
anche la semplice lisciatura con
cemento del davanzale mentre è fatto assoluto
divieto di
utilizzare materiali estranei alla tradizione locale.
10) Comignoli:
I comignoli dovranno essere in pietra
(v. punti 7 e 8) cotto e/o intonacati e
dovranno uniformarsi alle tipologie in essere. Qualora vengano eventualmente utilizzati
comignoli
prefabbricati questi materiali dovranno essere rivestiti in cotto e/o
intonacati.
11) Canali di gronda, discendenti etc. :
Dovranno essere in rame o lamiera zincata verniciata (se
esterni)
con esclusione di materiale plastico.
La forma dovrà essere circolare.
12) Forma dei tetti: Le pendenze dovranno essere
di norma:
- a due falde -
per consentire l'edificazione in aderenza lungo la direzione stradale;
- a due
falde o a padiglione - nelle costruzioni isolate.
13) Basamenti: In genere, se presenti e/o
opportuni sono ammessi in pietra tenera di Vicenza,
pietra
d'Istria o altre pietre naturali simili e monocrome e boiaca di cemento. L'andamento
potrà esser
verticale e/o inclinato e non potrà superare il livello del davanzale del piano
terra.
14) Mostre,
vetrine, insegne: Le mostre dei negozi, le vetrine, le insegne, le targhe
devono essere
studiate in funzione dell'insieme dei prospetti
degli edifici e devono inserirsi in questi mate-
riali,
colori e forme in relazione al carattere dell'edificio e dell'ambiente; in
particolare per le
mostre e le
vetrine, oltre ai materiali già consentiti, potranno essere utilizzati
materiali metallici
se compatibili
con la categoria d'intervento dell'edificio.
Nel Centro Storíco non si possono
realizzare
mostre e/o vetrine su suolo pubblico.
15) Pavimentazioni percorsi pedonali: Ciottoli di
fiume, cubetti di porfido, trachite Euganea,
pietra
d'Istria e cotto.
16) Poggioli:
Nel Centro Storico non sono ammessi, sui fronti stradali, nuovi poggioli e nei
casi
di
interventi soggetti a concessione edilizia , (fatta eccezione per la
ristrutturazione contras-
segnata con
D4) vanno eliminati quelli esistenti, che non rivestono caratteristiche
storico-
ambientali e/o
architettoniche (elementi originariamente presenti in manufatti edilizi con le
predette
attribuzioni) .
17) Gallerie e porticati: In caso di ristrutturazione edilizia (D3 e
D4) e/o urbanistica è consentí-
ta la
realizzazione di gallerie e/o porticati sempreché l’intervento sia previsto da
un piano
attutivo e
non ricada in contesti stradali di
valore ambientale.
18) Pensiline: Sono vietate pensiline e strutture
similari.
19) Abbaini e Lucernai: Nell'ambìto del Centro Storico possono essere inseriti abbaini,
finestre in pendenza di falda ed altane, attraverso accurati studi di impatto
visivo supportati da montaggi fotografici
Le valutazioni
pertinenti ai partiti architettonici, particolari costruttivi, materiali, etc.,
vanno integrate con tutte le
considerazioni critiche che possono discendere da un esame
monografico della
proposta dì restauro e/o risanamento (v. normativa sulla presentazione dei
progetti) e/o
ristrutturazione.
Le
particolarità costruttive di cui ai punti precedenti, sia che si tratti
di manutenzione
ordinaria, straordinaria o interventi completi, risultano
vincolanti all'interno del Centro Storico.
Per gli edifici di categorie D4 e demolizione con ricostruzione, non facenti parte di
cortine di
strade di valore ambientale, e non ricadenti nelle zone omogenee integre di cui alla tav. n.
5P, è
ammesso l'uso di materiali e particolari costruttivi diversi da quelli elencati.
ART.
21 - Specie vegetali ammesse
Le specie vegetali ammesse nelle sistemazioni a verde
pubblico attrezzato e/o privato, quando la superficie a verde è superiore a mq.
200 dovranno, compatibilmente alla natura del suolo, appartenere all'elenco
allegato.
