TITOLO II°
DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN
ZONE OMOGENEE: NORME RELATIVE - ZONIZZAZIONE - PRESCRIZIONI GENERALI
COORDINAMENTO URBANISTICO
Art.
24 - Suddivisione del territorio in zone omogenee
Il
territorio comunale diviso in zone secondo la seguente classificazione, come
risulta dalle planimetrie di progetto:
1 - ZONE RESIDENZIALI
Zona A1A Centro Storico del Capoluogo e delle Frazioni;
Zona A1B Aree e/o edifici di interesse storico-ambientale con relativo grado di protezione;
Zona A2 Aree
e/o nuclei e/o edifici di interesse ambientale, soggetti a piano di recupero;
Zona B1 Zona
residenziale intensiva di completamento;
Zona B2 Zona
residenziale semintensiva di completamento;
Zona B3 Zona
residenziale semiestensiva di completamento;
Zona B4 Zona
residenziale estensiva di completamento;
Zona COA P.E.E.P. approvati;
Zona COB P.d.L. approvati;
Zona COC P.d.R. approvati;
Zona COD P.P. approvati;
Zona C2A * Zona residenziale intensiva di espansione a intervento diretto;
Zona C2B * Zona residenziale semintensiva di espansione a intervento diretto;
Zona C2C * Zona residenziale semiestensiva di espansione a intervento
diretto;
Zona C2D * Zona residenziale estensiva di espansione a intervento diretto;
Zona C2A Zona residenziale semintensiva di espansione;
Zona C2B Zona residenziale semiestensiva di espansione;
Zona C2C Zona residenziale estensiva di espansione;
Zona C3 "Aree
progetto".
2 - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PORTUALI
Zona D1 Zona
produttiva di completamento;
Zona D1.1 Zona produttiva di completamento;
Zona D1A Zona produttiva con P.P. approvato;
Zona D1B Zona produttiva con P.d.L. approvato;
Zona D1C Attività produttive confermate nelle zone agricole;
Zona D1D Attività produttive confermate nelle zone residenziali;
Zona D2 Zona
produttiva di espansione;
Zona D3 Zona
per le attività ricettive e per il tempo libero;
Zona D4A Zona commerciale di completamento;
Zona D4B Zona commerciale di espansione;
Zona D5A Zona per attrezzature produttive e portuali;
Zona D5B Zona per attrezzature turistico-portuali;
Zona D5C Zona per servizi portuali.
3 - ZONE AGRICOLE
Zona E1 Zona
agricola di tutela della produzione;
Zona E2 Zona
agricola normale;
Zona E3 Zona
agricola mista;
Zona E4A Zona agricola a diffuso carattere insediativo;
Zona E4B Centri rurali;
Zona E5 Zona
agroindustriale;
Zona E6 Zona
di particolare valore paesistico.
4 - ZONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE
Zona F1A Istruzione dell'obbligo di interesse urbano;
Zona F1B Istruzione superiore di interesse urbano-territoriale;
Zona F2A Attrezzature comuni di interesse urbano;
Zona F2B Attrezzature comuni di interesse territoriale;
Zona F3A Verde pubblico di interesse urbano;
Zona F3B Verde pubblico di interesse urbano-territoriale;
Zona F4A Verde sportivo di interesse urbano;
Zona F4B Verde sportivo di interesse urbano-territoriale;
Zona F5 Verde
ambientale;
Zona F6A Parcheggi di interesse urbano;
Zona F6B Parcheggi di interesse urbano-territoriale;
Percorsi pedonali;
Zona per attrezzature tecnologiche di
interesse generale;
Zona per attrezzature militari
carcerarie e per la protezione civile;
Zona cimiteriale;
Zona aeroportuale;
Zona ferroviaria e fasce di rispetto
Strade;
Zona di rispetto stradale e fluviale;
Zona di rispetto cimiteriale;
Zona di rispetto del depuratore;
Discarica controllata.
Art.
25 - ZONA A1A - Centro Storico del Capoluogo e delle Frazioni
Per
il Centro Storico del Capoluogo si confermano le indicazioni e le prescrizioni
normative, di cui alla Variante al P.R.G. per il Centro Storico stesso,
approvate con delibera della Giunta Regionale del Veneto n.603 del 5 febbraio
1985 e con delibera di adeguamento del Consiglio Comunale di Rovigo n.234 del
26 marzo 1985, pertanto il presente P.R.G. non avrà alcuna incidenza sulla
normativa della Variante per il Centro Storico.
Il
perimetro del Centro Storico è quello definito dal Voto Regionale del 1985,
pertanto le aree che erroneamente sono state inserite all’interno del perimetro
del Centro Storico della variante al P.R.G. approvata nel 1994 assumono la
destinazione delle zone limitrofe.
Per
gli edifici risultanti all'interno del perimetro del centro storico delle
frazioni non connotati da categoria d'intervento e ricadenti nella
perimetrazione del centro storico (ex Atlante regionale c.s.), gli
interventi dovranno essere particolarmente documentati per quanto attiene lo
stato di fatto, con riproduzioni fotografiche delle fronti esterne su strada e
interne sui cortili: quanto sopra in aggiunta al rispetto della singola
normativa di zona in cui ricadono.-
In
particolare si prescrive che gli interventi relativi alla forometria o ad
alterazioni volumetriche con ampliamenti o sopraelevazioni, potranno essere
consentiti qualora migliorativi dello stato di fatto dal punto di vista
ambientale e sempre con il rispetto della normativa di zona e dei materiali
tipici; tale miglioramento potrebbe consistere in un allineamento in verticale
od orizzontale con il tessuto preesistente, nonchè eliminare elementi in
contrasto di recente esecuzione, quali poggioli o corpi aggiuntivi.- Eventuali
interventi di ricomposizione volumetrica di parti aggiunte o ampliamenti
superiori al 30% dovranno essere compresi in un piano di recupero.-
Art.
26 - ZONA A1B - Aree e/o edifici di valore storico-ambientale, con relativo
grado di protezione
Tale
zona comprende le aree e gli edifici, della città e delle frazioni, che hanno
particolare valore storico-ambientale, gli edifici e gli insediamenti rurali
di cui all'Art.10 della L.R. 05 03.1985,n.24.
Gli
edifici esistenti all'interno di tali aree sono classificati secondo il loro
valore e hanno gradi di protezione (categorie di intervento) a questo corrispondenti.
Le categorie di intervento previste
sono:
1) Restauro;
2) Risanamento
conservativo;
3) Ristrutturazione
edilizia D1;
4) Ristrutturazione
edilizia D2;
così come definite al precedente Art.
11.
Per
gli insediamenti rurali di cui all'Art.10 della L.R. 24/85 valgono le indicazioni
riportate nelle schede di censimento che costituiscono parte integrante della
presente normativa.
Interventi
diversi devono essere previsti con P.d.R. ai sensi dell'Art.15 della L.R.61/85.
In
questa zona vigono le seguenti ulteriori prescrizioni:
1 - Destinazioni d'uso
Compatibilmente
con il grado di protezione dei manufatti, e nei limiti delle indicazioni
generali contenute nelle tavole di P.R.G., fatto salvo quanto specificato al
successivo punto 6, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
a) Residenza, qualunque sia il tipo di
godimento;
b) Servizi sociali, pubblici e privati;
c) Uffici pubblici e privati;
d) Negozi e attività commerciali, ivi
compresi ristoranti, bar, etc.;
e) Strutture per la ricezione (a
carattere alberghiero, etc.).
Il
semplice cambiamento di destinazione d'uso senza opere a ciò preordinate deve
essere richiesto al Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio che ne deve
accertare la compatibilità.
Negli
interventi che interessano singole unità immobiliari, o edifici con destinazione
d'uso in contrasto con quelle di piano, sono ammesse solo opere di ordinaria e
straordinaria manutenzione.
Nel
caso di interventi che superano i fini manutentivi è obbligatorio l'adeguamento
alle destinazioni d'uso consentite.
Negli
interventi che interessano edifici che alla data di adozione del P.R.G. hanno
destinazione di uso parzialmente in contrasto con le indicazioni di piano, è
ammesso, purché sia globale, anche l'intervento che supera i fini manutentivi,
con il mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti, purché queste siano
compatibili con quanto stabilito al comma primo del presente punto 1.
E'
ammessa inoltre la deroga alle destinazioni d'uso di piano per interventi
riguardanti uffici pubblici.
2 - Lotti di pertinenza di
fabbricati di valore storico-ambientale
Nel
caso di edifici singoli, isolati o in aggregazione per i quali sia previsto il
"restauro" o il "risanamento conservativo", l'area libera
di contorno agli stessi, individuata nelle tavole di P.R.G., deve considerarsi
inedificabile in quanto costituente parte inscindibile dell'edificio e/o delle
aggregazioni predette.
Negli
edifici eventualmente presenti in tali aree, per i quali non sia definita la
"categoria di intervento", sono possibili solo opere di ordinaria e
straordinaria manutenzione, utilizzando i materiali di cui ai precedenti
Artt.12 e 13.
Eventuali
nuove edificazioni possono essere consentite a seguito dell'approvazione di un
Piano di Recupero di cui all'Art.15 della L.R.61/1985.
3 - Manufatti, reperti di valore
storico documentativo e/o monumentale
Per
i manufatti quali mura, torri, porte od altre opere di difesa della città e del
territorio, nonché per tutti gli altri reperti di valore storico-documentativo
e monumentale, è prevista la conservazione integrale e l'eventuale restauro ai
sensi del punto 1) di cui all'Art. 11.
Il
restauro deve avvenire nel rispetto degli elementi originari, utilizzando
materiali e tecnologie che denuncino la loro contemporaneità.
Le
destinazioni d'uso, devono essere tali da risultare coerenti con il tipo di
manufatto e comunque corrispondenti a quanto stabilito al punto 1 del presente articolo.
4 - Superfetazioni nelle diverse
"categorie di intervento"
Le
superfetazioni, nell'ambito delle diverse categorie d'intervento, devono essere
trattate con le seguenti modalità:
a) negli interventi di restauro e
risanamento conservativo si considerano superfetazioni tutte quelle costruzioni
che non fanno parte dell'organismo originario e delle sue organiche espansioni
nel tempo. Tali superfetazioni devono essere demolite qualora l'intervento sia
di manutenzione straordinaria o superi i fini manutentivi. La loro demolizione
non dà luogo a recupero di volumi;
b) in tutti gli interventi di
ristrutturazione edilizia, l'eliminazione delle superfetazioni dà luogo a
recupero del volume qualora queste non siano abusive, sempre che ciò non leda le
caratteristiche edilizie e urbanistiche dell'intorno.
5 - Interventi urgenti
Per
interventi urgenti si intendono tutte le opere provvisorie atte ad impedire
pericoli di crolli o di seria compromissione delle condizioni statiche delle
strutture di parte o di tutto l'edificio. Gli interventi urgenti interessano le
puntellazioni e il tamponamento di fori, nonché la parziale demolizione di
quegli elementi che possono comunque costituire un serio pericolo per
l'incolumità pubblica.
Resta
fermo per il proprietario l'obbligo di dare immediata comunicazione al
Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio e di presentare sollecitamente
la domanda di concessione o di autorizzazione, ove sia richiesta.
6 - Destinazioni d'uso degli edifici
di carattere monumentale, o di valore storico-ambientale, vincolati ai sensi
dell'art.10 della L.R. 05.03.1985, n.24
Per
gli edifici, di cui al presente punto, individuati nella cartografia di piano e
descritti nelle apposite schede, oltre alle originarie, sono ammesse le
seguenti destinazioni d'uso:
a) residenza;
b) attività agrituristiche (con
ristorazione, alloggi, vendita e degustazione dei prodotti agricoli, etc.);
c) insediamenti sportivi: sportings
clubs relazionati a impianti e ad attività che siano compatibili con i
caratteri paesistici del luogo;
d) artigianato di servizio rapportato
alle attività agricole (officine meccaniche per i mezzi
agricoli);
e) ateliers d'artigianato (restauro di
oggetti d'uso, di mobili, etc.), laboratori per la produzione di ceramiche,
vetri e ferri artistici, studi di fotografia e professionali, piccoli
laboratori legati alla produzione e all'uso di tecnologie informatiche;
f) attrezzature pubbliche e servizi
sociali (sedi o dipendenze di istituti per anziani e disabili, sedi di organizzazioni o di clubs sportivi e giovanili).
Deroghe
a quanto stabilito nel presente articolo sono possibili solo con approvazione
di uno strumento urbanistico attuativo, con prescrizioni planivolumetriche, ai
sensi degli Artt.12 e 15 della L.R. 27.06.1985, n.61.
Art.
27 - ZONA A2 - Aree e/o nuclei e/o edifici di valore ambientale soggetti a
Piano di Recupero (Art. 15
L.R. 27.06.1985, n.61)
Le
zone di cui al presente articolo devono essere soggette a Piani di Recupero e
sono dichiarate degradate, a sensi dell'Art.15 della L.R. 27.06.1985, n.61. La
perimetrazione delle stesse ha valore di delimitazione dell'ambito
territoriale del Piano di Recupero.
In
assenza di Piani di Recupero, le aree, i nuclei e gli edifici di cui al presente
articolo, possono essere oggetto esclusivamente di interventi di ordinaria e
straordinaria manutenzione e di consolidamento, nonché degli interventi diretti
a dotarli, nel rispetto delle loro caratteristiche storiche, tipologiche e
strutturali, dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici.
Devono
in ogni caso essere previsti gli standard urbanistici minimi, di cui al D.M.
02.04.1968, n.1444 e alla L.R. 27.06.85, n.61, relativi alle funzioni previste.
Art.
28 - ZONA B1 - Zona residenziale intensiva di completamento
In
queste zone sono ammessi prevalentemente gli insediamenti residenziali. Sono
tuttavia consentiti i negozi e le botteghe artigiane, gli uffici, i locali per
lo spettacolo e di ritrovo, gli alberghi, i ristoranti e le attività artigianali
di servizio alla residenza, purché non moleste e non recanti pregiudizio
all'igiene e al decoro a parere ULSS.
Sono
escluse tutte le attività ricettive, produttive, commerciali e di servizio che,
a giudizio del Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio, e su parere
conforme della Commissione Edilizia, risultino moleste, pericolose o in
contrasto con il carattere residenziale della zona.
Ogni
intervento edificatorio è subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione
primaria, al rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente per le zone
di completamento e a quanto di seguito stabilito:
- Tipi
edilizi consentiti: gli edifici possono essere del tipo a torre, a blocco,
in linea o composto case a
schiera;
- Indice di fabbricabilità
fondiaria: 4,00 mc./mq. Per gli edifici residenziali esistenti che raggiungono il limite di densità edilizia previsto, è
ammesso l'adeguamento di vani abitabili all'altezza minima interna di ml.2,70,
anche se comporta una variazione in aumento delle volumetrie, purché non
determini un aumento della superficie
utile;
- Numero
dei piani abitabili: non può essere superiore a quattro, oltre il piano
terra
adibito
a negozi, oppure a cinque abitabili fuori terra;
- Altezza
dei fabbricati: non può superare i ml. 16,50;
- Superficie
coperta: la superficie coperta non può superare il 50% della superficie fondiaria;
- Distanza
dai confini di proprietà: non può essere inferiore a 1/3 dell'altezza del fabbricato più alto con un minimo di
ml.5,00 o a confine, per le murature in aderenza.
Sono ammesse le sopraelevazioni in corrispondenza delle murature preesistenti purché vengano rispettate le
distanze tra i fabbricati e le relative norme del
Codice Civile.
L'adeguamento dei vani abitabili
esistenti all'altezza minima interna di ml. 2,70, comportante una variazione
dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della
verifica delle distanze dai confini, allo stesso modo l’adeguamento all’altezza
minima di mt. 2,40 per i vani accessori non viene considerato al fine della
verifica del distacco dai confini e tra fabbricati.
- Distanza
dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.5,00, salvo sopraelevazioni su murature esistenti che non
prevedano avanzamento sul fronte stradale,
in conformità alle disposizioni della
L.S. n° 190 del 13.06.1991, e del D.L. n°
285 del 30.04.92 e successive modifiche ed integrazioni.
L'adeguamento
dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml.2,70 e comportante una variazione dell'altezza
complessiva degli edifici, non viene considerato
al fine della verifica della distanza dalle strade;
- Distacco
tra i fabbricati: non può essere inferiore ai 2/3 dell'altezza del
fabbricato più alto con un minimo di
ml.10,00.
Qualora
i fabbricati preesistenti nei lotti finitimi all'edificio da edificare o da
ampliare, e prospicienti il medesimo, siano ad una distanza inferiore ai 5,00
ml. dal confine comune, è ammesso il rispetto dei soli 5,00 ml. dal confine di
proprietà, mantenendo comunque una distanza tra fabbricati non inferiore a 1/2
dell'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di ml.6,00.
Per
le sopraelevazioni sono ammesse le edificazioni in corrispondenza delle
murature preesistenti, mantenendo comunque una distanza non inferiore ad 1/2
dell'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di ml.6,00.
L'adeguamento
dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml.2,70 e
comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene
considerato al fine della verifica della distacco tra i fabbricati.
Nelle
nuove costruzioni le lavanderie, le autorimesse e simili accessori devono
essere previsti nel corpo stesso delle costruzioni o comunque integrati con il
fabbricato principale.
Nelle
nuove costruzioni devono essere previsti parcheggi nella misura e nelle
modalità stabilite dall'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.
Diversificazioni
tipologiche e di altezza, minori distacchi e distanze, sia tra i fabbricati che
dalle strade e dai confini, sono ammessi solo a seguito dell'approvazione di
uno strumento urbanistico attuativo, con prescrizioni planivolumetriche, di cui
agli Artt.12 e 15 della L.R. 27.06.1985, n.61.
Art.
29 - ZONA B2 - Zona residenziale semintensiva di completamento
In
queste zone sono ammessi prevalentemente gli insediamenti residenziali. Sono
tuttavia consentiti i negozi e le botteghe artigiane, gli uffici, i locali per
lo spettacolo e di ritrovo, gli alberghi, i ristoranti e le attività
artigianali di servizio alla residenza, purché non moleste e non recanti
pregiudizio all'igiene e al decoro a parere ULSS.
Sono
escluse tutte le attività ricettive, produttive, commerciali e di servizio che,
a giudizio del Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio e su parere
conforme della Commissione Edilizia, risultino moleste, pericolose o in
contrasto con il carattere residenziale della zona.
Ogni
intervento edificatorio è subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione
primaria, al rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente per le zone
di completamento e a quanto di seguito stabilito:
- Tipi
edilizi consentiti: gli edifici possono essere del tipo a blocco, in linea
o composto a schiera;
- Indice di fabbricabilità fondiaria:
3,50 mc./mq. Per gli edifici residenziali esistenti che raggiungono il
limite di densità edilizia previsto, è ammesso l'adeguamento di vani abitabili
all'altezza minima interna di ml.2,70, anche se comporta una variazione in
aumento delle volumetrie, purché non determini un aumento della superficie utile;
- Numero
dei piani abitabili: non può essere superiore a tre, oltre il piano terra adibito a negozi, oppure a quattro
abitabili fuori terra;
- Altezza
dei fabbricati: non può superare i ml. 13,50;
- Superficie
coperta: la superficie coperta non può superare il 45% della superficie fondiaria;
- Distanza
dai confini di proprietà: non può essere inferiore a 1/2 dell'altezza del fabbricato più alto con un minimo di
ml.5,00 o a confine, per le murature in aderenza.
