TITOLO II°

 

DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE: NORME RELATIVE - ZONIZZAZIONE - PRESCRIZIONI GENERALI

 

 

CAPO 

 

COORDINAMENTO URBANISTICO

 

 

Art. 24 - Suddivisione del territorio in zone omogenee

 

            Il territorio comunale diviso in zone secondo la seguente classificazione, come risulta dalle planimetrie di progetto:

 

1 - ZONE RESIDENZIALI

 

Zona A1A      Centro Storico del Capoluogo e delle Frazioni;

Zona A1B      Aree e/o edifici di interesse storico-ambientale con relativo    grado di                                 protezione;

Zona A2         Aree e/o nuclei e/o edifici di interesse ambientale, soggetti    a piano di                              recupero;

 

Zona B1         Zona residenziale intensiva di completamento;

Zona B2         Zona residenziale semintensiva di completamento;

Zona B3         Zona residenziale semiestensiva di completamento;

Zona B4         Zona residenziale estensiva di completamento;

 

Zona COA     P.E.E.P. approvati;

Zona COB     P.d.L. approvati;

Zona COC     P.d.R. approvati;

Zona COD     P.P. approvati;

 

Zona C2A *   Zona residenziale intensiva di espansione a intervento diretto;

Zona C2B *   Zona residenziale semintensiva di espansione a intervento diretto;

Zona C2C *   Zona residenziale semiestensiva di espansione a intervento diretto;

Zona C2D *   Zona residenziale estensiva di espansione a intervento diretto;

 

Zona C2A      Zona residenziale semintensiva di espansione;

Zona C2B      Zona residenziale semiestensiva di espansione;

Zona C2C      Zona residenziale estensiva di espansione;

Zona C3         "Aree progetto".

 

2 - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PORTUALI

 

Zona D1         Zona produttiva di completamento;

 

 

Zona D1.1     Zona produttiva di completamento;

Zona D1A      Zona produttiva con P.P. approvato;

Zona D1B      Zona produttiva con P.d.L. approvato;

Zona D1C      Attività produttive confermate nelle zone agricole;

Zona D1D      Attività produttive confermate nelle zone residenziali;

Zona D2         Zona produttiva di espansione;

Zona D3         Zona per le attività ricettive e per il tempo libero;

Zona D4A      Zona commerciale di completamento;

Zona D4B      Zona commerciale di espansione;

Zona D5A      Zona per attrezzature produttive e portuali;

Zona D5B      Zona per attrezzature turistico-portuali;

Zona D5C      Zona per servizi portuali.

 

3 - ZONE AGRICOLE

 

Zona E1         Zona agricola di tutela della produzione;

Zona E2         Zona agricola normale;

Zona E3         Zona agricola mista;

Zona E4A      Zona agricola a diffuso carattere insediativo;

Zona E4B      Centri rurali;

Zona E5         Zona agroindustriale;

Zona E6         Zona di particolare valore paesistico.

 

4 - ZONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE

 

Zona F1A      Istruzione dell'obbligo di interesse urbano;

Zona F1B      Istruzione superiore di interesse urbano-territoriale;

Zona F2A      Attrezzature comuni di interesse urbano;

Zona F2B      Attrezzature comuni di interesse territoriale;

Zona F3A      Verde pubblico di interesse urbano;

Zona F3B      Verde pubblico di interesse urbano-territoriale;

Zona F4A      Verde sportivo di interesse urbano;

Zona F4B      Verde sportivo di interesse urbano-territoriale;

Zona F5         Verde ambientale;

Zona F6A      Parcheggi di interesse urbano;

Zona F6B      Parcheggi di interesse urbano-territoriale;

 

Percorsi pedonali;

Zona per attrezzature tecnologiche di interesse generale;

Zona per attrezzature militari carcerarie e per la protezione civile;

Zona cimiteriale;

Zona aeroportuale;

Zona ferroviaria e fasce di rispetto

Strade;

Zona di rispetto stradale e fluviale;

Zona di rispetto cimiteriale;

Zona di rispetto del depuratore;

Discarica controllata.


 

ZONE RESIDENZIALI

 

 

Art. 25 - ZONA A1A - Centro Storico del Capoluogo e delle Frazioni

 

 

            Per il Centro Storico del Capoluogo si confermano le indicazioni e le pre­scrizioni normative, di cui alla Variante al P.R.G. per il Centro Storico stesso, approvate con delibera della Giunta Regionale del Veneto n.603 del 5 feb­braio 1985 e con delibera di adeguamento del Consiglio Comunale di Rovigo n.234 del 26 marzo 1985, pertanto il presente P.R.G. non avrà alcuna inci­denza sulla normativa della Variante per il Centro Storico.

            Il perimetro del Centro Storico è quello definito dal Voto Regionale del 1985, pertanto le aree che erroneamente sono state inserite all’interno del perimetro del Centro Storico della variante al P.R.G. approvata nel 1994 assumono la destinazione delle zone limitrofe.

            Per gli edifici risultanti all'interno del perimetro del centro storico delle frazioni non connotati da categoria d'intervento e ricadenti nella perimetrazione del centro storico (ex Atlante regionale c.s.), gli interventi dovranno essere particolarmente documentati per quanto attiene lo stato di fatto, con riproduzioni fotografiche delle fronti esterne su strada e interne sui cortili: quanto sopra in aggiunta al rispetto della singola normativa di zona in cui ricadono.-

            In particolare si prescrive che gli interventi relativi alla forometria o ad alterazioni volumetriche con ampliamenti o sopraelevazioni, potranno essere consentiti qualora migliorativi dello stato di fatto dal punto di vista ambientale e sempre con il rispetto della normativa di zona e dei materiali tipici; tale miglioramento potrebbe consistere in un allineamento in verticale od orizzontale con il tessuto preesistente, nonchè eliminare elementi in contrasto di recente esecuzione, quali poggioli o corpi aggiuntivi.- Eventuali interventi di ricomposizione volumetrica di parti aggiunte o ampliamenti superiori al 30% dovranno essere compresi in un piano di recupero.-

 

 

Art. 26 - ZONA A1B - Aree e/o edifici di valore storico-ambientale, con relativo grado           di protezione

 

            Tale zona comprende le aree e gli edifici, della città e delle fra­zioni, che hanno particolare valore storico-ambientale, gli edifici e gli insediamenti ru­rali di cui all'Art.10 della L.R. 05 03.1985,n.24.

            Gli edifici esistenti all'interno di tali aree sono classificati secondo il loro valore e hanno gradi di protezione (categorie di intervento) a questo corri­spondenti.

Le categorie di intervento previste sono:

 

1)        Restauro;

2)        Risanamento conservativo;

3)        Ristrutturazione edilizia D1;

4)        Ristrutturazione edilizia D2;

 

così come definite al precedente Art. 11.

 

 

            Per gli insediamenti rurali di cui all'Art.10 della L.R. 24/85 valgono le indi­cazioni riportate nelle schede di censimento che costituiscono parte integrante della presente normativa.

            Interventi diversi devono essere previsti con P.d.R. ai sensi dell'Art.15 della L.R.61/85.

 

            In questa zona vigono le seguenti ulteriori prescrizioni:

 

1 - Destinazioni d'uso

 

            Compatibilmente con il grado di protezione dei manufatti, e nei limiti delle indica­zioni generali contenute nelle tavole di P.R.G., fatto salvo quanto speci­ficato al successivo punto 6, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

 

a) Residenza, qualunque sia il tipo di godimento;

b) Servizi sociali, pubblici e privati;

c) Uffici pubblici e privati;

d) Negozi e attività commerciali, ivi compresi ristoranti, bar, etc.;

e) Strutture per la ricezione (a carattere alberghiero, etc.).

 

            Il semplice cambiamento di destinazione d'uso senza opere a ciò preordi­nate deve essere richiesto al Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio che ne deve accertare la compatibilità.

            Negli interventi che interessano singole unità immobiliari, o edifici con de­stinazione d'uso in contrasto con quelle di piano, sono ammesse solo opere di ordinaria e straordinaria manutenzione.

            Nel caso di interventi che superano i fini manutentivi è obbligatorio l'adeguamento alle destinazioni d'uso consentite.

            Negli interventi che interessano edifici che alla data di adozione del P.R.G. hanno destinazione di uso parzialmente in contrasto con le indicazioni di piano, è ammesso, purché sia globale, anche l'intervento che supera i fini manutentivi, con il mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti, purché queste siano compatibili con quanto stabilito al comma primo del presente punto 1.

            E' ammessa inoltre la deroga alle destinazioni d'uso di piano per interventi riguardanti uffici pubblici.

           

 

 

2 - Lotti di pertinenza di fabbricati di valore storico-ambientale

 

            Nel caso di edifici singoli, isolati o in aggregazione per i quali sia previsto il "restauro" o il "risanamento conservativo", l'area libera di contorno agli stessi, individuata nelle tavole di P.R.G., deve considerarsi inedificabile in quanto costituente parte inscindibile dell'edificio e/o delle aggregazioni predette.

            Negli edifici eventualmente presenti in tali aree, per i quali non sia definita la "categoria di intervento", sono possibili solo opere di ordinaria e straordina­ria manutenzione, utilizzando i materiali di cui ai precedenti Artt.12 e 13.

            Eventuali nuove edificazioni possono essere consentite a seguito dell'approvazione di un Piano di Recupero di cui all'Art.15 della L.R.61/1985.

 

 

3 - Manufatti, reperti di valore storico documentativo e/o monumentale

 

 

            Per i manufatti quali mura, torri, porte od altre opere di difesa della città e del territorio, nonché per tutti gli altri reperti di valore storico-documentativo e monumentale, è prevista la conservazione integrale e l'eventuale restauro ai sensi del punto 1) di cui all'Art. 11.

            Il restauro deve avvenire nel rispetto degli elementi originari, utilizzando materiali e tecnologie che denuncino la loro contemporaneità.

            Le destinazioni d'uso, devono essere tali da risultare coerenti con il tipo di manufatto e comunque corrispondenti a quanto stabilito al punto 1 del presente articolo.

 

 

4 - Superfetazioni nelle diverse "categorie di intervento"

 

 

            Le superfetazioni, nell'ambito delle diverse categorie d'intervento, devono essere trattate con le seguenti modalità:

           

a) negli interventi di restauro e risanamento conservativo si considerano superfetazioni tutte quelle costruzioni che non fanno parte dell'organismo ori­ginario e delle sue organiche espansioni nel tempo. Tali superfetazioni de­vono essere demolite qualora l'intervento sia di manutenzione straordinaria o superi i fini manutentivi. La loro demolizione non dà luogo a recu­pero di vo­lumi;

b) in tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, l'eliminazione delle su­perfetazioni dà luogo a recupero del volume qualora queste non siano abusive, sempre che ciò non leda le caratteristiche edilizie e urbanistiche dell'intorno.

 

 

5 - Interventi urgenti

 

 

            Per interventi urgenti si intendono tutte le opere provvisorie atte ad impe­dire pericoli di crolli o di seria compromissione delle condizioni statiche delle strutture di parte o di tutto l'edificio. Gli interventi urgenti interessano le puntellazioni e il tamponamento di fori, nonché la parziale demolizione di quegli elementi che possono comunque costituire un serio pericolo per l'incolumità pubblica.

            Resta fermo per il proprietario l'obbligo di dare immediata comunicazione al Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio e di presentare sollecitamente la domanda di concessione o di autorizzazione, ove sia richiesta.

 

 

6 - Destinazioni d'uso degli edifici di carattere monumentale, o di valore storico-am­bientale, vincolati ai sensi dell'art.10 della L.R. 05.03.1985, n.24

 

 

            Per gli edifici, di cui al presente punto, individuati nella cartografia di piano e descritti nelle apposite schede, oltre alle originarie, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

 

a) residenza;

b) attività agrituristiche (con ristorazione, alloggi, vendita e degustazione dei prodotti agricoli, etc.);

c) insediamenti sportivi: sportings clubs relazionati a impianti e ad attività che siano compatibili con i caratteri paesistici del luogo;

d) artigianato di servizio rapportato alle attività agricole (officine meccani­che per i mezzi

agricoli);

e) ateliers d'artigianato (restauro di oggetti d'uso, di mobili, etc.), laboratori per la produzione di ceramiche, vetri e ferri artistici, studi di fotografia e profes­sionali, piccoli laboratori legati alla produzione e all'uso di tecnologie informatiche;

f) attrezzature pubbliche e servizi sociali (sedi o dipendenze di istituti per anziani e disabili, sedi di organizzazioni  o di clubs sportivi e giovanili).

 

            Deroghe a quanto stabilito nel presente articolo sono possibili solo con approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, con prescrizioni planivolumetriche, ai sensi degli Artt.12 e 15 della L.R. 27.06.1985, n.61.

 

 

Art. 27 - ZONA A2 - Aree e/o nuclei e/o edifici di valore ambientale soggetti a Piano           di Recupero (Art. 15 L.R. 27.06.1985, n.61)

 

 

            Le zone di cui al presente articolo devono essere soggette a Piani di Re­cupero e sono di­chiarate degradate, a sensi dell'Art.15 della L.R. 27.06.1985, n.61. La peri­metrazione delle stesse ha valore di delimitazione dell'ambito territoriale del Piano di Recupero.

            In assenza di Piani di Recupero, le aree, i nuclei e gli edifici di cui al pre­sente ar­ticolo, possono essere oggetto esclusivamente di interventi di ordina­ria e straordinaria manutenzione e di con­solidamento, nonché degli interventi di­retti a dotarli, nel rispetto delle loro caratteristiche storiche, tipolo­giche e strutturali, dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici.

            Devono in ogni caso essere previsti gli standard urbanistici minimi, di cui al D.M. 02.04.1968, n.1444 e alla L.R. 27.06.85, n.61, relativi alle funzioni pre­viste.

 

 

Art. 28 - ZONA B1 - Zona residenziale intensiva di completamento

 

            In queste zone sono ammessi prevalentemente gli insediamenti residen­ziali. Sono tuttavia consentiti i negozi e le botteghe artigiane, gli uffici, i locali per lo spettacolo e di ritrovo, gli alberghi, i ristoranti e le attività artigianali di servizio alla resi­denza, purché non moleste e non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro a parere ULSS.

            Sono escluse tutte le attività ricettive, produttive, commerciali e di servizio che, a giudizio del Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio, e su parere conforme della Commissione Edilizia, risul­tino moleste, pericolose o in contrasto con il carattere residenziale della zona.

            Ogni intervento edificatorio è subordinato all'esistenza delle opere di ur­banizzazione primaria, al rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente per le zone di completamento e a quanto di seguito stabilito:

 

-           Tipi edilizi consentiti: gli edifici possono essere del tipo a torre, a blocco, in linea o           composto case a schiera;

-           Indice di fabbricabilità fondiaria: 4,00 mc./mq. Per gli edifici residen­ziali esistenti che           raggiungono il limite di densità edilizia previsto, è ammesso l'adeguamento di vani abitabili all'altezza minima interna di ml.2,70, anche se comporta una variazione in aumento delle volumetrie, purché non determini un aumento della          superficie utile;

-           Numero dei piani abitabili: non può essere superiore a quattro, oltre il piano terra

            adibito a negozi, oppure a cinque abitabili fuori terra;

-           Altezza dei fabbricati: non può superare i ml. 16,50;

-           Superficie coperta: la superficie coperta non può superare il 50% della superficie fondiaria;

-           Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a 1/3 dell'altezza del      fabbricato più alto con un minimo di ml.5,00 o a confine, per le murature in   aderenza. Sono ammesse le sopraelevazioni in corrispondenza delle murature      preesistenti purché vengano rispettate le distanze tra i fabbri­cati e le relative norme             del Codice Civile.

            L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml. 2,70, comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica delle distanze dai confini, allo stesso modo l’adeguamento all’altezza minima di mt. 2,40 per i vani accessori non viene considerato al fine della verifica del distacco dai confini e tra fabbricati.

-           Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.5,00, salvo    sopraelevazioni su murature esistenti che non prevedano avanzamento sul fronte        stradale, in conformità alle disposizioni della  L.S. n° 190 del 13.06.1991, e del D.L.         n° 285 del 30.04.92 e successive modifiche ed integrazioni.

            L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml.2,70 e    comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene         considerato al fine della verifica della distanza dalle strade;

-           Distacco tra i fabbricati: non può essere infe­riore ai 2/3 dell'altezza del fabbricato più alto con un minimo di ml.10,00.

 

            Qualora i fabbricati preesistenti nei lotti finitimi all'edificio da edificare o da ampliare, e prospicienti il medesimo, siano ad una distanza inferiore ai 5,00 ml. dal confine comune, è ammesso il rispetto dei soli 5,00 ml. dal confine di proprietà, mantenendo comunque una distanza tra fabbricati non inferiore a 1/2 dell'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di ml.6,00.

            Per le sopraelevazioni sono ammesse le edificazioni in corrispondenza delle murature preesistenti, mantenendo comunque una distanza non infe­riore ad 1/2 dell'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di ml.6,00.

            L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml.2,70 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica della distacco tra i fabbricati.

            Nelle nuove costruzioni le lavanderie, le autorimesse e simili accessori devono essere previsti nel corpo stesso delle costruzioni o comunque inte­grati con il fabbricato principale.

            Nelle nuove costruzioni devono essere previsti parcheggi nella misura e nelle modalità stabilite dall'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.

            Diversificazioni tipologiche e di altezza, minori distacchi e distanze, sia tra i fabbricati che dalle strade e dai confini, sono ammessi solo a seguito dell'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, con prescrizioni planivolumetriche, di cui agli Artt.12 e 15 della L.R. 27.06.1985, n.61.

 

 

Art. 29 - ZONA B2 - Zona residenziale semintensiva di completamento

 

 

            In queste zone sono ammessi prevalentemente gli insediamenti residen­ziali. Sono tuttavia consentiti i negozi e le botteghe artigiane, gli uffici, i locali per lo spettacolo e di ritrovo, gli alberghi, i ristoranti e le attività artigianali di servizio alla resi­denza, purché non moleste e non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro a parere ULSS.

            Sono escluse tutte le attività ricettive, produttive, commerciali e di servizio che, a giudizio del Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio e su parere conforme della Commissione Edilizia, risul­tino moleste, pericolose o in contrasto con il carattere residenziale della zona.

            Ogni intervento edificatorio è subordinato all'esistenza delle opere di ur­banizzazione primaria, al rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente per le zone di completamento e a quanto di seguito stabilito:

 

-           Tipi edilizi consentiti: gli edifici possono essere del tipo a blocco, in li­nea o             composto a schiera;

-           Indice di fabbricabilità fondiaria: 3,50 mc./mq. Per gli edifici residen­ziali esistenti che         raggiungono il limite di densità edilizia previsto, è ammesso l'adeguamento di vani abitabili all'altezza minima interna di ml.2,70, anche se comporta una variazione in aumento delle volumetrie, purché non determini un aumento della          superficie utile;

-           Numero dei piani abitabili: non può essere superiore a tre, oltre il piano terra          adibito a negozi, oppure a quattro abitabili fuori terra;

-           Altezza dei fabbricati: non può superare i ml. 13,50;

-           Superficie coperta: la superficie coperta non può superare il 45% della superficie fondiaria;

-           Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a 1/2 dell'altezza del      fabbricato più alto con un minimo di ml.5,00 o a confine, per le murature in   aderenza. Sono ammesse le sopraelevazioni in corrispondenza delle murature      preesistenti purché vengano rispettate le distanze tra i fabbri­cati e le relative norme             del Codice Civile.

L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml.2,70 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica delle distanze dai confini, allo stesso modo l’adeguamento all’altezza minima di mt. 2,40 per i vani accessori non viene considerato al fine della verifica del distacco dai confini e tra fabbricati.

-           Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.5,00, salvo    sopraelevazioni su murature esistenti che non prevedano avanzamento sul fronte        stradale, in conformità alle disposizioni della  L.S. n° 190 del 13.06.1991, e del D.L.         n° 285 del 30.04.92 e successive modifiche ed integrazioni.

            L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml.2,70 e    comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene         considerato al fine della verifica della distanza dalle strade;

-           Distacco tra i fabbricati: non può essere infe­riore a ml.10,00, nella progettazione   unitaria è ammessa la formazione di rientranze tra corpi di           fabbrica dello stesso           edificio, purchè il distacco tra le pareti fronteggiantesi ottenuto nella             rientranza non superi 1/3 dell’altezza con un minimo di mt. 6.00 nel            caso i             corpi di fabbrica presentino un’altezza superiore a mt. 12.00.

            In ogni caso il distacco minimo tra i corpi di fabbrica nelle rientranze dovrà essere            di mt. 3.00.

            Inoltre il rapporto tra la profondità e la distanza delle pareti fronteggianti non dovrà             superare il 50% con un minimo assoluto di distanza di mt. 3.00.

 

            Qualora i fabbricati preesistenti nei lotti finitimi all'edificio da edificare o ampliare e prospicienti il medesimo siano ad una distanza inferiore a ml.5,00 dal confine comune, è ammesso il rispetto dei soli ml.5,00 dal confine di proprietà, mantenendo comunque una distanza tra fabbricati non inferiore a 1/2 dell'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di ml. 6,00.

            Per le sopraelevazioni sono ammesse le edificazioni in corrispondenza delle murature preesistenti, mantenendo comunque una distanza non infe­riore ad 1/2 dell'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di ml.6,00.

            Con riferimento ai due precedenti commi, una distanza inferiore a ml.10,00 è ammessa esclusivamente nel caso in cui una delle due pareti degli edifici sia non finestrata per la parte fronteggiantesi .

            L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml.2,70 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica del distacco tra i fabbricati.