E' ammesso l’inserimento di specie diverse per un
quantitativo non superiore al 20% relativamente alla nuova pìantumazione sia
arborea che arbustiva.
- ACERO - ACER Acer Campestris - Oppío - Testucchio
(Europa Centro Meridionale)
Acer Monspessulanum - Acer Piccolo (Mediterraneo)
Acer Platanoides - Acer Riccio (Europa)
Acer Pseudoplatanus - Acero Montano
(Europa-Alpi-Appennini e Pianura
Padana)
Acer Negundo- Acero Bianco-Acero della Virginia- (NordAmerica)
Acer Rubrum -Acero Rosso (Nord America-Canada)
Acer Saccharum e Saccharium (Nord America - Canada)
Acer Palmatum (Giappone e Cina)
- IPPOCASTANO - Aesculus Hyppocastanum (Caucaso e
Bulgaria importato dall'India XVI Sec.)
- PAVIA - Aesculus Pavia - (America
Settentrionale- Occidentale)
- COTOGNO -Pirus
Cydonia - Cydonia Vulgaris (Asia)
- KAIKI - (o Diospiro) - Dyospiros Kaki (Giappone)
- FICO - Ficus
Carica (Mediterraneo)
- AGRIFOGLIO - Ilex Aquifolium (Europa)
- NOCE - Juglans Regía (dal Mediterraneo
all'Hymalaia)
- LAURO - (Alloro) Laurus Nobilis (Mediterraneo)
- MAGNOLIA -(tutte le specie originarie dall'Asia)
- ACACIA - Acacia (molte specie e varietà)
(Mediterraneo Australia Polinesia)
- ALBIZZJA - Albizia Julibrissin (Acacia Julibrissin)
(Mediterraneo e Africa orientale)
- BETULLA - Betula Verrucosa (anche altre varietà)
Europa
- CARPINO - Carpinus Betulus (Carpino Bianco)
Ostrya Carpinìfilia (Carpino Nero) -
Europa
- CEDRO DEL LIBANO - Cedrus Libaní (Asia Minore)
Cedrus Atlantíca (Asia Minore) Cedrus
Deodara (Hymalaia)
- CEDRO FENICIO O SPAGNOLO - Cedrus Atlantica
(Asia Minore)
- CEDRO - (o Cedrato) - Citrus Medìca
(Mediterraneo)
- CORNIOLO -
Cornus Mas (Europa)
- FAGGIO - Fagus
Sylvatica (Europa)
- FRASSINO -
Fraxinus Excelsa - frassino bianco o da lavoro (Europa)-Fraxinus Ornus -
Orniello - Frassino da Manna (Mediterraneo)
- GINKYO (o Ginkgo) - Ginkgo Biloba - Salisburia
Adìantifolìa (Giappone importato nel 1727) - - GLEDITSCHIA - Gleditschia
Triacantos - Spíno del Signore (Nord America)
- MORUS -
Morus Alba - Gelso (Cina) importato nel 1600 c irca
- ONTANO - Alnus Glutinosa (Ontano Nero) (Europa)
- ONTANO NAPOLETANO - Alnus Incana - Ontano bianco
(Asia e Nord America) Alnus Viridís -Ontano verde (Europa)
- PIOPPO -
Populus Italica Nigra Fastigiata - Pioppo cipressino (Europa-Italia)
Populus Alba -Pioppo bianco- Albara (Europa)
Populus Tremula-Pioppo tremulo (Europa)
Populus
Canadensis-Pioppo del Canada (America
Nord)
- PLATANO - Platanus Orientalis - platano
orientale (Euro Asía)
Platanus Occidentalis-platano
americano (Nord America)
- PERO - Pirus
Communis (Europa)
- MELO - Malus
Communis (Europa)
- QUERCIA - Quercus
Pedunculata -Quercus Robur - FarniaRovere - (Europa-Pìanura
Padana) - Querqus Sesseliflora -Quercus
Petraea Eschia Rovere (Europa
Centrale e
Occidentale) - Quercus Pubescens -Roverella (Europa