Sono ammesse le sopraelevazioni in corrispondenza delle murature preesistenti purché vengano rispettate le
distanze tra i fabbricati e le relative norme del
Codice Civile.
L'adeguamento
dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml.2,70 e comportante
una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al
fine della verifica delle distanze dai confini, allo stesso modo l’adeguamento
all’altezza minima di mt. 2,40 per i vani accessori non viene considerato al
fine della verifica del distacco dai confini e tra fabbricati.
- Distanza
dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.5,00, salvo sopraelevazioni su murature esistenti che non
prevedano avanzamento sul fronte stradale, in conformità alle disposizioni
della L.S. n° 190 del 13.06.1991, e del
D.L. n° 285 del 30.04.92 e
successive modifiche ed integrazioni.
L'adeguamento
dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml.2,70 e comportante una variazione dell'altezza
complessiva degli edifici, non viene considerato
al fine della verifica della distanza dalle strade;
- Distacco
tra i fabbricati: non può essere inferiore a ml.10,00, nella progettazione
unitaria è ammessa la formazione di
rientranze tra corpi di fabbrica
dello stesso edificio, purchè il
distacco tra le pareti fronteggiantesi ottenuto
nella rientranza non superi
1/3 dell’altezza con un minimo di mt. 6.00 nel caso
i corpi di fabbrica presentino
un’altezza superiore a mt. 12.00.
In
ogni caso il distacco minimo tra i corpi di fabbrica nelle rientranze dovrà
essere di mt. 3.00.
Inoltre
il rapporto tra la profondità e la distanza delle pareti fronteggianti non
dovrà superare il 50% con un
minimo assoluto di distanza di mt. 3.00.
Qualora
i fabbricati preesistenti nei lotti finitimi all'edificio da edificare o
ampliare e prospicienti il medesimo siano ad una distanza inferiore a ml.5,00
dal confine comune, è ammesso il rispetto dei soli ml.5,00 dal confine di
proprietà, mantenendo comunque una distanza tra fabbricati non inferiore a 1/2
dell'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di ml. 6,00.
Per
le sopraelevazioni sono ammesse le edificazioni in corrispondenza delle
murature preesistenti, mantenendo comunque una distanza non inferiore ad 1/2
dell'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di ml.6,00.
Con
riferimento ai due precedenti commi, una distanza inferiore a ml.10,00 è
ammessa esclusivamente nel caso in cui una delle due pareti degli edifici sia
non finestrata per la parte fronteggiantesi .
L'adeguamento
dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml.2,70 e
comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene
considerato al fine della verifica del distacco tra i fabbricati.
Nelle
nuove costruzioni le lavanderie, le autorimesse e simili accessori devono
essere previsti nel corpo stesso delle costruzioni o comunque integrati con il
fabbricato principale.
Nelle
nuove costruzioni devono essere previsti parcheggi nella misura e nelle
modalità stabilite dall'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.
Diversificazioni
tipologiche e di altezza, minori distacchi e distanze, sia tra i fabbricati che
dalle strade e dai confini, sono ammessi solo a seguito dell'approvazione di
uno strumento urbanistico attuativo, con prescrizioni planivolumetriche, di cui
agli Artt.12 e 15 della L.R. 27.06.1985, n.61.
Art.
30 - ZONA B3 - Zona residenziale semiestensiva di completamento
In
queste zone sono ammessi prevalentemente gli insediamenti residenziali. Sono
tuttavia consentiti i negozi e le botteghe artigiane, gli uffici, i locali per
lo spettacolo e di ritrovo, gli alberghi, i ristoranti e le attività
artigianali di servizio alla residenza, purché non moleste e non recanti
pregiudizio all'igiene e al decoro a parere ULSS.
Sono
escluse tutte le attività ricettive, produttive, commerciali e di servizio che,
a giudizio del Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio e su parere
conforme della Commissione Edilizia, risultino moleste, pericolose o in
contrasto con il carattere residenziale della zona.
Ogni
intervento edificatorio è subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione
primaria, al rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente per le zone
di completamento e a quanto di seguito stabilito:
- Tipi
edilizi consentiti: gli edifici possono essere del tipo casa singola
isolata, casa abbinata, casa a
schiera, casa a blocco, in linea o composto;
- Indice di fabbricabilità fondiaria:
3,00 mc./mq. Per gli edifici residenziali esistenti che raggiungono il limite di densità edilizia previsto, è ammesso
l'adeguamento di vani abitabili all'altezza minima interna di ml.2,70, anche se
comporta una variazione in aumento delle volumetrie, purché non determini un
aumento della superficie utile;
- Numero
dei piani abitabili: non può essere superiore a due, oltre il piano terra adibito a negozi, oppure a tre abitabili
fuori terra;
- Altezza
dei fabbricati: non può superare i ml. 10,50;
- Superficie
coperta: la superficie coperta non può superare il 40% della superficie fondiaria;
- Distanza dai confini di proprietà:
non può essere inferiore a ml.5,00 o a confine, per le murature in aderenza. Sono ammesse le sopraelevazioni in
corrispondenza delle murature preesistenti purché vengano rispettate le distanze
tra i fabbricati e le relative norme del Codice Civile.
L'adeguamento
dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml.2,70 e comportante
una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al
fine della verifica delle distanze dai confini, allo stesso modo l’adeguamento
all’altezza minima di mt. 2,40 per i vani accessori non viene considerato al
fine della verifica del distacco dai confini e tra fabbricati.
- Distanza
dal ciglio della strada: non può
essere inferiore a ml.5,00, salvo sopraelevazioni
su murature esistenti che non prevedano avanzamento sul fronte stradale, in conformità alle disposizioni
della L.S. n° 190 del 13.06.1991, e del
D.L. n° 285 del 30.04.92 e
successive modifiche ed integrazioni.
L'adeguamento
dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml.2,70 e comportante una variazione dell'altezza
complessiva degli edifici, non viene considerato
al fine della verifica della distanza dalle strade;
- Distacco
tra i fabbricati: non può essere inferiore a ml.10,00, - nella
progettazione unitaria è
ammessa la formazione di rientranze tra corpi di fabbrica dello stesso edificio,
purchè il distacco tra le pareti fronteggianti ottenuto nella rientranza non superi
1/3 dell’altezza.
-
In ogni caso il distacco minimo tra i corpi di fabbrica nelle rientranze dovrà
essere di mt. 3.00.
-
Inoltre il rapporto fra la profondità e la distanza delle pareti
fronteggiantisi non dovrà superare il
50% con un minimo assoluto didistanza di mt. 3.00.
Qualora
i fabbricati preesistenti nei lotti finitimi all'edificio da edificare o
ampliare e prospicienti il medesimo siano ad una distanza inferiore a ml. 5,00
dal confine comune, è ammesso il rispetto dei soli ml.5,00 dal confine di
proprietà, mantenendo comunque una distanza tra fabbricati non inferiore a 2/3
dell'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di ml.6,00.
Per
le sopraelevazioni sono ammesse le edificazioni in corrispondenza delle
murature preesistenti, mantenendo comunque una distanza non inferiore ad 1/2
dell'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di ml.6,00.
Con
riferimento ai due precedenti commi, una distanza inferiore a ml.10,00 è
ammessa esclusivamente nel caso in cui una delle due pareti degli edifici sia
non finestrata per la parte fronteggiantesi .
L'adeguamento
dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml.2,70 e
comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene
considerato al fine della verifica del distacco tra i fabbricati.
Nelle
nuove costruzioni le lavanderie, le autorimesse e simili accessori devono
essere previsti nel corpo stesso delle costruzioni o comunque integrati con il
fabbricato principale.
Nelle
nuove costruzioni devono essere previsti parcheggi nella misura e nelle
modalità stabilite dall'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.
Diversificazioni
tipologiche e di altezza, minori distacchi e distanze, sia tra i fabbricati che
dalle strade e dai confini, sono ammessi solo a seguito dell'approvazione di
uno strumento urbanistico attuativo, con prescrizioni planivolumetriche,
redatti ai sensi degli Artt.12 e 15 della L.R. 27.06.1985, n.61.
Art.
31 - ZONA B4 - Residenziale estensiva di completamento
In
queste zone sono ammessi prevalentemente gli insediamenti residenziali. Sono
tuttavia consentiti i negozi e le botteghe artigiane, gli uffici, i locali per
lo spettacolo e di ritrovo, gli alberghi, i ristoranti e le attività
artigianali di servizio alla residenza, purché non moleste e non recanti
pregiudizio all'igiene e al decoro a parere ULSS.
Sono
escluse tutte le attività ricettive, produttive, commerciali e di servizio che,
a giudizio del Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio e su parere
conforme della Commissione Edilizia, risultino moleste, pericolose o in
contrasto con il carattere residenziale della zona.
Ogni
intervento edificatorio è subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione
primaria, al rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente per le zone
di completamento e a quanto di seguito stabilito:
- Tipi
edilizi consentiti: gli edifici possono essere del tipo casa singola
isolata, casa abbinata, casa a
schiera, casa a blocco (estensiva):
- Indice di fabbricabilità fondiaria:
2,00 mc./mq. Per gli edifici residenziali esistenti che raggiungono il limite di densità edilizia previsto, è ammesso
l'adeguamento di vani abitabili all'altezza minima interna di ml.2,70, anche se
comporta una variazione in aumento delle volumetrie, purché non determini un aumento
della superficie utile;
- Numero
dei piani abitabili: non può essere superiore a due, oltre il piano terra adibito a negozi, oppure a tre abitabili
fuori terra;
- Altezza
dei fabbricati: non può superare i ml. 10,50;- Superficie coperta: la superficie coperta non può superare
il 40% della superficie fondiaria;
- Distanza dai confini di proprietà:
non può essere inferiore a ml.5,00 o a confine, per le murature in
aderenza ai fabbricati esistenti. Sono ammesse le sopraelevazioni in corrispondenza
delle murature preesistenti purché vengano rispettate
le distanze tra i fabbricati e le relative norme del Codice Civile;
L'adeguamento dei vani abitabili
esistenti all'altezza minima interna di ml.2,70 e comportante una variazione
dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della
verifica delle distanze dai confini, allo stesso modo l’adeguamento all’altezza
minima di mt. 2,40 per i vani accessori non viene considerato al fine della
verifica del distacco dai confini e tra fabbricati.
- Distanza
dal ciglio della strada: non può
essere inferiore a ml.5,00, salvo sopraelevazioni
su murature esistenti che non prevedano avanzamento sul fronte stradale, in conformità alle disposizioni
della L.S. n° 190 del 13.06.1991, e del
D.L. n° 285 del 30.04.92 e
successive modifiche ed integrazioni.
L'adeguamento
dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml.2,70 e comportante una variazione dell'altezza
complessiva degli edifici, non viene considerato
al fine della verifica della distanza dalle strade;
- Distacco
tra i fabbricati: non può essere inferiore a ml.10.00,
Nella
progettazione unitaria è ammessa la formazione di rientranze tra i corpi di fabbrica dello stesso edificio, purchè il
distacco tra le pareti fronteggianti ottenuto nella
rientranza non superi 1/3 dell’altezza.
In ogni caso il
distacco minimo tra i corpi di fabbrica nelle rientranze dovrà essere di mt. 3.00.
Inoltre
il rapporto fra la profondità e la distanza delle pareti fronteggiantisi non dovrà superare il 50% con un minimo
assoluto di distanza di mt. 3.00
Qualora
i fabbricati preesistenti nei lotti finitimi all'edificio da edificare o
ampliare e prospicienti il medesimo siano ad una distanza inferiore a ml.5,00
dal confine comune, è ammesso il rispetto dei soli 5,00 ml. dal confine di proprietà, mantenendo comunque una
distanza tra fabbricati non inferiore a ml. 6,00.
Per
le sopraelevazioni sono ammesse le edificazioni in corrispondenza delle
murature preesistenti, mantenendo comunque una distanza non inferiore ad 1/2
dell'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di ml.6,00.
Con
riferimento ai due precedenti commi, una distanza inferiore a ml.10,00 è
ammessa esclusivamente nel caso in cui una delle due pareti degli edifici sia
non finestrata per la parte fronteggiantesi .
L'adeguamento
dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml.2,70 e
comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene
considerato al fine della verifica del distacco tra i fabbricati.
Nelle
nuove costruzioni le lavanderie, le autorimesse e simili accessori devono
essere previsti nel corpo stesso delle costruzioni o comunque integrati con il
fabbricato principale.
Nelle
nuove costruzioni devono essere previsti parcheggi nella misura e nelle
modalità stabilite dall'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.
Diversificazioni
tipologiche, minori distacchi e distanze, sia tra i fabbricati che dalle
strade, sono ammesse solo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di
piani urbanistici attuativi, con prescrizioni planivolumetriche, redatti ai
sensi degli Artt.12 e 15 della L.R. 27.06.1985, n.61.
Art.
32 - ZONA COA - P.E.E.P. ;
Zona COB - Piani di Lottizzazione
approvati;
Zona COC - Piani di Recupero
approvati;
Zona COD - Piani Particolareggiati approvati.
Entro
tali zone sono valide esclusivamente le Norme Tecniche che sono parte
integrante dei singoli Piani.
Nelle
nuove costruzioni devono essere previsti parcheggi nella misura e secondo le
modalità stabilite dall'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.
Nelle nuove costruzioni devono essere
previsti parcheggi nella misura e nelle modalità stabilite dall'Art.2, secondo
comma, della Legge 24.03.1989, n.122.
Art.32
bis - ZONA C1D - Zona residenziale
estensiva di espansione ad intervento
Diretto
Tali zone sono destinate esclusivamente
alla costruzione di abitazioni.
Solo come integrazione alla residenza
sono consentiti i negozi, gli uffici, i locali per lo spettacolo e di ritrovo,
gli alberghi e i ristoranti, i servizi pubblici ad integrazione di quelli
previsti nelle Zone F, i locali per le associazioni culturali, assistenziali e
religiose, le attività artigianali e di servizio, purché non moleste e non
recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro.
Non sono consentite tutte le attività incompatibili con la residenza quali
industrie, depositi (anche a cielo aperto) di materiali infiammabili, nocivi e
maleodoranti, allevamenti di animali, impianti sportivi rumorosi.
Sono inoltre escluse tutte quelle
attività ricettive, artigianali, commerciali e di servizio che, a giudizio del
Sindaco e su parere conforme della Commissione Edilizia, risultino moleste,
pericolose o in contrasto con il carattere residenziale della zona.
In queste zone ogni intervento
edificatorio è subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria
e alla esecuzione di tutte quelle opere di urbanizzazione che sono previste
entro il perimetro dell’ambito territoriale.
In queste zone devono essere
predisposti standard primari, da vincolare ad uso pubblico perpetuo,
monetizzabili quando non raggiungono una superficie di mq.1000, nella misura di
3,5 mq/ab di parcheggio e 3,00 mq/ab di verde pubblico primario.
L’esecuzione delle opere di
urbanizzazione, nei modi e con le caratteristiche approvate dall’Amm/ne Comunale,
ed il loro vincolo ad uso pubblico perpetuo, consentono lo scomputo deli oneri
di urbanizzazione di cui alla legge 28.1.1977, n.10, con le modalità previste
dall’art.86 della L.R.27.6.1985, n.61.
Il rilascio della concessione edilizia
è subordinato all’inizio dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione
previste.
Il rilascio dei certificati di
abitabilità e/o agibilità è soggetto alla ultimazione di tali opere, alla
verifica di conformità a seguito di collaudo favorevole, alla cessione delle
aree e delle opere previste dal P.R.G. o alla formazione di vincolo perpetuo
per le opere di urbanizzazione primaria previste dal presente articolo.
Si prescrive inoltre quanto segue:
- Tipi edilizi consentiti: gli
edifici possono essere del tipo casa isolata,casa abbinata, casa a schiera o in
linea;
- Indice di fabbricabilità
territoriale: 1.50 mc./mq e deve essere riferito all’interezza dell’ambito
territoriale;
-
Numero
dei piani abitabili: non può essere superiore a due, oltre al piano terra
adibito a
negozi, oppure a tre abitabili fuori terra;
- Altezza dei
fabbricati: non può superare i ml.10,50;
- Superficie
coperta: la superficie coperta non può superare il 30% della superficie
fondiaria ad esclusione delle case a schiera per le quali è ammesso il 40%;
Distanza dai
confini di proprietà: non può essere inferiore a ml.5,00 –
Distanza
dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.5,00;
Distacco
tra i fabbricati o tra i corpi di fabbrica: non può essere inferiore a
ml.10,00.
Art.
33 - ZONA C2A *- Zona residenziale intensiva di espansione
Tali
zone sono destinate esclusivamente alla costruzione di abitazioni. Solo come
integrazione alla residenza sono consentiti i negozi, gli uffici, i locali per
lo spettacolo e di ritrovo, gli alberghi e i ristoranti, i servizi pubblici ad
integrazione di quelli previsti nelle zone F, i locali per associazioni culturali,
assistenziali e religiose, le attività artigianali di servizio, purché non moleste
e non recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro a parere ULSS.
Non
sono consentite tutte le attività incompatibili con la residenza quali industrie,
depositi (anche a cielo aperto) di materiali infiammabili, nocivi e maleodoranti,
allevamenti di animali, impianti sportivi rumorosi.
Sono
inoltre escluse tutte quelle attività ricettive, artigianali, commerciali e di
servizio che, a giudizio del Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio, e
su parere conforme della Commissione Edilizia, risultino moleste, pericolose
o in contrasto con il carattere residenziale della zona.
L'edificazione
è subordinata all'approvazione, e alla relativa realizzazione, di un piano
urbanistico attuativo che deve interessare l'interezza dell'ambito di
intervento previsto nella zonizzazione.
In
questa zona devono essere previste opere di urbanizzazione primaria e
secondaria in misura non inferiore a quanto previsto dagli Artt.22 e 25 della
L.R. 27.06.1985, n.61, con le integrazioni di cui all'Art.2, secondo comma,
della Legge 24.03.1989, n.122.
Si
prescrive inoltre quanto segue:
- Tipi
edilizi consentiti: gli edifici possono essere del tipo a blocco, in linea
o composto case a schiera;
-
Indice
di fabbricabilità territoriale: 3,00 mc./mq. e deve essere riferito
all'interezza dell'ambito territoriale, così come individuato da apposita
retinatura nelle tavole di
P.R.G.;
- Numero
dei piani abitabili: non può essere superiore a quattro, oltre il piano
terra adibito a negozi, oppure a cinque
abitabili fuori terra;
- Altezza
dei fabbricati: non può superare i ml. 16,50;
- Superficie
coperta: la superficie coperta non può superare il 50% della superficie fondiaria;
- Distanza
dai confini di proprietà: non può essere inferiore a 1/3 dell'altezza del fabbricato più alto con un minimo di
ml.5,00 ed è obbligatoria in ogni caso;
- Distanza
dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.5,00;
- Distacco tra i fabbricati: non
può essere inferiore ai 2/3 dell'altezza del fabbricato più alto con un minimo
di ml.10,00.
Nelle
nuove costruzioni lavanderie, autorimesse e tutti gli accessori simili devono
essere previsti all'interno delle costruzioni stesse o devono comunque essere
integrati con il fabbricato principale.