            Nelle nuove costruzioni le lavanderie, le autorimesse e simili accessori devono essere previsti nel corpo stesso delle costruzioni o comunque inte­grati con il fabbricato principale.

            Nelle nuove costruzioni devono essere previsti parcheggi nella misura e nelle modalità stabilite dall'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.

            Diversificazioni tipologiche e di altezza, minori distacchi e distanze, sia tra i fabbricati che dalle strade e dai confini, sono ammessi solo a seguito dell'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, con prescrizioni planivolumetriche, di cui agli Artt.12 e 15 della L.R. 27.06.1985, n.61.

 

 

Art. 30 - ZONA B3 - Zona residenziale semiestensiva di completa­mento

 

            In queste zone sono ammessi prevalentemente gli insediamenti residen­ziali. Sono tuttavia consentiti i negozi e le botteghe artigiane, gli uffici, i locali per lo spettacolo e di ritrovo, gli alberghi, i ristoranti e le attività artigianali di servizio alla residenza, purché non moleste e non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro a parere ULSS.

            Sono escluse tutte le attività ricettive, produttive, commerciali e di servizio che, a giudizio del Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio e su parere conforme della Commissione Edilizia, risul­tino moleste, pericolose o in contrasto con il carattere residenziale della zona.

            Ogni intervento edificatorio è subordinato all'esistenza delle opere di ur­banizzazione primaria, al rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente per le zone di completamento e a quanto di seguito stabilito:

 

-           Tipi edilizi consentiti: gli edifici possono essere del tipo casa singola isolata, casa            abbinata, casa a schiera, casa a blocco, in linea o composto;

-           Indice di fabbricabilità fondiaria: 3,00 mc./mq. Per gli edifici residen­ziali esistenti che raggiungono il limite di densità edilizia previsto, è ammesso l'adeguamento di vani abitabili all'altezza minima interna di ml.2,70, anche se comporta una variazione in aumento delle volumetrie, purché non determini un aumento della        superficie utile;

-           Numero dei piani abitabili: non può essere superiore a due, oltre il piano terra        adibito a negozi, oppure a tre abitabili fuori terra;

-           Altezza dei fabbricati: non può superare i ml. 10,50;

-           Superficie coperta: la superficie coperta non può superare il 40% della superficie fondiaria;

-           Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a ml.5,00 o a confine,    per le murature in aderenza. Sono ammesse le sopraelevazioni in corrispondenza delle murature preesistenti purché vengano rispettate le di­stanze tra i fabbri­cati e le relative norme del Codice Civile.

L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml.2,70 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica delle distanze dai confini, allo stesso modo l’adeguamento all’altezza minima di mt. 2,40 per i vani accessori non viene considerato al fine della verifica del distacco dai confini e tra fabbricati.

-           Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.5,00, salvo    sopraelevazioni su murature esistenti che non prevedano avanzamento sul fronte        stradale, in conformità alle disposizioni della  L.S. n° 190 del 13.06.1991, e del D.L.         n° 285 del 30.04.92 e successive modifiche ed integrazioni.

            L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml.2,70 e    comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene         considerato al fine della verifica della distanza dalle strade;

-           Distacco tra i fabbricati: non può essere infe­riore a ml.10,00, - nella progettazione            unitaria è ammessa la formazione di rientranze tra corpi di     fabbrica dello stesso           edificio, purchè il distacco tra le pareti fronteggianti ottenuto nella rientranza           non      superi 1/3 dell’altezza.

            - In ogni caso il distacco minimo tra i corpi di fabbrica nelle rientranze dovrà essere            di mt. 3.00.

            - Inoltre il rapporto fra la profondità e la distanza delle pareti fronteggiantisi non      dovrà superare il 50% con un minimo assoluto didistanza di mt. 3.00.

 

            Qualora i fabbricati preesistenti nei lotti finitimi all'edificio da edificare o ampliare e prospicienti il medesimo siano ad una distanza inferiore a ml. 5,00 dal confine comune, è ammesso il rispetto dei soli ml.5,00 dal confine di proprietà, mantenendo comunque una distanza tra fabbricati non inferiore a 2/3 dell'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di ml.6,00.

            Per le sopraelevazioni sono ammesse le edificazioni in corrispondenza delle murature preesistenti, mantenendo comunque una distanza non infe­riore ad 1/2 dell'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di ml.6,00.

            Con riferimento ai due precedenti commi, una distanza inferiore a ml.10,00 è ammessa esclusivamente nel caso in cui una delle due pareti degli edifici sia non finestrata per la parte fronteggiantesi .

 

            L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml.2,70 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica del distacco tra i fabbricati.

            Nelle nuove costruzioni le lavanderie, le autorimesse e simili accessori devono essere previsti nel corpo stesso delle costruzioni o comunque inte­grati con il fabbricato principale.

            Nelle nuove costruzioni devono essere previsti parcheggi nella misura e nelle modalità stabilite dall'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.

            Diversificazioni tipologiche e di altezza, minori distacchi e distanze, sia tra i fabbricati che dalle strade e dai confini, sono ammessi solo a seguito dell'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, con prescrizioni planivolumetriche, redatti ai sensi degli Artt.12 e 15 della L.R. 27.06.1985, n.61.

 

 

 

Art. 31 - ZONA B4 - Residenziale estensiva di completamento

 

 

            In queste zone sono ammessi prevalentemente gli insediamenti residen­ziali. Sono tuttavia consentiti i negozi e le botteghe artigiane, gli uffici, i locali per lo spettacolo e di ritrovo, gli alberghi, i ristoranti e le attività artigianali di servizio alla residenza, purché non moleste e non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro a parere ULSS.

            Sono escluse tutte le attività ricettive, produttive, commerciali e di servizio che, a giudizio del Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio e su parere conforme della Commissione Edilizia, risul­tino moleste, pericolose o in contrasto con il carattere residenziale della zona.

            Ogni intervento edificatorio è subordinato all'esistenza delle opere di ur­banizzazione primaria, al rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente per le zone di completamento e a quanto di seguito stabilito:

 

-           Tipi edilizi consentiti: gli edifici possono essere del tipo casa singola isolata, casa            abbinata, casa a schiera, casa a blocco (estensiva):

-           Indice di fabbricabilità fondiaria: 2,00 mc./mq. Per gli edifici residen­ziali esistenti che raggiungono il limite di densità edilizia previsto, è ammesso l'adeguamento di vani abitabili all'altezza minima interna di ml.2,70, anche se comporta una variazione in aumento delle volumetrie, purché non determini un aumento della        superficie utile;

-           Numero dei piani abitabili: non può essere superiore a due, oltre il piano terra        adibito a negozi, oppure a tre abitabili fuori terra;

-           Altezza dei fabbricati: non può superare i ml. 10,50;-    Superficie coperta: la superficie coperta non può superare il 40% della superficie             fondiaria;

-           Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a ml.5,00 o a confine,    per      le murature in aderenza ai fabbricati esistenti. Sono ammesse le sopraelevazioni in corrispondenza delle murature preesistenti purché ven­gano          rispettate le distanze tra i fabbricati e le relative norme del Codice Civile;

 

L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml.2,70 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica delle distanze dai confini, allo stesso modo l’adeguamento all’altezza minima di mt. 2,40 per i vani accessori non viene considerato al fine della verifica del distacco dai confini e tra fabbricati.

-           Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.5,00, salvo    sopraelevazioni su murature esistenti che non prevedano avanzamento sul fronte        stradale, in conformità alle disposizioni della  L.S. n° 190 del 13.06.1991, e del D.L.         n° 285 del 30.04.92 e successive modifiche ed integrazioni.

            L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml.2,70 e    comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene         considerato al fine della verifica della distanza dalle strade;

-           Distacco tra i fabbricati: non può essere infe­riore a ml.10.00,

 

            Nella progettazione unitaria è ammessa la formazione di rientranze tra i corpi di    fabbrica dello stesso edificio, purchè il distacco tra le pareti fronteggianti ottenuto            nella rientranza non superi 1/3 dell’altezza.

            In ogni caso il distacco minimo tra i corpi di fabbrica nelle rientranze dovrà essere            di mt. 3.00.

            Inoltre il rapporto fra la profondità e la distanza delle pareti fronteggiantisi non         dovrà superare il 50% con un minimo assoluto di distanza di mt. 3.00

 

            Qualora i fabbricati preesistenti nei lotti finitimi all'edificio da edificare o ampliare e prospicienti il medesimo siano ad una distanza inferiore a ml.5,00 dal confine comune, è ammesso il rispetto dei soli  5,00 ml. dal confine di proprietà, mantenendo comunque una distanza tra fabbricati non inferiore a ml. 6,00.

            Per le sopraelevazioni sono ammesse le edificazioni in corrispondenza delle murature preesistenti, mantenendo comunque una distanza non infe­riore ad 1/2 dell'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di ml.6,00.

            Con riferimento ai due precedenti commi, una distanza inferiore a ml.10,00 è ammessa esclusivamente nel caso in cui una delle due pareti degli edifici sia non finestrata per la parte fronteggiantesi .

 

 

            L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml.2,70 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica del distacco tra i fabbricati.

            Nelle nuove costruzioni le lavanderie, le autorimesse e simili accessori devono essere previsti nel corpo stesso delle costruzioni o comunque inte­grati con il fabbricato principale.

            Nelle nuove costruzioni devono essere previsti parcheggi nella misura e nelle modalità stabilite dall'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.

            Diversificazioni tipologiche, minori distacchi e distanze, sia tra i fabbricati che dalle strade, sono ammesse solo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi, con prescrizioni planivolumetriche, redatti ai sensi degli Artt.12 e 15 della L.R. 27.06.1985, n.61.

 

 

Art. 32 - ZONA COA - P.E.E.P. ;

 

 

            Zona COB - Piani di Lottizzazione approvati;

 

            Zona COC - Piani di Recupero approvati;

 

            Zona COD - Piani Particolareggiati approvati.

 

 

            Entro tali zone sono valide esclusivamente le Norme Tecniche che sono parte integrante dei singoli Piani.

            Nelle nuove costruzioni devono essere previsti parcheggi nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.

 

Nelle nuove costruzioni devono essere previsti parcheggi nella misura e nelle modalità stabilite dall'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.

 

Art.32 bis - ZONA C1D -  Zona residenziale estensiva di espan­sione ad intervento

Diretto

Tali zone sono destinate esclusivamente alla costruzione di abitazioni.

Solo come integrazione alla residenza sono consentiti i negozi, gli uffici, i locali per lo spettacolo e di ritrovo, gli alberghi e i ristoranti, i servizi pubblici ad integrazione di quelli previsti nelle Zone F, i locali per le associazioni cul­turali, assistenziali e religiose, le attività artigianali e di servizio, purché non moleste e non recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro.

Non sono  consentite tutte le attività incompatibili con la residenza quali in­dustrie, depositi (anche a cielo aperto) di materiali infiammabili, nocivi e maleodoranti, allevamenti di animali, impianti sportivi rumorosi.

Sono inoltre escluse tutte quelle attività ricettive, artigianali, commerciali e di servizio che, a giudizio del Sindaco e su parere conforme della Commissione Edilizia, risultino moleste, pericolose o in contrasto con il carattere residen­ziale della zona.

In queste zone ogni intervento edificatorio è subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e alla esecuzione di tutte quelle opere di urbanizzazione che sono previste entro il perimetro dell’ambito territoriale.

In queste zone devono essere predisposti standard primari, da vincolare ad uso pubblico perpetuo, monetizzabili quando non raggiungono una superficie di mq.1000, nella misura di 3,5 mq/ab di parcheggio e 3,00 mq/ab di verde pubblico primario.

L’esecuzione delle opere di urbanizzazione, nei modi e con le caratteristiche approvate dall’Amm/ne Comunale, ed il loro vincolo ad uso pubblico perpetuo, consentono lo scomputo deli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28.1.1977, n.10, con le modalità previste dall’art.86 della L.R.27.6.1985, n.61.

Il rilascio della concessione edilizia è subordinato all’inizio dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione previste.

Il rilascio dei certificati di abitabilità e/o agibilità è soggetto alla ultimazione di tali opere, alla verifica di conformità a seguito di collaudo favorevole, alla cessione delle aree e delle opere previste dal P.R.G. o alla formazione di vincolo perpetuo per le opere di urbanizzazione primaria previste dal presente articolo.

 

Si prescrive inoltre quanto segue:

 

-          Tipi edilizi consentiti: gli edifici possono essere del tipo casa isolata,casa abbinata, casa a schiera o in          linea;

-          Indice di fabbricabilità territoriale: 1.50 mc./mq e deve essere riferito all’interezza dell’ambito territoriale;

-                   Numero dei piani abitabili: non può essere superiore a due, oltre al piano terra

adibito a negozi, oppure a tre abitabili fuori terra;

 -          Altezza dei fabbricati: non può superare i ml.10,50;

 -          Superficie coperta: la superficie coperta non può superare il 30% della superficie fondiaria ad esclusione delle case a schiera per le quali è ammesso il 40%;

 

Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a ml.5,00 –

            Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.5,00;

            Distacco tra i fabbricati o tra i corpi di fabbrica: non può essere inferiore a ml.10,00.

 

 

Art. 33 - ZONA C2A *- Zona residenziale intensiva di espansione

 

 

            Tali zone sono destinate esclusivamente alla costruzione di abitazioni. Solo come integrazione alla residenza sono consentiti i negozi, gli uffici, i lo­cali per lo spettacolo e di ritrovo, gli alberghi e i ristoranti, i servizi pubblici ad integrazione di quelli previsti nelle zone F, i locali per associazioni cultu­rali, assistenziali e reli­giose, le attività artigianali di servizio, purché non mo­leste e non recanti pre­giudizio all'igiene ed al decoro a parere ULSS.

            Non sono consentite tutte le attività incompatibili con la residenza quali in­dustrie, depositi (anche a cielo aperto) di materiali infiammabili, nocivi e male­odoranti, allevamenti di animali, impianti sportivi rumorosi.

            Sono inoltre escluse tutte quelle attività ricettive, artigianali, commerciali e di servi­zio che, a giudizio del Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio, e su parere conforme della Commis­sione Edi­lizia, risultino moleste, pericolose o in contrasto con il carattere resi­denziale della zona.

            L'edificazione è subordinata all'approvazione, e alla relativa realizza­zione, di un piano urbanistico attuativo che deve interessare l'interezza dell'ambito di intervento previsto nella zonizzazione.

            In questa zona devono essere previste opere di urbanizzazione primaria e secondaria in misura non inferiore a quanto previsto dagli Artt.22 e 25 della L.R. 27.06.1985, n.61, con le integrazioni di cui all'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.

 

            Si prescrive inoltre quanto segue:

 

-           Tipi edilizi consentiti: gli edifici possono essere del tipo a blocco, in li­nea o             composto case a schiera;

-                     Indice di fabbricabilità territoriale: 3,00 mc./mq. e deve es­sere riferito all'interezza dell'ambito territoriale, così come individuato da apposita retinatura nelle tavole di

           P.R.G.;

-           Numero dei piani abitabili: non può essere superiore a quattro, oltre il piano terra adibito a negozi, oppure a cinque abitabili fuori terra;

-           Altezza dei fabbricati: non può superare i ml. 16,50;

-           Superficie coperta: la superficie coperta non può superare il 50% della superficie fondiaria;

-           Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a 1/3 dell'altezza del      fabbricato più alto con un minimo di ml.5,00 ed è obbligatoria in ogni caso;

-           Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.5,00;

-           Distacco tra i fabbricati: non può essere infe­riore ai 2/3 dell'altezza del fabbricato più alto con un minimo di ml.10,00.

 

            Nelle nuove costruzioni lavanderie, autorimesse e tutti gli accessori simili devono essere previsti all'interno delle costruzioni stesse o devono comunque essere integrati con il fabbricato principale.

            Nelle nuove costruzioni devono essere previsti parcheggi nella misura e nelle modalità stabilite dall'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.

            Diversificazioni tipologiche, minori distacchi e distanze, sia tra i fabbricati che dalle

strade, sono ammesse solo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani

urbanistici attuativi, con prescrizioni planivolumetriche, redatti ai sensi degli Artt.12 e 15 della L.R. 27.06.1985, n.61.

 

 

Art. 34 - ZONA C2B * - Zona residenziale semintensiva di espansione

 

 

            Tali zone sono destinate esclusivamente alla costruzione di abitazioni. Solo come integrazione alla residenza sono consentiti i negozi, gli uffici, i lo­cali per lo spettacolo e di ritrovo, gli alberghi e i ristoranti, i servizi pubblici ad integrazione di quelli previsti nelle Zone F, i locali per associazioni cultu­rali, assistenziali e reli­giose, le attività artigianali di servizio, purché non mo­leste e non recanti pre­giudizio all'igiene ed al decoro a parere ULSS.

            Non sono consentite tutte le attività incompatibili con la residenza quali in­dustrie, depositi (anche a cielo aperto) di materiali infiammabili, nocivi e male­odoranti, allevamenti di animali, impianti sportivi rumorosi.

            Sono inoltre escluse tutte quelle attività ricettive, artigianali, commerciali e di servi­zio che, a giudizio del Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio, e su parere conforme della Commis­sione Edi­lizia, risultino moleste, pericolose o in contrasto con il carattere resi­denziale della zona.

            L'edificazione è subordinata all'approvazione, e alla relativa realizza­zione, di un piano urbanistico attuativo che deve interessare l'interezza dell'ambito di intervento previsto nella zonizzazione.

            In questa zona devono essere previste opere di urbanizzazione primaria e secondaria in misura non inferiore a quanto previsto dagli Artt.22 e 25 della L.R. 27.06.1985, n.61, con le integrazioni di cui all'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.

 

            Si prescrive inoltre quanto segue:

 

-           Tipi edilizi consentiti: gli edifici possono essere del tipo a blocco, in li­nea o             composto case a schiera;

-           Indice di fabbricabilità territoriale: 2,5 mc./mq.;

-           Numero dei piani abitabili: non può essere superiore a tre, oltre il piano terra          adibito a negozi, oppure a quattro abitabili fuori terra;

-           Altezza dei fabbricati: non può superare i ml. 13,50;

-           Superficie coperta: la superficie coperta non può superare il 40% della superficie fondiaria;

-           Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a 1/2 dell'altezza del      fabbricato più alto con un minimo di ml.5,00 ed è obbligatoria in ogni caso;

-           Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.5,00;

-           Distacco tra i fabbricati: non può essere infe­riore a ml.10,00.

            Nella progettazione unitaria è ammessa la formazione di rientranze tra i corpi di    fabbrica dello stesso edificio, purchè il distacco tra le pareti fronteggianti ottenuto            nella rientranza non superi 1/3 dell’altezza con un minimo di mt. 6.00, nel caso i      corpi di fabbrica presentino un’altezza superiore a mt. 12.00.

            In ogni caso il distacco minimo tra i corpi di fabbrica nelle rientranze dovrà essere            di mt. 3.00.

            Inoltre il rapporto fra la profondità e la distanza delle pareti fronteggianti non           

           dovrà superare il 50% con un minimo assoluto di distanza di mt. 3.00

           

            Nelle nuove costruzioni lavanderie, autorimesse e tutti gli accessori simili devono essere previsti all'interno delle costruzioni stesse o devono comunque essere integrati con il fabbricato principale.

            Nelle nuove costruzioni devono essere previsti parcheggi nella misura e nelle modalità stabilite dall'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.

            Diversificazioni tipologiche, minori distacchi e distanze, sia tra i fabbricati che dalle strade, sono ammesse solo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi, con prescrizioni planivolumetriche, redatti ai sensi degli Artt.12 e 15 della L.R. 27.06.1985, n.61.

 

 

Art. 35 - ZONA C2C * - Zona residenziale semiestensiva di espansione

 

 

            Tali zone sono destinate esclusivamente alla costruzione di abitazioni. Solo come

integrazione alla residenza sono consentiti i negozi, gli uffici, i lo­cali per lo spettacolo e di ritrovo, gli alberghi e i ristoranti, i servizi pubblici ad integrazione di quelli previsti nelle Zone F, i locali per associazioni cultu­rali, assistenziali e reli­giose, le attività artigianali di servizio, purché non mo­leste e non recanti pre­giudizio all'igiene ed al decoro a parere ULSS.

            Non sono consentite tutte le attività incompatibili con la residenza quali in­dustrie, depositi (anche a cielo aperto) di materiali infiammabili, nocivi e male­odoranti, allevamenti di animali, impianti sportivi rumorosi.

            Sono inoltre escluse tutte quelle attività ricettive, artigianali, commerciali e di servi­-zio che, a giudizio del Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio, e su parere conforme della Commis­sione Edi­lizia, risultino moleste, pericolose o in contrasto con il carattere resi­denziale della zona.

            L'edificazione è subordinata all'approvazione, e alla relativa realizza­zione, di un piano urbanistico attuativo che deve interessare l'interezza dell'ambito di intervento previsto nella zonizzazione.

            In questa zona devono essere previste opere di urbanizzazione primaria e secondaria in misura non inferiore a quanto previsto dagli Artt.22 e 25 della L.R. 27.06.1985, n.61, con le integrazioni di cui all'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.

 

Si prescrive inoltre quanto segue:

 

-           Tipi edilizi consentiti: gli edifici possono essere del tipo a schiera, a blocco, in linea          o composto, singolo o abbinato;

-           Indice di fabbricabilità territoriale: 2,00 mc./mq.;

-           Numero dei piani abitabili: non può essere superiore a due, oltre il piano terra        adibito a negozi, oppure a tre abitabili fuori terra;

-           Altezza dei fabbricati: non può superare i ml. 10,50;

-           Superficie coperta: la superficie coperta non può superare il 35% della superficie fondiaria ad eccezione delle case a schiera per le quali è ammesso il 40%

-           Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a ml.5,00 ed è     obbligatoria per le case singole, binate, a blocco, in linea e composte e per il     confine non in aderenza delle case a schiera;

-           Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.5,00;

-           Distacco tra i fabbricati: non può essere inferiore a ml.10,00.