Centrooccidentale) - Quercus Rubrá - Quercia rossa (America Nord) -
Quercus Palustris
(Nord America)
Quercus Cerris -Cerro (Europa Sud,OccidentaleItalia
Settentrionale)
Quercus
Coccinea (Nord America)
Quercus Ilex -Leccio (Europa Meridionale
Mediterraneo)
- SALICE -
(Salcio) Salix Alba - Salice da pertiche (Comune in tutta Europa)
Salix Babyloníca
-Salice piangente (Asía Me ridionale)
Salix Eleagnos - Salix Incana - Salice Ripaiolo (Europa
Centrale -Alpi e Prealpi)
Salix Caprea - Salicone (Europa)
Salix Amygdaline-Salix Trianda-Salíce da ceste (Europa
Meridionale)
- SORBO -
Sorbus Domestica (Europa Sud occidentale)
Sorbus Aucuparia -Sorbo degli Uccellatori-Sorbo Selvatico
(Europa-Montagna e palude)
Sorbus Aria-Sorbus Montano-Farinaccío -(Europa)
- LIQUIDAMBAR - Liquidambar Styraciflua (Nord
America)
- LIRIODENDRON - Liriodendron Tulipifera - (Nord
America)
- FELCI -
- ROBINIA - (falsa acacia) -Robinia Pseudoacacia
(Nord America-importata in Francia nel
1601
da Robin)
- SOPHORA - Sophora
Japonica -(Asia Centrale-Corea)
- TASSO - Taxus-Tasso-Albero
della morte (Europa Italia- Africa Settentrionale)
- TIGLIO - Tilia
Cordata (Europa-Italia)
Tilia Petiolarìs-(Europa orientale)
Tilia Platyphillos (Europa-Italia)
Tilia Tomentosa (Europa -Sud orientale)
Tilia Hybrida Argentea -Tiglio Americano (Nord America)
- ZELKOVA - Ulmacea
- Zelkova Serrata (Giappone)
- ALBICOCCO - Prunus
Armeniaca (Asia Centrale)
- CASTAGNO - Castanea
Sativa -Castagno (Sud Europa)
- BAGOLARO-OLMO BIANCO~SPACCASASSI - Celtis
AustralisBagolaro - Spaccasassi -
Arcidiavolo
(Europa Centrale- Mediterraneo)
Celtis Occidentalis - Olmo Bianco (Nord
America)
- CILIEGIO -
Prunus Cerasus -Ciliegio (Europa Orientale)
- OLMO - Ulmus Minor -Ulmus Carpinifolia -
Ulmus campestris ( Europa Occidentale)
-
Ulmus Glabra - Olmo Montano
(Europa Centrale)
- GELSO -
vedi Morus
- CIPRESSO - Cupressus Semprevirens -Cipresso Nero
(Italia) -Cupressun Arizonica -
Cipressoargentato (Nord America)-Cupressus MacrocarpaCípresso aureo
(Nord
America-California).
- PRUGNO -
Prunus Domestica.
ART.
22 - Documentazione necessaria Per la presen tazione dei Piani di Recupero
Per i P.d.R.,
piani urbanistici attuativi di iniziativa privata aì sensi della L.R. n. 61/85,
valgono le disposizioni e le procedure
della L.R. n. 61/95.
Tra gli elaborati elencati dalla L.R. n. 61/85 vanno presentati i seguenti:
1) una
cartografia in scala l:500 riproducente lo stato di fatto e il perimetro
dell’area dell' in- tervento da cui risultino fra l'altro:
a) il rilievo
del verde esistente con d'indica zione delle essenze arboree;
b) le
costruzioni e i manufatti di qualunque genere esistenti ;
c)
il tracciato delle reti tecnologiche con le relative servitù;
d)
la viabilità con là relativa toponomastica;
e) le aree vincolate ai sensi della
legge 1 giugno 1939, n. 1089, e 29
giugno 1939, n.