Nelle
nuove costruzioni devono essere previsti parcheggi nella misura e nelle modalità
stabilite dall'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.
Diversificazioni
tipologiche, minori distacchi e distanze, sia tra i fabbricati che dalle
strade, sono ammesse solo nel caso di
gruppi di edifici che formino oggetto di piani
urbanistici attuativi, con prescrizioni
planivolumetriche, redatti ai sensi degli Artt.12 e 15 della L.R. 27.06.1985,
n.61.
Art.
34 - ZONA C2B * - Zona residenziale semintensiva di espansione
Tali
zone sono destinate esclusivamente alla costruzione di abitazioni. Solo come
integrazione alla residenza sono consentiti i negozi, gli uffici, i locali per
lo spettacolo e di ritrovo, gli alberghi e i ristoranti, i servizi pubblici ad
integrazione di quelli previsti nelle Zone F, i locali per associazioni culturali,
assistenziali e religiose, le attività artigianali di servizio, purché non moleste
e non recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro a parere ULSS.
Non
sono consentite tutte le attività incompatibili con la residenza quali industrie,
depositi (anche a cielo aperto) di materiali infiammabili, nocivi e maleodoranti,
allevamenti di animali, impianti sportivi rumorosi.
Sono
inoltre escluse tutte quelle attività ricettive, artigianali, commerciali e di
servizio che, a giudizio del Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio, e
su parere conforme della Commissione Edilizia, risultino moleste, pericolose
o in contrasto con il carattere residenziale della zona.
L'edificazione
è subordinata all'approvazione, e alla relativa realizzazione, di un piano
urbanistico attuativo che deve interessare l'interezza dell'ambito di
intervento previsto nella zonizzazione.
In
questa zona devono essere previste opere di urbanizzazione primaria e
secondaria in misura non inferiore a quanto previsto dagli Artt.22 e 25 della
L.R. 27.06.1985, n.61, con le integrazioni di cui all'Art.2, secondo comma,
della Legge 24.03.1989, n.122.
Si
prescrive inoltre quanto segue:
- Tipi
edilizi consentiti: gli edifici possono essere del tipo a blocco, in linea
o composto case a schiera;
- Indice
di fabbricabilità territoriale: 2,5 mc./mq.;
- Numero
dei piani abitabili: non può essere superiore a tre, oltre il piano terra adibito a negozi, oppure a quattro
abitabili fuori terra;
- Altezza
dei fabbricati: non può superare i ml. 13,50;
- Superficie
coperta: la superficie coperta non può superare il 40% della superficie fondiaria;
- Distanza
dai confini di proprietà: non può essere inferiore a 1/2 dell'altezza del fabbricato più alto con un minimo di
ml.5,00 ed è obbligatoria in ogni caso;
- Distanza
dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.5,00;
- Distacco
tra i fabbricati: non può essere inferiore a ml.10,00.
Nella
progettazione unitaria è ammessa la formazione di rientranze tra i corpi di fabbrica dello stesso edificio, purchè il
distacco tra le pareti fronteggianti ottenuto nella
rientranza non superi 1/3 dell’altezza con un minimo di mt. 6.00, nel caso i corpi di fabbrica presentino un’altezza
superiore a mt. 12.00.
In
ogni caso il distacco minimo tra i corpi di fabbrica nelle rientranze dovrà
essere di mt. 3.00.
Inoltre
il rapporto fra la profondità e la distanza delle pareti fronteggianti non
dovrà superare il 50% con un minimo assoluto di distanza
di mt. 3.00
Nelle
nuove costruzioni lavanderie, autorimesse e tutti gli accessori simili devono
essere previsti all'interno delle costruzioni stesse o devono comunque essere
integrati con il fabbricato principale.
Nelle
nuove costruzioni devono essere previsti parcheggi nella misura e nelle modalità
stabilite dall'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.
Diversificazioni
tipologiche, minori distacchi e distanze, sia tra i fabbricati che dalle
strade, sono ammesse solo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di
piani urbanistici attuativi, con prescrizioni planivolumetriche, redatti ai
sensi degli Artt.12 e 15 della L.R. 27.06.1985, n.61.
Art.
35 - ZONA C2C * - Zona residenziale semiestensiva di espansione
Tali
zone sono destinate esclusivamente alla costruzione di abitazioni. Solo come
integrazione alla residenza sono
consentiti i negozi, gli uffici, i locali per lo spettacolo e di ritrovo, gli
alberghi e i ristoranti, i servizi pubblici ad integrazione di quelli previsti
nelle Zone F, i locali per associazioni culturali, assistenziali e religiose,
le attività artigianali di servizio, purché non moleste e non recanti pregiudizio
all'igiene ed al decoro a parere ULSS.
Non
sono consentite tutte le attività incompatibili con la residenza quali industrie,
depositi (anche a cielo aperto) di materiali infiammabili, nocivi e maleodoranti,
allevamenti di animali, impianti sportivi rumorosi.
Sono
inoltre escluse tutte quelle attività ricettive, artigianali, commerciali e di
servi-zio che, a giudizio del Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio,
e su parere conforme della Commissione Edilizia, risultino moleste,
pericolose o in contrasto con il carattere residenziale della zona.
L'edificazione
è subordinata all'approvazione, e alla relativa realizzazione, di un piano
urbanistico attuativo che deve interessare l'interezza dell'ambito di
intervento previsto nella zonizzazione.
In
questa zona devono essere previste opere di urbanizzazione primaria e
secondaria in misura non inferiore a quanto previsto dagli Artt.22 e 25 della
L.R. 27.06.1985, n.61, con le integrazioni di cui all'Art.2, secondo comma,
della Legge 24.03.1989, n.122.
Si prescrive inoltre quanto segue:
- Tipi
edilizi consentiti: gli edifici possono essere del tipo a schiera, a
blocco, in linea o composto,
singolo o abbinato;
- Indice
di fabbricabilità territoriale: 2,00 mc./mq.;
- Numero
dei piani abitabili: non può essere superiore a due, oltre il piano terra adibito a negozi, oppure a tre abitabili
fuori terra;
- Altezza
dei fabbricati: non può superare i ml. 10,50;
- Superficie
coperta: la superficie coperta non può superare il 35% della superficie fondiaria ad eccezione delle case a schiera per
le quali è ammesso il 40%
- Distanza
dai confini di proprietà: non può essere inferiore a ml.5,00 ed è obbligatoria per le case singole, binate, a
blocco, in linea e composte e per il confine
non in aderenza delle case a schiera;
- Distanza
dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.5,00;
- Distacco
tra i fabbricati: non può essere inferiore a ml.10,00.
Nella
progettazione unitaria è ammessa la formazione di rientranze tra i corpi di fabbrica dello stesso edificio, purchè il
distacco tra le pareti fronteggianti ottenuto nella
rientranza non superi 1/3 dell’altezza .
In
ogni caso il distacco minimo tra i corpi di fabbrica nelle rientranze dovrà
essere di mt. 3.00.
Inoltre
il rapporto fra la profondità e la distanza delle pareti fronteggiatesi non dovrà superare il 50% con un minimo
assoluto di distanza di mt. 3.00.
Nelle
nuove costruzioni lavanderie, autorimesse e tutti gli accessori simili devono
essere previsti all'interno delle costruzioni stesse o devono comunque essere
integrati con il fabbricato principale.
Nelle
nuove costruzioni devono essere previsti parcheggi nella misura e nelle
modalità stabilite dall'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.
Diversificazioni
tipologiche, minori distacchi e distanze, sia tra i fabbricati che dalle
strade, sono ammesse solo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di
piani urbanistici attuativi, con prescrizioni planivolumetriche, redatti ai
sensi degli Artt.12 e 15 della L.R. 27.06.1985, n.61.
Art.
36 - ZONA C2D * - Zona residenziale estensiva di espansione
Tali zone sono destinate esclusivamente
alla costruzione di abitazioni. Solo come integrazione alla residenza sono
consentiti i negozi, gli uffici, i locali per lo spettacolo e di ritrovo, gli
alberghi e i ristoranti, i servizi pubblici ad integrazione di quelli previsti
nelle Zone F, i locali per associazioni culturali, assistenziali e religiose,
le attività artigianali di servizio, purché non moleste e non recanti pregiudizio
all'igiene ed al decoro a parere ULSS.
Non
sono consentite tutte le attività incompatibili con la residenza quali industrie,
depositi (anche a cielo aperto) di materiali infiammabili, nocivi e maleodoranti,
allevamenti di animali, impianti sportivi rumorosi.
Sono
inoltre escluse tutte quelle attività ricettive, artigianali, commerciali e di
servizio che, a giudizio del Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio, e
su parere conforme della
Commissione Edilizia, risultino
moleste, pericolose o in contrasto con il carattere residenziale della zona.
L'edificazione
è subordinata all'approvazione, e alla relativa realizzazione, di un piano
urbanistico attuativo che deve interessare l'interezza dell'ambito di
intervento previsto nella zonizzazione.
In
questa zona devono essere previste opere di urbanizzazione primaria e
secondaria in misura non inferiore a quanto previsto dagli Artt.22 e 25 della
L.R. 27.06.1985, n.61, con le integrazioni di cui all'Art.2, secondo comma,
della Legge 24.03.1989, n.122.
Si
prescrive inoltre quanto segue:
- Tipi
edilizi consentiti: gli edifici possono essere del tipo casa singola
isolata, casa abbinata, casa a
schiera o in linea;
- Indice
di fabbricabilità territoriale: 1,5 mc./mq.;
- Numero
dei piani abitabili: non può essere superiore a due, oltre il piano terra adibito a negozi, oppure a tre abitabili
fuori terra;
- Altezza
dei fabbricati: non può superare i ml. 10,50;
- Superficie
coperta: la superficie coperta non può superare il 35% della superficie fondiaria ad eccezione delle case a schiera per
le quali è ammesso il 40%
- Distanza
dai confini di proprietà: non può essere inferiore a ml.5,00 ed è obbligatoria per le case singole, binate, a
blocco, in linea e composte e per il confine
non in aderenza delle case a schiera;
- Distanza
dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.5,00;
- Distacco
tra i fabbricati: non può essere inferiore a ml.10,00.
Nella
progettazione unitaria è ammessa la formazione di rientranze tra i corpi di fabbrica dello stesso edificio, purchè il
distacco tra le pareti fronteggianti ottenuto nella
rientranza non superi 1/3 dell’altezza .
In
ogni caso il distacco minimo tra i corpi di fabbrica nelle rientranze dovrà
essere di mt. 3.00.
Inoltre
il rapporto fra la profondità e la distanza delle pareti fronteggiatesi non dovrà superare il 50% con un minimo
assoluto di distanza di mt. 3.00.
Nelle
nuove costruzioni lavanderie, autorimesse e tutti gli accessori simili devono
essere previsti all'interno delle costruzioni stesse o devono comunque essere
integrati con il fabbricato principale.
Nelle
nuove costruzioni devono essere previsti parcheggi nella misura e nelle modalità
stabilite dall'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.
Diversificazioni
tipologiche, minori distacchi e distanze, sia tra i fabbricati che dalle
strade, sono ammesse solo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di
piani urbanistici attuativi, con prescrizioni planivolumetriche, redatti ai
sensi degli Artt.12 e 15 della L.R. 27.06.1985, n.61.
Art.
37 - ZONA C2A - Zona residenziale semintensiva di espansione
Tali
zone sono destinate esclusivamente alla costruzione di abitazioni.
Solo
come integrazione alla residenza cono consentiti i negozi, gli uffici, i locali
per lo spettacolo e il ritrovo, gli alberghi e i ristoranti, i servizi pubblici
ad integrazione di quelli previsti nelle Zone F, i locali per le associazioni
culturali, assistenziali e religiose, le attività artigianali e di servizio,
purché non moleste e non recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro a parere
ULSS.
Sono
sono consentite tutte le attività incompatibili con la residenza quali industrie,
depositi (anche a cielo aperto) di materiali infiammabili, nocivi e
maleodoranti, allevamenti di animali, impianti sportivi rumorosi.
Sono
inoltre escluse tutte le attività ricettive, artigianali, commerciali e di
servizio che, a giudizio del Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio, e
su parere conforme della Commissione Edilizia, risultino moleste, pericolose o
in contrasto con il carattere residenziale della zona.
L'edificazione
è subordinata all'approvazione, e alla relativa realizzazione, di un piano
urbanistico attuativo che deve interessare l'interezza dell'ambito di
intervento previsto nella zonizzazione.
In
questa zona devono essere previste opere di urbanizzazione primaria e
secondaria in misura non inferiore a quanto previsto dagli Artt.22 e 25 della
L.R. 27.06.1985, n.61, con le integrazioni di cui all'Art.2, secondo comma,
della Legge 24.03.1989, n.122.
Si
prescrive inoltre quanto segue:
- Tipi edilizi
consentiti: gli edifici possono essere del tipo a blocco, in linea o composto case a schiera;
- Indice di
fabbricabilità territoriale: 2,5 mc./mq.;
- Numero dei
piani abitabili: non può essere superiore a tre, oltre al piano terra adibito a negozi, oppure a quattro
abitabili fuori terra;
- Altezza dei
fabbricati: non può superare i ml.13,50;
- Superficie
coperta: la superficie coperta non può essere superiore al 40% della superficie fondiaria;
- Distanza dai
confini di proprietà: non può essere inferiore ad 1/2 dell'altezza del fabbricato più alto con un minimo di ml.5,00
ed è obbligatoria in ogni caso;
- Distanze dal
ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.5,00;
- Distacco tra i
fabbricati: non può essere inferiore a ml.10,00.
Nella
progettazione unitaria è ammessa la formazione di rientranze tra i corpi di fabbrica dello stesso edificio, purchè il
distacco tra le pareti fronteggianti ottenuto nella
rientranza non superi 1/3 dell’altezza
con un minimo di mt. 6.00, nel caso i corpi di fabbrica
presentino un’altezza superiore a mt. 12.00.
In
ogni caso il distacco minimo tra i corpi di fabbrica nelle rientranze dovrà
essere di mt. 3.00.
Inoltre
il rapporto fra la profondità e la distanza delle pareti fronteggiatesi non dovrà superare il 50% con un minimo
assoluto di distanza di mt. 3.00
Nelle
nuove costruzioni lavanderie, autorimesse e tutti gli accessori simili devono
essere previsti all'interno delle costruzioni stesse o devono comunque essere
integrati con il fabbricato principale.
Nelle
nuove costruzioni devono essere previsti parcheggi nella misura e nelle
modalità stabilite dall'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.
Diversificazioni
tipologiche e di altezza, minori distacchi e distanze, sia tra i fabbricati che
dalle strade e dai confini, sono ammessi solo a seguito dell'approvazione di
uno strumento urbanistico attuativo, con prescrizioni planivolumetriche, di
cui agli Artt.12 e 15 della L.R. 27.06.1985, n.61.
Art.
38 - ZONA C2B - Zona residenziale semiestensiva di espansione
Tali
zone sono destinate esclusivamente alla costruzione di abitazioni.
Solo
come integrazione alla residenza cono consentiti i negozi, gli uffici, i locali
per lo spettacolo e il ritrovo, gli alberghi e i ristoranti, i servizi pubblici
ad integrazione di quelli previsti nelle Zone F, i locali per le associazioni
culturali, assistenziali e religiose, le attività artigianali e di servizio,
purché non moleste e non recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro a parere
ULSS.
Non
sono consentite tutte le attività incompatibili con la residenza quali industrie,
depositi (anche a cielo aperto) di materiali infiammabili, nocivi e maleodoranti,
allevamenti di animali, impianti sportivi rumorosi.
Sono
inoltre escluse tutte le attività ricettive, artigianali, commerciali e di
servizio che, a giudizio del Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio, e
su parere conforme della Commissione Edilizia, risultino moleste, pericolose o
in contrasto con il carattere residenziale della zona.
L'edificazione
è subordinata all'approvazione, e alla relativa realizzazione, di un piano
urbanistico attuativo che deve interessare l'interezza dell'ambito previsto nella zonizzazione.
In
questa zona devono essere previste opere di urbanizzazione primaria e
secondaria in misura non inferiore a quanto previsto dagli Artt.22 e 25 della
L.R. 27.06.1985, n.61, con le integrazioni di cui all'Art.2, secondo comma,
della Legge 24.03.1989, n.122.
Si
prescrive inoltre quanto segue:
- Tipi edilizi
consentiti: gli edifici possono essere del tipo casa a schiera, a blocco,
in linea o composto;
- Indice di fabbricabilità
territoriale: 2.00 mc./mq.;1.5 mc./mq. per le aree individuate con D.C.C. n° 207/1990;
- Numero dei
piani abitabili: non può essere superiore a due, oltre al piano terra
adibito a negozi, oppure a tre abitabili fuori terra;
- Altezza dei
fabbricati: non può superare i ml.10,50;
- Percentuale
area coperta: la superficie coperta non può essere superiore al 35% della
superficie fondiaria ad esclusione delle case a schiera per le quali è ammesso il 40%;
- Distanza dai confini
di proprietà: non può essere inferiore a ml.5,00 ed è obbligatoria per le case a blocco, in linea
e composte e per il confine non in aderenza
delle case a schiera;
- Distanze dal
ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.5,00;
- Distacco tra i
fabbricati: non può essere inferiore a ml.10,00.
Nella
progettazione unitaria è ammessa la formazione di rientranze tra i corpi di fabbrica dello stesso edificio, purchè il
distacco tra le pareti fronteggianti ottenuto nella
rientranza non superi 1/3 dell’altezza .
In
ogni caso il distacco minimo tra i corpi di fabbrica nelle rientranze dovrà
essere di mt. 3.00.
Inoltre
il rapporto fra la profondità e la distanza delle pareti fronteggiatesi non dovrà superare il 50% con un minimo
assoluto di distanza di mt. 3.00.
Nelle
nuove costruzioni lavanderie, autorimesse e tutti gli accessori simili devono
essere previsti all'interno delle costruzioni stesse o devono comunque essere
integrati con il fabbricato principale.
Nelle
nuove costruzioni i parcheggi devono essere previsti nella misura e nelle
modalità stabilite dall'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.
Diversificazioni
tipologiche e di altezza, minori distacchi e distanze, sia tra i fabbricati che
dalle strade e dai confini, sono ammessi solo a seguito dell'approvazione di
uno strumento urbanistico attuativo, con prescrizioni planivolumetriche, di cui
agli Artt.12 e 15 della L.R. 27.06.1985, n.61.
Art.
39 - ZONA C2C - Zona residenziale estensiva di espansione
Tali
zone sono destinate esclusivamente alla costruzione di abitazioni.
Solo
come integrazione alla residenza cono consentiti i negozi, gli uffici, i locali
per lo spettacolo e il ritrovo, gli alberghi e i ristoranti, i servizi pubblici
ad integrazione di quelli previsti nelle Zone F e G, i locali per le
associazioni culturali, assistenziali e religiose, le
attività artigianali e di servizio,
purché non moleste e non recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro a parere
ULSS.
Non
sono consentite tutte le attività incompatibili con la residenza quali industrie,
depositi (anche a cielo aperto) di materiali infiammabili, nocivi e
maleodoranti, allevamenti di animali, impianti sportivi rumorosi.