            Nella progettazione unitaria è ammessa la formazione di rientranze tra i corpi di    fabbrica dello stesso edificio, purchè il distacco tra le pareti fronteggianti ottenuto            nella rientranza non superi 1/3 dell’altezza .

            In ogni caso il distacco minimo tra i corpi di fabbrica nelle rientranze dovrà essere            di mt. 3.00.

            Inoltre il rapporto fra la profondità e la distanza delle pareti fronteggiatesi non         dovrà superare il 50% con un minimo assoluto di distanza di mt. 3.00.

 

            Nelle nuove costruzioni lavanderie, autorimesse e tutti gli accessori simili devono essere previsti all'interno delle costruzioni stesse o devono comunque essere integrati con il fabbricato principale.

            Nelle nuove costruzioni devono essere previsti parcheggi nella misura e nelle modalità stabilite dall'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.

            Diversificazioni tipologiche, minori distacchi e distanze, sia tra i fabbricati che dalle strade, sono ammesse solo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi, con prescrizioni planivolumetriche, redatti ai sensi degli Artt.12 e 15 della L.R. 27.06.1985, n.61.

 

 

 

 

 

Art. 36 - ZONA C2D * - Zona residenziale estensiva di espansione

 

Tali zone sono destinate esclusivamente alla costruzione di abitazioni. Solo come integrazione alla residenza sono consentiti i negozi, gli uffici, i lo­cali per lo spettacolo e di ritrovo, gli alberghi e i ristoranti, i servizi pubblici ad integrazione di quelli previsti nelle Zone F, i locali per associazioni cultu­rali, assistenziali e reli­giose, le attività artigianali di servizio, purché non mo­leste e non recanti pre­giudizio all'igiene ed al decoro a parere ULSS.

            Non sono consentite tutte le attività incompatibili con la residenza quali in­dustrie, depositi (anche a cielo aperto) di materiali infiammabili, nocivi e male­odoranti, allevamenti di animali, impianti sportivi rumorosi.

            Sono inoltre escluse tutte quelle attività ricettive, artigianali, commerciali e di servi­zio che, a giudizio del Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio, e su parere conforme della

Commis­sione Edi­lizia, risultino moleste, pericolose o in contrasto con il carattere resi­denziale della zona.

            L'edificazione è subordinata all'approvazione, e alla relativa realizza­zione, di un piano urbanistico attuativo che deve interessare l'interezza dell'ambito di intervento previsto nella zonizzazione.

            In questa zona devono essere previste opere di urbanizzazione primaria e secondaria in misura non inferiore a quanto previsto dagli Artt.22 e 25 della L.R. 27.06.1985, n.61, con le integrazioni di cui all'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.

 

            Si prescrive inoltre quanto segue:

 

-           Tipi edilizi consentiti: gli edifici possono essere del tipo casa singola isolata, casa            abbinata, casa a schiera o in linea;

-           Indice di fabbricabilità territoriale: 1,5 mc./mq.;

-           Numero dei piani abitabili: non può essere superiore a due, oltre il piano terra        adibito a negozi, oppure a tre abitabili fuori terra;

-           Altezza dei fabbricati: non può superare i ml. 10,50;

-           Superficie coperta: la superficie coperta non può superare il 35% della superficie fondiaria ad eccezione delle case a schiera per le quali è ammesso il 40%

-           Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a ml.5,00 ed è     obbligatoria per le case singole, binate, a blocco, in linea e composte e per il     confine non in aderenza delle case a schiera;

-           Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.5,00;

-           Distacco tra i fabbricati: non può essere inferiore a ml.10,00.

            Nella progettazione unitaria è ammessa la formazione di rientranze tra i corpi di    fabbrica dello stesso edificio, purchè il distacco tra le pareti fronteggianti ottenuto            nella rientranza non superi 1/3 dell’altezza .

            In ogni caso il distacco minimo tra i corpi di fabbrica nelle rientranze dovrà essere            di mt. 3.00.

            Inoltre il rapporto fra la profondità e la distanza delle pareti fronteggiatesi non         dovrà superare il 50% con un minimo assoluto di distanza di mt. 3.00.

 

            Nelle nuove costruzioni lavanderie, autorimesse e tutti gli accessori simili devono essere previsti all'interno delle costruzioni stesse o devono comunque essere integrati con il fabbricato principale.

            Nelle nuove costruzioni devono essere previsti parcheggi nella misura e nelle modalità stabilite dall'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.

            Diversificazioni tipologiche, minori distacchi e distanze, sia tra i fabbricati che dalle strade, sono ammesse solo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi, con prescrizioni planivolumetriche, redatti ai sensi degli Artt.12 e 15 della L.R. 27.06.1985, n.61.

 

Art. 37 - ZONA C2A - Zona residenziale semintensiva di espan­sione

 

            Tali zone sono destinate esclusivamente alla costruzione di abitazioni.

            Solo come integrazione alla residenza cono consentiti i negozi, gli uffici, i locali per lo spettacolo e il ritrovo, gli alberghi e i ristoranti, i servizi pubblici ad integrazione di quelli previsti nelle Zone F, i locali per le associazioni cul­turali, assistenziali e religiose, le attività artigianali e di servizio, purché non moleste e non recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro a parere ULSS.

            Sono sono consentite tutte le attività incompatibili con la residenza quali in­dustrie, depositi (anche a cielo aperto) di materiali infiammabili, nocivi e maleodoranti, allevamenti di animali, impianti sportivi rumorosi.

            Sono inoltre escluse tutte le attività ricettive, artigianali, commerciali e di servizio che, a giudizio del Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio, e su parere conforme della Commissione Edilizia, risultino moleste, pericolose o in contrasto con il carattere residen­ziale della zona.

            L'edificazione è subordinata all'approvazione, e alla relativa realizza­zione, di un piano urbanistico attuativo che deve interessare l'interezza dell'ambito di intervento previsto nella zonizzazione.

            In questa zona devono essere previste opere di urbanizzazione primaria e secondaria in misura non inferiore a quanto previsto dagli Artt.22 e 25 della L.R. 27.06.1985, n.61, con le integrazioni di cui all'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.

 

            Si prescrive inoltre quanto segue:

 

 -          Tipi edilizi consentiti: gli edifici possono essere del tipo a blocco, in li­nea o             composto case a schiera;

 -          Indice di fabbricabilità territoriale: 2,5 mc./mq.;

 -          Numero dei piani abitabili: non può essere superiore a tre, oltre al piano terra        adibito a negozi, oppure a quattro abitabili fuori terra;

 -          Altezza dei fabbricati: non può superare i ml.13,50;

 -          Superficie coperta: la superficie coperta non può essere superiore al 40% della    superficie fondiaria;

 -          Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore ad 1/2 dell'altezza del    fabbricato più alto con un minimo di ml.5,00 ed è obbligatoria in ogni caso;

 -          Distanze dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.5,00;

 -          Distacco tra i fabbricati: non può essere inferiore a ml.10,00.

            Nella progettazione unitaria è ammessa la formazione di rientranze tra i corpi di    fabbrica dello stesso edificio, purchè il distacco tra le pareti fronteggianti ottenuto            nella rientranza non superi 1/3 dell’altezza  con un minimo di mt. 6.00, nel caso i     corpi di fabbrica presentino un’altezza superiore a mt. 12.00.

            In ogni caso il distacco minimo tra i corpi di fabbrica nelle rientranze dovrà essere            di mt. 3.00.

            Inoltre il rapporto fra la profondità e la distanza delle pareti fronteggiatesi non         dovrà superare il 50% con un minimo assoluto di distanza di mt. 3.00

 

            Nelle nuove costruzioni lavanderie, autorimesse e tutti gli accessori simili devono essere previsti all'interno delle costruzioni stesse o devono comunque essere integrati con il fabbricato principale.

            Nelle nuove costruzioni devono essere previsti parcheggi nella misura e nelle modalità stabilite dall'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.

            Diversificazioni tipologiche e di altezza, minori distacchi e distanze, sia tra i fabbricati che dalle strade e dai confini, sono ammessi solo a seguito dell'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, con prescrizioni pla­nivolumetriche, di cui agli Artt.12 e 15 della L.R. 27.06.1985, n.61.

 

 

Art. 38 - ZONA C2B - Zona residenziale semiestensiva di espan­sione

 

 

            Tali zone sono destinate esclusivamente alla costruzione di abitazioni.

            Solo come integrazione alla residenza cono consentiti i negozi, gli uffici, i locali per lo spettacolo e il ritrovo, gli alberghi e i ristoranti, i servizi pubblici ad integrazione di quelli previsti nelle Zone F, i locali per le associazioni cul­turali, assistenziali e religiose, le attività artigianali e di servizio, purché non moleste e non recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro a parere ULSS.

            Non sono consentite tutte le attività incompatibili con la residenza quali in­dustrie, depositi (anche a cielo aperto) di materiali infiammabili, nocivi e male­odoranti, allevamenti di animali, impianti sportivi rumorosi.

            Sono inoltre escluse tutte le attività ricettive, artigianali, commerciali e di servizio che, a giudizio del Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio, e su parere conforme della Commissione Edilizia, risultino moleste, pericolose o in contrasto con il carattere residen­ziale della zona.

            L'edificazione è subordinata all'approvazione, e alla relativa realizzazione, di un piano urbanistico attuativo che deve interessare l'interezza dell'ambito  previsto nella zonizzazione.

            In questa zona devono essere previste opere di urbanizzazione primaria e secondaria in misura non inferiore a quanto previsto dagli Artt.22 e 25 della L.R. 27.06.1985, n.61, con le integrazioni di cui all'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.

 

            Si prescrive inoltre quanto segue:

 

 -          Tipi edilizi consentiti: gli edifici possono essere del tipo casa a schiera, a blocco, in         linea o composto;

-          Indice di fabbricabilità territoriale: 2.00 mc./mq.;1.5 mc./mq.  per le aree individuate          con D.C.C. n° 207/1990;

 -          Numero dei piani abitabili: non può essere superiore a due, oltre al piano terra

 

           adibito a negozi, oppure a tre abitabili fuori terra;

 -          Altezza dei fabbricati: non può superare i ml.10,50;

 -          Percentuale area coperta: la superficie coperta non può essere supe­riore al 35% della superficie fondiaria ad esclusione delle case a schiera per le quali è           ammesso il 40%;

 -          Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a ml.5,00 ed è     obbligatoria per le case a blocco, in linea e composte e per il confine non in         aderenza delle case a schiera;

 -          Distanze dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.5,00;

 -          Distacco tra i fabbricati: non può essere inferiore a ml.10,00.

            Nella progettazione unitaria è ammessa la formazione di rientranze tra i corpi di    fabbrica dello stesso edificio, purchè il distacco tra le pareti fronteggianti ottenuto            nella rientranza non superi 1/3 dell’altezza .

            In ogni caso il distacco minimo tra i corpi di fabbrica nelle rientranze dovrà essere            di mt. 3.00.

            Inoltre il rapporto fra la profondità e la distanza delle pareti fronteggiatesi non         dovrà superare il 50% con un minimo assoluto di distanza di mt. 3.00.

            Nelle nuove costruzioni lavanderie, autorimesse e tutti gli accessori simili devono essere previsti all'interno delle costruzioni stesse o devono comunque essere integrati con il fabbricato principale.

            Nelle nuove costruzioni i parcheggi devono essere previsti nella misura e nelle modalità stabilite dall'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.

            Diversificazioni tipologiche e di altezza, minori distacchi e distanze, sia tra i fabbricati che dalle strade e dai confini, sono ammessi solo a seguito dell'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, con prescrizioni planivolumetriche, di cui agli Artt.12 e 15 della L.R. 27.06.1985, n.61.

           

Art. 39 - ZONA C2C - Zona residenziale estensiva di espansione

 

 

            Tali zone sono destinate esclusivamente alla costruzione di abitazioni.

            Solo come integrazione alla residenza cono consentiti i negozi, gli uffici, i locali per lo spettacolo e il ritrovo, gli alberghi e i ristoranti, i servizi pubblici ad integrazione di quelli previsti nelle Zone F e G, i locali per le associazioni cul­turali, assistenziali e religiose, le

attività artigianali e di servizio, purché non moleste e non recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro a parere ULSS.

            Non sono consentite tutte le attività incompatibili con la residenza quali in­dustrie, depositi (anche a cielo aperto) di materiali infiammabili, nocivi e maleodoranti, allevamenti di animali, impianti sportivi rumorosi.

            Sono inoltre escluse tutte le attività ricettive, artigianali, commerciali e di servizio che, a giudizio del Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio, e su parere conforme della Commissione Edilizia, risultino moleste, pericolose o in contrasto con il carattere residen­ziale della zona.

            L'edificazione è subordinata all'approvazione, e relativa realizzazione, di un piano urbanistico attuativo che deve interessare l'interezza dell'ambito di intervento minimo previsto nella zonizzazione.

            In questa zona devono essere previste opere di urbanizzazione primaria e secondaria in misura non inferiore a quanto previsto dagli Artt.22 e 25 della L.R.

 

27.06.1985, n.61, con le integrazioni di cui all'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.

 

            Si prescrive inoltre quanto segue:

 

 -          Tipi edilizi consentiti: gli edifici possono essere del tipo casa singola isolata,         casa abbinato, casa a schiera, a blocco;

 -          Indice di fabbricabilità territoriale: 1.5  mc./mq.

 -          Numero dei piani abitabilità: non può essere superiore a due, oltre al piano            terra adibito a negozi, oppure a tre abitabili fuori terra;

 -          Altezza dei fabbricati: non può superare i ml.10,50;

 -          Percentuale area coperta: la superficie coperta non può essere supe­riore al           30% della superficie fondiaria, ad esclusione delle case a schiera per le quali è          ammesso il 40%;

 -          Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a ml.5,00 ed è     obbligatoria per le case singole, binate, a blocco, in linea e composte e per il     confine non in aderenza delle case a schiera;

 -          Distanze dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.5,00;

 -          Distacco tra i fabbricati: non può essere inferiore a       ml.10,00.

            Nella progettazione unitaria è ammessa la formazione di rientranze tra i corpi di    fabbrica dello stesso edificio, purchè il distacco tra le pareti fronteggianti ottenuto            nella rientranza non superi 1/3 dell’altezza .

            In ogni caso il distacco minimo tra i corpi di fabbrica nelle rientranze dovrà essere            di mt. 3.00.

            Inoltre il rapporto fra la profondità e la distanza delle pareti fronteggiatesi non         dovrà superare il 50% con un minimo assoluto di distanza di mt. 3.00.

 

            Nelle nuove costruzioni lavanderie, autorimesse e tutti gli accessori simili devono essere previsti all'interno delle costruzioni stesse o devono comunque essere integrati con il fabbricato principale.

            Nelle nuove costruzioni i parcheggi devono essere previsti nella misura e nelle modalità stabilite dall'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.

            Diversificazioni tipologiche e di altezza, minori distacchi e distanze, sia tra i fabbricati che dalle strade e dai confini, sono ammessi solo a seguito dell'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, con prescrizioni pla­nivolumetriche, di cui agli Artt.12 e 15 della L.R. 27.06.1985, n.61.

 

 

 

 

Art. 40 - ZONA C3 - "Aree progetto"

 

 

            Nella zona di cui al titolo tutti gli interventi edilizi ed urbanistici sono subor­dinati all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sentito il pa­rere della Commissione Consiliare Urbanistica e della Commissione Edilizia, corredato di un  Piano Attuativo-unitario di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, purché sottoscritto da un numero di proprietari che rappresentino in base all'imponibile catastale l'80% (ottanta) del valore dell'intero immobile, inte­grato da:

 

-           progetto di massima in scala 1:200 per tutti i manufatti previsti, con indi­       viduazione delle destinazioni d'uso ai diversi piani e dei percorsi orizzontali e           verticali;

-           delimitazione delle unità minime di intervento;

-           progetto dettagliato delle aree di uso pubblico;

-           una o più vedute prospettiche d'insieme.

            Gli edifici previsti nelle "aree progetto" devono rispettare le seguenti prescrizioni:

-           Altezza dei fabbricati: non può superare i ml. 13.50

-           Superficie coperta: la superficie coperta non può superare il 40% della

-           superficie fondiaria dell'area;

-           Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore all'altezza del       fabbricato      più alto con un minimo di ml. 5,00 o a confine per le murature in     aderenza;

-           Distanza dal ciglio della strada: trattandosi di aree urbane viene defi­nita dal           progetto planivolumetrico;

-           Distacco tra i fabbricati: non può essere inferiore all'altezza del          fabbricato più            alto con un minimo di ml.10,00.

            Distanze inferiori sono ammesse nel caso di preesistenze interne o di edi­fici che sorgono in aderenza ai limiti dell'area soggetta a tale strumento urba­nistico          attuativo.

            In questa zona devono essere previste opere di urbanizzazione primaria e secondaria in misura non inferiore a quanto previsto dagli Artt.22 e 25 della L.R.          27.06.1985, n.61, con le integrazioni di cui all'Art.2, secondo comma, della Legge             24.03.1989, n.122.

            Le Aree Progetto sono contraddistinte da specifica retinatura e da numero.

            Eventuali riperimetrazioni possono essere ammesse ai sensi del 2° comma dell’Art.  15 delle presenti norme, fermo restando che l’area derivante dalla riperimetrazione garantisca una quota proporzionale delle percentuali di destinazione d’uso previste per l’area di progetto originaria.

            Per ciascuna Area Progetto le destinazioni d'uso, le possibilità edificatorie e insediative, gli indici parametrici sono così definiti:

 

- Area  di Progetto  1

 

-           Superficie coperta: deve essere definita dal Piano Attuativo-unitario;

-           Indice fabbricabilità territoriale: 5.00 mc/mq

-           Altezza dei fabbricati: non può superare i ml.16.50;

-           Destinazioni d'uso previste in rapporto al volume costruibile:

            70% attrezzature di interesse comune (stazione autocorriere, uffici pubblici e          privati, parcheggi, garages, attività commerciali);

            30%  residenza.

 

 - Area di Progetto  2

 

-           Superficie coperta: deve essere definita dal Piano Attuativo-unitario di cui al

            primo comma;

-           Indice fabbricabilità territoriale: 5.00 mc/mq

-           Altezza dei fabbricati: non può superare i ml.13.50;

-           Destinazioni d'uso previste in rapporto al volume costruibile:  

           50% attrezzature di interesse comune (autosilos, parcheggi);

            50% attività terziarie (commerciali e direzionali).

 

 

- Area di Progetto  3

 

-           Superficie coperta: deve essere definita dal Piano Attuativo-unitario di cui al          primo comma  il 40% salvo diverse indicazioni derivanti da vincoli istituiti da norme

            superiori;

-           Indice fabbricabilità territoriale: 5.00 mc/mq

-           Altezza dei fabbricati: non può superare i ml.13,50;

-           Destinazioni d'uso previste in rapporto al volume costruibile:

            80% residenza;

            20% attività terziarie a servizio della residenza.

 

- Area di Progetto  4

 

-           Superficie coperta: non può superare il 40% della superficie fondiaria          dell'area;

-           Indice di fabbricabilità fondiaria: 3,00 mc./mq..

-           Altezza dei fabbricati: non può superare i ml. 16.50

-           Destinazioni d'uso previste in rapporto al volume costruibile:

            da un minimo del 10% ad un massimo del 40% residenza;

            90% attività terziarie (commerciali e direzionali).

 

- Area di Progetto  5

 

-           Superficie coperta: deve essere definita dal Piano Attuativo-unitario di cui  al         primo comma;

-           Indice fabbricabilità territoriale:  5.00 mc/mq

-           Altezza dei fabbricati: non può superare i ml.16.50;

-           Destinazioni d'uso previste in rapporto al volume costruibile:

            40% attrezzature generali di interesse comune;

            30% attività terziarie (commerciali e direzionali);

            30% residenza.

 

- Area di Progetto  6

 

-           Superficie coperta: non può superare il 40% della superficie fondiaria          dell'area;

-           Indice fabbricabilità territoriale: 5.00 mc/mq

-           Altezza dei fabbricati: non può superare i ml.13,50;

-           Destinazioni d'uso previste in rapporto al volume costruibile:

            50%  attrezzature generali di interesse comune;

            50%  attività terziarie (commerciali e direzionali).

 

            Il Piano Attuativo-unitario di cui al comma 1°, dovrà prevedere un adeguato spazio di relazione all’aperto di minimo il 10% della superficie territoriale.

- Area di Progetto  7

 

-           Superficie coperta: 50% della superficie fondiaria         dell'area;

-           Densità edilizia fondiaria: 2.00 mc/mq

-           Altezza dei fabbricati: non può superare i ml.13,50;

 

-           Destinazioni d'uso previste in rapporto al volume costruibile:

 

            40% attrezzature generali di interesse comune;

            30% attività  (commerciali e direzionali).

            30% residenza

 

            Le percentuali delle destinazioni d'uso previste in rapporto al volume co­struibile devono essere utilizzate per non meno del 90 (novanta)%.

Il 10 (dieci)% della volumetria totale può essere utilizzato per una qual­siasi delle destinazioni d'uso previste per l'area.

            Per i fabbricati esistenti in tale aree in assenza del P.P. sono consentiti gli interventi previsti dall’art. 31 della L.S. 457/78 lettera a), b), c), d).

 

ART. 40 BIS-Zona C4  - Area soggetta a Piano Particolareggiato

 

Nella zona di cui al titolo l’attuazione di qualsiasi intervento è subordinata alla preventiva approvazione di un Piano Particolareggiato esteso all’intero comparto.