1497 e
quelle che abbiano valore di bene ambienta le
e architettoníco, anche se non
vincolate;
f ) altri eventuali vincoli;
2) una
documentazione fotografica della zona con indicazione dei diversi coni visuali;
3) una
cartografia di progetto in scala l:500 riproducente il perimetro
dell’intervento e
contenente inoltre:
a) le indicazioni del piano urbanistico generale vigente relativamente alle singole aree interessate al progetto;
b) la rete viaria suddivisa in percorsi pedonali
e carrabili con indicazione dei principali dati
altimetrici;
c) la
progettazioné di massima delle reti tecnologiche e dì ogni altra infrastruttura
necessaria
alla
destinazione dell'insediamento;
d) le aree da
destinare a sedi dí centri civili, di edifìci per ìl culto, di uffici e servizi
pubblicì,
a spazí d'uso
pubblico come piazze, mercati, parchi, nonchè le aree di sosta per i veicoli;
e) l'eventuale delimitazione degli ambiti territoriali
dei comparti all'ínterno delle zone residenzial
f) le zone e gli edificí da destinare a demolìzione, a
restauro o a svolgimento di attività pubbliche
o di interesse
pubblico;
g) il progetto planivolumetrìco delle masse e gli
allìneamenti delle stesse lungo gli spazi pubblíci
e le zone
destinate alla ristrutturazìone;
h) le eventuali destinazìoni d'uso prescritte o ammesse
per gli edifici.
ART.
23 - Documentazione necessaria per la richiesta di
concessione
Per la
presentazione dei progetti d'intervento di trasformazione urbanistica e/o
edilizia
degli immobili compresi nel Centro Storico va presentata
la documentazione dell'art. 11 del R.E.
vigente (norme per la presentazione dei progetti) con le seguenti, ulteriori integrazioni e
specificazioni con l'avvertenza che la mancanza anche di
un solo degli elaborati previsti com
porta, da parte del Comune, richiesta d'integrazione;
tale richiesta interrompe i termini previsti
dalla legge urbanistica e dalle sue successive
modíficazioni ed integrazione per le determinazioni
del Sindaco.
1)1) Per qli interventi di restauro e risanamento con servativo e di
ristrutturazione edilizia
1)
1) Dl
-
D2 -D3 e D4 (anche se l'edificio non viene demolito)
A) Rìlievo dello stato di fatto nella
scala l:100 piante, prospetti, sezioni 1:20 (particolari
architettonici e costruttivi).
In
particolare:
Al) - i rilievi debbono riguardare, per
quanto concerne i prospetti, anche le fronti interne.
Le
sezioni debbono essere nel numero necessario per la chiara comprensione dell'
edificio e
comunque
nel numero minimo di 3 significative.
Nelle
piante va indicata la destinazione d'uso dei locali;
Vanno
inoltre presentati:
1- l'elenco catastale delle proprietà;
A2 - rilievo del verde, se presente, con indicazione
delle essenze e relative dimensioni;
indicazioni
di ogni elemento esterno qualificante gli spazi aperti (muri, esedre,
dislivelli,
pavimentazioni, etc.) in scala
1:100 e/o 1:20;
A3 - rilievo dei particolari costruttivi esterni (con
particolare riguardo infissi, gradinì, soglie,
davanzali,pavimentazioni etc.) ed interni (scale, volte, solai etc.) in
scala l:20 e
documentazione fotografica delle opere di decorazione interne ed
esterne, coloriture etc.
A4 - elementi
geometrici dello stato di fatto (superficie fondiaria del lotto, superficie
coperta,
superficie
lorda e netta, superficie relativa alle diverse destinazioni di uso originarie
ed
esistenti,
volume, etc.).
B)
Documentazione e relazione storico critica e catastale (con indicazione
delle alterazioni, quali
superfetazioni etc.). In ogni caso la documentazione dovrà, anche
mediante appositi elaborati
grafici e
profili significativi (ante e post operam che si propone), individuare i
rapporti esistenti
tra
manufatto architettonico e ambiente (attraverso prospetti, planimetrie e
quant'altro
ritenuto
opportuno) prevedendo adeguate
sistemazioni.
C) Documentazione fotografica dello stato di fatto, delle
strutture, dei particolari qualificanti lo
spazio all'esterno
e all'interno dell'insieme, ante operam.
D) Il progetto, a livello esecutivo, sarà costituito da:
Dl - planimetria
in scala l:100 con particolari tecnici in scala l:20 sul trattamento delle
superfíci interne ed esterne, sistemazione a verde e con
la specificazione delle destinazioni d'uso ai
vari piani.