Sono
inoltre escluse tutte le attività ricettive, artigianali, commerciali e di
servizio che, a giudizio del Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio, e
su parere conforme della Commissione Edilizia, risultino moleste, pericolose o
in contrasto con il carattere residenziale della zona.
L'edificazione
è subordinata all'approvazione, e relativa realizzazione, di un piano
urbanistico attuativo che deve interessare l'interezza dell'ambito di
intervento minimo previsto nella zonizzazione.
In
questa zona devono essere previste opere di urbanizzazione primaria e
secondaria in misura non inferiore a quanto previsto dagli Artt.22 e 25 della
L.R.
27.06.1985, n.61, con le integrazioni
di cui all'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.
Si
prescrive inoltre quanto segue:
- Tipi edilizi
consentiti: gli edifici possono essere del tipo casa singola isolata, casa abbinato, casa a schiera, a blocco;
- Indice di fabbricabilità
territoriale: 1.5 mc./mq.
- Numero dei
piani abitabilità: non può essere superiore a due, oltre al piano terra adibito a negozi, oppure a tre
abitabili fuori terra;
- Altezza dei
fabbricati: non può superare i ml.10,50;
- Percentuale area
coperta: la superficie coperta non può essere superiore al 30% della superficie fondiaria, ad
esclusione delle case a schiera per le quali è ammesso
il 40%;
- Distanza dai
confini di proprietà: non può essere inferiore a ml.5,00 ed è obbligatoria per le case singole, binate, a
blocco, in linea e composte e per il confine
non in aderenza delle case a schiera;
- Distanze dal
ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.5,00;
- Distacco tra i
fabbricati: non può essere inferiore a ml.10,00.
Nella
progettazione unitaria è ammessa la formazione di rientranze tra i corpi di fabbrica dello stesso edificio, purchè il
distacco tra le pareti fronteggianti ottenuto nella
rientranza non superi 1/3 dell’altezza .
In
ogni caso il distacco minimo tra i corpi di fabbrica nelle rientranze dovrà
essere di mt. 3.00.
Inoltre
il rapporto fra la profondità e la distanza delle pareti fronteggiatesi non dovrà superare il 50% con un minimo
assoluto di distanza di mt. 3.00.
Nelle
nuove costruzioni lavanderie, autorimesse e tutti gli accessori simili devono
essere previsti all'interno delle costruzioni stesse o devono comunque essere
integrati con il fabbricato principale.
Nelle
nuove costruzioni i parcheggi devono essere previsti nella misura e nelle
modalità stabilite dall'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.
Diversificazioni
tipologiche e di altezza, minori distacchi e distanze, sia tra i fabbricati che
dalle strade e dai confini, sono ammessi solo a seguito dell'approvazione di
uno strumento urbanistico attuativo, con prescrizioni planivolumetriche, di
cui agli Artt.12 e 15 della L.R. 27.06.1985, n.61.
Art.
40 - ZONA C3 - "Aree progetto"
Nella
zona di cui al titolo tutti gli interventi edilizi ed urbanistici sono subordinati
all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sentito il parere della
Commissione Consiliare Urbanistica e della Commissione Edilizia, corredato di
un Piano Attuativo-unitario di
iniziativa pubblica o di iniziativa privata, purché sottoscritto da un numero
di proprietari che rappresentino in base all'imponibile catastale l'80%
(ottanta) del valore dell'intero immobile, integrato da:
- progetto di massima in scala 1:200
per tutti i manufatti previsti, con indi viduazione
delle destinazioni d'uso ai diversi piani e dei percorsi orizzontali e verticali;
- delimitazione
delle unità minime di intervento;
- progetto
dettagliato delle aree di uso pubblico;
- una
o più vedute prospettiche d'insieme.
Gli
edifici previsti nelle "aree progetto" devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
- Altezza
dei fabbricati: non può superare i ml. 13.50
- Superficie
coperta: la superficie coperta non può superare il 40% della
- superficie
fondiaria dell'area;
- Distanza
dai confini di proprietà: non può essere inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di ml. 5,00 o a confine per le murature
in aderenza;
- Distanza
dal ciglio della strada: trattandosi di aree urbane viene definita dal progetto planivolumetrico;
- Distacco
tra i fabbricati: non può essere inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di ml.10,00.
Distanze
inferiori sono ammesse nel caso di preesistenze interne o di edifici che sorgono in aderenza ai limiti dell'area
soggetta a tale strumento urbanistico attuativo.
In
questa zona devono essere previste opere di urbanizzazione primaria e secondaria in misura non inferiore a quanto
previsto dagli Artt.22 e 25 della L.R. 27.06.1985,
n.61, con le integrazioni di cui all'Art.2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.
Le
Aree Progetto sono contraddistinte da specifica retinatura e da numero.
Eventuali
riperimetrazioni possono essere ammesse ai sensi del 2° comma dell’Art. 15 delle presenti norme, fermo restando che l’area
derivante dalla riperimetrazione garantisca una quota proporzionale delle
percentuali di destinazione d’uso previste per l’area di progetto originaria.
Per
ciascuna Area Progetto le destinazioni d'uso, le possibilità edificatorie e
insediative, gli indici parametrici sono così definiti:
- Area
di Progetto 1
- Superficie
coperta: deve essere definita dal Piano Attuativo-unitario;
- Indice
fabbricabilità territoriale: 5.00 mc/mq
- Altezza
dei fabbricati: non può superare i ml.16.50;
- Destinazioni
d'uso previste in rapporto al volume costruibile:
70%
attrezzature di interesse comune (stazione autocorriere, uffici pubblici e privati, parcheggi, garages, attività
commerciali);
30% residenza.
- Area di Progetto 2
- Superficie
coperta: deve essere definita dal Piano Attuativo-unitario di cui al
primo
comma;
- Indice
fabbricabilità territoriale: 5.00 mc/mq
- Altezza
dei fabbricati: non può superare i ml.13.50;
- Destinazioni
d'uso previste in rapporto al volume costruibile:
50% attrezzature di interesse comune (autosilos,
parcheggi);
50%
attività terziarie (commerciali e direzionali).
- Area di Progetto 3
- Superficie
coperta: deve essere definita dal Piano Attuativo-unitario di cui al primo comma il 40% salvo diverse indicazioni derivanti da vincoli istituiti
da norme
superiori;
- Indice
fabbricabilità territoriale: 5.00 mc/mq
- Altezza
dei fabbricati: non può superare i ml.13,50;
- Destinazioni
d'uso previste in rapporto al volume costruibile:
80%
residenza;
20%
attività terziarie a servizio della residenza.
- Area di Progetto 4
- Superficie
coperta: non può superare il 40% della superficie fondiaria dell'area;
- Indice
di fabbricabilità fondiaria: 3,00 mc./mq..
- Altezza
dei fabbricati: non può superare i ml. 16.50
- Destinazioni
d'uso previste in rapporto al volume costruibile:
da
un minimo del 10% ad un massimo del 40% residenza;
90%
attività terziarie (commerciali e direzionali).
- Area di Progetto 5
- Superficie
coperta: deve essere definita dal Piano Attuativo-unitario di cui al primo
comma;
- Indice
fabbricabilità territoriale: 5.00
mc/mq
- Altezza
dei fabbricati: non può superare i ml.16.50;
- Destinazioni
d'uso previste in rapporto al volume costruibile:
40%
attrezzature generali di interesse comune;
30%
attività terziarie (commerciali e direzionali);
30%
residenza.
- Area di Progetto 6
- Superficie
coperta: non può superare il 40% della superficie fondiaria dell'area;
- Indice
fabbricabilità territoriale: 5.00 mc/mq
- Altezza
dei fabbricati: non può superare i ml.13,50;
- Destinazioni
d'uso previste in rapporto al volume costruibile:
50% attrezzature generali di interesse comune;
50% attività terziarie (commerciali e
direzionali).
Il
Piano Attuativo-unitario di cui al comma 1°, dovrà prevedere un adeguato spazio
di relazione all’aperto di minimo il 10% della superficie territoriale.
- Area di Progetto 7
- Superficie
coperta: 50% della superficie fondiaria dell'area;
- Densità
edilizia fondiaria: 2.00 mc/mq
- Altezza
dei fabbricati: non può superare i ml.13,50;
- Destinazioni
d'uso previste in rapporto al volume costruibile:
40%
attrezzature generali di interesse comune;
30%
attività (commerciali e direzionali).
30%
residenza
Le
percentuali delle destinazioni d'uso previste in rapporto al volume costruibile
devono essere utilizzate per non meno del 90 (novanta)%.
Il 10 (dieci)% della volumetria totale
può essere utilizzato per una qualsiasi delle destinazioni d'uso previste per
l'area.
Per
i fabbricati esistenti in tale aree in assenza del P.P. sono consentiti gli
interventi previsti dall’art. 31 della L.S. 457/78 lettera a), b), c), d).
ART. 40 BIS-Zona C4 -
Area soggetta a Piano Particolareggiato
Nella
zona di cui al titolo l’attuazione di qualsiasi intervento è subordinata alla
preventiva approvazione di un Piano Particolareggiato esteso all’intero
comparto.
Il
Piano Particolareggiato dovrà censire e schedare ciascun fabbricato esistente
proponendo dei singoli gradi di protezione con relative categorie di intervento.
E’
ammessa la demolizione dei fabbricati privi di valore
storico-architettonico, il recupero del
loro volume e la costruzione di nuovi volumi edilizi. La volumetria massima
ammissibile è data dalla volumetria degli edifici esistenti ed eventuale aumento
del 15% di cui all’art. 3 della L.R. n°47/93. .Nel caso di edifici ricadenti in
aree contigue soggette a diverso strumento attuativo pubblico che ne preveda la
demolizione potrà essere consentito ai relativi proprietari il recupero della
volumetria stessa all’interno del perimetro di P.P.su area in disponibilità dei
medesimi.In questo caso detti immobili
non potranno essere conteggiati ai fini della determinazione dell’indennità di
esproprio.
Le
destinazioni previste sono la residenza, le attività terziarie direzionali e
commerciali ed eventuali attrezzature generali di interesse comune con
percentuali da definirsi in sede di strumento attuativo.
Dovranno
essere ricavate aree a standards nella misura previste dall’art. 25 della L.R.
n° 61/85 e aree a parcheggio pertinenziale secondo quanto previsto dalla Legge
n° 122/89.
Per i
fabbricati esistenti in tali aree, in assenza di Piano Particolareggiato, sono
consentiti gli interventi previsti dall’art. 31 della L.S. n° 457/78 lettera
a), b), c), d) con esclusione di ogni modifica della destinazione d’uso.
ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E
PORTUALI
Sono
le parti del territorio da destinare ad insediamenti di carattere artigianale,
commerciale, industriale e portuale.
In
queste zone possono inoltre insediarsi attività del settore terziario, attività
direzionali a servizio delle attività produttive, servizi avanzati e attrezzature
commerciali anche se non legate ad attività produttive.
In
tali zone sono ammessi anche gli insediamenti produttivi agroindustriali.
Ogni
strumento attuativo di pianificazione delle zone produttive, dovrà prevedere,
oltre agli standards minimi previsti dalle norme vigenti, una fascia di
rispetto di mt. 5.00 sul confine dell’area di progetto con la zonizzazione
contermine, adeguatamente piantumata con essenze autoctone, la cui
realizzazione verrà verificata all’atto del collaudo delle opere di
urbanizzazione e la cui manutenzione è lasciata a carico dei lottizzanti.
Sono
previste in particolare le seguenti destinazioni d'uso:
- attività artigianali e industriali;
- mostre ed esposizioni;
- laboratori di ricerche e analisi;
- attività annonarie e di stoccaggio;
- attività commerciali varie, ad
esclusione della grande distribuzione,
e dei centri commerciali, commerciali all' ingrosso, commerciali portuali ed altre
assimilabili;
- attività di manutenzione e
lavorazione dei prodotti connesse con le attività commerciali e di stoccaggio;-
attività di spedizione merci e corrieri;
- attività direzionali (uffici pubblici
e privati);
- attività a servizio del traffico
portuale;
- servizi reali all'impresa (banche,
terziario avanzato e specializzato);
- attività doganali;
- parcheggi;
- impianti e attività a servizio del
traffico automobilistico e nautico
(officine meccaniche per automezzi e natanti, garages, distributori di
carburante, ecc.);
- impianti tecnici (depuratori, ecc.);
- attrezzature e impianti di natura
ricreativa, sociale e socio-sanitaria per gli addetti o ad integrazione delle
attività produttive (mense, impianti di ristorazione, attrezzature sportive,
alberghi, ecc.).
Eventuali
attività non espressamente indicate possono essere classificate per analogia e
complementarità alle attività economiche sopraesposte.
Nell'ambito delle zone produttive e/o
portuali, è ammessa la compresenza di attrezzature tecnologiche e/o di servizio
di interesse pubblico.
Art.
42 - ZONA D1 - Zona produttiva di completamento
Nelle
zone di cui al titolo sono previste le destinazioni d'uso di cui all'Art. 41.
Sono
inoltre ammesse le abitazioni del custode o del proprietario purché non
superino i 500 mc. per unità produttiva.
Le
abitazioni devono aggregarsi e comporsi in modo corretto agli edifici adibiti
alla produzione, possibilmente in aderenza ad essi.
Per
gli edifici residenziali esistenti in tale zona, alla data di approvazione del
P.R.G., sono sempre ammessi l'ordinaria e la straordinaria manutenzione, il
restauro e la ristrutturazione.-
Gli
ampliamenti sono ammessi invece una sola volta nella misura massima del 10%
(dieci) del volume esistente.
Per l'ampliamento
valgono le prescrizioni di altezza, numero dei piani e distanza dai confini e
dalle strade previste per la Zona B4.-
E’
vietato il deposito di materie maleodoranti e insalubri ai sensi della
normativa vigente.
L'utilizzazione
della zona può avvenire direttamente con concessione edilizia purché siano
presenti le opere di urbanizzazione primaria o esista il formale impegno del
concessionario alla loro realizzazione.
Negli
insediamenti di carattere industriale e artigianale la superficie da destinare
a servizi non può essere inferiore al 5% della superficie del lotto per opere
di urbanizzazione primaria ed al 5% della superficie del lotto per le opere di
urbanizzazione secondaria.
Negli
insediamenti di carattere commerciale e direzionale la superficie da destinare
a servizi non può essere inferiore a 0,8 mq/mq di superficie lorda di
pavimento, di cui almeno il 50% a parcheggio.
Le
superfici a parcheggio devono comunque rispettare quanto previsto dall'Art.2,
secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.
Alla domanda di concessione edilizia si deve allegare
una relazione tecnica inerente al ciclo delle lavorazioni previste, nonché una
descrizione particolareggiata sulla consistenza delle acque di rifiuto, dei
fumi, delle esalazioni, delle polveri e dei rumori e sui mezzi adottati per la
loro neutralizzazione. Le acque di scarico, i fumi, le esalazioni e le polveri
non devono comunque risultare nocive all'uomo e all'ambiente, rientrando nei
parametri stabiliti dalle norme e regolamenti specifici.
Si
prescrive inoltre quanto segue:
- Superficie del lotto: non può
essere inferiore a mq.1.000;
- Superficie coperta: non può
essere superiore al 60% della superficie fondiaria;
- Altezza dei fabbricati: non
può essere superiore a ml.15, con esclusione dei volumi tecnici; possono essere
consentite altezze superiori sulla base di documentate esigenze dei cicli
produttivi;
- Distanza dai confini: non può
essere inferiore ai 2/3 dell'altezza del fabbricato, con un minimo di ml.5.00,
o a confine con le muraturein aderenza a fabbricati preesistenti.
E’
inoltre consentita l'edificazione in
aderenza sul confine, a condizione che le costruzioni abbiano le stesse caratteristiche
e le richieste di concessione avvengano congiuntamente;
- nel caso i confinanti interessati
intendano edificare in tempi diversi dovrà essere prodotto un atto notarile,
trascritto sui registri immobiliari con il quale il confinante autorizza il
vicino a costruire in confine avvalendosi della facoltà di costruire a sua
volta in aderenza.
Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore
a ml. 5,00 lungo lestrade con larghrzza
inferiore a ml. 7.00; a ml. 7.50 lungo le strade con larghezza compresa tra ml.
7.00 e ml. 15.00; ml. 10.00 lungo le strade con larghezza superiore a ml.
15.00.
E’ inoltre consentita la nuova edificazione in aderenza
sul confine a condizione che i manufatti abbiano le stesse caratteristiche e le
richieste di concessione avvengano congiuntamente.
- Distacco tra fabbricati: tra
fabbricati posti su lotti diversi non può essere inferiore di mt. 10.00 tra
fabbricati posti sullo stesso lotto, ove siano insediate funzioni produttive
afferenti ad una stessa attività, non si applicano vincoli di distacco purché i
diversi corpi di fabbrica costituiscano pertinenze non autonomamente
utilizzabili o impianti tecnologici. Per
eventuali altri fabbricati (casa del custode, casa del proprietario, ecc.) il
distacco non può essere inferiore all'altezza del fabbricato o corpo di
fabbrica più alto con un minimo di ml.10,00.
Distanze
e distacchi inferiori, rispetto a quanto sopra previsto, sono subordinati
all'approvazione di piani urbanistici attuativi con indicazioni planivolumetriche
di cui all'Art.23 della L.R. 27 06.1985, n.61.
Nei
lotti situati nel confine delle zone
produttive con le zone agricole o residenziali, ogni richiesta di intervento
edilizio dovrà contenere la previsione di adeguata piantumazione con essenze
autoctone lungo il confine.
Art.
42.bis - ZONA D1.1 - Zona produttiva di completamento
Nelle
zone di cui al titolo sono previste le destinazioni d'uso di cui all'Art. 41.
Sono
inoltre ammesse le abitazioni del custode o del proprietario purché non
superino i 500 mc. per unità produttiva.
Le
abitazioni devono aggregarsi e comporsi in modo corretto agli edifici adibiti
alla produzione, possibilmente in aderenza ad essi.
Per
gli edifici residenziali esistenti in tale zona, alla data di approvazione del
P.R.G., sono sempre ammessi l'ordinaria e la straordinaria manutenzione, il
restauro e la ristrutturazione.-
Gli
ampliamenti sono ammessi invece una sola volta nella misura massima del 10%
(dieci) del volume esistente.
Per l'ampliamento
valgono le prescrizioni di altezza, numero dei piani e distanza dai confini e
dalle strade previste per la Zona B4.-
E’
vietato il deposito di materie maleodoranti e insalubri ai sensi della
normativa vigente.
L'utilizzazione
della zona può avvenire direttamente con concessione edilizia purché siano
presenti le opere di urbanizzazione primaria o esista il formale impegno del
concessionario alla loro realizzazione.
Negli
insediamenti di carattere industriale e artigianale la superficie da destinare
a servizi non può essere inferiore al 5% della superficie del lotto per opere
di urbanizzazione primaria ed al 5% della superficie del lotto per le opere di
urbanizzazione secondaria.
Le
superfici a parcheggio devono comunque rispettare quanto previsto dall'Art.2,
secondo comma, della Legge 24.03.1989, n.122.