Il Piano Particolareggiato dovrà censire e schedare ciascun fabbricato esistente proponendo dei singoli gradi di protezione con relative categorie di intervento.

E’ ammessa la demolizione dei fabbricati privi di valore storico-architettonico,  il recupero del loro volume e la costruzione di nuovi volumi edilizi. La volumetria massima ammissibile è data dalla volumetria degli edifici esistenti ed eventuale aumento del 15% di cui all’art. 3 della L.R. n°47/93. .Nel caso di edifici ricadenti in aree contigue soggette a diverso strumento attuativo pubblico che ne preveda la demolizione potrà essere consentito ai relativi proprietari il recupero della volumetria stessa all’interno del perimetro di P.P.su area in disponibilità dei medesimi.In questo caso  detti immobili non potranno essere conteggiati ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio.

Le destinazioni previste sono la residenza, le attività terziarie direzionali e commerciali ed eventuali attrezzature generali di interesse comune con percentuali da definirsi in sede di strumento attuativo.

Dovranno essere ricavate aree a standards nella misura previste dall’art. 25 della L.R. n° 61/85 e aree a parcheggio pertinenziale secondo quanto previsto dalla Legge n° 122/89.

Per i fabbricati esistenti in tali aree, in assenza di Piano Particolareggiato, sono consentiti gli interventi previsti dall’art. 31 della L.S. n° 457/78 lettera a), b), c), d) con esclusione di ogni modifica della destinazione d’uso.

 

           

ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PORTUALI

 

Art. 41 - ZONA D - ZONA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PORTUALI

 

            Sono le parti del territorio da destinare ad insediamenti di carattere arti­gianale, commerciale, industriale e portuale.

            In queste zone possono inoltre insediarsi attività del settore terziario, attività direzionali a servizio delle attività produttive, servizi avanzati e attrezza­ture commerciali anche se non legate ad attività produttive.

            In tali zone sono ammessi anche gli insediamenti produttivi agroindustriali.

            Ogni strumento attuativo di pianificazione delle zone produttive, dovrà prevedere, oltre agli standards minimi previsti dalle norme vigenti, una fascia di rispetto di mt. 5.00 sul confine dell’area di progetto con la zonizzazione contermine, adeguatamente piantumata con essenze autoctone, la cui realizzazione verrà verificata all’atto del collaudo delle opere di urbanizzazione e la cui manutenzione è lasciata a carico dei lottizzanti.

            Sono previste in particolare le seguenti destinazioni d'uso:

 

- attività artigianali e industriali;

- mostre ed esposizioni;

- laboratori di ricerche e analisi;

- attività annonarie e di stoccaggio;

- attività commerciali varie, ad esclusione  della grande distribuzione, e dei centri commerciali, commerciali all' ingrosso, commerciali portuali ed al­tre assimilabili;

- attività di manutenzione e lavorazione dei prodotti connesse con le attività commerciali e di stoccaggio;- attività di spedizione merci e corrieri;

- attività direzionali (uffici pubblici e privati);

- attività a servizio del traffico portuale;

- servizi reali all'impresa (banche, terziario avanzato e specializzato);

- attività doganali;

- parcheggi;

- impianti e attività a servizio del traffico  automobilistico e nautico (officine meccaniche per auto­mezzi e natanti, garages, distributori di carburante, ecc.);

- impianti tecnici (depuratori, ecc.);

- attrezzature e impianti di natura ricreativa, sociale e socio-sanitaria per gli addetti o ad integrazione delle attività produttive (mense, impianti di ristora­zione, attrezzature sportive, alberghi, ecc.).

            Eventuali attività non espressamente indicate possono essere classificate per analogia e complementarità alle attività economiche sopraesposte.

Nell'ambito delle zone produttive e/o portuali, è ammessa la compresenza di attrezzature tecnologiche e/o di servizio di interesse pubblico.

 

 

Art. 42 - ZONA D1 - Zona produttiva di completamento

 

 

            Nelle zone di cui al titolo sono previste le destinazioni d'uso di cui all'Art. 41.

            Sono inoltre ammesse le abitazioni del custode o del proprietario purché non superino i 500 mc. per unità produttiva.

            Le abitazioni devono aggregarsi e comporsi in modo corretto agli edifici adibiti alla produzione, possibil­mente in aderenza ad essi.

            Per gli edifici residenziali esistenti in tale zona, alla data di approvazione del P.R.G., sono sempre ammessi l'ordinaria e la straordinaria manutenzione, il restauro e la ristrutturazione.-

            Gli ampliamenti sono ammessi invece una sola volta nella misura massima del 10% (dieci) del volume esistente.

            Per l'ampliamento valgono le prescrizioni di altezza, numero dei piani e distanza dai confini e dalle strade previste per la Zona B4.-

            E’ vietato il deposito di materie maleodoranti e insalubri ai sensi della normativa vigente.

            L'utilizzazione della zona può avvenire direttamente con conces­sione edilizia purché siano presenti le opere di urbanizzazione primaria o esi­sta il formale impegno del concessionario alla loro realizzazione.

            Negli insediamenti di carattere industriale e artigianale la superficie da de­stinare a servizi non può essere inferiore al 5% della superficie del lotto per opere di urbanizzazione primaria ed al 5% della superficie del lotto per le opere di urbanizzazione secondaria.

            Negli insediamenti di carattere commerciale e direzionale la superficie da destinare a servizi non può essere inferiore a 0,8 mq/mq di superficie lorda di pavimento, di cui almeno il 50% a parcheggio.

            Le superfici a parcheggio devono comunque rispettare quanto previsto dall'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.

           Alla domanda di concessione edilizia si deve allegare una relazione tec­nica inerente al ciclo delle lavorazioni previste, nonché una descrizione parti­colareggiata sulla consistenza delle acque di rifiuto, dei fumi, delle esalazioni, delle polveri e dei rumori e sui mezzi adottati per la loro neutralizzazione. Le acque di scarico, i fumi, le esala­zioni e le polveri non devono comunque ri­sultare nocive all'uomo e all'ambiente, rientrando nei parametri stabiliti dalle norme e regolamenti specifici.

 

            Si prescrive inoltre quanto segue:

 

- Superficie del lotto: non può essere inferiore a mq.1.000;

- Superficie coperta: non può essere superiore al 60% della superficie fondiaria;

- Altezza dei fabbricati: non può essere superiore a ml.15, con esclusione dei volumi tecnici; possono essere consentite altezze superiori sulla base di docu­mentate esigenze dei cicli produttivi;

- Distanza dai confini: non può essere inferiore ai 2/3 dell'altezza del fab­bricato, con un minimo di ml.5.00, o a confine con le muraturein aderenza a fabbricati preesistenti.

            E’ inoltre  consentita l'edificazione in aderenza sul con­fine, a condizione che le costruzioni abbiano le stesse carat­teristiche e le richieste di concessione avvengano congiun­tamente;

- nel caso i confinanti interessati intendano edificare in tempi diversi dovrà essere prodotto un atto notarile, trascritto sui registri immobiliari con il quale il confinante autorizza il vicino a costruire in confine avvalendosi della facoltà di costruire a sua volta in aderenza.

 Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml. 5,00  lungo lestrade con larghrzza inferiore a ml. 7.00; a ml. 7.50 lungo le strade con larghezza compresa tra ml. 7.00 e ml. 15.00; ml. 10.00 lungo le strade con larghezza superiore a ml. 15.00.

 

          E’ inoltre consentita la nuova edificazione in aderenza sul confine a condizione che i manufatti abbiano le stesse caratteristiche e le richieste di concessione avvengano congiuntamente.

- Distacco tra fabbricati: tra fabbricati posti su lotti diversi non può essere inferiore di mt. 10.00 tra fabbricati posti sullo stesso lotto, ove siano in­sediate funzioni produttive afferenti ad una stessa attività, non si applicano vincoli di distacco purché i diversi corpi di fabbrica costituiscano pertinenze non autonomamente utilizzabili o impianti tecnologici.       Per eventuali altri fab­bricati (casa del custode, casa del proprietario, ecc.) il distacco non può es­sere infe­riore all'altezza del fabbricato o corpo di fabbrica più alto con un mi­nimo di ml.10,00.

            Distanze e distacchi inferiori, rispetto a quanto sopra previsto, sono subor­dinati all'approvazione di piani urbanistici attuativi con indicazioni planivolu­metriche di cui all'Art.23 della L.R. 27 06.1985, n.61.

 

            Nei lotti situati nel confine  delle zone produttive con le zone agricole o residenziali, ogni richiesta di intervento edilizio dovrà contenere la previsione di adeguata piantumazione con essenze autoctone lungo il confine.

 

 

Art. 42.bis - ZONA D1.1 - Zona produttiva di completamento

 

 

            Nelle zone di cui al titolo sono previste le destinazioni d'uso di cui all'Art. 41.

            Sono inoltre ammesse le abitazioni del custode o del proprietario purché non superino i 500 mc. per unità produttiva.

            Le abitazioni devono aggregarsi e comporsi in modo corretto agli edifici adibiti alla produzione, possibil­mente in aderenza ad essi.

            Per gli edifici residenziali esistenti in tale zona, alla data di approvazione del P.R.G., sono sempre ammessi l'ordinaria e la straordinaria manutenzione, il restauro e la ristrutturazione.-

            Gli ampliamenti sono ammessi invece una sola volta nella misura massima del 10% (dieci) del volume esistente.

            Per l'ampliamento valgono le prescrizioni di altezza, numero dei piani e distanza dai confini e dalle strade previste per la Zona B4.-

            E’ vietato il deposito di materie maleodoranti e insalubri ai sensi della normativa vigente.

            L'utilizzazione della zona può avvenire direttamente con conces­sione edilizia purché siano presenti le opere di urbanizzazione primaria o esi­sta il formale impegno del concessionario alla loro realizzazione.

            Negli insediamenti di carattere industriale e artigianale la superficie da de­stinare a servizi non può essere inferiore al 5% della superficie del lotto per opere di urbanizzazione primaria ed al 5% della superficie del lotto per le opere di urbanizzazione secondaria.

            Le superfici a parcheggio devono comunque rispettare quanto previsto dall'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.

           Alla domanda di concessione edilizia si deve allegare una relazione tec­nica inerente al ciclo delle lavorazioni previste, nonché una descrizione parti­colareggiata sulla consistenza delle acque di rifiuto, dei fumi, delle esalazioni, delle polveri e dei rumori e sui mezzi adottati per la loro neutralizzazione. Le acque di scarico, i fumi, le esala­zioni e le polveri non devono comunque ri­sultare nocive all'uomo e all'ambiente, rientrando nei parametri stabiliti dalle norme e regolamenti specifici.

 

            Si prescrive inoltre quanto segue:

 

- Superficie del lotto: non può essere inferiore a mq.1.000;

- Superficie coperta: non può essere superiore al 60% della superficie fondiaria;

- Altezza dei fabbricati: non può essere superiore a ml.15, con esclusione dei volumi tecnici; possono essere consentite altezze superiori sulla base di docu­mentate esigenze dei cicli produttivi;

- Distanza dai confini: non inferiore a ml. 5.00, o a confine con le murature in aderenza a fabbricati preesistenti. Distacchi inferiori saranno ammessi nel rispetto di quanto indicato nell’allegata tavola “A”.

            E’ inoltre  consentita l'edificazione in aderenza sul con­fine, a condizione che le costruzioni abbiano le stesse carat­teristiche e le richieste di concessione avvengano congiun­tamente;

- Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml. 5,00  lungo lestrade con larghrzza inferiore a ml. 7.00; a ml. 7.50 lungo le strade con larghezza compresa tra ml. 7.00 e ml. 15.00; ml. 10.00 lungo le strade con larghezza superiore a ml. 15.00.

 

          E’ inoltre consentita la nuova edificazione in aderenza sul confine a condizione che i manufatti abbiano le stesse caratteristiche e le richieste di concessione avvengano congiuntamente.

- Distacco tra fabbricati: tra fabbricati posti su lotti diversi non può essere inferiore di mt. 10.00 tra fabbricati posti sullo stesso lotto, ove siano in­sediate funzioni produttive afferenti ad una stessa attività, non si applicano vincoli di distacco purché i diversi corpi di fabbrica costituiscano pertinenze non autonomamente utilizzabili o impianti tecnologici.       Per eventuali altri fab­bricati (casa del custode, casa del proprietario, ecc.) il distacco non può es­sere infe­riore all'altezza del fabbricato o corpo di fabbrica più alto con un mi­nimo di ml.10,00.

            Distanze e distacchi inferiori, rispetto a quanto sopra previsto, sono subor­dinati all'approvazione di piani urbanistici attuativi con indicazioni planivolu­metriche di cui all'Art.23 della L.R. 27 06.1985, n.61.

 

            Nei lotti situati nel confine  delle zone produttive con le zone agricole o residenziali, ogni richiesta di intervento edilizio dovrà contenere la previsione di adeguata piantumazione con essenze autoctone lungo il confine.

 

 

Art. 43 - ZONA D1A - Zona produttiva con P.P. approvato

 

            Entro le zone dotate di P.P. approvato, e riconfermate nel presente P.R.G., ri­mangono valide le previsioni e le Norme Tecniche del P.P. stesso, anche se derivanti dalla normativa del precedente P.R.G..

 

 

Art. 44 - ZONA D1B - Zona produttiva con P.d.L. approvato

 

 

            Al fine di evitare difficoltà di gestione amministrativa ed eventuali scompensi di aree per standard, in tali zone rimangono valide le previsioni e le Norme Tecniche derivanti dal precedente P.R.G..

 

 

Art. 45 - ZONA D1C - Attività produttive confermate nelle zone agricole

 

            Le strutture edilizie individuate nell'allegata planimetria in scala 1:10000 possono assumere le destinazioni d'uso produttiva, commerciale, direzionale a condizione, che l'intervento non comporti un aumento delle volumetrie esistenti; sono tuttavia consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè di restauro e ristrutturazione edilizia ove le medesime non comportino grave compromissione ed eventuali elementi tipologici e decorativi.-

            L'autorizzazione e/o concessione verrà rilasciata  a condizione che vengano rispettate le quantità minime di spazi e parcheggio previste dall'Art. 25 della L.R. n. 61/85 e precisamente:

           

            10% dell'area di pertinenza del manufatto per insediamenti di carattere industriale ed artigianale, intendendosi per area di pertinenza il doppio della superficie coperta

soggetta a cambio di destinazione;

            0.8% mq/mq di superficie lorda di pavimento per insediamento di carattere commerciale e direzionale.-

            Viene inoltre prescritto che:

in assenza di una rete fognaria idonea, tutte le acque usate, sia domestiche che industriali devono essere depurate e smaltite secondo le prescrizioni dell'autorità competente in materia di igiene.-

            Il Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio ha comunque la facoltà di richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare l'integrità e la stabilità dei manufatti, la salubrità del territorio, il decoro delle acque e la sopravvivenza della flora e della fauna, nonchè, sentiti gli Enti competenti preposti al controllo, di imporre l'adozione di adeguamenti provvedimenti al fine di evitare inquinamenti atmosferici ed altri danni e disagi relativi alla presenza di fumi, polveri, esalazioni di varia natura a norma delle vigenti leggi.-

            Non sono pertanto ammessi scarichi colorati, maleodoranti, acidi, alcalici, schiumosi, oleosi, torbidi, etc..-

            Gli scarichi delle attività annesse dovranno comunque rientrare nei parametri stabiliti dalle norme e regolamenti specifici.

            Il Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.-

 

 

Art. 46 - ZONA D1D - Attività produttive confermate nelle zone residenziali

 

            Per queste zone si applicano le stesse norme di cui all'articolo precedente.-

           

 

 

Art. 47 - ZONA D2 - Zona produttiva di espansione

 

 

            Nelle zone, di cui al titolo, sono previste le destinazioni d'uso di cui all'Art. 41.

            Sono inoltre ammesse le abitazioni del custode o del proprietario purché non superino i 500 mc. per unità produttiva. Le abitazioni devono aggregarsi e comporsi in modo corretto agli edifici adibiti alla produzione, possibil­mente in aderenza ad essi.

            Per gli edifici residenziali esistenti in tale zona, alla data di approvazione del P.R.G. sono sempre ammessi l'ordinaria e la straordinaria manutenzione, il restauro e la ristrutturazione.-

             Per l'ampliamento valgono le prescrizioni di altezza, numero dei piani e distanza dai confini e dalle strade previste per la Zona B4.-

            L'utilizzazione della zona può avvenire a seguito dell'approvazione di un piano urbanistico attuativo che preveda opere di urbanizzazione primaria e secondaria in misura non inferiore a quanto previsto dall'Art.25 della L.R. 27.06.1985, n.61, con le integrazioni di cui all'Art.2, secondo comma, della Legge 24.3.1989, n.122.

            E’ vietato il deposito di materie maleodoranti e insalubri ai sensi della normativa vigente.

            Le norme dei piani attuativi possono prevedere che la localizzazione di opere di urbanizzazione di ca­rattere primario, quali le aree per i parcheggi e per il verde, anziché attraverso il piano attuativo stesso, sia definita, per ogni singolo lotto, in sede di richiesta di conces­sione edilizia.

            Alle domande di concessione edilizia, conseguenti all'approvazione e all'attuazione del piano attuativo, deve essere allegata una relazione tecnica sul ciclo delle lavorazioni previste, nonché una descrizione particolareggiata sulla consistenza di acque di rifiuto, fumi, esalazioni, polveri e rumori e sui mezzi adottati per la loro neutralizzazione; le acque di scarico, i fumi, le esala­zioni e le polveri non devono comunque risultare nocive all'uomo e all'ambiente, rientrando nei parametri stabiliti dalle norme e regolamenti specifici.

 

            Si prescrive inoltre quanto segue:

 

- Superficie del lotto: non può essere inferiore a mq. 2.000;- Superficie coperta: non puòessere superiore al 60% della superficie fondiaria;

- Altezza dei fabbricati: non può essere superiore a ml.10, esclusi i volumi tecnici; possono essere consentite altezze superiori sulla base di documen­tate esigenze dei cicli produttivi;

- Distanza dai confini: non può essere inferiore ai 2/3 dell'altezza del fab­bricato, con un minimo di ml.5,00; è consentita l'edificazione in aderenza sul confine a condizione che le costruzioni abbiano le stesse caratteristiche e le richieste di concessione avvengano congiuntamente..

- Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.5,00 per strade non più larghe di ml.7,00, a ml.7,50 per strade con larghezza da 7,00 a 15,00 ml., a ml.10,00 per strade con larghezza superiore a ml.15,00;

- Distacco tra fabbricati: tra fabbricati posti su lotti diversi non può essere inferiore all'altezza del fabbricato o corpo di fabbrica più alto, con un minimo di ml.10,00; tra fabbricati posti sullo stesso lotto, ove siano in­sediate funzioni produttive afferenti ad una stessa attività, non si applicano vincoli di distacco purché i diversi corpi di fabbrica costituiscano pertinenze non autonomamente utilizzabili o impianti tecnologici. Per eventuali altri fab­bricati (casa del custode, casa del proprietario, ecc.) il distacco non può es­sere infe­riore all'altezza del fabbricato o corpo di fabbrica più alto con un mi­nimo di ml.10,00.

Le cabine elettriche, se necessarie all'azienda, possono essere costruite con distacchi minimi dalla strade di ml.5,00, dai fabbricati preesistenti di ml.6,00.

 

 

 

 

Art. 48 - ZONA D4A - Zona commerciale di riordino soggetta a strumento urbanistico attuativo

 

            La zona, di cui al titolo, è destinata all'insediamento di attività commerciali, con esclusione di attività artigianali e industriali.

            Per le abitazioni non collegate alle attività produttive, esistenti in questa zona alla data di adozione del P.R.G., sono ammesse solo opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, senza possibilità di incremento di volume.

 

            In questa zona sono previste le seguenti destinazioni d'uso:

 

- attività commerciali varie;

- magazzini, depositi, impianti di stoccaggio merci;

- mostre ed esposizioni;

- attrezzature ed impianti ricreativi e ricettivi (mense, impianti di ristora­zione, attrezzature sportive, alberghi, ecc.);

- attività direzionali (uffici pubblici e privati);

- servizi reali all'impresa (banche, terziario avanzato e specializzato);

- parcheggi;

- impianti e attività al servizio del traffico (garage, officine meccaniche, di­stributori di carburante);

- impianti tecnici (depuratori, centraline elettriche);

-                     eventuali attività non espressamente indicate possono essere classifi­cate per analogia e complementarità alle attività economiche sopra descritte.

 

           E' ammessa la presenza di attrezzature pubbliche.

            In questa zona gli interventi edilizi ed urbanistici sono subordinati all'approvazione di un Piano Particolareggiato con previsioni planivolumetri­che , elaborato ai sensi dell'art. 12 della L.R. 27 06 1985, n 61, deve preve­dere opere di urbanizzazione primaria e secondaria in misura non inferiore a quanto previsto dagli Artt.22 e 25 della L.R. 27.06.1985, n.61, con le integra­zioni di cui all'Art.2, secondo comma, della Legge 24.3.1989, n.122.

            In assenza di strumento attuativo le attività produttive e commerciali esistenti possono essere ristrutturate o ampliate fino a un massimo del 30% del volume preesistente.

            Alle domande di concessione edilizia, conseguenti all'approvazione del piano attuativo, deve essere allegata una relazione tecnica sui tipi e sulle ca­ratteristiche delle attività commerciali previste, nonché una descrizione parti­colareggiata sulla consistenza delle acque di rifiuto, dei fumi, delle esalazioni, delle polveri e dei rumori e sui mezzi adottati per la loro neutralizzazione. Le acque di scarico, i fumi, le esalazioni e le polveri non devono comunque ri­sultare nocive per l'uomo e per l'ambiente.