D2 - prospetti
e sezioni in scala l:100, con precise indicazioni delle rifiniture murarie
esterne,
intonaci,
infissi, coperture, colorìture e parti
colari tecnici (scarichi, fosse, condutture
interrate
etc.) in scala l:20.
D3 - particolari architettonici in scala l:20.
D4 - sistemazioni esterne, con particolare riguardo alle
recinzioni e piantumazioni delle aree di pertinenza (con tavole
comparative-planimetriche ed altimetriche dello stato di fatto e documentazione
fotografica adeguata).
D5 - relazione illustrativa particolareggiata con la
indicazione analitica delle opere che si
intendono
eseguire, dei materiali da utilizzarsi ivi comprese le tecnologie delle opere
di
consolidamento e restauro.
2) Per gli interventi di demolizione con
ricostruzione
A) La documentazione fotografica dello stato di fatto e
delle strutture.
B) Il progetto a livello esecutivo, che sarà costituito
da:
Bl - planimetria in scala l:100 con particolari tecnici
in scala l:20 sul trattamento delle superfici
esterne, le sistemazìoni a verde e con la specificazione delle
destinazíonì d'uso ai vari piani;
B2 - prospetti e sezioni in scala l: 201:100,
con precise indicazioni delle rifiniture murarìe esterne,
ìntonaci
esternì, infíssi, coperture, coloriture esterne e particolari tecnici
(scarichi, fosse,
condutture ìnterrate etc .) , in scala l:201:100;
B3 -
particolari architettonici in scala
1:20;
B4 -
sistemazioni esterne, con particolare
ri guardo alle recinzioni e piantumazioni de le
aree di pertinenza;
B5 -
relazione illustrativa particolareggiata con la indicazione analitica delle
opere che si
intendono eseguire e deí materialí
da utilizzarsi.
3)
Per interventi di rìpristino morfologìco
A) Il rilievo dello stato di fatto con la stessa
documentazione di cui ai punti 1-A, 1-B, 1-C;
B) Le documentazioni iconografìche ritenute utili per giustificare il tipo d’intervento ;
C) Documentazione
fotografica dello stato di fatto delle
strutture, dei particolari qualìficanti
lo spazio all'esterno e all'interno dell'insieme, ante operam.
D) Progetto esecutivo con la stessa documentazione di cui
al punto 1-D.
ART
- 24 - Documentazione necessaria per la richiesta di autorizzazione
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
devono essere pesentati in confomità alla Legge 662/96 e successive modifiche,
è comunque facoltà del Dirigente quella di richiedere qualsiasi altra
documentazione per una migliore verifica dell’istanza nelle categorie Dl - D2 -
D3 - D4. La richiesta di autorizzazione non esime dalla presentazione di quegli
elaborati di cui all'articolo
precedente, che verranno eventualmente richiesti dall’ Amministrazíone Comunale
in relazione al tipo di intervento previsto.
E' comunque obbligatorio accompagnare la richíesta con una relazione tecnica, a dimostrazione
dell' intervento da eseguire; altresl viene fatto obbligo di avvertire
tempestivamente l’ Amministrazione per il nulla-osta sulle tinteggiature
esterne.
L'attuazione da parte dei privati dei Piani di Recupero e dei Piani Particolareggiati è
regolata, tra l'altro, da apposita convenzione da predisporsi e stipularsi ai sensi degli artt. 62 - 63
della Legge Regionale 61/85.
ART.
26 - Regolamento Edilizio
Sono nulle le
norme del Regolamento Edilizio in contrasto con la presente normativa.
Nel periodo transitorio tra l'adozione delle presenti
norme di Variante al Centro Storico e la sua approvazione, valgono le norme più
restrittive tra quelle in vigore e quelle adottate.
L'attuazione e/o la regolamentazìone degli interventi nel
Centro Storico verranno regolate, oltre che dalla presente normativa, da
ulteriori e successivi piani settoriali Piano dei Servìzi, Piano
del Verde, Piano della circolazione, Piano dell’arredo
urbano, Piani del colore, Piano delle Mura, etc.) che potranno contenere
ulteriori specificazioni ed
indicazioni.