Alla domanda di concessione edilizia si deve allegare
una relazione tecnica inerente al ciclo delle lavorazioni previste, nonché una
descrizione particolareggiata sulla consistenza delle acque di rifiuto, dei
fumi, delle esalazioni, delle polveri e dei rumori e sui mezzi adottati per la
loro neutralizzazione. Le acque di scarico, i fumi, le esalazioni e le polveri
non devono comunque risultare nocive all'uomo e all'ambiente, rientrando nei
parametri stabiliti dalle norme e regolamenti specifici.
Si
prescrive inoltre quanto segue:
- Superficie del lotto: non può
essere inferiore a mq.1.000;
- Superficie coperta: non può
essere superiore al 60% della superficie fondiaria;
- Altezza dei fabbricati: non
può essere superiore a ml.15, con esclusione dei volumi tecnici; possono essere
consentite altezze superiori sulla base di documentate esigenze dei cicli
produttivi;
- Distanza dai confini: non
inferiore a ml. 5.00, o a confine con le murature in aderenza a fabbricati
preesistenti. Distacchi inferiori saranno ammessi nel rispetto di quanto
indicato nell’allegata tavola “A”.
E’
inoltre consentita l'edificazione in
aderenza sul confine, a condizione che le costruzioni abbiano le stesse caratteristiche
e le richieste di concessione avvengano congiuntamente;
- Distanza dal ciglio della strada:
non può essere inferiore a ml. 5,00
lungo lestrade con larghrzza inferiore a ml. 7.00; a ml. 7.50 lungo le
strade con larghezza compresa tra ml. 7.00 e ml. 15.00; ml. 10.00 lungo le
strade con larghezza superiore a ml. 15.00.
E’ inoltre consentita la nuova edificazione in aderenza
sul confine a condizione che i manufatti abbiano le stesse caratteristiche e le
richieste di concessione avvengano congiuntamente.
- Distacco tra fabbricati: tra
fabbricati posti su lotti diversi non può essere inferiore di mt. 10.00 tra
fabbricati posti sullo stesso lotto, ove siano insediate funzioni produttive
afferenti ad una stessa attività, non si applicano vincoli di distacco purché i
diversi corpi di fabbrica costituiscano pertinenze non autonomamente
utilizzabili o impianti tecnologici. Per
eventuali altri fabbricati (casa del custode, casa del proprietario, ecc.) il
distacco non può essere inferiore all'altezza del fabbricato o corpo di
fabbrica più alto con un minimo di ml.10,00.
Distanze
e distacchi inferiori, rispetto a quanto sopra previsto, sono subordinati
all'approvazione di piani urbanistici attuativi con indicazioni planivolumetriche
di cui all'Art.23 della L.R. 27 06.1985, n.61.
Nei
lotti situati nel confine delle zone
produttive con le zone agricole o residenziali, ogni richiesta di intervento
edilizio dovrà contenere la previsione di adeguata piantumazione con essenze
autoctone lungo il confine.
Art.
43 - ZONA D1A - Zona produttiva con P.P. approvato
Entro
le zone dotate di P.P. approvato, e riconfermate nel presente P.R.G., rimangono
valide le previsioni e le Norme Tecniche del P.P. stesso, anche se derivanti
dalla normativa del precedente P.R.G..
Art.
44 - ZONA D1B - Zona produttiva con P.d.L. approvato
Al
fine di evitare difficoltà di gestione amministrativa ed eventuali scompensi di
aree per standard, in tali zone rimangono valide le previsioni e le Norme
Tecniche derivanti dal precedente P.R.G..
Art.
45 - ZONA D1C - Attività produttive confermate nelle zone agricole
Le
strutture edilizie individuate nell'allegata planimetria in scala 1:10000
possono assumere le destinazioni d'uso produttiva, commerciale, direzionale a
condizione, che l'intervento non comporti un aumento delle volumetrie
esistenti; sono tuttavia consentite opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria nonchè di restauro e ristrutturazione edilizia ove le medesime
non comportino grave compromissione ed eventuali elementi tipologici e
decorativi.-
L'autorizzazione
e/o concessione verrà rilasciata a
condizione che vengano rispettate le quantità minime di spazi e parcheggio
previste dall'Art. 25 della L.R. n. 61/85 e precisamente:
10%
dell'area di pertinenza del manufatto per insediamenti di carattere industriale
ed artigianale, intendendosi per area di pertinenza il doppio della superficie
coperta
soggetta a cambio di destinazione;
0.8%
mq/mq di superficie lorda di pavimento per insediamento di carattere
commerciale e direzionale.-
Viene
inoltre prescritto che:
in assenza di una rete fognaria idonea,
tutte le acque usate, sia domestiche che industriali devono essere depurate e
smaltite secondo le prescrizioni dell'autorità competente in materia di
igiene.-
Il
Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio ha comunque la facoltà di
richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare l'integrità e la
stabilità dei manufatti, la salubrità del territorio, il decoro delle acque e
la sopravvivenza della flora e della fauna, nonchè, sentiti gli Enti competenti
preposti al controllo, di imporre l'adozione di adeguamenti provvedimenti al
fine di evitare inquinamenti atmosferici ed altri danni e disagi relativi alla
presenza di fumi, polveri, esalazioni di varia natura a norma delle vigenti
leggi.-
Non
sono pertanto ammessi scarichi colorati, maleodoranti, acidi, alcalici,
schiumosi, oleosi, torbidi, etc..-
Gli
scarichi delle attività annesse dovranno comunque rientrare nei parametri
stabiliti dalle norme e regolamenti specifici.
Il
Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio può, ingiungendo l'esecuzione
delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e
fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione lavori, riservandosi
l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.-
Art.
46 - ZONA D1D - Attività produttive confermate nelle zone residenziali
Per
queste zone si applicano le stesse norme di cui all'articolo precedente.-
Art.
47 - ZONA D2 - Zona produttiva di espansione
Nelle
zone, di cui al titolo, sono previste le destinazioni d'uso di cui all'Art. 41.
Sono
inoltre ammesse le abitazioni del custode o del proprietario purché non
superino i 500 mc. per unità produttiva. Le abitazioni devono aggregarsi e
comporsi in modo corretto agli edifici adibiti alla produzione, possibilmente
in aderenza ad essi.
Per
gli edifici residenziali esistenti in tale zona, alla data di approvazione del
P.R.G. sono sempre ammessi l'ordinaria e la straordinaria manutenzione, il
restauro e la ristrutturazione.-
Per
l'ampliamento valgono le prescrizioni di altezza, numero dei piani e distanza
dai confini e dalle strade previste per la Zona B4.-
L'utilizzazione
della zona può avvenire a seguito dell'approvazione di un piano urbanistico
attuativo che preveda opere di urbanizzazione primaria e secondaria in misura
non inferiore a quanto previsto dall'Art.25 della L.R. 27.06.1985, n.61, con le
integrazioni di cui all'Art.2, secondo comma, della Legge 24.3.1989, n.122.
E’
vietato il deposito di materie maleodoranti e insalubri ai sensi della
normativa vigente.
Le
norme dei piani attuativi possono prevedere che la localizzazione di opere di
urbanizzazione di carattere primario, quali le aree per i parcheggi e per il
verde, anziché attraverso il piano attuativo stesso, sia definita, per ogni
singolo lotto, in sede di richiesta di concessione edilizia.
Alle
domande di concessione edilizia, conseguenti all'approvazione e all'attuazione
del piano attuativo, deve essere allegata una relazione tecnica sul ciclo delle
lavorazioni previste, nonché una descrizione particolareggiata sulla
consistenza di acque di rifiuto, fumi, esalazioni, polveri e rumori e sui mezzi
adottati per la loro neutralizzazione; le acque di scarico, i fumi, le esalazioni
e le polveri non devono comunque risultare nocive all'uomo e all'ambiente,
rientrando nei parametri stabiliti dalle norme e regolamenti specifici.
Si
prescrive inoltre quanto segue:
- Superficie del lotto: non può
essere inferiore a mq. 2.000;- Superficie coperta: non puòessere
superiore al 60% della superficie fondiaria;
- Altezza dei fabbricati: non
può essere superiore a ml.10, esclusi i volumi tecnici; possono essere
consentite altezze superiori sulla base di documentate esigenze dei cicli
produttivi;
- Distanza dai confini: non può
essere inferiore ai 2/3 dell'altezza del fabbricato, con un minimo di ml.5,00;
è consentita l'edificazione in aderenza sul confine a condizione che le
costruzioni abbiano le stesse caratteristiche e le richieste di concessione
avvengano congiuntamente..
- Distanza dal ciglio della strada:
non può essere inferiore a ml.5,00 per strade non più larghe di ml.7,00, a
ml.7,50 per strade con larghezza da 7,00 a 15,00 ml., a ml.10,00 per strade con
larghezza superiore a ml.15,00;
- Distacco tra fabbricati: tra
fabbricati posti su lotti diversi non può essere inferiore all'altezza del
fabbricato o corpo di fabbrica più alto, con un minimo di ml.10,00; tra
fabbricati posti sullo stesso lotto, ove siano insediate funzioni produttive
afferenti ad una stessa attività, non si applicano vincoli di distacco purché i
diversi corpi di fabbrica costituiscano pertinenze non autonomamente
utilizzabili o impianti tecnologici. Per eventuali altri fabbricati (casa del
custode, casa del proprietario, ecc.) il distacco non può essere inferiore
all'altezza del fabbricato o corpo di fabbrica più alto con un minimo di
ml.10,00.
Le cabine elettriche, se necessarie
all'azienda, possono essere costruite con distacchi minimi dalla strade di
ml.5,00, dai fabbricati preesistenti di ml.6,00.
Art.
48 - ZONA D4A - Zona commerciale di riordino soggetta a strumento urbanistico
attuativo
La
zona, di cui al titolo, è destinata all'insediamento di attività commerciali,
con esclusione di attività artigianali e industriali.
Per
le abitazioni non collegate alle attività produttive, esistenti in questa zona
alla data di adozione del P.R.G., sono ammesse solo opere di ordinaria e
straordinaria manutenzione, senza possibilità di incremento di volume.
In
questa zona sono previste le seguenti destinazioni d'uso:
- attività commerciali varie;
- magazzini, depositi, impianti di
stoccaggio merci;
- mostre ed esposizioni;
- attrezzature ed impianti ricreativi e
ricettivi (mense, impianti di ristorazione, attrezzature sportive, alberghi,
ecc.);
- attività direzionali (uffici pubblici
e privati);
- servizi reali all'impresa (banche,
terziario avanzato e specializzato);
- parcheggi;
- impianti e attività al servizio del
traffico (garage, officine meccaniche, distributori di carburante);
- impianti tecnici (depuratori,
centraline elettriche);
-
eventuali
attività non espressamente indicate possono essere classificate per analogia e
complementarità alle attività economiche sopra descritte.
E' ammessa la presenza di attrezzature pubbliche.
In
questa zona gli interventi edilizi ed urbanistici sono subordinati
all'approvazione di un Piano Particolareggiato con previsioni planivolumetriche
, elaborato ai sensi dell'art. 12 della L.R. 27 06 1985, n 61, deve prevedere
opere di urbanizzazione primaria e secondaria in misura non inferiore a quanto
previsto dagli Artt.22 e 25 della L.R. 27.06.1985, n.61, con le integrazioni
di cui all'Art.2, secondo comma, della Legge 24.3.1989, n.122.
In
assenza di strumento attuativo le attività produttive e commerciali esistenti
possono essere ristrutturate o ampliate fino a un massimo del 30% del volume
preesistente.
Alle
domande di concessione edilizia, conseguenti all'approvazione del piano
attuativo, deve essere allegata una relazione tecnica sui tipi e sulle caratteristiche
delle attività commerciali previste, nonché una descrizione particolareggiata
sulla consistenza delle acque di rifiuto, dei fumi, delle esalazioni, delle
polveri e dei rumori e sui mezzi adottati per la loro neutralizzazione. Le
acque di scarico, i fumi, le esalazioni e le polveri non devono comunque risultare
nocive per l'uomo e per l'ambiente.
Si
prescrive inoltre quanto segue:
- Superficie del lotto: non può
essere inferiore a mq.1.500;
- Superficie coperta: non può
essere superiore al 50% della superficie territoriale della zona;
- Altezza dei fabbricati: non
può essere superiore a ml.10,00, esclusi i volumi tecnici; possono essere
consentite altezze superiori sulla base di documentate esigenze produttive;
- Distanza dai confini: non può
essere inferiore ai 2/3 dell'altezza del fabbricato, con un minimo di ml.5,00;
consentita l'edificazione sul confine nel caso di edifici in aderenza.
- Distanza dal ciglio della strada:
non può essere inferiore a ml.5,00 per strade non più larghe di ml.7,00, a
ml.7,50 per strade con larghezza compresa tra ml.7,00 e ml.15,00, a ml.10,00
per strade con larghezza superiore a ml.15,00;
- Distacco tra fabbricati: tra
fabbricati posti su lotti diversi non può essere inferiore all'altezza del
fabbricato o corpo di fabbrica più alto, con un minimo di ml.10,00; tra
fabbricati posti sullo stesso lotto, ove siano insediate funzioni produttive
afferenti ad una stessa attività, non si applicano vincoli di distacco purchè i
diversi corpi di fabbrica costituiscano pertinenze non autonomamente
utilizzabili o impianti tecnologici. Per eventuali altri fabbricati (casa del
custode, casa del proprietario, ecc.) il distacco non può essere inferiore
all'altezza del fabbricato o corpo di fabbrica più alto con un minimo di
ml.10,00.
Le
cabine elettriche, se necessarie all'azienda, devono essere costruite con
distacchi minimi dalle strade di ml.5,00, dai fabbricati preesistenti di
ml.6,00 .
Art.
49 - ZONA D4B - Zona commerciale di espansione (stralciato)
Art.
50 - ZONA D5A - Zona per attrezzature produttive e portuali
Nella
zona di cui al titolo sono previste le destinazioni d'uso di cui al precedente
Art.41 e ogni altra attività produttiva e commerciale che sia relazionabile e
funzionale all'attività portuale.
Sono
inoltre ammesse le abitazioni del custode o del proprietario purché non
superino i 500 mc. per unità produttiva. Le abitazioni devono aggregarsi e
comporsi in modo corretto agli edifici adibiti alla produzione, possibilmente
in aderenza ad essi.
L'utilizzazione
della zona può avvenire solo a seguito dell'approvazione di un piano
urbanistico attuativo che preveda opere di urbanizzazione primaria e secondaria
in misura non inferiore a quanto previsto dall'Art.25 della L.R. 27.06.1985,
n.61, con le integrazioni di cui all'Art.2, secondo comma, della Legge
24.3.1989, n.122.
E’
vietato il deposito di materie maleodoranti ed insalubri ai sensi della
normativa vigente.
Alle
domande di concessione edilizia, conseguenti all’approvazione e all’attuazione
del piano attuativo, deve essere allegata una relazione tecnica sul ciclo delle
lavorazioni previste, nonchè una descrizione particolareggiata sulla
consistenza di acque di rifiuto, fumi, esalazioni, polveri e rumori e sui mezzi
adottati per la loro netralizzazione; le acque di scarico, i fiumi, le
esalazioni e le polveri non devono comunque risultare nocive all’uomo e
all’ambiente rientrando nei parametri stabiliti dalle norme e regolamenti
specifici.
Si
prescrive inoltre quanto segue:
- Superficie del lotto: non può
essere inferiore a mq.3.000;
- Superficie coperta: non può
essere superiore al 50%;
- Altezza dei fabbricati: non
può essere superiore a ml.10,00, esclusi i volumi tecnici; possono essere
consentite altezze superiori sulla base di documentate esigenze dei cicli
produttivi;
- Distanza dai confini: non può
essere inferiore ai 2/3 dell'altezza del fabbricato, con un minimo di ml.5,00;
nel caso di edifici in aderenza è consentita l'edificazione sul confine.
- Distanza dal ciglio della strada:
non può essere inferiore a ml.5,00 per strade non più larghe di ml.7,00, a
ml.7,50 per strade con larghezza compresa tra ml.7,00 e ml.15,00, a ml.10,00
per strade con larghezza superiore a ml.15,00;
- Distacco tra fabbricati: tra
fabbricati posti su lotti diversi non può essere inferiore all'altezza del
fabbricato o corpo di fabbrica più alto, con un minimo di ml.10,00; tra
fabbricati posti sullo stesso lotto, ove siano insediate funzioni produttive
afferenti ad una stessa attività, non si applicano vincoli di distacco purché i
diversi corpi di fabbrica costituiscano pertinenze non autonomamente
utilizzabili o impianti tecnologici. Per eventuali altri fabbricati (casa del
custode, casa del proprietario, ecc.) il distacco non può essere inferiore
all'altezza del fabbricato o corpo di fabbrica più alto con un minimo di
ml.10,00.
Le
cabine elettriche, se necessarie all'azienda, possono essere costruite con
distacchi minimi dalla strade di ml.5,00, dai fabbricati preesistenti di
ml.6,00.
Art.
51 - ZONA D5B - Zona per attrezzature turistico-portuali
La
zona di cui al titolo è destinata all'insediamento di impianti e di attrezzature
connesse con lo svolgimento della nautica sportiva e da diporto, sia a vela che
a motore.
In
questa zona sono consentite le costruzioni adibite a sedi di clubs nautici e
per la sosta, il ricovero, la manutenzione e la riparazione dei natanti; sono
esclusi gli edifici residenziali con la sola eccezione dell'abitazione del
personale di custodia nel limite di mc.500.
L'utilizzazione
della zona può avvenire solo a seguito dell'approvazione di un piano
urbanistico attuativo che preveda opere di urbanizzazione primaria e secondaria
in misura non inferiore a quanto previsto dall'Art.25 della L.R. 27.06.1985,
n.61, con le integrazioni di cui all'Art.2, secondo comma, della Legge
24.3.1989, n.122.
Si
prescrive inoltre quanto segue:
- Indice di fabbricabilità
territoriale: 0,5 mc./mq.;
Altezza dei fabbricati: non può superare i ml. 7,00, con un
massimo di due piani fuori
terra.
Art.
52 - ZONA D5C - Zona per i servizi portuali
La
zona di cui al titolo è destinata alle infrastrutture tecniche del porto, agli
uffici pubblici e privati a queste connessi, all'insediamento di officine per
la manutenzione e la riparazione dei natanti, di magazzini e di depositi, di
attività di manutenzione connesse con le attività commerciali e di stoccaggio.
Sono
inoltre ammesse le abitazioni del custode o del proprietario purché non
superino i 500 mc. per unità produttiva. Le abitazioni devono aggregarsi e
comporsi in modo corretto agli edifici adibiti alla produzione, possibilmente
in aderenza ad essi.
L'utilizzazione
della zona può avvenire a seguito dell'approvazione di un piano urbanistico
attuativo che preveda opere di urbanizzazione primaria e secondaria in misura
non inferiore a quanto previsto dall'Art.25 della L.R. 27.06.1985, n.61, con le
integrazioni di cui all'Art.2, secondo comma, della Legge 24.3.1989, n.122.
Entro
il limite di zona le attività non possono avere carattere nocivo e/o pericoloso
ed è vietato il deposito di materiale maleodorante o insalubre.
Si
prescrive inoltre quanto segue:
- Superficie del lotto: non può
essere inferiore a mq.2.000;
- Superficie coperta: non può
essere superiore al 50% dell'area;
- Altezza dei fabbricati: non
può essere superiore a ml.10,00, esclusi i volumi tecnici; possono essere
consentite altezze superiori sulla base di documentate esigenze dei cicli produttivi;
- Distanza dai confini: non può
essere inferiore ai 2/3 dell'altezza del fabbricato, con un minimo di ml.5,00;
è consentita l'edificazione sul confine nel caso di edifici in aderenza.