 

            Si prescrive inoltre quanto segue:

 

- Superficie del lotto: non può essere inferiore a mq.1.500;

- Superficie coperta: non può essere superiore al 50% della superficie ter­ritoriale della zona;

- Altezza dei fabbricati: non può essere superiore a ml.10,00, esclusi i vo­lumi tecnici; possono essere consentite altezze superiori sulla base di documen­tate esigenze produttive;

- Distanza dai confini: non può essere inferiore ai 2/3 dell'altezza del fab­bricato, con un minimo di ml.5,00; consentita l'edificazione sul confine nel caso di edifici in aderenza.

- Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.5,00 per strade non più larghe di ml.7,00, a ml.7,50 per strade con larghezza compresa tra ml.7,00 e ml.15,00, a ml.10,00 per strade con larghezza superiore a ml.15,00;

- Distacco tra fabbricati: tra fabbricati posti su lotti diversi non può essere inferiore all'altezza del fabbricato o corpo di fabbrica più alto, con un minimo di ml.10,00; tra fabbricati posti sullo stesso lotto, ove siano in­sediate funzioni produttive afferenti ad una stessa attività, non si applicano vincoli di distacco purchè i diversi corpi di fabbrica costituiscano pertinenze non autonomamente utilizzabili o impianti tecnologici. Per eventuali altri fab­bricati (casa del custode, casa del proprietario, ecc.) il distacco non può es­sere infe­riore all'altezza del fabbricato o corpo di fabbrica più alto con un mi­nimo di ml.10,00.

            Le cabine elettriche, se necessarie all'azienda, devono essere costruite con distacchi minimi dalle strade di ml.5,00, dai fabbricati preesistenti di ml.6,00 .

 

 

 

Art. 49 - ZONA D4B - Zona commerciale di espansione   (stralciato)

 

 

Art. 50 - ZONA D5A - Zona per attrezzature produttive e portuali

 

 

            Nella zona di cui al titolo sono previste le destinazioni d'uso di cui al precedente Art.41 e ogni altra attività produttiva e commerciale che sia relazionabile e funzionale all'attività portuale.

            Sono inoltre ammesse le abitazioni del custode o del proprietario purché non superino i 500 mc. per unità produttiva. Le abitazioni devono aggregarsi e comporsi in modo corretto agli edifici adibiti alla produzione, possibil­mente in aderenza ad essi.

            L'utilizzazione della zona può avvenire solo a seguito dell'approvazione di un piano urbanistico attuativo che preveda opere di urbanizzazione primaria e secondaria in misura non inferiore a quanto previsto dall'Art.25 della L.R. 27.06.1985, n.61, con le integrazioni di cui all'Art.2, secondo comma, della Legge 24.3.1989, n.122.

            E’ vietato il deposito di materie maleodoranti ed insalubri ai sensi della normativa vigente.

            Alle domande di concessione edilizia, conseguenti all’approvazione e all’attuazione del piano attuativo, deve essere allegata una relazione tecnica sul ciclo delle lavorazioni previste, nonchè una descrizione particolareggiata sulla consistenza di acque di rifiuto, fumi, esalazioni, polveri e rumori e sui mezzi adottati per la loro netralizzazione; le acque di scarico, i fiumi, le esalazioni e le polveri non devono comunque risultare nocive all’uomo e all’ambiente rientrando nei parametri stabiliti dalle norme e regolamenti specifici.

 

            Si prescrive inoltre quanto segue:

 

- Superficie del lotto: non può essere inferiore a mq.3.000;

- Superficie coperta: non può essere superiore al 50%;

- Altezza dei fabbricati: non può essere superiore a ml.10,00, esclusi i vo­lumi tecnici; possono essere consentite altezze superiori sulla base di documentate esigenze dei cicli produttivi;

- Distanza dai confini: non può essere inferiore ai 2/3 dell'altezza del fabbricato, con un minimo di ml.5,00; nel caso di edifici in aderenza è consentita l'edificazione sul con­fine.

- Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.5,00 per strade non più larghe di ml.7,00, a ml.7,50 per strade con larghezza compresa tra ml.7,00 e ml.15,00, a ml.10,00 per strade con larghezza superiore a ml.15,00;

- Distacco tra fabbricati: tra fabbricati posti su lotti diversi non può essere inferiore all'altezza del fabbricato o corpo di fabbrica più alto, con un minimo di ml.10,00; tra fabbricati posti sullo stesso lotto, ove siano in­sediate funzioni produttive afferenti ad una stessa attività, non si applicano vincoli di distacco purché i diversi corpi di fabbrica costituiscano pertinenze non autonomamente utilizzabili o impianti tecnologici. Per eventuali altri fab­bricati (casa del custode, casa del proprietario, ecc.) il distacco non può es­sere infe­riore all'altezza del fabbricato o corpo di fabbrica più alto con un mi­nimo di ml.10,00.

            Le cabine elettriche, se necessarie all'azienda, possono essere costruite con distacchi minimi dalla strade di ml.5,00, dai fabbricati preesistenti di ml.6,00.

 

 

Art. 51 - ZONA D5B - Zona per attrezzature turistico-portuali

 

            La zona di cui al titolo è destinata all'insediamento di impianti e di attrez­zature connesse con lo svolgimento della nautica sportiva e da diporto, sia a vela che a motore.

            In questa zona sono consentite le costruzioni adibite a sedi di clubs nautici e per la sosta, il ricovero, la manutenzione e la ripara­zione dei natanti; sono esclusi gli edifici residenziali con la sola eccezione dell'abitazione del perso­nale di custodia nel limite di mc.500.

            L'utilizzazione della zona può avvenire solo a seguito dell'approvazione di un piano urbanistico attuativo che preveda opere di urbanizzazione primaria e secondaria in misura non inferiore a quanto previsto dall'Art.25 della L.R. 27.06.1985, n.61, con le integrazioni di cui all'Art.2, secondo comma, della Legge 24.3.1989, n.122.

 

            Si prescrive inoltre quanto segue:

 

- Indice di fabbricabilità territoriale: 0,5 mc./mq.;

  Altezza dei fabbricati: non può superare i ml. 7,00, con un massimo di due piani fuori   

  terra.

 

 

Art. 52 - ZONA D5C - Zona per i servizi portuali

 

 

            La zona di cui al titolo è destinata alle infrastrutture tecniche del porto, agli uffici pubblici e privati a queste connessi, all'insediamento di officine per la manutenzione e la riparazione dei natanti, di magazzini e di depositi, di attività di manutenzione connesse con le attività commerciali e di stoccaggio.

            Sono inoltre ammesse le abitazioni del custode o del proprietario purché non superino i 500 mc. per unità produttiva. Le abitazioni devono aggregarsi e comporsi in modo corretto agli edifici adibiti alla produzione, possibil­mente in aderenza ad essi.

            L'utilizzazione della zona può avvenire a seguito dell'approvazione di un piano urbanistico attuativo che preveda opere di urbanizzazione primaria e secondaria in misura non inferiore a quanto previsto dall'Art.25 della L.R. 27.06.1985, n.61, con le integrazioni di cui all'Art.2, secondo comma, della Legge 24.3.1989, n.122.

            Entro il limite di zona le attività non possono avere carattere nocivo e/o pe­ricoloso ed è vietato il deposito di materiale maleo­dorante o insalubre.

 

            Si prescrive inoltre quanto segue:

 

- Superficie del lotto: non può essere inferiore a mq.2.000;

- Superficie coperta: non può essere superiore al 50% dell'area;

- Altezza dei fabbricati: non può essere superiore a ml.10,00, esclusi i vo­lumi tecnici; possono essere consentite altezze superiori sulla base di docu­mentate esigenze  dei cicli produttivi;

- Distanza dai confini: non può essere inferiore ai 2/3 dell'altezza del fab­bricato, con un minimo di ml.5,00; è consentita l'edificazione sul con­fine nel caso di edifici in aderenza.

- Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.5,00 per strade non più larghe di ml.7,00, a ml.7,50 per strade con larghezza compresa tra ml.7,00 e ml.15,00, a ml.10,00 per strade con larghezza superiore a ml.15,00;

- Distacco tra i fabbricati: non può essere inferiore all'altezza del fabbricato o corpo di fabbrica più alto, con un minimo di ml.10,00.

 

 

Art. 53 - ZONA D3 - Zona per le attività ricettive e/o per il tempo libero

 

            La zona, di cui al titolo, è destinata all'insediamento di attività ricettive (alberghi, case albergo, motels, pensioni, locande, ristoranti, autogrill ecc..), di attività per lo svago, il divertimento ed il tempo libero, di attività commerciali e di servizio complementari a alle attività ricettive e per il tempo libero, di im­pianti e di attività a servizio del traffico (garages, distributori).

            Limitatamente ad ogni singola attività ricettiva o per il tempo libero, sono inoltre ammesse le abitazioni del custode o del proprietario purché non supe­rino i 500 mc..

            L'utilizzazione della zona deve avvenire mediante formazione di un piano urbanistico attuativo.

            In questa zona devono essere previste opere di urbanizzazione primaria e secondaria in misura non inferiore a quanto previsto dagli Artt.22 e 25 della L.R. 27.06.1985, n.61, con le integrazioni di cui all'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.

 

            Si prescrive inoltre quanto segue:

 

- Indice di fabbricabilità territoriale: non può superare 2 mc./mq.;

- Superficie minima del lotto: non può essere inferiore a mq.3.000;

- Superficie coperta: non può essere superiore al 30% dell'area;

- Altezza dei fabbricati: non può essere superiore a ml.15,00, esclusi i vo­lumi tecnici;

- Numero dei piani abitabili: non può essere superiore a quattro, oltre il piano terra;

 Distanza dai confini: non può essere inferiore a 1/2 dell'altezza del fab­bricato più alto    

  con un minimo di ml. 6,00;

- Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.10,00;

- Distacco tra i fabbricati: non può essere inferiore a ml. 10,00.

 

 

ZONE AGRICOLE

 

 

Art. 54 - ZONA E - ZONA AGRICOLA

 

 

            Quanto di seguito stabilito ha efficacia per tutte le sottozone E., fatto salvo quanto diversamente prescritto in modo più specifico nei successivi articoli, n°. 55, 56, 57, 58, 59, 60,61,62 riferiti alle singole sottozone,

            All'interno di queste sottozone, qualora non diversamente specificato, sono consentiti i seguenti interventi:

 

a - la costruzione di abitazioni, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 05.03.1985, n.24;b - la costruzione di annessi rustici, allevamenti zootecnici industriali ed altri insediamenti produttivi agricoli, ai sensi dell'art. 6 della predetta L.R. n.24;

c - il restauro e l'ampliamento di costruzioni preesistenti, ai sensi degli ar­ticoli 4, 5 e 7 della stessa L.R. n.24;

d - la costruzione, il restauro e l'ampliamento di tutti gli altri edifici funzio­nali a:

- aziende agricole;

- insediamenti di tipo agro-industriale;

- allevamenti zootecnici e impianti di acquicoltura, sia aziendali che indu­striali;

- insediamenti agrituristici;

- impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di de­compressione per il gas, acquedotti e simili.

 

            L'individuazione ai fini edificatori della qualità colturale dei terreni è quella risultante dalla certificazione dell'Ufficio Tecnico Erariale. Detta certificazione deve essere presentata all'atto della richiesta di concessione edilizia e deve essere riferita ad almeno un anno prima della richiesta medesima, fatte salve le modifiche alle qualità delle colture introdotte nel fondo rustico in data suc­cessiva, in conseguenza della programmazione agricola regionale attuata mediante piani zonali.

            Qualora lo stato delle colture, riferite a un anno prima della richiesta di con­cessione edilizia sia difforme da quello censito dall'U.T.E., rimane appli­cabile quanto previsto al penultimo comma dell'art. 3 della L.R. 05 03 1985, n.24.

            Per ogni intervento edilizio previsto entro un raggio di ml. 100 da manufatti di carattere storico e/o ambientale, di cui all'Art. 10 della L.R. 05 03 1985, n.24, così come individuati nell'apposita cartografia di Piano, la domanda oltre a quelle previste dal Regolamento edilizio, deve es­sere corredata da una relazione, costituita da un testo scritto e da un'ampia ed esaustiva documentazione grafica e fotografica, volta ad illustrare e ad evi­denziare quali nuovi rapporti quanto progettato istituisca con l'ambiente circo­stante e/o le preesistenze.

            Allo scopo di mantenere e migliorare le caratteristiche agricolo-paesisti­che dell'ambiente, la domanda di concessione edilizia deve essere corredata da un progetto di sistemazione delle aree scoperte (giardini, orti, broli, aie, prati, zone di servizio, etc.), nel quale devono essere chiaramente descritte sia le essenze arbustive ed arboree esistenti, sia quelle previste. Tali aree de­vono avere i requisiti qualitativi e dimensionali descritti nei successivi punti 4 e 8.

            All'interno di tutte le Zone E è escluso l'insediamento e l'ampliamento delle industrie nocive di prima e seconda classe, di cui al D.M. 19.11.1981, delle cave e delle industrie estrattive, delle discariche, dei depositi di materiali, salvo quanto disposto nei successivi articoli e quanto previsto da specifici piani di settore.

            Per gli edifici ricadenti nelle zone  E la cui consistenza e caratteristiche tipologiche rurali possano identificare ex fienili, ex stalle, ex ricoveri attrezzatura e macchinari agricoli, non più legati e funzionali ad un’attività agricola avendo perso la dotazione  se pur minima del fondo originario, è possibile prevedere una loro trasformazione secondo i criteri stabiliti da apposito censimento redatto a cura degli uffici tecnici comunali.

 

 

1 - Nuovi edifici residenziali

           

            Fatto salvo i casi di edifici residenziali, isolati e non, le caratteristiche tipologiche, formali e costruttive degli edifici, che vengono eretti all'interno di tutte le Zone E, devono es­sere in armonia con i caratteri tipologici e formali degli edifici rurali più rappre­sentativi della cultura locale e devono comunque presentare caratteristiche formali, stilistiche e strutturali tali da garantire una grande sobrietà negli esiti edilizi. I materiali utiliz­zati per la

costruzione, per le finiture e per i serramenti, in osservanza a quanto disposto dall'Art.10 della L.R. 05 03 1985, n.24, de­vono essere rispondenti a quanto stabilito nei precedenti Artt.12 e 13.

            I materiali utilizzati per la realizzazione dei nuovi edifici residenziali, in conformità a quanto disposto dall'Art.10 della L.R. 05.03.1985, n.24, devono essere rispondenti a quanto stabilito nei precedenti Artt.12 e 13.

 

2 - Edifici residenziali esistenti

 

            Per gli edifici residenziali esistenti, non funzionali alla conduzione di un fondo rustico, sono ammessi solo gli interventi di cui all'Art. 4 della L.R. 05.03.1985,  n.24  e quanto eventualmente previsto dalle norme delle singole sottozone. In tale senso sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, i re­stauri e la ristrutturazione, nonché, fatti salvi gli edifici di cui all'Art.10 e quelli comunque soggetti a vincolo monumentale e artistico, la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità; per le residenze stabilmente abitate da almeno 7 anni è am­messo anche l'ampliamento fino al volume massimo, compreso l'esistente di mc.800.

 

            Per gli usi agrituristici, per i richiedenti aventi titolo ai sensi della L.R. 31 gennaio 1975, n.21, il limite volumetrico massimo di ampliamento delle case di abitazione, compreso l'esistente è elevato a mc.1200 assoggettando i volumi eccedenti il limite di cui al precedente comma a vin­colo ventennale d'uso per attività agrituristica.

            In ogni caso il volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l'eventuale parte ru­stica contigua all'edificio, semprecchè non necessaria alla conduzione del fondo; ove ciò non sia possibile è ammessa l'utilizzazione di una parte rustica non contigua purché rientrante nello stesso aggregato abitativo. La necessità di conservare la destinazione d'uso della parte rustica deve essere comprovata dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

            Fatto salvo quanto sopra detto, i materiali utilizzati per la costruzione, per le finiture e per i serramenti devono essere rispondenti a quanto stabilito nei precedenti Artt. 12 e 13.

 

3 - Ampliamenti edilizi

 

            Gli ampliamenti delle case di abitazione e di ogni altro immobile esistente all'interno delle zone agricole devono comporsi armonicamente con le preesi­stenze e devono essere tali che il nuovo edificio, considerato nella sua globalità, risulti coerente nelle sue parti e organicamente definito.

            Negli ampliamenti le coperture devono rispettare le caratteristiche e i materiali dell'edificio di riferimento e non si devono prevedere poggioli e terrazze a sbalzo.

            Fatto salvo quanto sopra detto, i materiali utilizzati per la realizzazione delle opere di cui al precedente comma devono essere rispondenti a quanto stabilito nei precedenti Artt.12 e 13.

 

 

 

4 - Modalità di ampliamento degli edifici

 

            Limitatamente agli edifici soggetti alle categorie di intervento 2)"Risanamento

conservativo" e 3)"Ristrutturazione edilizia" censiti ai sensi dell'Art. 10 della L.R. 5 marzo 1985,n.24, ove indicato, l'ampliamento può av­venire secondo le modalità di seguito descritte:

 

a - Edifici in linea con tetto a due falde

 

1) In senso longitudinale l'ampliamento è consentito proseguendo lo schema strutturale e stereometrico dell'edificio da ampliarsi e secondo misure multiple del modulo costruttivo di base;

2) In senso trasversale l'ampliamento è consentito a mezzo di corpi ag­giunti in posizione retrostante al fronte principale; detti corpi saranno coperti con tetti a falda unica, in proseguimento o a quota più bassa, ma in ogni caso con la medesima pen­denza del tetto originario.

 

b - Edifici a blocco con tetti a quattro falde

 

1) In senso longitudinale l'ampliamento è consentito:

- con uno o due corpi laterali, di altezza ridotta e coperti con tetto a due o a tre falde;

- con uno o due elementi aggiunti della stessa altezza del corpo princi­pale, coperti con tetto a tre falde in diretta prosecuzione dell'esistente.

2) In senso trasversale l'ampliamento è consentito a mezzo di corpo o di corpi aggiunti alle fronti principali, coperti con tetto a una falda avente la stessa pendenza dell'esistente o con tetto a tre falde se l'ampliamento è ra­gionevolmente centralizzato rispetto al corpo principale

 

5 - Adeguamento dei vani

 

            L'adeguamento dei vani esistenti all'altezza minima interna di ml. 2.70, per i vani abitabili e 2,40 per i vani non abitabili, anche se comporta una variazione dell'altezza complessiva degli edifici superiore a ml.7,50, è sempre consentito e non viene considerato nella veri­fica del distacco tra i fab­bricati e dai confini.

 

6 - Aree piantumate di pertinenza degli edifici residenziali

 

            La superficie di queste aree non può essere inferiore a quella corrispon­dente al quintuplo del sedime del fabbricato esistente o da costruire e deve essere caratterizzata dalla presenza di almeno tre piante autoctone, di cui al successivo punto 15 del presente articolo, ogni 100 mq. di area da piantu­marsi.

            Ogni domanda di concessione edilizia per trasformazioni inerenti a edifici esistenti, che insistano su lotti aventi requisiti di superficie non sufficienti, deve essere presentata accompagnata da una richiesta di deroga. La deroga se­guirà la procedura della concessione edilizia In tal caso il nu­mero di piante autoctone deve essere proporzionale alla superficie del lotto di pertinenza.

 

 

 

 

7 - Edifici di valore ambientale e storico-monumentale

 

            Si intendono tali gli edifici, residenziali e non, censiti ai sensi dell'Art. 10 della L.R. 05.03.1985, n.24. In tali edifici, in relazione a quanto riportato nelle apposite schede di

 

 

censimento, che sono parte integrante del presente P.R.G., e in conformità con quanto stabilito dal sopra menzionato Art..10, sono am­messi per ogni edificio interventi speci­fici afferenti alle seguenti categorie di intervento:

 

1) restauro (Grado di protezione 1);

2) risanamento conservativo (Grado di protezione 2);

3) ristrutturazione edilizia - D1 (Grado di protezione 3);

4) ristrutturazione edilizia - D2 (Grado di protezione 4);

così come definiti all'Art. 11 delle presenti norme.

            I materiali utilizzati per la realizzazione delle opere di cui al precedente comma devono essere rispondenti a quanto stabilito ai precedenti Artt.12 e 13.

 

 

8 - Annessi rustici

 

            Fatto salvo quanto specificato nella normativa delle singole sottozone, è am­messa la costruzione di annessi rustici, di cui al comma e) dell'art. 2 della L.R. 05.03.1985, n.24 , ovvero di strutture edilizie, organicamente ordinate alla funzione produttiva del fondo rustico e dell'azienda agricola ad esso collegata, anche a carattere associa­tivo ivi comprendendo gli allevamenti, l'acquicoltura o altre colture specializzate, diverse da quelli di cui al punto g) (dell'art.2 della L.R. 5 marzo 1985,n.24), e nel rispetto di quanto stabilito all'Art. 6 della stessa legge.

            La realizzazione degli annessi rustici è ammessa in aderenza agli edifici già esistenti o entro il perimetro degli aggregati abitativi di cui al comma h) dell'art. 2 della L.R. 05.03.1985, n.24 , ovvero in aderenza al complesso degli edi­fici al servizio del fondo, dotati di un unico accesso e costituiti da abitazioni e annessi rustici in re­ciproca relazione funzionale e inscrivibili in un cerchio di raggio massimo di ml.100 . La costruzione di Annessi rustici al di fuori dell’aggregato abitativo (art.2 punto h) L.R. 24/85) può essere concessa solo su motivata istanza, supportata da relazione tecnico agronomica.

            Le caratteristiche tipologiche e costruttive degli annessi rustici devono es­sere in armonia con i caratteri tipologici e formali degli edifici rurali più rappre­sentativi della cultura locale e devono comunque presentare caratteristiche formali, stilistiche e strutturali tali da garantire una grande sobrietà negli esiti edilizi.

            I materiali utilizzati per la realizzazione degli annessi devono essere ri­spondenti a quanto stabilito nei precedenti Artt.12 e 13.

            Gli indici parametrici devono conformarsi a quanto stabilito al successivo punto 13.

 

 

9 - Allevamenti zootecnici di tipo intensivo e/o industriale

 

            Fatto salvo quanto specificato nella normativa delle singole sottozone, è am­messa la costruzione di allevamenti zootecnici di tipo industriale, di cui al comma g) dell'art. 2 della L.R. 05 03.1985, n.24, ovvero di strutture edilizie e im­pianti a ciò organizzati in forma industriale, non collegati con un nesso funzionale a uno speci­fico fondo rustico, qualora siano rispettate le indicazioni dell'art. 6 della stessa Legge e le seguenti ulteriori prescrizioni:

 

- la superficie fondiaria minima del lotto di pertinenza non può essere in­feriore a 10.000 mq.;

- il lotto deve costituire un'unica forma geometrica;

- l'indice di utilizzazione fondiaria non può essere superiore al 50%;

- l'altezza massima degli edifici non può superare ml.7.50, esclusi i volumi tecnici.

 Possono essere consentite altezze superiori sulla base di documen­tate esigenze produttive;

- le distanze minime, di cui al comma 3 dell'art. 6 della L.R. 05.03.1985, n.24, devono essere osservate anche rispetto alle zone E3 e E4.

 

            I manufatti di pertinenza di allevamenti zootecnici devono essere circon­dati da filari o piantate di essenze autoctone di cui al successivo punto 15. In tal caso le piante  devono succe­dersi ad intervalli regolari non superiori a ml. 5.00 ed avere, al momento della messa a dimora, un tronco con un diametro di base non inferiore a cm. 15 (quindici).

            Eventuali deroghe possono essere concesse per edifici di comprovato im­pegno e riscontrata qualità architettonica.

 

10 - Aree piantumate di pertinenza degli allevamenti zootecnici, aziendali o industriali, degli annessi rustici, degli insediamenti di tipo agro-indu­striale

 

            La superficie di queste aree deve essere maggiore o uguale a 0.3 volte la superficie del sedime del fabbricato esistente o di progetto ed, in ogni caso, non inferiore a mq. 300, con presenza di almeno tre piante autoctone ogni 100 mq..

            Qualora l'area interessata alla piantumazione ricada in zone E3 ed E4 e risulti inferiore a mq. 300, ogni domanda di concessione o autorizzazione edi­lizia deve essere accompagnata da opportuna richiesta di deroga. In tal caso il numero di piante autoctone deve essere proporzionale alla superficie del lotto di pertinenza.

            Inoltre i manufatti di pertinenza di allevamenti zootecnici intensivi e/o in­dustriali e di insediamenti di tipo agroindustriale devono essere circondati da filari o da piantate di essenze autoctone di cui al successivo punto 15. In tal caso le piante devono succedersi ad intervalli regolari non superiori a ml. 5,00 ed avere, al momento della messa a dimora, un tronco con diametro di base non inferiore a cm. 15 (quindici).

            Eventuali deroghe possono essere concesse per edifici di comprovato im­pegno e riscontrata qualità architettonica.

 

 

11 - Attività commerciali e similari connesse all'attività agricola

 

            Nelle zone E3 , nel recupero del patrimonio edilizio esi­stente, sono am­messe anche funzioni diverse dalla residenza o dalle funzioni connesse all'attività agricola solo nei casi specificatamente previsti dai Piani Commer­ciali e dai Piani dei Pubblici Esercizi.

            Per attuare tali trasformazioni devono essere predisposti Piani di Recu­pero di cui all'Art. 15 della L.R. 27.06.1985, n.61, e devono essere rea­lizzati gli standard previsti dal D.M. 02.04.1968, n.1444, e dalla L.R. 27.06.1985, n.61.

            Le zone su cui insistono gli edifici oggetto della trasformazione d'uso sono automaticamente dichiarate degradate, ai sensi del primo comma dell'art. 15 della L.R. 27.06.1985, n.61, con l'atto del Consiglio Comunale che deli­bera i perimetri dell'ambito territoriale dello stesso Piano di Recupero.

            Le serre senza struttura muraria fuori terra, sono equiparate a tutti gli effetti agli altri annessi rustici senza limiti di cui all’art. 6 della l.R. n° 24/85.

            Le serre fisse caratterizzate da strutture murarie fuori terra per l’agricoltura specializzata, sono ammesse nei limiti di un rapporto di copertura del 50% del fondo di

proprietà o disponibilità.

            La costruzione di serre è disciplinata dall’art.9 della L.R. 12/04/1999  n°19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali.”e dall’art. 6 commi 9, 10, 11 della legge regionale 5 marzo 1985 n° 24.”

 

12 - Nuove strade e nuovi accessi

 

            Le nuove strade necessarie al collegamento dei fondi devono utilizzare i tracciati già esistenti (capezzagne e sentieri).

            Qualora questo non sia possibile devono essere previsti tracciati e modalità costrut­tive atti a garantire un corretto inserimento ambientale.

            Se, a fini ornamentali o per garantire un più corretto inserimento ambien­tale, lungo tali strade sia richiesta o venga prevista una alberatura, questa deve essere costituita da piante arboree di cui al successivo punto 15.

            La creazione dei nuovi accessi alla viabilità pubblica può essere consen­tita solo nel caso di riscontrate necessità connesse a una più razionale orga­nizzazione del fondo rustico.

 

 

13 - Indici parametrici

 

a) Altezza massima degli edifici: non può superare ml. 7,50, salvo casi di costruzioni particolari e speciali quali silos, serbatoi idrici, ecc. Sono ammesse al­tezze superiori nel caso di adeguamento all'altezza di edifici contermini in aderenza e nel caso di nuovi edifici, isolati e non, di comprovato im­pegno e qualità ar­chitettonica.

b) Distacco tra gli edifici: non può essere inferiore a ml. 10,00. E' consen­tito un distacco inferiore qualora i fabbricati preesistenti nei lotti finitimi all'edificio da edificare, o da ampliare, e prospicienti il medesimo, siano a una distanza inferiore a ml. 5,00 dal confine comune. In tale caso è permessa l'edificazione mantenendo il rispetto della distanza di ml. 5,00 dal confine di proprietà e un distacco tra i fabbricati non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di ml. 6,00. Conformemente con quanto di­sposto al punto 2 dell'art. 9 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, tale possibilità è consentita solo per le parti fron­teggiantesi di pareti non finestrate.

c) Distacco dai confini: non può essere inferiore a ml.5,00. E' ammessa l'edificazione lungo il con­fine di proprietà in aderenza ad altro edificio esistente.

d) Distanze di protezione delle strade: sono quelle conseguenti all'applicazione del D.I. 01.04.1968, n.1444, del nuovo codice della strada approvato con D. lgs. 285/92, nonché del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, con un minimo indero­gabile di ml 20,00; sono inoltre consentiti gli interventi di cui ai commi a,b,c,d dell'art. 7 della L.R. 05.03.1985, n.24.

e) Distacco degli allevamenti aziendali dagli edifici residenziali e di proprietà: non può essere inferiore a ml. 10,00. Tale distacco può essere ridotto a ml. 5,00 se tra la residenza e la stalla è interposto un corpo di fabbrica o co­munque un volume non abitato.

f) Distacco degli allevamenti aziendali dai confini di proprietà: non può es­sere inferiore a

ml. 25,00.

g) Distacco degli allevamenti zootecnici industriali dagli edifici residen­ziali, dagli annessi rustici e dai confini di proprietà: fatto salvo quanto specifi­cato nella normativa delle singole sottozone, valgono le prescrizioni di cui all'Art. 6 della L.R. 05.03.1985, n.24 , ovvero:

 

i nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi debbono distare almeno 50 ml. dai confini di proprietà. Detti fabbricati debbono distare altresì 500 ml. se trattasi di alleva­menti per suini, 300 ml. per avicunicoli e 200 ml. per bovini dai limiti delle zone territoriali A,B,C, e F.

            I fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi devono inoltre distare almeno 500 ml. dalle aree di rispetto delle sorgenti utilizzabili a scopo idropotabile...

            Le distanze di cui ai commi precedenti, non si applicano agli impianti di acquicoltura e ai fabbricati di loro pertinenza. Relativamente ai fabbricati destinati ad allevamenti zootecnici intensivi valgono le prescrizioni contenute nella D.G.R. del Veneto n. 7949 del 22.12.1989 in attuazione dell’art.6 comma-4 della L.R. 24/85 pubblicata sul B.U.R. n. 26 del 10.04.1990.

 

14 - Destinazioni d'uso degli edifici di carattere monumentale, o di valore storico-ambientale, vincolati ai sensi dell'art.10 della L.R. 05.03.1985, n.24

 

Per gli edifici, di cui al presente punto, individuati nella cartografia di piano e descritti nelle apposite schede, oltre alle originarie, sono ammesse le se­guenti destinazioni d'uso:

a) residenza;

b) attività agrituristiche (con ristorazione, alloggi, vendita e degustazione dei prodotti agricoli, etc.);

c) insediamenti sportivi: sportings clubs relazionati a impianti e ad attività che siano compatibili con i caratteri paesistici del luogo;

d) artigianato di servizio rapportato alle attività agricole (officine meccani­che per i mezzi agricoli);

e) ateliers d'artigianato (restauro di oggetti d'uso, di mobili, etc.), laboratori per la produzione di ceramiche, vetri e ferri artistici, studi di fotografia e profes­sionali, piccoli laboratori legati alla produzione e all'uso di tecnologie informatiche;

f) attrezzature pubbliche e servizi sociali (sedi o dipendenze di istituti per anziani e disabili, sedi di organizzazioni  o di clubs sportivi e giovanili).

 

15 - Piante arboree e arbustive da utilizzare nella piantumazione delle aree di pertinenza degli edifici residenziali, degli allevamenti zootecnici (aziendali o industriali), degli annessi rustici, degli insediamenti di tipo indu­striale e agro-industriale, delle zone denominate di "verde ambientale",nella creazione di barriere frangivento, lungo le strade vicinali e di accesso ai fondi rustici.

 

            Al fine di salvaguardare alcune costanti paesistiche e vegetazionali del territorio polesano, in relazione a quanto specificato nei precedenti punti del presente articolo e al precedente Art.13, si prescrive l'uso delle seguenti piante arboree e arbustive che devono essere messe a dimora nel numero e con le modalità definite per i singoli casi:

 

 

- Acer campestris (Acero campestre);

- Acer carpinifolium (Acero a foglia di carpino);

- Acer opalus (Acero opalo);

- Acer platanoides (Acero riccio);

- Acer saccharinum (Acero argenteo);

- Aesculus flava (Ippocastano);

- Alnus incanta (Ontano);

- Alnus cordata (Ontano);

- Alnus glutinosa (Ontano);

- Carpinus betulus (Carpino comune);

- Celtis australis (Bagolaro);

- Cercis siliquastrum (Albero di Giuda);

- Corylus avellana (Nocciolo);

- Cornus sanguinea (Corniolo);

- Cornus florida (Corniolo da fiore);

- Cornus mas (Corniolo);

- Crataegus oxiacanta (Biancospino in varietà da fiore);

- Crataegus monogyna (Biancospino comune);

- Fraxinus excelsior (Frassino a foglie semplici);

- Fraxinus ornus (Frassino della manna);

- Ilex acquifolium (cv. diverse - Agrifoglio);

- Juglans regia (Noce);

- Morus nigra (Gelso nero comune);

- Morus alba (Gelso bianco);

- Populus nigra piramidalis (Pioppo nero);

- Prunus spinosa (Prugnolo);

- Prunus cerasus (Ciliegio);

- Quercus robur (Farnia);

- Quercus pubescens (Roverella);

- Salix alba (Salice bianco);

- Salix cinerea (Salicone);

- Salix purpurea (Salice rosso);

- Salix babilonica (Salice piangente);

- Sambucus nigra (Sambuco);

- Sorbus domestica (Sorbo comune);

- Sorbus aucuparia (Sorbo degli uccellatori);

- Syringa vulgaris (Lillà);

- Tilia europea (Tiglio europeo);

- Tilia tormentosa (Tiglio sericeo);

- Tilia platiphillos (Tiglio nostrano);

- Tilia cordata (Tiglio selvatico).

 

            Essenze diverse possono aggiungersi a quanto previsto dalle presenti Norme Tecniche per una quantità non superiore al 20% del totale delle piante arboree e arbustive messe a dimora.

 

 

Art. 55 - SOTTOZONA E1 - Zona agricola di tutela della produzione

 

            Le zone E/1 sono riclassificate E/2

 

 

 

Art. 56 - SOTTOZONA E2 - Zona agricola normale

 

            Sono definite come tali quelle aree che possiedono requisiti da renderle di pri­maria importanza per la produzione agricola, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni.

            Gli interventi di seguito descritti devono essere compresi all'interno degli aggregati abitativi di cui al comma h) dell'art. 2 della L.R. 05.03.1985, n.24, ovvero del complesso degli edifici al servizio del fondo, dotati di un unico accesso e costituiti da abitazioni e annessi rustici in reciproca relazione funzionale e inscrivibili in un cerchio di raggio massimo di ml.100 (cento) .

            Qualora questa possibilità non sussista, gli interventi devono avvenire all'interno di ambiti opportuni, in prossimità delle sottozone E3, E4A, E4B o dei collegamenti viari di servizio esistenti, garantendo la massima tutela del terri­torio e del paesaggio agrario.

            Per quanto attiene alle nuove case d'abitazione, qualora la ditta richie­dente la concessione edilizia ne risulti proprietaria, è d'obbligo l'utilizzazione di lotti eventualmente compresi nelle sottozone E3, E4A, E4B prossime all'aggregato abitativo ed adiacenti alla sottozona E2 di proprietà.

            Fatto salvo quanto in precedenza stabilito, in questa sottozona sono am­messi i seguenti interventi:

 

a) Residenza  Fatto salvo quanto stabilito in precedenza, è consentita la costruzione di nuove case d'abitazione nel rispetto degli artt. n° 3, 4, 7 e 8 della L.R. 05.03.1985,  n° 24.

            In particolare per quanto attiene all'Art.3, l'edificazione di case d'abitazione è concessa alla seguenti condizioni:

            1) che sia in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo, singolo o associato e degli addetti all'azienda, coadiuvanti e/o dipen­denti dalla stessa;

            2) che costituisca o venga a costituire un unico aggregato abitativo e sia istituito un vin­colo di destinazione d'uso dei fabbricati, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;

            3) che il fondo rustico presenti, in rapporto alla qualità delle singole colture, le seguenti superfici minime con i seguenti indici di densità:

 

                        a) di 60 ha. con la cubatura massima di 10 mc./ha per terreni a bosco ceduo, can­neto e pascolo cespugliato;

                        b) di 40 ha. con la cubatura massima di 15 mc/ha per terreni a bosco d'alto fusto, bo­sco misto, pascolo arborato e castagneto;

                        c) di 30 ha. con la cubatura massima di 20  mc/ha per terreni a castagneto da frutto e pioppeto specializzato;

                        d) di 10 ha. con la cubatura massima di 60 mc/ha per i terreni a risaia stabile;                   e) di 6 ha. _con la cubatura massima di 100 mc/ha per i terreni a seminativo, semi­nativo arborato, seminativo irriguo, prato, prato arborato, prato irriguo, prato ir­riguo arbo­rato, prato a marcita;

                        f) di  2 ha. con cubatura massima di 300 mc/ha per i terreni con coltura specia­lizzata a vigneto, frutteto,celseto, oliveto;

                        g) di 1 ha. con la cubatura massima di 600 mc/ha per i terreni a orto, orto irri­guo, vi­vaio, serre e floricultura intensiva.Le superfici minime , di cui  alle lettere a), b), c), d), ed e) del punto 3 del precedente comma possono essere ridotte nella misura massima di 1/3  ...sulla base di un piano  aziendale approvato ai sensi della L.R.31 ottobre 1980, n.88, ...

            Per i fondi rustici con terreni di diversa qualità colturale, la superficie minima per l'edificabilità è quella derivante dalla somma delle superfici di singoli terreni, quando questa somma consenta, in rapporto alla coltura praticata e ai parametri stabiliti dal primo  comma, un'edificazione non infe­riore a un volume di 600 mc.. Il volume della nuova co­struzione a destinazione abitativa è calco­lato in base ai parametri del presente articolo.

            La classificazione della qualità colturale ai sensi del primo comma riguardanti l'intero fondo rustico del richiedente come definiti dall'Art.2 (della L.R. 05.03.1985, n.24), è quella risultante dal certificato catastale, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale, da presen­tare all'atto di richiesta della concessione edilizia. Qualora siano state introdotte modifi­che alla qualità delle colture è presentata la certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e copia della richiesta di revisione formulata all'U.T.E. almeno un anno prima.

            Le aree ricadenti in zona agricola con qualità di coltura non prevista nel precedente punto 3), sono inedificabili salvo quanto riguarda le opere previste dal quarto comma.

            Le nuove case d'abitazione devono distare almeno ml. 50 dalle stalle con più di venti capi appartenenti ad altre aziende e ml. 100 dagli alle­vamenti di tipo industriale di altre aziende.

 

b) Annessi rustici e allevamenti zootecnici. Fatto salvo quanto stabilito in precedenza, è ammessa la costruzione di nuovi annessi rustici di cui al punto e) dell'art. 2 della L.R. 05.03.1985,  n.24 , ovvero di strutture edilizie, organicamente ordinate alla funzione produttiva del fondo rustico e dell'azienda agricola a esso collegata, anche a carattere associativo ivi comprendendo gli allevamenti, l'acquicoltura o altre colture specializ­zate, diverse da quelli di cui al punto g) dell'art.2 della sopra menzionata legge.

            La costruzione di annessi rustici è ammessa nei limiti di una superficie lorda complessiva di pavimento minore o uguale al 5%della superficie del fondo. La costruzione di allevamenti zootecnici è ammessa nei limiti del 50% della superficie dell’area di pertinenza e dovrà comunque essere certificata l’attività di allevamento zootecnico intensivo. E’ fatta salva l’osservanza della D.G.R.V. 22/12/89 n. 7949 e l’acquisizione preventiva di parere specifico per quanto riguarda la salubrità dell’insediamento da parte dell’A.S.L. n.18- settore competente.

            I limiti sopra definiti relativi agli annessi rustici possono essere superati qualora sussistano le condi­zioni di cui al secondo comma dell'art. 6 della L.R. 05.03.1985, n.24, ov­vero:

tali limiti possono essere superati solo per le strutture anche cooperative, necessarie alla re­alizzazione di piani di sviluppo aziendali conformi ai piani zonali o comunque a seguito di appo­sita certificazione del competente Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura attestante, in riferi­mento al fondo per il quale la concessione edilizia viene richiesta, la necessità delle opere ai fini produttivi, la loro idoneità tecnica, e la superficie di pavimento massima ammissibile e indipen­dentemente dalla superficie del fondo per gli allevamenti intensivi con manodopera familiare.

 

 

Art. 57 - SOTTOZONA E3 - Zona agricola mista

 

            Sono definite come tali quelle aree che, caratterizzate da un elevato fra­zionamento fon­diario, sono contemporaneamente utilizzabili sia per scopi agricolo-produttivi, sia per scopi residenziali.

            Fatto salvo quanto in precedenza stabilito, in questa sottozona sono am­messi i seguenti interventi:

 

 

a) Residenza  La costruzione di case d’abitazione nel rispetto degli artt. 3,4, 5 e 7 della L.R. 05.03.1985, n° 24, anche in deroga al punto b) dell’art. 2 relativamente alla definizione di fondo rustico.

 

b) Annessi rustici. Quelli previsti per le zone E2 nei limiti di una superficie lorda di

pavimento minore od uguale al 5% della superficie del fondo rustico.

Sono comunque ammissibili gli interventi previsti per le sottozone E2.

 

 

Art. 58 - SOTTOZONA E4 - Zona agricola con preesistenze insediative

 

            Sono definite come tali quelle aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali.

            In considerazione delle differenti caratteristiche delle diverse aree, le zone E4 sono ripartite in sottozone E4A ed E4B. In tali sottozone l'edificazione non è obbligatoriamente legata alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo e degli addetti all'azienda.

            All'interno di tali sottozone non sono utilizzabili a fini edificatori i lotti deri­vanti da frazionamenti avvenuti successivamente alla data di adozione del presente P.R.G. volti ad aumentare il numero dei lotti e dei fronti stradali.

 

 

 

 

Art. 59 - SOTTOZONA E4A - Zona agricola a diffuso carattere insediativo

 

            Sono definite come tali quelle aree interessate da insediamenti residen­ziali, di antico o di recente impianto, che si sono consolidati lungo alcune strade di connessione territoriale di primaria o secondaria importanza.

            All'interno di tali zone sono consentiti:

 

1) Gli interventi previsti dal primo comma dell'art. 4 della L.R. 05.03.1985, n.24, ovvero:

per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria i re­stauri e la ristrutturazione, nonché, fatti salvi già edifici di cui all'Art.10 (della L.R. 05.03.1985, n.24) e quelli comunque soggetti a vincolo monumentale e artistico, la demoli­zione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pub­blica incolumità; per le residenze è ammesso an­che l'ampliamento fino al volume massimo, compreso l'esistente, di mc.800.