- Distanza dal ciglio della strada:
non può essere inferiore a ml.5,00 per strade non più larghe di ml.7,00, a
ml.7,50 per strade con larghezza compresa tra ml.7,00 e ml.15,00, a ml.10,00
per strade con larghezza superiore a ml.15,00;
- Distacco tra i fabbricati: non
può essere inferiore all'altezza del fabbricato o corpo di fabbrica più alto,
con un minimo di ml.10,00.
Art.
53 - ZONA D3 - Zona per le attività ricettive e/o per il tempo libero
La
zona, di cui al titolo, è destinata all'insediamento di attività ricettive
(alberghi, case albergo, motels, pensioni, locande, ristoranti, autogrill
ecc..), di attività per lo svago, il divertimento ed il tempo libero, di
attività commerciali e di servizio complementari a alle attività ricettive e
per il tempo libero, di impianti e di attività a servizio del traffico
(garages, distributori).
Limitatamente
ad ogni singola attività ricettiva o per il tempo libero, sono inoltre ammesse
le abitazioni del custode o del proprietario purché non superino i 500 mc..
L'utilizzazione
della zona deve avvenire mediante formazione di un piano urbanistico attuativo.
In
questa zona devono essere previste opere di urbanizzazione primaria e
secondaria in misura non inferiore a quanto previsto dagli Artt.22 e 25 della
L.R. 27.06.1985, n.61, con le integrazioni di cui all'Art.2, secondo comma,
della Legge 24.03.1989, n.122.
Si
prescrive inoltre quanto segue:
- Indice di fabbricabilità
territoriale: non può superare 2 mc./mq.;
- Superficie minima del lotto:
non può essere inferiore a mq.3.000;
- Superficie coperta: non può
essere superiore al 30% dell'area;
- Altezza dei fabbricati: non
può essere superiore a ml.15,00, esclusi i volumi tecnici;
- Numero dei piani abitabili:
non può essere superiore a quattro, oltre il piano terra;
Distanza dai confini: non può essere inferiore a 1/2
dell'altezza del fabbricato più alto
con un minimo di ml. 6,00;
- Distanza dal ciglio della strada:
non può essere inferiore a ml.10,00;
- Distacco tra i fabbricati: non
può essere inferiore a ml. 10,00.
ZONE AGRICOLE
Art.
54 - ZONA E - ZONA AGRICOLA
Quanto
di seguito stabilito ha efficacia per tutte le sottozone E., fatto salvo quanto
diversamente prescritto in modo più specifico nei successivi articoli, n°. 55,
56, 57, 58, 59, 60,61,62 riferiti alle singole sottozone,
All'interno
di queste sottozone, qualora non diversamente specificato, sono consentiti i
seguenti interventi:
a - la costruzione di abitazioni, ai
sensi dell'art. 3 della L.R. 05.03.1985, n.24;b - la costruzione di annessi
rustici, allevamenti zootecnici industriali ed altri insediamenti produttivi
agricoli, ai sensi dell'art. 6 della predetta L.R. n.24;
c - il restauro e l'ampliamento di
costruzioni preesistenti, ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della stessa L.R.
n.24;
d - la costruzione, il restauro e l'ampliamento
di tutti gli altri edifici funzionali a:
- aziende agricole;
- insediamenti di tipo
agro-industriale;
- allevamenti zootecnici e impianti di
acquicoltura, sia aziendali che industriali;
- insediamenti agrituristici;
- impianti tecnici di modesta entità,
quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, acquedotti e
simili.
L'individuazione
ai fini edificatori della qualità colturale dei terreni è quella risultante
dalla certificazione dell'Ufficio Tecnico Erariale. Detta certificazione deve
essere presentata all'atto della richiesta di concessione edilizia e deve
essere riferita ad almeno un anno prima della richiesta medesima, fatte salve
le modifiche alle qualità delle colture introdotte nel fondo rustico in data
successiva, in conseguenza della programmazione agricola regionale attuata
mediante piani zonali.
Qualora
lo stato delle colture, riferite a un anno prima della richiesta di concessione
edilizia sia difforme da quello censito dall'U.T.E., rimane applicabile quanto
previsto al penultimo comma dell'art. 3 della L.R. 05 03 1985, n.24.
Per
ogni intervento edilizio previsto entro un raggio di ml. 100 da manufatti di
carattere storico e/o ambientale, di cui all'Art. 10 della L.R. 05 03 1985,
n.24, così come individuati nell'apposita cartografia di Piano, la domanda
oltre a quelle previste dal Regolamento edilizio, deve essere corredata da una
relazione, costituita da un testo scritto e da un'ampia ed esaustiva
documentazione grafica e fotografica, volta ad illustrare e ad evidenziare
quali nuovi rapporti quanto progettato istituisca con l'ambiente circostante
e/o le preesistenze.
Allo
scopo di mantenere e migliorare le caratteristiche agricolo-paesistiche
dell'ambiente, la domanda di concessione edilizia deve essere corredata da un
progetto di sistemazione delle aree scoperte (giardini, orti, broli, aie,
prati, zone di servizio, etc.), nel quale devono essere chiaramente descritte
sia le essenze arbustive ed arboree esistenti, sia quelle previste. Tali aree
devono avere i requisiti qualitativi e dimensionali descritti nei successivi
punti 4 e 8.
All'interno
di tutte le Zone E è escluso l'insediamento e l'ampliamento delle industrie
nocive di prima e seconda classe, di cui al D.M. 19.11.1981, delle cave e delle
industrie estrattive, delle discariche, dei depositi di materiali, salvo quanto
disposto nei successivi articoli e quanto previsto da specifici piani di
settore.
Per
gli edifici ricadenti nelle zone E la
cui consistenza e caratteristiche tipologiche rurali possano identificare ex
fienili, ex stalle, ex ricoveri attrezzatura e macchinari agricoli, non più
legati e funzionali ad un’attività agricola avendo perso la dotazione se pur minima del fondo originario, è
possibile prevedere una loro trasformazione secondo i criteri stabiliti da
apposito censimento redatto a cura degli uffici tecnici comunali.
1 - Nuovi edifici residenziali
Fatto
salvo i casi di edifici residenziali, isolati e non, le caratteristiche
tipologiche, formali e costruttive degli edifici, che vengono eretti
all'interno di tutte le Zone E, devono essere in armonia con i caratteri
tipologici e formali degli edifici rurali più rappresentativi della cultura
locale e devono comunque presentare caratteristiche formali, stilistiche e
strutturali tali da garantire una grande sobrietà negli esiti edilizi. I
materiali utilizzati per la
costruzione, per le finiture e per i
serramenti, in osservanza a quanto disposto dall'Art.10 della L.R. 05 03 1985,
n.24, devono essere rispondenti a quanto stabilito nei precedenti Artt.12 e
13.
I
materiali utilizzati per la realizzazione dei nuovi edifici residenziali, in
conformità a quanto disposto dall'Art.10 della L.R. 05.03.1985, n.24, devono
essere rispondenti a quanto stabilito nei precedenti Artt.12 e 13.
2 - Edifici residenziali esistenti
Per
gli edifici residenziali esistenti, non funzionali alla conduzione di un fondo
rustico, sono ammessi solo gli interventi di cui all'Art. 4 della L.R.
05.03.1985, n.24 e quanto eventualmente previsto dalle norme delle
singole sottozone. In tale senso sono ammessi la manutenzione ordinaria e
straordinaria, i restauri e la ristrutturazione, nonché, fatti salvi gli
edifici di cui all'Art.10 e quelli comunque soggetti a vincolo monumentale e
artistico, la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi di
staticità o di tutela della pubblica incolumità; per le residenze stabilmente
abitate da almeno 7 anni è ammesso anche l'ampliamento fino al volume massimo,
compreso l'esistente di mc.800.
Per
gli usi agrituristici, per i richiedenti aventi titolo ai sensi della L.R. 31
gennaio 1975, n.21, il limite volumetrico massimo di ampliamento delle case di
abitazione, compreso l'esistente è elevato a mc.1200 assoggettando i volumi
eccedenti il limite di cui al precedente comma a vincolo ventennale d'uso per
attività agrituristica.
In
ogni caso il volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l'eventuale
parte rustica contigua all'edificio, semprecchè non necessaria alla conduzione
del fondo; ove ciò non sia possibile è ammessa l'utilizzazione di una parte
rustica non contigua purché rientrante nello stesso aggregato abitativo. La
necessità di conservare la destinazione d'uso della parte rustica deve essere
comprovata dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.
Fatto
salvo quanto sopra detto, i materiali utilizzati per la costruzione, per le
finiture e per i serramenti devono essere rispondenti a quanto stabilito nei
precedenti Artt. 12 e 13.
3 - Ampliamenti edilizi
Gli
ampliamenti delle case di abitazione e di ogni altro immobile esistente
all'interno delle zone agricole devono comporsi armonicamente con le preesistenze
e devono essere tali che il nuovo edificio, considerato nella sua globalità,
risulti coerente nelle sue parti e organicamente definito.
Negli
ampliamenti le coperture devono rispettare le caratteristiche e i materiali
dell'edificio di riferimento e non si devono prevedere poggioli e terrazze a
sbalzo.
Fatto
salvo quanto sopra detto, i materiali utilizzati per la realizzazione delle
opere di cui al precedente comma devono essere rispondenti a quanto stabilito
nei precedenti Artt.12 e 13.
4 - Modalità di ampliamento degli
edifici
Limitatamente
agli edifici soggetti alle categorie di intervento 2)"Risanamento
conservativo" e
3)"Ristrutturazione edilizia" censiti ai sensi dell'Art. 10 della
L.R. 5 marzo 1985,n.24, ove indicato, l'ampliamento può avvenire secondo le
modalità di seguito descritte:
a - Edifici in linea con tetto a due
falde
1) In senso longitudinale l'ampliamento
è consentito proseguendo lo schema strutturale e stereometrico dell'edificio da
ampliarsi e secondo misure multiple del modulo costruttivo di base;
2) In senso trasversale l'ampliamento è
consentito a mezzo di corpi aggiunti in posizione retrostante al fronte
principale; detti corpi saranno coperti con tetti a falda unica, in
proseguimento o a quota più bassa, ma in ogni caso con la medesima pendenza
del tetto originario.
b - Edifici a blocco con tetti a
quattro falde
1) In senso longitudinale l'ampliamento
è consentito:
- con uno o due corpi laterali, di
altezza ridotta e coperti con tetto a due o a tre falde;
- con uno o due elementi aggiunti della
stessa altezza del corpo principale, coperti con tetto a tre falde in diretta
prosecuzione dell'esistente.
2) In senso trasversale l'ampliamento è
consentito a mezzo di corpo o di corpi aggiunti alle fronti principali, coperti
con tetto a una falda avente la stessa pendenza dell'esistente o con tetto a
tre falde se l'ampliamento è ragionevolmente centralizzato rispetto al corpo
principale
5 - Adeguamento dei vani
L'adeguamento
dei vani esistenti all'altezza minima interna di ml. 2.70, per i vani abitabili e 2,40 per i vani non
abitabili, anche se comporta una variazione dell'altezza complessiva degli
edifici superiore a ml.7,50, è sempre consentito e non viene considerato nella
verifica del distacco tra i fabbricati e dai confini.
6 - Aree piantumate di pertinenza
degli edifici residenziali
La
superficie di queste aree non può essere inferiore a quella corrispondente al
quintuplo del sedime del fabbricato esistente o da costruire e deve essere
caratterizzata dalla presenza di almeno tre piante autoctone, di cui al
successivo punto 15 del presente articolo, ogni 100 mq. di area da piantumarsi.
Ogni
domanda di concessione edilizia per trasformazioni inerenti a edifici
esistenti, che insistano su lotti aventi requisiti di superficie non
sufficienti, deve essere presentata accompagnata da una richiesta di deroga. La
deroga seguirà la procedura della concessione edilizia In tal caso il numero
di piante autoctone deve essere proporzionale alla superficie del lotto di
pertinenza.
7 - Edifici di valore ambientale e
storico-monumentale
Si
intendono tali gli edifici, residenziali e non, censiti ai sensi dell'Art. 10
della L.R. 05.03.1985, n.24. In tali edifici, in relazione a quanto riportato
nelle apposite schede di
censimento, che sono parte integrante
del presente P.R.G., e in conformità con quanto stabilito dal sopra menzionato
Art..10, sono ammessi per ogni edificio interventi specifici afferenti alle
seguenti categorie di intervento:
1) restauro (Grado di protezione 1);
2) risanamento conservativo (Grado di
protezione 2);
3) ristrutturazione edilizia - D1
(Grado di protezione 3);
4) ristrutturazione edilizia - D2
(Grado di protezione 4);
così come definiti all'Art. 11 delle
presenti norme.
I
materiali utilizzati per la realizzazione delle opere di cui al precedente
comma devono essere rispondenti a quanto stabilito ai precedenti Artt.12 e 13.
8 - Annessi rustici
Fatto
salvo quanto specificato nella normativa delle singole sottozone, è ammessa la
costruzione di annessi rustici, di cui al comma e) dell'art. 2 della L.R.
05.03.1985, n.24 , ovvero di strutture edilizie, organicamente ordinate alla
funzione produttiva del fondo rustico e dell'azienda agricola ad esso
collegata, anche a carattere associativo ivi comprendendo gli allevamenti,
l'acquicoltura o altre colture specializzate, diverse da quelli di cui al punto
g) (dell'art.2 della L.R. 5 marzo 1985,n.24), e nel rispetto di quanto
stabilito all'Art. 6 della stessa legge.
La
realizzazione degli annessi rustici è ammessa in aderenza agli edifici già
esistenti o entro il perimetro degli aggregati abitativi di cui al comma h)
dell'art. 2 della L.R. 05.03.1985, n.24 , ovvero in aderenza al complesso degli
edifici al servizio del fondo, dotati di un unico accesso e costituiti da
abitazioni e annessi rustici in reciproca relazione funzionale e inscrivibili
in un cerchio di raggio massimo di ml.100 . La costruzione di Annessi rustici
al di fuori dell’aggregato abitativo (art.2 punto h) L.R. 24/85) può essere concessa
solo su motivata istanza, supportata da relazione tecnico agronomica.
Le
caratteristiche tipologiche e costruttive degli annessi rustici devono essere
in armonia con i caratteri tipologici e formali degli edifici rurali più rappresentativi
della cultura locale e devono comunque presentare caratteristiche formali,
stilistiche e strutturali tali da garantire una grande sobrietà negli esiti
edilizi.
I
materiali utilizzati per la realizzazione degli annessi devono essere rispondenti
a quanto stabilito nei precedenti Artt.12 e 13.
Gli
indici parametrici devono conformarsi a quanto stabilito al successivo punto
13.
9 - Allevamenti zootecnici di tipo
intensivo e/o industriale
Fatto
salvo quanto specificato nella normativa delle singole sottozone, è ammessa la
costruzione di allevamenti zootecnici di tipo industriale, di cui al comma g)
dell'art. 2 della L.R. 05 03.1985, n.24, ovvero di strutture edilizie e impianti
a ciò organizzati in forma industriale, non collegati con un nesso funzionale a
uno specifico fondo rustico, qualora siano rispettate le indicazioni dell'art.
6 della stessa Legge e le seguenti ulteriori prescrizioni:
- la superficie fondiaria minima del
lotto di pertinenza non può essere inferiore a 10.000 mq.;
- il lotto deve costituire un'unica
forma geometrica;
- l'indice di utilizzazione fondiaria
non può essere superiore al 50%;
- l'altezza
massima degli edifici non può superare ml.7.50, esclusi i volumi tecnici.
Possono essere consentite altezze superiori
sulla base di documentate esigenze produttive;
- le distanze
minime, di cui al comma 3 dell'art. 6 della L.R. 05.03.1985, n.24, devono
essere osservate anche rispetto alle zone E3 e E4.
I
manufatti di pertinenza di allevamenti zootecnici devono essere circondati da
filari o piantate di essenze autoctone di cui al successivo punto 15. In tal
caso le piante devono succedersi ad
intervalli regolari non superiori a ml. 5.00 ed avere, al momento della messa a
dimora, un tronco con un diametro di base non inferiore a cm. 15 (quindici).
Eventuali
deroghe possono essere concesse per edifici di comprovato impegno e riscontrata
qualità architettonica.
10 - Aree piantumate di pertinenza
degli allevamenti zootecnici, aziendali o industriali, degli annessi rustici,
degli insediamenti di tipo agro-industriale
La
superficie di queste aree deve essere maggiore o uguale a 0.3 volte la
superficie del sedime del fabbricato esistente o di progetto ed, in ogni caso,
non inferiore a mq. 300, con presenza di almeno tre piante autoctone ogni 100
mq..
Qualora
l'area interessata alla piantumazione ricada in zone E3 ed E4 e risulti inferiore
a mq. 300, ogni domanda di concessione o autorizzazione edilizia deve essere
accompagnata da opportuna richiesta di deroga. In tal caso il numero di piante
autoctone deve essere proporzionale alla superficie del lotto di pertinenza.
Inoltre
i manufatti di pertinenza di allevamenti zootecnici intensivi e/o industriali
e di insediamenti di tipo agroindustriale devono essere circondati da filari o
da piantate di essenze autoctone di cui al successivo punto 15. In tal caso le
piante devono succedersi ad intervalli regolari non superiori a ml. 5,00 ed
avere, al momento della messa a dimora, un tronco con diametro di base non
inferiore a cm. 15 (quindici).
Eventuali
deroghe possono essere concesse per edifici di comprovato impegno e
riscontrata qualità architettonica.
11 - Attività commerciali e similari
connesse all'attività agricola
Nelle
zone E3 , nel recupero del patrimonio edilizio esistente, sono ammesse anche
funzioni diverse dalla residenza o dalle funzioni connesse all'attività
agricola solo nei casi specificatamente previsti dai Piani Commerciali e dai
Piani dei Pubblici Esercizi.
Per
attuare tali trasformazioni devono essere predisposti Piani di Recupero di cui
all'Art. 15 della L.R. 27.06.1985, n.61, e devono essere realizzati gli standard
previsti dal D.M. 02.04.1968, n.1444, e dalla L.R. 27.06.1985, n.61.
Le
zone su cui insistono gli edifici oggetto della trasformazione d'uso sono automaticamente
dichiarate degradate, ai sensi del primo comma dell'art. 15 della L.R.
27.06.1985, n.61, con l'atto del Consiglio Comunale che delibera i perimetri
dell'ambito territoriale dello stesso Piano di Recupero.
Le
serre senza struttura muraria fuori terra, sono equiparate a tutti gli effetti
agli altri annessi rustici senza limiti di cui all’art. 6 della l.R. n° 24/85.
Le
serre fisse caratterizzate da strutture murarie fuori terra per l’agricoltura
specializzata, sono ammesse nei limiti di un rapporto di copertura del 50% del
fondo di
proprietà o disponibilità.
La
costruzione di serre è disciplinata dall’art.9 della L.R. 12/04/1999 n°19 “Norme per la tutela e la
valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante
ornamentali.”e dall’art. 6 commi 9, 10, 11 della legge regionale 5 marzo 1985
n° 24.”