 

           In ogni caso l'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l'eventuale parte rustica contigua all'edificio, semprechè non necessaria alla condu­zione del fondo; ove ciò non sia possibile è ammessa l'utilizzazione di una parte rustica non contigua purché rientrante nello stesso aggregato abitativo. La necessità di con­servare la destinazione d'uso della parte rustica deve essere comprovata dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e dal precedente punto 8 dell'art. 54;

            Per i fabbricati residenziali esistenti alla data di adozione del P.R.G., è possibile il cambio di destinazione d’uso da residenza ad attività commerciale, artigianale, terziaria, comunque legate alla residenza (studio, laboratorio, negozio, ufficio, ristorante, ecc.) mantenendo il 50% minimo in termini volumetrici con destinazione residenziale.

 

            Inoltre per i fabbricati residenziali esistenti di cui all’art. 4 della L.R. 24/85 è consentita la ristrutturazione e/o ampliamento, ai fini del recupero abitativo degli stessi, con possibilità di ricavare più unità immobiliari.

            Le sopraelevazioni sugli impianti degli edifici esistenti sono consentiti, purché non ci sia avanzamento sul fronte stradale con le modalità di cui al 5° e 6° comma dell’art. 31;

 

 

2) La costruzione di nuove case d'abitazione con una volumetria massima di mc. 600, la cui area di pertinenza dovrà corrispondere a un lotto inedificato minimo di proprietà avente superficie non inferiore a mq. 600.

            Ogni nuova casa d'abitazione dovrà in ogni caso essere realizzata all’interno della campitura del P.R.G..

            Le nuove case d'abitazione possono sorgere anche in aderenza ad altre, lungo il confine del lotto, purché entrambe le unità edilizie dispongano di un lotto minimo di pertinenza con superficie non inferiore a mq. 600.

            Fatto salvo il caso costituito dall'edificazione in aderenza ad edificio preesistente, le nuove case d'abitazione devono sorgere ad una distanza dal ciglio stradale non inferiore a ml. 7,50.

 

3) Gli ampliamenti delle attività artigianali e commerciali preesistenti fino a un massimo del 20% dell'esistente, per adeguamenti commerciali e artigia­nali.

             

 

 

Art. 60 - SOTTOZONA E4B - Centri rurali

 

            Per centri rurali si intendono quegli ambiti o quei luoghi del territorio co­munale che, per localizzazione e caratteri originari, possano consentire lo sviluppo dei centri rurali di cui al penultimo comma dell'art. 11 della L.R. 05.03.1985, n.24 .

            All'interno di tale sottozona sono consentiti:

 

1) gli interventi previsti per le sottozone E4A;

2) la costruzione di manufatti di carattere polifunzionale che consentano l'insediamento di attività commerciali di modesta dimensione e attività artigia­nali di servizio.

3) gli ampliamenti delle attività artigianali e commerciali preesistenti fino a un massimo del 20% dell'esistente, per adeguamenti commerciali e artigia­nali.

 

 

           Per l'edificazione in tali sottozone si prescrive quanto segue:

- Indice di fabbricabilità territoriale: non può superare 0.9 mc./mq.;

- Altezza dei fabbricati: non può essere superiore a ml.7,50, con esclu­sione dei volumi tecnici. Possono essere consentite altezze superiori sulla base di documentate esigenze produttive;

- Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a ml.5,00 per gli edifici residenziali e a ml.7,50 per i manufatti di cui al precedente punto 2);

- Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.7,50;

- Distacco tra i fabbricati: non può essere inferiore a ml.10,00. Le cabine elettriche, se necessarie, devono essere co­struite con di­stacchi minimi dalle strade di ml.5,00 e ml.6,00 dai fabbricati preesistenti.

 

            Per gli insediamenti artigianali di servizio vigono le prescrizioni di cui al punto 10 del precedente Art.54.

            Gli interventi sono subordinati all'approvazione di un piano attuativo che preveda la realizzazione delle opere necessarie all'urbanizzazione dell'intera zona.-

            Altezze diverse, distanze e distacchi inferiori rispetto a quanto sopra previ­sto possono essere ammessi solo a seguito dell'approvazione di un piano ur­banistico attuativo con indicazioni planivolumetriche di cui all'Art. 12 della L.R. 27.06.1985, n.61.

 

 

Art. 61 - SOTTOZONA E5 - Zona agroindustriale

 

            In questa sottozona devono essere insediate le strutture edilizie e gli im­pianti, non collegati con nesso funzionale ad uno specifico fondo rustico, de­stinati alla conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o a servizio dell'agricoltura.

            Le attrezzature per il solo commercio di prodotti prevalentemente agricoli o a servizio dell'agricoltura, devono essere insediate esclusivamente nelle Zone D.

            Nella sottozona E5 sono consentite solo le attività di conservazione, di tra­sformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli o a servizio dell'agricoltura.

            Sono inoltre ammesse le abitazioni del custode o del proprietario purché non superino i mc.500 per unità produttiva. Le abitazioni devono aggregarsi e comporsi in modo corretto agli edifici adibiti alla produzione, possibil­mente in aderenza ad essi.

            La creazione di questa sottozona deve avvenire all'interno di opportuni ambiti delle sottozone E2, il più possibile prossimi alle sottozone E3, E4A, E4B, garantendo la massima tutela del territorio e del paesaggio agrario.

            Entro il limite della sottozona E5 le attività agroindustriali non possono avere carattere no­civo e/o pericoloso, fermo restando anche il divieto di de­posito di materiali maleo­doranti o insalubri.

            Le attività insediabili dovranno rientrare nei parametri stabiliti dalle norme e regolamentìi vigenti.

            In questa zona devono essere previste opere di urbanizzazione primaria e secondaria in misura non inferiore a quanto previsto dagli Artt. 22 e 25 della L.R. 27.06.1985, n. 1, con le integrazioni di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 24.03.1989, n. 122.-

            I manufatti, interni alla sottozona in tal modo determinata, devono sorgere a una distanza maggiore o uguale a ml.500 dagli edifici di valore ambientale e storico-monumentale, di cui al punto 7 del precedente articolo n.54, individuati nell'apposita cartografia di piano.

            Alle domande di concessioni edilizie conseguenti all'approvazione e all'attuazione del piano attuativo, deve essere allegata una relazione tecnica sul ciclo delle lavorazioni previste, nonché una particolareggiata descrizione sulla consistenza delle acque di rifiuto, dei fumi, delle esalazioni, delle polveri e dei rumori e sui mezzi adottati per la loro neutralizzazione. Le acque di sca­rico, i fumi, le esalazioni e le polveri non devono

comunque risultare nocive per l'uomo e per l'ambiente.

 

Si prescrive inoltre quanto segue:

 

- Superficie minima del lotto: non può essere inferiore a mq.5.000;

- Superficie coperta: non può essere superiore al 30% della superficie fondiaria;

- Altezza massima degli edifici: non può essere superiore a ml.7,50, esclusi i volumi    

  tecnici; possono essere consentite altezze superiori sulla base di docu­mentate esigenze  

  dei cicli produttivi;

- Distanza dai confini: non può essere inferiore a ml. 20,00;

- Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml. 30,00;

- Distacco tra i fabbricati: non può essere inferiore all'altezza del fabbricato o corpo di

  fabbrica più alto, con un minimo di ml.10,00. Le cabine elettriche, se necessarie    

  all'azienda, possono es­sere co­struite con distacchi minimi dalle strade di ml. 5,00 e di

  ml. 10,00 dai fabbricati.

 

 

Art. 62 - SOTTOZONA E6 - Zona di valore paesistico

 

            Si intendono tali quegli ambiti del territorio comunale in cui assume rile­vanza la conservazione e la valorizzazione delle aree boschive, delle mac­chie e degli arbusti, dei filari e degli alberi isolati, dei corsi d'acqua, delle strade alberate, delle banchine e degli argini dei fiumi e dei canali, etc., in quanto costituenti siti e luoghi ai quali viene attribuito particolare valore am­bientale, pae­sistico e/o memoriale.

            Entro i limiti di questa sottozona è vietata qualsiasi trasformazione, anche di modesta entità,  come l'erezione di cabine, tralicci, pali, cartelli, ecc..

            Questa sottozona deve essere mantenuta efficiente secondo le vigenti norme di legge, le migliori regole della manutenzione forestale e agricola e at­traverso la reintegrazione immediata del patrimonio arboreo morto o abbat­tuto.

            Entro i limiti di questa sottozona è vietato accendere fuochi ed esplicare attività e lavori che possano arrecare danni all'ambiente.

            E' vietato inoltre procedere a movimenti di terra, all'abbattimento di albera- ture, alla costruzione di strade carrabili, fatta eccezione per le opere funzionali alla manutenzione delle zone stesse.

            In questa sottozona le aree distrutte o danneggiate dal fuoco non possono cambiare la propria destinazione e su di esse vi è assoluto divieto di compiere opere di qualsiasi genere al di fuori del rimboschimento, del ripristino della vegetazione e dell'eventuale totale o parziale recinzione.

 

 

 

 

ZONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE

 

 

Art. 63 - ZONA F - ZONA PER SERVIZI E ATTREZZATURE PUB­BLICI E DI INTERESSE GENERALE

 

            La zona di cui al titolo comprende tutte le aree destinate a spazi per attrez­zature e servizi pubblici di interesse comunale e sovracomunale.

            Queste aree sono generalmente di proprietà pubblica o possono essere preordinate all'acquisizione, anche mediante esproprio, da parte del Comune o degli Enti competenti.

 

 

Art. 64 - ZONA F1 - Istruzione

 

            La  zona di cui al titolo è destinata all'insediamento delle attrezzature per l'istruzione, quali asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie, scuole superiori, istituti  universitari e parauniversitari, e alle eventuali abita­zioni per i custodi.

Nell'ambito di questa zona sono ammesse anche le attrezzature sportive di supporto alle attrezzature scolastiche, quali palestre, campi da ten­nis, ecc..

In questa zona il P.R.G. si attua attraverso intervento diretto.

 

            Si prescrive inoltre quanto segue:

 

- Indice di fabbricabilità fondiaria: 3,00 mc./mq.;

- Superficie coperta: non può essere superiore al 40% per gli ampliamenti di strutture esistenti e al 30% per le attrezzature di progetto;

- Altezza dei fabbricati: non può essere superiore a ml.10,00, salvo esi­genze particolari documentate;

- Distacco tra i fabbricati: non può essere inferiore a ml.10,00;

- Distanza dai confini: non può essere inferiore a ml.5,00;

- Distanza dalle strade: non può essere inferiore a ml.5,00 o nel rispetto degli allineamenti preesistenti in caso di ampliamento.

Per una precisa programmazione degli interventi e per una corretta in­dividuazione degli standard, queste zone sono suddivise in:

Zona F1A - Istruzione dell'obbligo di interesse urbano: zona destinata all'insediamento degli asili nido, delle scuole materne, elementari e medie inferiori;

Zona F1B - Istruzione superiore di interesse urbano-territoriale: zona de­stinata all'insediamento delle scuole medie superiori, degli istituti univer­sitari e parauniversitari.

            Per gli edifici residenziali esistenti in tale zona, alla data di approvazione del P.R.G. sono sempre ammessi l'ordinaria e la straordinaria manutenzione, il restauro e la ristrutturazione.- Gli ampliamenti sono ammessi invece una sola volta nella misura massima del 10% (dieci) del volume esistente.- Per l'ampliamento valgono le prescrizioni di altezza, numero dei piani e distanza dai confini e dalle strade previste per la Zona B4.-

 

 

 

Art. 65 - ZONA F2 - Attrezzature comuni

 

            La zona di cui al titolo è destinata alle attrezza­ture civiche, culturali, ricre­ative, agli uffici pubblici, alle attrezzature sanitarie, assisten­ziali e religiose, ai pubblici servizi e ad altro a questi assimilabile.

In queste zone il P.R.G. si attua attraverso intervento diretto.

 

            Si prescrive inoltre quanto segue:

 

- Indice di fabbricabilità fondiaria: 3,00 mc./mq.;

- Superficie coperta: non può essere superiore al 50% della superficie fondiaria;

- Altezza dei fabbricati: non può essere superiore a ml.15,00, salvo esi­genze particolari documentate;

- Distanza dai confini: non può essere inferiore a ml.5,00 o a con­fine per le murature in aderenza. Sono ammesse le sopraelevazioni in corrispon­denza delle murature preesistenti, fatte salve le distanze tra i fabbricati e le relative norme del Codice Civile;

- Distanza tra gli edifici: non può essere inferiore a ml.10,00.

            Qualora i fabbricati preesistenti nei lotti finitimi all'edificio da edificare o ampliare e prospicienti il medesimo siano ad una distanza inferiore ai ml.5,00 dal confine comune, è ammesso il rispetto dei soli ml.5,00 dal confine di proprietà, mantenendo comunque una distanza non inferiore all'altezza del fab­bricato più alto con un minimo assoluto di ml.6,00.

            Tale possibilità, in osservanza al punto 2 del D.M. 02.04.1968, n.1444, è attuabile esclusivamente per la parte fronteggiante pareti non finestrate.

            Per le sopraelevazioni sono ammesse le edificazioni in corrispondenza delle murature preesistenti, mantenendo comunque una distanza non infe­riore all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di ml.6,00 per la parte fronteggiante pareti non finestrate;

- Distanza dalle strade: non può essere inferiore a ml.5,00 o nel rispetto degli allineamenti preesistenti in caso di ampliamento.

Per gli edifici residenziali esistenti in tale zona, alla data di approvazione del P.R.G. sono sempre ammessi l'ordinaria e la straordinaria manutenzione, il restauro e la ristrutturazione.- Gli ampliamenti sono ammessi invece una sola volta nella misura massima del 10% (dieci) del volume esistente.- Per l'ampliamento valgono le prescrizioni di altezza, numero dei piani e distanza dai confini e dalle strade previste per la Zona B4.-

            Le presenti prescrizioni possono essere derogate sulla base di programmi d'intervento (piani particolareggiati o progetti esecutivi) d'iniziativa dell'Ente Pubblico.

            Per una precisa programmazione degli interventi e per una corretta in­dividuazione degli standard, queste zone sono suddivise in:

 

Zona F2A - Attrezzature comuni di interesse urbano: zona desti­nata all'insediamento di attrezzature aventi come bacino di utenza l'area ur­bana o le aree frazionali (il municipio, gli uffici municipali decentrati, gli uffici postali, le chiese, i centri sociali ed assisten­ziali, ecc.);

Zona F2B - Attrezzature comuni di interesse urbano-territoriale: zona de­stinata all'insediamento di attrezzature aventi come ba­cino di utenza l'area comprensoriale e provinciale (le sedi dell'Amministrazione Provinciale, della U.L.S.S., dei consorzi di bonifica, dell'Amministrazione dello Stato , le strutture ospedaliere, ecc.).

 

          Nelle frazioni le attrezzature comuni previste all'interno delle zone di cui al presente articolo possono essere realizzate da parte di privati che al tal fine devono stipulare una specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale.

In questa convenzione deve essere convenuto che:

 

- le quantità edificabili per le attrezzature (sale per riunioni, uffici postali, farmacie, ambulatori e altre funzioni similari) non possono essere inferiori al 50 (cinquanta)% della volumetria massima ammissibile;

- l'indice edilizio fondiario non deve superare i 2,00 mc./mq.;

- il numero dei piani non può essere superiore a due, oltre al piano terra; i piani superiori     possono assumere parziale destinazione residenziale;

- la realizzazione delle attrezzature collettive può essere scomputata dagli oneri di urbanizzazione.

 

Art. 66 - ZONA F3 - Verde pubblico

 

            La zona di cui al titolo è destinata alla creazione di aree verdi piantumate e opportunamente attrezzate per il gioco dei bambini.

            All'interno di questa zona possono essere insediate anche attrezzature ri­creative, culturali e e per il ristoro.

            L'insieme delle attrezzature sopra elencate, in ogni singola area adibita a verde pubblico, non può superare l'indice di densità fondiaria di 0,1 mc./mq..

            Tali attrezzature possono essere approntate esclusivamente dal Comune che ha facoltà di darle in gestione a privati.

            Per un corretto dimensionamento degli standard e per una precisa pro­grammazione degli interventi , queste zone sono suddivise in:

 

Zona F3A - Verde pubblico di interesse urbano: zona avente come bacino di utenza l'area urbana o le aree frazionali;

Zona F3B - Verde pubblico di interesse urbano-territoriale: zona avente come bacino di utenza l'area comprensoriale o provinciale.

In tali zone possono essere ricavate anche attrezzature per il turismo orga­nizzato a cielo aperto (camping).

            Per gli edifici residenziali esistenti in tale zona, alla data di approvazione del P.R.G., sono sempre ammessi l'ordinaria e la straordinaria manutenzione, il restauro e la ristrutturazione. Gli ampliamenti sono ammessi invece una sola volta nella misura massima del 10% (dieci) del volume esistente. Per l'ampliamento valgono le prescrizioni di altezza, numero dei piani e distanza dai confini e dalle strade previste per la Zona B4.

 

 

Art. 67 - ZONA F4 - Verde sportivo

 

            La zona di cui al titolo è desinata all'insediamento di attrezzature sportive e per il tempo libero.

            In questa zona possono sorgere anche eventuali attrezzature a servizio degli impianti (locali di ristoro e sedi di associazioni sportive), attrezzature ri­cettive per gli atleti.

            E' vietata la costruzione di edifici residenziali, ad eccezione di quelli stret­tamente necessari per i custodi.

            L'attuazione delle opere sopra descritte compete ai soli Enti Pubblici (Amministrazione Comunale, Amministrazione Provinciale, Federazioni e As­sociazioni Sportive del C.O.N.I.).

            Con delibera del Consiglio Comunale, il Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio, su parere conforme della Commissione Edilizia, può autorizzare interventi di privati in attuazione totale o parziale delle opere previste.

            Il volume edificabile per i locali di ristoro, per le sedi delle associazioni sportive, per le attrezzature ricettive degli atleti e per le abitazioni del perso­nale di custodia è

determinato in relazione alle caratteristiche delle opere da attuare e non può superare l'indice fondiario è di 1,5 mc./mq. ad eccezione degli interventi di iniziativa pubblica per i quali il limite è elevato a 2,00 mc./mq..

            Le distanze tra i fabbricati devono rispettare quanto stabilito all'Art.9 dal D.M. 02.04.1968, n.1444 per le Zone C.

 

Si prescrive inoltre quanto segue:

 

- Altezza dei fabbricati: non può superare i ml.8,00, salvo diverse docu­mentate esigenze per quanto concerne gli impianti sportivi coperti;

- Parcheggi primari: mq.10 ogni 100 mc. di costruzione. Per bar e ristoranti devono essere inoltre previsti parcheggi aggiuntivi nella misura prevista dall'Art.5 del D.M. 02.04.1968, n.1444.

            Per un corretto dimensionamento degli standard e per una precisa pro­grammazione degli interventi , queste zone sono suddivise in:

 

Zona F4A - Verde sportivo di interesse urbano: zona destinata all'insediamento di attrezzature aventi come bacino di utenza l'area ur­bana o le aree frazionali (palestre, piscine, campi sportivi all'aperto, per­corsi attrez­zati ecc.).;

Zona F4B - Verde sportivo di interesse urbano-territoriale: zona destinata all'insediamento di attrezzature per le grandi manifestazioni o aventi come bacino di utenza l'area comprensoriale o provinciale (stadi, palazzetti dello sport, velodromi, ecc.).

            Per gli edifici residenziali esistenti in tale zona alla data di approvazione del P.R.G., è sempre consentita la straordinaria manutenzione con adeguamenti igienico sanitari.-

 

 

Art. 68 - ZONA F5 - Verde ambientale

 

 

            Nella zona di cui al titolo deve essere programmata la messa a dimora, a carico dell'Amministrazione Comunale, di piante arboree e arbustive al fine di ricreare, o creare ex novo, condizioni na­turalistiche o vegetazionali che con­corrano alla riqualificazione di particolari ambiti della città e del territorio agri­colo. La piantumazione di tali zone deve essere oggetto di specifici progetti e deve avvenire utilizzando le piante arbo­ree e arbustive di cui al punto 15 del precedente Art.54.

            All'interno di questa zona possono essere predisposti percorsi pedonali e piste ciclabili.

            La messa a dimora delle piante arboree deve avvenire a una distanza non inferiore a ml.10,00 dal ciglio delle strade.

            Per gli edifici residenziali esistenti in tale zona alla data di approvazione del P.R.G., è sempre consentita la straordinaria manutenzione con adeguamenti igienico sanitari.-

 

Art. 68 bis- Zone F5B- Verde privato vincolato

 

Nelle zone di verde privato vincolato sono consentite solo opere di manutenzione e di potenziamento del verde e delle alberature esistenti. Sono vietati gli abbattimenti degli alberi ad essenza pregiata; possono invece essere abbattuti gli alberi da frutto in genere e gli alberi a legno dolce, del tipo ceduo, o con un ciclo vegetativo breve. Per gli abbattimenti per altro dovrà essere fatta richiesta documentata al Comune. Per le zone rimaste libere dall’abbattimento degli alberi dovrà, in ogni caso, essere proposta una nuova piantumazione.

 

Art. 69 - ZONA F6 - Parcheggi

 

            La zona di cui al titolo è vincolata alla conservazione, all'ampliamento o alla creazione ex-novo di spazi pubblici per la sosta dei veicoli e delle per­sone.

            Gli ambiti di pertinenza dei parcheggi, individuati nelle tavole di P.R.G., hanno carattere indicativo e in fase di esecuzione possono essere oggetto di limitate modifiche per l'eventuale non corrispondenza delle indicazioni carto­grafiche con lo stato di fatto.

            Nelle aree di espansione residenziale e in quelle di completamento la profondità dei parcheggi non può essere inferiore a ml.5,50; nelle aree pro­duttive non può essere inferiore a ml.8,00.

            e opere previste dal presente articolo si attuano con intervento diretto, ad esclusione dei parcheggi multipiano, anche sotterranei, per i quali deve es­sere preventivamente approvato uno strumento urbanistico attuativo.

            er un corretto dimensionamento degli standard e per una precisa pro­grammazione degli interventi , queste zone sono suddivise in:

 

Zona F5A - Parcheggi di interesse urbano: zona destinata a parcheggi aventi un bacino di utenza di quartiere o frazionale;

Zona F5B - Parcheggi di interesse urbano-territoriale: zona destinata a par­cheggi aventi un bacino di utenza urbano, organizzati anche su più li­velli.

            Qualora l’area sia di pubblica proprietà previa approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, è consentita la realizzazione di parcheggi multipiano adeguandosi all’indice fondiario delle zone produttive D1.

 

 

Art. 70 - Percorsi pedonali

 

 

            La zona di cui al titolo è vincolata alla conservazione, all'ampliamento e alla nuova creazione di spazi pubblici per la circolazione dei pedoni.

            I percorsi devono essere attuati in conformità alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale e devono essere adeguatamente alberati uti­lizzando le piante arboree e arbustive di cui al punto 15 del precedente Art.54.

            Per i privati la cessione gratuita all'Amministrazione Comunale di un'area destinata a percorso pedonale determina la possibilità di conteggiare la me­desima a fini edificatori secondo gli indici della zona omogenea adiacente al percorso stesso, senza che questo determini particolari vincoli di distanza.

            In assenza della cessione, di cui al comma precedente, gli edifici devono sorgere a una distanza dal percorso pari alla loro altezza con un minimo di ml.5,00.

 

 

Art. 71 - Zona per attrezzature tecnologiche di interesse pubblico

 

 

            La zona di cui al titolo è vincolata all'insediamento delle attrezzature per il funzionamento delle reti tecnologiche primarie, dei servizi co­munali e di altri enti pubblici.          Al suo interno possono essere realizzati depuratori, in­ceneritori, torri

piezometriche, cabine S.I.P. ed E.N.E.L., depositi, magazzini, officine, ecc.

 

Si prescrive inoltre quanto segue:

 

- Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a ml.5,00;

- Altezza dei fabbricati: non può superare i ml.10,00;

- Distacco tra i fabbricati: non può essere inferiore a ml.10,00.

 

            La Commissione Edilizia Comunale deve definire di volta in volta i vincoli stereometrici da rispettare in relazione alle esigenze di funzionalità delle sin­gole attrezzature che devono essere insediate.

            E' con­sentita la soprelevazione o sistemazione di attrezzature esistenti, anche a di­stanze diverse da quelle sopracitate, con un minimo di ml.6,00 dai fabbri­cati.

            Eventuali deroghe possono essere consentite in presenza di comprovate necessità tecniche e funzionali dei singoli impianti e delle singole attrezzature.

 

 

 

 

 

Art. 72 - Zona per attrezzature militari, cacerarie e per la protezione civile

 

 

            La zona di cui al titolo è vincolata all'insediamento di attrezzature militari, carcerarie e per al protezione civile o per altre attrezzature a queste assimila­bili.

            In queste zone l'intervento spetta unicamente ai Ministeri competenti.

 

 

Art. 73 - Zona cimiteriale

 

 

            La zona di cui al titolo è vincolata al funzionamento e all'ampliamento delle attrezzature cimiteriali.

            In questa zona deve essere garantito il pieno rispetto dei regolamenti di polizia mortuaria.

 

 

 

Art. 74 - Zona aeroportuale

 

 

            La zona di cui al titolo è vincolata all'insediamento delle attrezzature e de­gli impianti necessari alla partenza, all'arrivo e allo stazionamento degli aero­plani e dei passeggeri.

            In tale zona possono inoltre essere previsti: uffici pubblici e privati a servi­zio delle attività aeroportuali, impianti ed attività a ser­vizio dell'aeroporto (negozi, bar e ristoranti, officine, garages, distributori, parcheggi per auto), al­loggi per il personale di custodia o di servizio con un limite di mc.500 per unità abitativa.

            Entro il perimetro di questa zona le attività non possono avere carattere nocivo e/o pericoloso e non può essere depositato materiale maleo­dorante o insalubre.

            L'utilizzazione della zona può avvenire solo a seguito dell'approvazione di un piano

urbanistico attuativo che preveda opere di urbanizzazione prima­ria e secondaria in misura non inferiore a quanto previsto dall'Art.25 della L.R. 27.06.1985, n.61, con le integrazioni di cui all'Art.2, secondo comma, della Legge 24.3.1989, n.122.

 

Si prescrive inoltre quanto segue:

 

- Altezza dei fabbricati: non può essere superiore a ml.10,00, escluse le torri di controllo ed i volumi tecnici; possono essere consentite altezze supe­riori sulla base di documentate esigenze;

- Distanza dai confini: non può essere inferiore a ml.10,00;

- Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.20,00;

- Distacco tra i fabbricati: non può essere inferiore all'altezza del fabbricato o corpo di fabbrica più alto, con un minimo di ml.10,00.

 

 

 

 

 

 

Art. 75 - Zona ferroviaria e fasce di rispetto

 

 

            La zona di cui al titolo comprende le aree destinate alla ferrovia e alle at­trezzature di sua pertinenza.

            In queste zone l'intervento spetta unicamente alla Pubblica Amministra­zione  e alla Azienda Ferroviaria ed è riservato alle opere e alle costruzioni connesse con l'esercizio del traf­fico ferroviario.

            Gli edifici esistenti o di progetto a lato delle linee ferroviarie, devono ri­spettare le prescrizioni del D.P.R. 11.07.1980, n.753.

 

 

Art. 76 - Strade

 

 

            Le strade sono classificate nel seguente modo:

 

- Viabilità territoriale: all'interno di questa categoria ricadono tutte le in­frastrutture viarie di connessione territoriale quali autostrade, strade statali o provinciali;

- Viabilità comunale: all'interno di questa categoria ricadono le strade che connettono città e frazioni.

            Queste strade a loro volta sono ripartite in:

a) Viabilità primaria: quella su cui si sviluppa il traffico di scorrimento esterno al centro urbano; la larghezza minima della sede carrabile deve es­sere non inferiore a ml.7,50 + 1,80 +1,80;

b) Viabilità secondaria: quella su cui si sviluppano i collegamenti interni agli insediamenti residenziali; la larghezza minima della sede carrabile deve essere non inferiore a ml.7,00 + 1,80 + aiuola alberata 1.50 + 1,80 per le zone residen­ziali, a ml. 10,00 + 1,50 + aiuola alberata 1.50 + 1,50  per le zone produttive industriali e com­merciali.

c) Viabilità di servizio: quella che consente l'accesso ai singoli edifici o alle attrezzature; la larghezza minima della sede carrabile deve essere non inferiore a ml.6,00 + 1,20 + 1,20.

 

            Per le strade esistenti si fa riferimento al Piano della Viabilità Generale adottato dalla Amministrazione Comunale.

            La localizzazione dei tracciati viari deve essere considerata come indica­tiva.

In fase di esecuzione essi possono subire contenute modifiche dovute alla eventuale non corrispondenza delle indicazioni cartografiche con lo stato di fatto.

            Prima di dare inizio ai lavori, i tracciati definiti sull'area con punti fissi di li­nee e di livello devono essere approvati con sopralluogo dei tecnici dell'Ufficio Tecnico Comunale.

            Le opere previste dal presente articolo sono soggette a concessione.

 

 

Art. 77 - Zone di rispetto stradale e fluviale

 

            Nelle fasce di cui al titolo è vietata ogni nuova costruzione.

            Queste zone sono, di norma, destinate all'agricoltura; entro tali fasce sono consentite le ristrutturazioni e gli ampliamenti di edifici esistenti, ai sensi dell'Art.7 della L.R. 05.03.1985, n.24, e degli edifici ad uso produttivo e commerciale ai sensi della L.R. 12.01.1982, n.1. Gli ampliamenti e/o sopraelevazioni devono essere eseguiti nel rispetto dell’allineamento del fabbricato oggetto d’intervento e senza comportare  avanzamento dell’edificio sul fronte stradale come previsto dall’Art. 27 L.R. 61/85 e dall’Art. 7 della L.R. 24/85, fatto salvo comunque quanto previsto dal successivo punto 2) e dal vigente Codice della Strada.

            Le aree comprese nelle zone di rispetto stradale e fluviale sono computa­bili, ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse.

            E' sempre ammesso l'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml.2,70.

            Nel recupero del patrimonio edilizio esistente sono ammesse le modifiche di destinazioni di uso conseguenti alle previsioni dei Piani di Commercio o dei Pubblici Esercizi.

            In tali casi devono essere predisposti i Piani di Recupero, di cui all'Art.15 della L.R. 27.06.1985, n.61, e le zone nelle quali insistono gli edifici sono au­tomaticamente dichiarate degradate con l'atto del Consiglio Comunale che delibera l'ambito territoriale del Piano di Recupero; devono in ogni caso es­sere realizzati gli standard minimi previ­sti dal D.M. 02.04.1968, n.1444 e dalla L.R. 27.06.1985 n.61.

            Nelle diverse fasce di rispetto sono consentite le seguenti opere:

 

1) Fasce di rispetto stradale: in queste zone possono esservi:

 

ampliamenti delle strade di cui fanno fregio o delle strade di servizio, im­pianti di verde decorativo, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche (fognature, acquedotti, linee elettriche, metanodotti, ecc.), impianti per la di­stribuzione di carburanti, cabine di trasformazione elettrica.

            La messa a dimora di nuove piante arboree deve avvenire a una di­stanza non inferiore a ml.10,00 dal ciglio della strada

Le distanze da osservarsi nelle edificazioni sono specificate distinta­mente nelle varie zone omogenee.

            Per le zone agricole vale quanto prescritto nel D.M. 01.04.1968, n.1404.

 

2) Rispetto fluviale: in queste zone sono consentite soltanto le opere necessa­rie alla manutenzione ed al potenziamento delle alberature, del verde esistente, alla sistemazione idrogeologica dei terreni e alla co­struzione dei manufatti necessari per la sorveglianza e la regolazione del regime idrau­lico.

           

            La fascia di rispetto misurata a partire dall'unghia a campagna dei fiumi e degli

scoli viene così determinata:

 

            Fiume Adige - Canalbianco e Collettore Padano mt. 50 per Zone A, B, C, D, E ed F con l'esclusione del rispetto degli allineamenti  preesistenti nelle zone A e B.-

 

            Relativamente alla fascia di rispetto riguardante: gli scoli Valdentro, Adigetto, Campagna Vecchia, Ceresolo, Rezzinella, Pestrina, Borsea ml.  15.00 in applicazione del Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22.03.1900 n° 195 e della L. 07.07.1902 n° 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, Regolamento 08.05.1904 n° 368, è comunque possibile nei fabbricati preesistenti, eseguire sopraelevazioni sulle murature esistenti e/o ampliamenti in rispetto all’allineamento del fabbricato in oggetto senza avanzare rispetto allArgine del Canale.    Per quanto riguarda gli scoli predetti viene confermata la fascia di rispetto di   mt. 15.00 ad esclusione delle zone B prospettanti il corso d’acqua.

Ai sensi dell’Art.25 della L.R. n. 61/85 all’interno di tali fasce possono essere collocate le superfici a servizio di opere di urbanizzazione che non comportano l’edificazione di manufatti sopra il livello stradale, previo parere favorevole delle autorità competenti.

 

Art.77 bis- Zona umida dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art.139,

       punto a) D.L.490/1999, approvata con delib. G.R.V. n.1325 del 25/5/01.

 

In detta area, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, non possono determinare distruzioni, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio all’aspetto esteriore che è oggetto di protezione. Essi pertanto hanno l’obbligo di sottoporre alla competente Autorità i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

Per la superficie interessata dalla zona umida, nonché dalla fascia circostante la medesima, per una profondità di m.50.00 a partire dal suo limite(vedi planimetria allegata alla delib. di G.R.V. n°1325/01) , oltre a sussistere le prescrizioni soprariportate, è vietata qualsiasi forma di edificazione nonché la modifica delle rive e l’abbattimento o danneggiamento della vegetazione arbustiva ed arborea spontanea esistente; è consentita l’ordinaria manutenzione.

E’ consentito altresì l’eventuale espianto delle aree limitrofe attualmente utilizzate per arboricoltura specializzata da frutto, previa richiesta di parere.

 

 

Art. 78 - Zona di rispetto cimiteriale

           

            Nelle zone di cui al titolo è vietato qualsiasi tipo di costruzione. Esse pos­sono essere utilizzate esclusivamente per l'eventuale ampliamento delle strutture cimiteriali.

            Per gli edifici residenziali esistenti al loro interno, alla data di adozione del P.R.G., è ammesso il restauro, la ristruttura­zione e l'ampliamento, fino ad un massimo del 10% della cubatura esistente, per una sola volta.

            Nei casi di ampliamento degli edifici residenziali devono essere rispettate le norme e i vincoli di altezza, di numero dei piani, di distanza dai confini e dalle strade, previ­ste per le Zone B4.

Ai sensi dell’Art.25 della L.R. n. 61/85 al’interno di tali fasce possono essere collocate le superfici a servizio di opere di urbanizzazione che non comportano l’edificazione di manufatti sopra il livello stradale, previo parere favorevole dellec autorità competenti.

 

 

Art. 79 - Zona di rispetto del depuratore

 

            In questa zona è vietata la edificazione di qualsiasi manufatto che non sia a stretto servizio dell'impianto di depurazione.

Ai sensi dell’Art.25 della L.R. n. 61/85 al’interno di tali fasce possono essere collocate le superfici a servizio di opere di urbanizzazione che non comportano l’edificazione di manufatti sopra il livello stradale, previo parere favorevole delle autorità competenti.

 

 

 

Art. 79 bis - Zona di rispetto elettrodotti

 

Nelle planimetrie di P.R.G. in scala 1:5000 e 1:2000 sono  indicati gli elettrodotti in cavo aereo con tensione nominale uguale o superiore a 132 kV e la relativa fascia di rispetto che è stata determinata secondo quanto previsto dall’art.4 della L.R.27/93 come integrata dalla delibera di G.R.V. n°1526 dell’11 aprile 2000 (per terna singola 50 ml. a partire dalla proiezione sul terreno dell’asse centrale della linea e riferita a ciascun lato della linea stessa).Considerato che non si conoscono le caratteristiche specifiche di tali elettrodotti(doppia terna non ottimizzata ecc…) si potrà applicare una distanza inferiore come previsto dalla delibera di G.R.V. n°3407 del 27 ottobre 2000 qualora la linea rientri nelle caratteristiche tecniche indicate nella tabella allegata alla delibera stessa come attestato dall’A.R.P.A.V. In questa zona è vietata l’edificazione di qualsiasi manufatto.

 

CAPO II°

 

VARIE

 

 

Art. 80 - Stazioni di servizio

 

            Le attrezzature di cui al presente articolo riguardano gli impianti per la di­stribuzione dei carburanti con i relativi depositi, le pensiline e le piccole costru­zioni di servizio.

            L'insediamento di queste attrezzature è consentito in tutte le zone omoge­nee,  ad eccezione delle zone A.

 

            Si prescrive inoltre quanto segue:

 

- Superficie del lotto: non può essere inferiore a mq.1000;

- Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,7 mc./mq.;

- Altezza dei fabbricati: non può superare i ml.7,00.

 

            Ogni struttura e apparecchiatura, infissa al suolo, deve trovarsi ad una di­stanza non inferiore a ml. 5,50 dal limite di proprietà.

            La localizzazione dei distributori G.P.L. e metano è ammessa esclusiva­mente nelle zone produttive D e nelle aree di rispetto stradale esterne al peri­metro del centro edificato.

            Per le attrezzature realizzate anteriormente alla data di adozione del P.R.G., e che si trovino in contrasto con le presenti norme, sono consentite solo le opere di manutenzione intese a garantire la sicurezza degli impianti.

 

Art.80 bis Ripetitori radiofonici e televisivi, stazioni radiobase per telefonia mobile, ponti radio

 

 

Il presente articolo ha ad oggetto l’installazione e le procedure di controllo di impianti e/o sistemi fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi, che di seguito vengono chiamati impianti.

 

In particolare sono regolamentati i seguenti impianti:

q       Emittenti radiofoniche;

q       Emittenti televisive;

q       Stazioni radiobase per la telefonia mobile;

q       Ponti radio;

 

Tutti gli impianti  dovranno essere compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica, ambientale, monumentale e delle zone archeologiche e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia. In particolare, dovrà essere assicurata in sede di localizzazione e progettazione la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici e architettonici.

 

I suddetti impianti, comprensivi di eventuali manufatti per l’alloggiamento delle apparecchiature, sono da considerare a tutti gli effetti apparecchiature tecnologiche e pertanto non sono soggette agli indici edilizi ed ai parametri geometrici di cui all’art.5 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione

La Commissione Edilizia deve definire di volta in volta tenuto conto delle necessità tecniche e funzionali dei singoli impianti e delle singole attrezzature, i vincoli urbanistici (altezze, distacchi da confini/fabbricati e tipologia).

Sono fatti salvi i limiti e le distanze imposte dal Codice Civile, le altezze massime previste dalla normativa in materia di navigazione aerea ed ogni altra norma statale o regionale in materia.

 

a)  Gli impianti possono essere installati:

1.      Nelle zone produttive;

2.      Nei Piani Attuativi a destinazione Industriale, Commerciale o Artigianale;

3.      Nelle zone agricole;

4.      Nelle zone per attrezzature comuni;

 

Nelle altre Zone di cui alle presenti norme l’installazione potrà avvenire solo con motivava decisione del Dirigente dell’Area Territorio, sentita la Commissione Edilizia e per motivi di accertati di garanzia del pubblico servizio, previo impegno a salvaguardare le norme di cui all’Art.45 bis.

 

b) Gli impianti non possono essere installati in prossimità dei seguenti siti sensibili indipendentemente dalla destinazione urbanistica di zona:

 

1.      Scuole e relative aree di pertinenza;

2.      Ospedali, Case di cura ed altri edifici assimilabili per destinazione d’uso;

3.      Edifici di particolare valore storico, artistico ed architettonico;

4.      Parchi ed aree per gioco e lo sport.

 

 

Art. 81 - Costruzioni interrate

 

 

            Sono ammesse costruzioni interrate fino al piano di campagna, qualora siano pertinenti ed accessorie ad edifici fuori terra.

            Tali costruzioni possono essere realizzate a confine; non devono in ogni caso occupare le fasce di rispetto stradale.

 

 

Art. 82 - Impianti sportivi privati

 

 

            E' consentita la costruzione di impianti sportivi privati a servizio della resi­denza, dell'associazionismo sportivo, di attività commerciali e turistiche alber­ghiere, in tutte le zone omogenee ad esclusione delle zone  E5, E6, e in tutte le zone per attrezzature e servizi pubblici di interesse generale.

            Nelle zone residenziali gli impianti devono essere ricavati nell'area di stretta pertinenza del fabbricato principale.

            Devono essere rispettate le distanze previste dalle singole zone.

 

 

            Per gli interventi nelle aree non residenziali si prescrive inoltre quanto se­gue:

           

- Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,4 mc./mq.;

- Altezza dei fabbricati: non può superare ml.8,00, salvo diverse docu­mentate esi­genze per quanto concerne gli impianti sportivi coperti;

- Distacco dai confini e dai fabbricati: ml.10,00.

 

            La costruzione degli impianti sportivi privati, nelle aree di completamento, si attua con intervento diretto ed è subordinata all'esistenza delle opere di ur­banizzazione primaria.

            In tutte le altre zone è subordinata all'approvazione di un Piano Guida o all'approvazione di un piano urbanistico attuativo.

 

 

 

Art. 83 - Coperture mobili (stralciato)

 

 

           

Art. 84 - Discarica controllata

 

 

            L'apertura di una discarica, sia di iniziativa comunale che privata, è sotto­posta a concessione deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il parere delle autorità competenti.

            La domanda di concessione, oltre a quanto previsto dalla L.R. n° 33 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere accompagnata da un “Piano di scarico” comprendente la documentazione e gli elaborati di seguito descritti:

 

a) planimetria e sezioni in numero sufficiente e in scala adeguata, co­munque non inferiore a 1:2000, completa di curve di livello, relative allo stato del terreno prima della discarica e a discarica completata, con in­dicazione del volume di scarico per singoli settori, qualora il riempi­mento della discarica sia appunto previsto per settori;

b) fotografie in numero sufficiente per la completa ricognizione dell'area;

c) relazione sullo stato idrogeologico del sottosuolo, completa del neces­sario numero di carotaggi e sullo stato delle acque superficiali o inca­nalate;

d) relazione sui modi e i tempi di funzionamento della discarica, com­prensiva di eventuali disposizioni particolari per accesso, ripiana­mento, sicu­rezza, ecc.;

e) progetto di sistemazione finale del terreno nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, completo della messa in essere di humus vegetale, di cotica erbosa, di piantumazioni o di quanto altro necessa­rio per garantire la rapida ricostruzione di una situazione geologica­mente stabilizzata, utiliz­zando piante erbacee, arbustive ed eventual­mente arboree locali;

f) relazione economica con l'indicazione delle spese necessarie per la suddetta sistemazione finale e il relativo piano finanziario.

g)  relazione dettagliata sugli accorgimenti da adottare in corso d’opera per la salvaguardia ambientale.