12 - Nuove strade e nuovi accessi
Le
nuove strade necessarie al collegamento dei fondi devono utilizzare i tracciati
già esistenti (capezzagne e sentieri).
Qualora
questo non sia possibile devono essere previsti tracciati e modalità costruttive
atti a garantire un corretto inserimento ambientale.
Se,
a fini ornamentali o per garantire un più corretto inserimento ambientale,
lungo tali strade sia richiesta o venga prevista una alberatura, questa deve
essere costituita da piante arboree di cui al successivo punto 15.
La
creazione dei nuovi accessi alla viabilità pubblica può essere consentita solo
nel caso di riscontrate necessità connesse a una più razionale organizzazione
del fondo rustico.
13 - Indici parametrici
a) Altezza massima degli edifici:
non può superare ml. 7,50, salvo casi di costruzioni particolari e speciali
quali silos, serbatoi idrici, ecc. Sono ammesse altezze superiori nel caso di
adeguamento all'altezza di edifici contermini in aderenza e nel caso di nuovi
edifici, isolati e non, di comprovato impegno e qualità architettonica.
b) Distacco tra gli edifici: non
può essere inferiore a ml. 10,00. E' consentito un distacco inferiore qualora
i fabbricati preesistenti nei lotti finitimi all'edificio da edificare, o da
ampliare, e prospicienti il medesimo, siano a una distanza inferiore a ml. 5,00
dal confine comune. In tale caso è permessa l'edificazione mantenendo il
rispetto della distanza di ml. 5,00 dal confine di proprietà e un distacco tra
i fabbricati non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo
assoluto di ml. 6,00. Conformemente con quanto disposto al punto 2 dell'art. 9
del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, tale possibilità è consentita solo per le
parti fronteggiantesi di pareti non finestrate.
c) Distacco dai confini: non può
essere inferiore a ml.5,00. E' ammessa l'edificazione lungo il confine di
proprietà in aderenza ad altro edificio esistente.
d) Distanze di protezione delle
strade: sono quelle conseguenti all'applicazione del D.I. 01.04.1968,
n.1444, del nuovo codice della strada approvato con D. lgs. 285/92, nonché del
relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 495 del 16.12.92 e
successive modifiche ed integrazioni, con un minimo inderogabile di ml 20,00;
sono inoltre consentiti gli interventi di cui ai commi a,b,c,d dell'art. 7
della L.R. 05.03.1985, n.24.
e) Distacco degli allevamenti
aziendali dagli edifici residenziali e di proprietà: non può essere
inferiore a ml. 10,00. Tale distacco può essere ridotto a ml. 5,00 se tra la
residenza e la stalla è interposto un corpo di fabbrica o comunque un volume
non abitato.
f) Distacco degli allevamenti
aziendali dai confini di proprietà: non può essere inferiore a
ml. 25,00.
g) Distacco degli allevamenti
zootecnici industriali dagli edifici residenziali, dagli annessi rustici e dai
confini di proprietà: fatto salvo quanto specificato nella normativa delle
singole sottozone, valgono le prescrizioni di cui all'Art. 6 della L.R.
05.03.1985, n.24 , ovvero:
i nuovi fabbricati per allevamenti
zootecnico-intensivi debbono distare almeno 50 ml. dai confini di proprietà.
Detti fabbricati debbono distare altresì 500 ml. se trattasi di allevamenti
per suini, 300 ml. per avicunicoli e 200 ml. per bovini dai limiti delle zone
territoriali A,B,C, e F.
I
fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi devono inoltre distare almeno
500 ml. dalle aree di rispetto delle sorgenti utilizzabili a scopo
idropotabile...
Le
distanze di cui ai commi precedenti, non si applicano agli impianti di
acquicoltura e ai fabbricati di loro pertinenza. Relativamente ai fabbricati
destinati ad allevamenti zootecnici intensivi valgono le prescrizioni contenute
nella D.G.R. del Veneto n. 7949 del 22.12.1989 in attuazione dell’art.6 comma-4
della L.R. 24/85 pubblicata sul B.U.R. n. 26 del 10.04.1990.
14 - Destinazioni d'uso degli
edifici di carattere monumentale, o di valore storico-ambientale, vincolati ai
sensi dell'art.10 della L.R. 05.03.1985, n.24
Per gli edifici, di cui al presente
punto, individuati nella cartografia di piano e descritti nelle apposite
schede, oltre alle originarie, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
a) residenza;
b) attività agrituristiche (con
ristorazione, alloggi, vendita e degustazione dei prodotti agricoli, etc.);
c) insediamenti sportivi: sportings
clubs relazionati a impianti e ad attività che siano compatibili con i
caratteri paesistici del luogo;
d) artigianato di servizio rapportato
alle attività agricole (officine meccaniche per i mezzi agricoli);
e) ateliers d'artigianato (restauro di
oggetti d'uso, di mobili, etc.), laboratori per la produzione di ceramiche,
vetri e ferri artistici, studi di fotografia e professionali, piccoli
laboratori legati alla produzione e all'uso di tecnologie informatiche;
f) attrezzature pubbliche e servizi
sociali (sedi o dipendenze di istituti per anziani e disabili, sedi di
organizzazioni o di clubs sportivi e
giovanili).
15 - Piante arboree e arbustive da
utilizzare nella piantumazione delle aree di pertinenza degli edifici
residenziali, degli allevamenti zootecnici (aziendali o industriali), degli
annessi rustici, degli insediamenti di tipo industriale e agro-industriale,
delle zone denominate di "verde ambientale",nella creazione di
barriere frangivento, lungo le strade vicinali e di accesso ai fondi rustici.
Al
fine di salvaguardare alcune costanti paesistiche e vegetazionali del
territorio polesano, in relazione a quanto specificato nei precedenti punti del
presente articolo e al precedente Art.13, si prescrive l'uso delle seguenti
piante arboree e arbustive che devono essere messe a dimora nel numero e con le
modalità definite per i singoli casi:
- Acer campestris (Acero campestre);
- Acer carpinifolium (Acero a foglia di
carpino);
- Acer opalus (Acero opalo);
- Acer platanoides (Acero riccio);
- Acer saccharinum (Acero argenteo);
- Aesculus flava (Ippocastano);
- Alnus incanta (Ontano);
- Alnus cordata (Ontano);
- Alnus glutinosa (Ontano);
- Carpinus betulus (Carpino comune);
- Celtis australis (Bagolaro);
- Cercis siliquastrum (Albero di
Giuda);
- Corylus avellana (Nocciolo);
- Cornus sanguinea (Corniolo);
- Cornus florida (Corniolo da fiore);
- Cornus mas (Corniolo);
- Crataegus oxiacanta (Biancospino in
varietà da fiore);
- Crataegus monogyna (Biancospino
comune);
- Fraxinus excelsior (Frassino a foglie
semplici);
- Fraxinus ornus (Frassino della
manna);
- Ilex acquifolium (cv. diverse -
Agrifoglio);
- Juglans regia (Noce);
- Morus nigra (Gelso nero comune);
- Morus alba (Gelso bianco);
- Populus nigra piramidalis (Pioppo
nero);
- Prunus spinosa (Prugnolo);
- Prunus
cerasus (Ciliegio);
- Quercus robur (Farnia);
- Quercus pubescens (Roverella);
- Salix alba (Salice bianco);
- Salix cinerea (Salicone);
- Salix purpurea (Salice rosso);
- Salix babilonica (Salice piangente);
- Sambucus
nigra (Sambuco);
- Sorbus domestica (Sorbo comune);
- Sorbus aucuparia (Sorbo degli
uccellatori);
- Syringa vulgaris (Lillà);
- Tilia europea (Tiglio europeo);
- Tilia tormentosa (Tiglio sericeo);
- Tilia platiphillos (Tiglio nostrano);
- Tilia cordata (Tiglio selvatico).
Essenze
diverse possono aggiungersi a quanto previsto dalle presenti Norme Tecniche per
una quantità non superiore al 20% del totale delle piante arboree e arbustive
messe a dimora.
Art.
55 - SOTTOZONA E1 - Zona agricola di tutela della produzione
Le
zone E/1 sono riclassificate E/2
Art.
56 - SOTTOZONA E2 - Zona agricola normale
Sono
definite come tali quelle aree che possiedono requisiti da renderle di primaria
importanza per la produzione agricola, anche in relazione all'estensione,
composizione e localizzazione dei terreni.
Gli
interventi di seguito descritti devono essere compresi all'interno degli
aggregati abitativi di cui al comma h) dell'art. 2 della L.R. 05.03.1985, n.24,
ovvero del complesso degli edifici al servizio del fondo, dotati di un unico
accesso e costituiti da abitazioni e annessi rustici in reciproca relazione
funzionale e inscrivibili in un cerchio di raggio massimo di ml.100 (cento) .
Qualora
questa possibilità non sussista, gli interventi devono avvenire all'interno di
ambiti opportuni, in prossimità delle sottozone E3, E4A, E4B o dei collegamenti
viari di servizio esistenti, garantendo la massima tutela del territorio e del
paesaggio agrario.
Per
quanto attiene alle nuove case d'abitazione, qualora la ditta richiedente la
concessione edilizia ne risulti proprietaria, è d'obbligo l'utilizzazione di
lotti eventualmente compresi nelle sottozone E3, E4A, E4B prossime
all'aggregato abitativo ed adiacenti alla sottozona E2 di proprietà.
Fatto
salvo quanto in precedenza stabilito, in questa sottozona sono ammessi i
seguenti interventi:
a) Residenza Fatto salvo quanto stabilito in precedenza,
è consentita la costruzione di nuove case d'abitazione nel rispetto degli artt.
n° 3, 4, 7 e 8 della L.R. 05.03.1985,
n° 24.
In
particolare per quanto attiene all'Art.3, l'edificazione di case d'abitazione è
concessa alla seguenti condizioni:
1)
che sia in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative
dell'imprenditore agricolo, singolo o associato e degli addetti all'azienda,
coadiuvanti e/o dipendenti dalla stessa;
2)
che costituisca o venga a costituire un unico aggregato abitativo e sia
istituito un vincolo di destinazione d'uso dei fabbricati, trascritto nei
registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;
3)
che il fondo rustico presenti, in rapporto alla qualità delle singole colture,
le seguenti superfici minime con i seguenti indici di densità:
a)
di 60 ha. con la cubatura massima di 10 mc./ha per terreni a bosco ceduo, canneto
e pascolo cespugliato;
b)
di 40 ha. con la cubatura massima di 15 mc/ha per terreni a bosco d'alto fusto,
bosco misto, pascolo arborato e castagneto;
c)
di 30 ha. con la cubatura massima di 20
mc/ha per terreni a castagneto da frutto e pioppeto specializzato;
d)
di 10 ha. con la cubatura massima di 60 mc/ha per i terreni a risaia stabile; e) di 6 ha. _con la cubatura
massima di 100 mc/ha per i terreni a seminativo, seminativo arborato,
seminativo irriguo, prato, prato arborato, prato irriguo, prato irriguo arborato,
prato a marcita;
f)
di 2 ha. con cubatura massima di 300
mc/ha per i terreni con coltura specializzata a vigneto, frutteto,celseto,
oliveto;
g)
di 1 ha. con la cubatura massima di 600 mc/ha per i terreni a orto, orto irriguo,
vivaio, serre e floricultura intensiva.Le superfici minime , di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del punto
3 del precedente comma possono essere ridotte nella misura massima di 1/3 ...sulla base di un piano aziendale approvato ai sensi della L.R.31
ottobre 1980, n.88, ...
Per
i fondi rustici con terreni di diversa qualità colturale, la superficie minima
per l'edificabilità è quella derivante dalla somma delle superfici di singoli
terreni, quando questa somma consenta, in rapporto alla coltura praticata e ai
parametri stabiliti dal primo comma,
un'edificazione non inferiore a un volume di 600 mc.. Il volume della nuova costruzione
a destinazione abitativa è calcolato in base ai parametri del presente
articolo.
La
classificazione della qualità colturale ai sensi del primo comma riguardanti
l'intero fondo rustico del richiedente come definiti dall'Art.2 (della L.R.
05.03.1985, n.24), è quella risultante dal certificato catastale, rilasciato
dall'Ufficio Tecnico Erariale, da presentare all'atto di richiesta della
concessione edilizia. Qualora siano state introdotte modifiche alla qualità
delle colture è presentata la certificazione dell'Ispettorato Provinciale
dell'Agricoltura e copia della richiesta di revisione formulata all'U.T.E.
almeno un anno prima.
Le
aree ricadenti in zona agricola con qualità di coltura non prevista nel
precedente punto 3), sono inedificabili salvo quanto riguarda le opere previste
dal quarto comma.
Le
nuove case d'abitazione devono distare almeno ml. 50 dalle stalle con più di
venti capi appartenenti ad altre aziende e ml. 100 dagli allevamenti di tipo
industriale di altre aziende.
b) Annessi rustici e allevamenti
zootecnici. Fatto salvo quanto stabilito in precedenza, è ammessa la
costruzione di nuovi annessi rustici di cui al punto e) dell'art. 2 della L.R.
05.03.1985, n.24 , ovvero di strutture
edilizie, organicamente ordinate alla funzione produttiva del fondo rustico e
dell'azienda agricola a esso collegata, anche a carattere associativo ivi comprendendo
gli allevamenti, l'acquicoltura o altre colture specializzate, diverse da
quelli di cui al punto g) dell'art.2 della sopra menzionata legge.
La
costruzione di annessi rustici è ammessa nei limiti di una superficie lorda
complessiva di pavimento minore o uguale al 5%della superficie del fondo. La
costruzione di allevamenti zootecnici è ammessa nei limiti del 50% della
superficie dell’area di pertinenza e dovrà comunque essere certificata l’attività
di allevamento zootecnico intensivo. E’ fatta salva l’osservanza della D.G.R.V.
22/12/89 n. 7949 e l’acquisizione preventiva di parere specifico per quanto
riguarda la salubrità dell’insediamento da parte dell’A.S.L. n.18- settore
competente.
I
limiti sopra definiti relativi agli annessi rustici possono essere superati
qualora sussistano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 6 della
L.R. 05.03.1985, n.24, ovvero:
tali limiti possono essere superati
solo per le strutture anche cooperative, necessarie alla realizzazione di
piani di sviluppo aziendali conformi ai piani zonali o comunque a seguito di
apposita certificazione del competente Ispettorato Provinciale per
l'Agricoltura attestante, in riferimento al fondo per il quale la concessione
edilizia viene richiesta, la necessità delle opere ai fini produttivi, la loro
idoneità tecnica, e la superficie di pavimento massima ammissibile e indipendentemente
dalla superficie del fondo per gli allevamenti intensivi con manodopera
familiare.
Art.
57 - SOTTOZONA E3 - Zona agricola mista
Sono
definite come tali quelle aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento
fondiario, sono contemporaneamente utilizzabili sia per scopi
agricolo-produttivi, sia per scopi residenziali.
Fatto
salvo quanto in precedenza stabilito, in questa sottozona sono ammessi i
seguenti interventi:
a) Residenza La costruzione di case d’abitazione nel
rispetto degli artt. 3,4, 5 e 7 della L.R. 05.03.1985, n° 24, anche in deroga
al punto b) dell’art. 2 relativamente alla definizione di fondo rustico.
b) Annessi rustici. Quelli
previsti per le zone E2 nei limiti di una superficie lorda di
pavimento minore od uguale al 5% della
superficie del fondo rustico.
Sono comunque ammissibili gli
interventi previsti per le sottozone E2.
Art.
58 - SOTTOZONA E4 - Zona agricola con preesistenze insediative
Sono
definite come tali quelle aree che, caratterizzate dalla presenza di
preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri
rurali.
In
considerazione delle differenti caratteristiche delle diverse aree, le zone E4
sono ripartite in sottozone E4A ed E4B. In tali sottozone l'edificazione non è
obbligatoriamente legata alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative
dell'imprenditore agricolo e degli addetti all'azienda.
All'interno
di tali sottozone non sono utilizzabili a fini edificatori i lotti derivanti
da frazionamenti avvenuti successivamente alla data di adozione del presente
P.R.G. volti ad aumentare il numero dei lotti e dei fronti stradali.
Art.
59 - SOTTOZONA E4A - Zona agricola a diffuso carattere insediativo
Sono
definite come tali quelle aree interessate da insediamenti residenziali, di
antico o di recente impianto, che si sono consolidati lungo alcune strade di
connessione territoriale di primaria o secondaria importanza.
All'interno
di tali zone sono consentiti:
1) Gli interventi previsti dal primo
comma dell'art. 4 della L.R. 05.03.1985, n.24, ovvero:
per le costruzioni esistenti sono
ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria i restauri e la
ristrutturazione, nonché, fatti salvi già edifici di cui all'Art.10 (della L.R.
05.03.1985, n.24) e quelli comunque soggetti a vincolo monumentale e artistico,
la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità
o di tutela della pubblica incolumità; per le residenze è ammesso anche
l'ampliamento fino al volume massimo, compreso l'esistente, di mc.800.
In ogni caso l'ampliamento del volume residenziale deve
essere realizzato utilizzando l'eventuale parte rustica contigua all'edificio,
semprechè non necessaria alla conduzione del fondo; ove ciò non sia possibile
è ammessa l'utilizzazione di una parte rustica non contigua purché rientrante
nello stesso aggregato abitativo. La necessità di conservare la destinazione
d'uso della parte rustica deve essere comprovata dall'Ispettorato Provinciale
dell'Agricoltura e dal precedente punto 8 dell'art. 54;
Per
i fabbricati residenziali esistenti alla data di adozione del P.R.G., è
possibile il cambio di destinazione d’uso da residenza ad attività commerciale,
artigianale, terziaria, comunque legate alla residenza (studio, laboratorio,
negozio, ufficio, ristorante, ecc.) mantenendo il 50% minimo in termini
volumetrici con destinazione residenziale.
Inoltre
per i fabbricati residenziali esistenti di cui all’art. 4 della L.R. 24/85 è
consentita la ristrutturazione e/o ampliamento, ai fini del recupero abitativo
degli stessi, con possibilità di ricavare più unità immobiliari.
Le
sopraelevazioni sugli impianti degli edifici esistenti sono consentiti, purché
non ci sia avanzamento sul fronte stradale con le modalità di cui al 5° e 6°
comma dell’art. 31;
2) La costruzione di nuove case
d'abitazione con una volumetria massima di mc. 600, la cui area di pertinenza
dovrà corrispondere a un lotto inedificato minimo di proprietà avente
superficie non inferiore a mq. 600.
Ogni
nuova casa d'abitazione dovrà in ogni caso essere realizzata all’interno della
campitura del P.R.G..
Le
nuove case d'abitazione possono sorgere anche in aderenza ad altre, lungo il
confine del lotto, purché entrambe le unità edilizie dispongano di un lotto
minimo di pertinenza con superficie non inferiore a mq. 600.
Fatto
salvo il caso costituito dall'edificazione in aderenza ad edificio
preesistente, le nuove case d'abitazione devono sorgere ad una distanza dal
ciglio stradale non inferiore a ml. 7,50.
3) Gli ampliamenti delle attività
artigianali e commerciali preesistenti fino a un massimo del 20%
dell'esistente, per adeguamenti commerciali e artigianali.
Art.
60 - SOTTOZONA E4B - Centri rurali
Per
centri rurali si intendono quegli ambiti o quei luoghi del territorio comunale
che, per localizzazione e caratteri originari, possano consentire lo sviluppo
dei centri rurali di cui al penultimo comma dell'art. 11 della L.R. 05.03.1985,
n.24 .
All'interno
di tale sottozona sono consentiti:
1) gli interventi previsti per le
sottozone E4A;
2) la costruzione di manufatti di
carattere polifunzionale che consentano l'insediamento di attività commerciali
di modesta dimensione e attività artigianali di servizio.
3) gli ampliamenti delle attività
artigianali e commerciali preesistenti fino a un massimo del 20%
dell'esistente, per adeguamenti commerciali e artigianali.
Per l'edificazione in tali sottozone si prescrive quanto
segue:
- Indice di fabbricabilità
territoriale: non può superare 0.9 mc./mq.;
- Altezza dei fabbricati: non
può essere superiore a ml.7,50, con esclusione dei volumi tecnici. Possono
essere consentite altezze superiori sulla base di documentate esigenze
produttive;
- Distanza dai confini di proprietà:
non può essere inferiore a ml.5,00 per gli edifici residenziali e a ml.7,50 per
i manufatti di cui al precedente punto 2);
- Distanza dal ciglio della strada:
non può essere inferiore a ml.7,50;
- Distacco tra i fabbricati: non
può essere inferiore a ml.10,00. Le cabine elettriche, se necessarie, devono
essere costruite con distacchi minimi dalle strade di ml.5,00 e ml.6,00 dai
fabbricati preesistenti.
Per
gli insediamenti artigianali di servizio vigono le prescrizioni di cui al punto
10 del precedente Art.54.
Gli
interventi sono subordinati all'approvazione di un piano attuativo che preveda
la realizzazione delle opere necessarie all'urbanizzazione dell'intera zona.-
Altezze
diverse, distanze e distacchi inferiori rispetto a quanto sopra previsto
possono essere ammessi solo a seguito dell'approvazione di un piano urbanistico
attuativo con indicazioni planivolumetriche di cui all'Art. 12 della L.R.
27.06.1985, n.61.
Art.
61 - SOTTOZONA E5 - Zona agroindustriale
In
questa sottozona devono essere insediate le strutture edilizie e gli impianti,
non collegati con nesso funzionale ad uno specifico fondo rustico, destinati
alla conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o
a servizio dell'agricoltura.
Le
attrezzature per il solo commercio di prodotti prevalentemente agricoli o a
servizio dell'agricoltura, devono essere insediate esclusivamente nelle Zone D.
Nella
sottozona E5 sono consentite solo le attività di conservazione, di trasformazione
e di commercializzazione dei prodotti agricoli o a servizio dell'agricoltura.
Sono
inoltre ammesse le abitazioni del custode o del proprietario purché non
superino i mc.500 per unità produttiva. Le abitazioni devono aggregarsi e
comporsi in modo corretto agli edifici adibiti alla produzione, possibilmente
in aderenza ad essi.
La
creazione di questa sottozona deve avvenire all'interno di opportuni ambiti
delle sottozone E2, il più possibile prossimi alle sottozone E3, E4A, E4B,
garantendo la massima tutela del territorio e del paesaggio agrario.
Entro
il limite della sottozona E5 le attività agroindustriali non possono avere
carattere nocivo e/o pericoloso, fermo restando anche il divieto di deposito
di materiali maleodoranti o insalubri.
Le
attività insediabili dovranno rientrare nei parametri stabiliti dalle norme e
regolamentìi vigenti.
In
questa zona devono essere previste opere di urbanizzazione primaria e
secondaria in misura non inferiore a quanto previsto dagli Artt. 22 e 25 della
L.R. 27.06.1985, n. 1, con le integrazioni di cui all'art. 2, secondo comma,
della legge 24.03.1989, n. 122.-
I
manufatti, interni alla sottozona in tal modo determinata, devono sorgere a una
distanza maggiore o uguale a ml.500 dagli edifici di valore ambientale e
storico-monumentale, di cui al punto 7 del precedente articolo n.54,
individuati nell'apposita cartografia di piano.
Alle
domande di concessioni edilizie conseguenti all'approvazione e all'attuazione
del piano attuativo, deve essere allegata una relazione tecnica sul ciclo delle
lavorazioni previste, nonché una particolareggiata descrizione sulla
consistenza delle acque di rifiuto, dei fumi, delle esalazioni, delle polveri e
dei rumori e sui mezzi adottati per la loro neutralizzazione. Le acque di scarico,
i fumi, le esalazioni e le polveri non devono
comunque risultare nocive per l'uomo e
per l'ambiente.
Si prescrive inoltre quanto segue:
- Superficie minima del lotto:
non può essere inferiore a mq.5.000;
- Superficie coperta: non può
essere superiore al 30% della superficie fondiaria;
- Altezza massima degli edifici:
non può essere superiore a ml.7,50, esclusi i volumi
tecnici; possono essere consentite altezze superiori sulla base di documentate
esigenze
dei cicli produttivi;
- Distanza dai confini: non può
essere inferiore a ml. 20,00;
- Distanza dal ciglio della strada:
non può essere inferiore a ml. 30,00;
- Distacco tra i fabbricati: non
può essere inferiore all'altezza del fabbricato o corpo di
fabbrica più alto, con un minimo di ml.10,00. Le cabine elettriche, se
necessarie
all'azienda, possono essere costruite con distacchi minimi dalle
strade di ml. 5,00 e di
ml. 10,00 dai fabbricati.
Art.
62 - SOTTOZONA E6 - Zona di valore paesistico
Si
intendono tali quegli ambiti del territorio comunale in cui assume rilevanza
la conservazione e la valorizzazione delle aree boschive, delle macchie e
degli arbusti, dei filari e degli alberi isolati, dei corsi d'acqua, delle
strade alberate, delle banchine e degli argini dei fiumi e dei canali, etc., in
quanto costituenti siti e luoghi ai quali viene attribuito particolare valore
ambientale, paesistico e/o memoriale.
Entro
i limiti di questa sottozona è vietata qualsiasi trasformazione, anche di
modesta entità, come l'erezione di
cabine, tralicci, pali, cartelli, ecc..
Questa
sottozona deve essere mantenuta efficiente secondo le vigenti norme di legge,
le migliori regole della manutenzione forestale e agricola e attraverso la
reintegrazione immediata del patrimonio arboreo morto o abbattuto.
Entro
i limiti di questa sottozona è vietato accendere fuochi ed esplicare attività e
lavori che possano arrecare danni all'ambiente.
E'
vietato inoltre procedere a movimenti di terra, all'abbattimento di albera-
ture, alla costruzione di strade carrabili, fatta eccezione per le opere
funzionali alla manutenzione delle zone stesse.
In
questa sottozona le aree distrutte o danneggiate dal fuoco non possono cambiare
la propria destinazione e su di esse vi è assoluto divieto di compiere opere di
qualsiasi genere al di fuori del rimboschimento, del ripristino della
vegetazione e dell'eventuale totale o parziale recinzione.
ZONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI
PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE
Art.
63 - ZONA F - ZONA PER SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICI E DI INTERESSE GENERALE
La
zona di cui al titolo comprende tutte le aree destinate a spazi per attrezzature
e servizi pubblici di interesse comunale e sovracomunale.
Queste
aree sono generalmente di proprietà pubblica o possono essere preordinate
all'acquisizione, anche mediante esproprio, da parte del Comune o degli Enti
competenti.
Art.
64 - ZONA F1 - Istruzione
La zona di cui al titolo è destinata
all'insediamento delle attrezzature per l'istruzione, quali asili nido, scuole
materne, scuole elementari, scuole medie, scuole superiori, istituti universitari e parauniversitari, e alle
eventuali abitazioni per i custodi.
Nell'ambito di questa zona sono ammesse
anche le attrezzature sportive di supporto alle attrezzature scolastiche, quali
palestre, campi da tennis, ecc..
In questa zona il P.R.G. si attua
attraverso intervento diretto.
Si
prescrive inoltre quanto segue:
- Indice di fabbricabilità
fondiaria: 3,00 mc./mq.;
- Superficie coperta: non può
essere superiore al 40% per gli ampliamenti di strutture esistenti e al 30% per
le attrezzature di progetto;
- Altezza dei fabbricati: non
può essere superiore a ml.10,00, salvo esigenze particolari documentate;
- Distacco tra i fabbricati: non
può essere inferiore a ml.10,00;
- Distanza dai confini: non può
essere inferiore a ml.5,00;
- Distanza dalle strade: non può
essere inferiore a ml.5,00 o nel rispetto degli allineamenti preesistenti in
caso di ampliamento.
Per una precisa programmazione degli
interventi e per una corretta individuazione degli standard, queste zone sono
suddivise in:
Zona F1A - Istruzione dell'obbligo di
interesse urbano: zona destinata all'insediamento degli asili nido, delle
scuole materne, elementari e medie inferiori;
Zona F1B - Istruzione superiore di
interesse urbano-territoriale: zona destinata all'insediamento
delle scuole medie superiori, degli istituti universitari e parauniversitari.
Per
gli edifici residenziali esistenti in tale zona, alla data di approvazione del
P.R.G. sono sempre ammessi l'ordinaria e la straordinaria manutenzione, il
restauro e la ristrutturazione.- Gli ampliamenti sono ammessi invece una sola
volta nella misura massima del 10% (dieci) del volume esistente.- Per
l'ampliamento valgono le prescrizioni di altezza, numero dei piani e distanza
dai confini e dalle strade previste per la Zona B4.-
Art.
65 - ZONA F2 - Attrezzature comuni
La
zona di cui al titolo è destinata alle attrezzature civiche, culturali, ricreative,
agli uffici pubblici, alle attrezzature sanitarie, assistenziali e religiose,
ai pubblici servizi e ad altro a questi assimilabile.
In queste zone il P.R.G. si attua
attraverso intervento diretto.
Si
prescrive inoltre quanto segue:
- Indice di fabbricabilità
fondiaria: 3,00 mc./mq.;
- Superficie coperta: non può
essere superiore al 50% della superficie fondiaria;
- Altezza dei fabbricati: non
può essere superiore a ml.15,00, salvo esigenze particolari documentate;
- Distanza dai confini: non può
essere inferiore a ml.5,00 o a confine per le murature in aderenza. Sono
ammesse le sopraelevazioni in corrispondenza delle murature preesistenti,
fatte salve le distanze tra i fabbricati e le relative norme del Codice Civile;
- Distanza tra gli edifici: non
può essere inferiore a ml.10,00.
Qualora
i fabbricati preesistenti nei lotti finitimi all'edificio da edificare o
ampliare e prospicienti il medesimo siano ad una distanza inferiore ai ml.5,00
dal confine comune, è ammesso il rispetto dei soli ml.5,00 dal confine di
proprietà, mantenendo comunque una distanza non inferiore all'altezza del fabbricato
più alto con un minimo assoluto di ml.6,00.
Tale
possibilità, in osservanza al punto 2 del D.M. 02.04.1968, n.1444, è attuabile
esclusivamente per la parte fronteggiante pareti non finestrate.
Per
le sopraelevazioni sono ammesse le edificazioni in corrispondenza delle
murature preesistenti, mantenendo comunque una distanza non inferiore
all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di ml.6,00 per la parte
fronteggiante pareti non finestrate;
- Distanza dalle strade: non può
essere inferiore a ml.5,00 o nel rispetto degli allineamenti preesistenti in
caso di ampliamento.
Per gli edifici residenziali esistenti
in tale zona, alla data di approvazione del P.R.G. sono sempre ammessi
l'ordinaria e la straordinaria manutenzione, il restauro e la
ristrutturazione.- Gli ampliamenti sono ammessi invece una sola volta nella
misura massima del 10% (dieci) del volume esistente.- Per l'ampliamento valgono
le prescrizioni di altezza, numero dei piani e distanza dai confini e dalle
strade previste per la Zona B4.-
Le
presenti prescrizioni possono essere derogate sulla base di programmi
d'intervento (piani particolareggiati o progetti esecutivi) d'iniziativa
dell'Ente Pubblico.
Per
una precisa programmazione degli interventi e per una corretta individuazione
degli standard, queste zone sono suddivise in:
Zona F2A - Attrezzature comuni di
interesse urbano: zona destinata all'insediamento di attrezzature aventi
come bacino di utenza l'area urbana o le aree frazionali (il municipio, gli
uffici municipali decentrati, gli uffici postali, le chiese, i centri sociali
ed assistenziali, ecc.);
Zona F2B - Attrezzature comuni di
interesse urbano-territoriale: zona destinata all'insediamento di
attrezzature aventi come bacino di utenza l'area comprensoriale e provinciale
(le sedi dell'Amministrazione Provinciale, della U.L.S.S., dei consorzi di
bonifica, dell'Amministrazione dello Stato , le strutture ospedaliere, ecc.).
Nelle frazioni le attrezzature comuni previste
all'interno delle zone di cui al presente articolo possono essere realizzate da
parte di privati che al tal fine devono stipulare una specifica convenzione con
l'Amministrazione Comunale.
In questa convenzione deve essere
convenuto che:
- le quantità edificabili per le
attrezzature (sale per riunioni, uffici postali, farmacie, ambulatori e altre
funzioni similari) non possono essere inferiori al 50 (cinquanta)% della
volumetria massima ammissibile;
- l'indice edilizio fondiario non deve
superare i 2,00 mc./mq.;
- il numero dei piani non può essere
superiore a due, oltre al piano terra; i piani superiori possono assumere parziale destinazione
residenziale;
- la realizzazione delle attrezzature
collettive può essere scomputata dagli oneri di urbanizzazione.
Art. 66 - ZONA F3 - Verde pubblico
La
zona di cui al titolo è destinata alla creazione di aree verdi piantumate e
opportunamente attrezzate per il gioco dei bambini.
All'interno
di questa zona possono essere insediate anche attrezzature ricreative,
culturali e e per il ristoro.
L'insieme
delle attrezzature sopra elencate, in ogni singola area adibita a verde
pubblico, non può superare l'indice di densità fondiaria di 0,1 mc./mq..
Tali
attrezzature possono essere approntate esclusivamente dal Comune che ha facoltà
di darle in gestione a privati.
Per
un corretto dimensionamento degli standard e per una precisa programmazione
degli interventi , queste zone sono suddivise in:
Zona F3A - Verde pubblico di interesse
urbano: zona
avente come bacino di utenza l'area urbana o le aree frazionali;
Zona F3B - Verde pubblico di interesse
urbano-territoriale: zona avente come bacino di utenza l'area comprensoriale o
provinciale.
In tali zone possono essere ricavate
anche attrezzature per il turismo organizzato a cielo aperto (camping).
Per
gli edifici residenziali esistenti in tale zona, alla data di approvazione del
P.R.G., sono sempre ammessi l'ordinaria e la straordinaria manutenzione, il
restauro e la ristrutturazione. Gli ampliamenti sono ammessi invece una sola
volta nella misura massima del 10% (dieci) del volume esistente. Per
l'ampliamento valgono le prescrizioni di altezza, numero dei piani e distanza
dai confini e dalle strade previste per la Zona B4.
Art.
67 - ZONA F4 - Verde sportivo
La
zona di cui al titolo è desinata all'insediamento di attrezzature sportive e
per il tempo libero.
In
questa zona possono sorgere anche eventuali attrezzature a servizio degli impianti
(locali di ristoro e sedi di associazioni sportive), attrezzature ricettive
per gli atleti.
E'
vietata la costruzione di edifici residenziali, ad eccezione di quelli strettamente
necessari per i custodi.
L'attuazione
delle opere sopra descritte compete ai soli Enti Pubblici (Amministrazione
Comunale, Amministrazione Provinciale, Federazioni e Associazioni Sportive del
C.O.N.I.).
Con
delibera del Consiglio Comunale, il Dirigente del Settore Urbanistica e
Territorio, su parere conforme della Commissione Edilizia, può autorizzare
interventi di privati in attuazione totale o parziale delle opere previste.
Il
volume edificabile per i locali di ristoro, per le sedi delle associazioni
sportive, per le attrezzature ricettive degli atleti e per le abitazioni del
personale di custodia è
determinato in relazione alle
caratteristiche delle opere da attuare e non può superare l'indice fondiario è
di 1,5 mc./mq. ad eccezione degli interventi di iniziativa pubblica per i quali
il limite è elevato a 2,00 mc./mq..
Le
distanze tra i fabbricati devono rispettare quanto stabilito all'Art.9 dal D.M.
02.04.1968, n.1444 per le Zone C.
Si prescrive inoltre quanto segue:
- Altezza dei fabbricati: non
può superare i ml.8,00, salvo diverse documentate esigenze per quanto concerne
gli impianti sportivi coperti;
- Parcheggi primari: mq.10 ogni
100 mc. di costruzione. Per bar e ristoranti devono essere inoltre previsti
parcheggi aggiuntivi nella misura prevista dall'Art.5 del D.M. 02.04.1968,
n.1444.
Per
un corretto dimensionamento degli standard e per una precisa programmazione
degli interventi , queste zone sono suddivise in:
Zona F4A - Verde sportivo di interesse
urbano:
zona destinata all'insediamento di attrezzature aventi come bacino di utenza
l'area urbana o le aree frazionali (palestre, piscine, campi sportivi
all'aperto, percorsi attrezzati ecc.).;
Zona F4B - Verde sportivo di interesse
urbano-territoriale: zona destinata all'insediamento di attrezzature per le
grandi manifestazioni o aventi come bacino di utenza l'area comprensoriale o
provinciale (stadi, palazzetti dello sport, velodromi, ecc.).
Per
gli edifici residenziali esistenti in tale zona alla data di approvazione del
P.R.G., è sempre consentita la straordinaria manutenzione con adeguamenti
igienico sanitari.-
Art.
68 - ZONA F5 - Verde ambientale
Nella
zona di cui al titolo deve essere programmata la messa a dimora, a carico
dell'Amministrazione Comunale, di piante arboree e arbustive al fine di
ricreare, o creare ex novo, condizioni naturalistiche o vegetazionali che concorrano
alla riqualificazione di particolari ambiti della città e del territorio agricolo.
La piantumazione di tali zone deve essere oggetto di specifici progetti e deve
avvenire utilizzando le piante arboree e arbustive di cui al punto 15 del
precedente Art.54.
All'interno
di questa zona possono essere predisposti percorsi pedonali e piste ciclabili.
La
messa a dimora delle piante arboree deve avvenire a una distanza non inferiore
a ml.10,00 dal ciglio delle strade.
Per
gli edifici residenziali esistenti in tale zona alla data di approvazione del
P.R.G., è sempre consentita la straordinaria manutenzione con adeguamenti
igienico sanitari.-
Art.
68 bis- Zone F5B- Verde privato vincolato
Nelle zone di verde privato vincolato
sono consentite solo opere di manutenzione e di potenziamento del verde e delle
alberature esistenti. Sono vietati gli abbattimenti degli alberi ad essenza
pregiata; possono invece essere abbattuti gli alberi da frutto in genere e gli
alberi a legno dolce, del tipo ceduo, o con un ciclo vegetativo breve. Per gli
abbattimenti per altro dovrà essere fatta richiesta documentata al Comune. Per
le zone rimaste libere dall’abbattimento degli alberi dovrà, in ogni caso,
essere proposta una nuova piantumazione.
La
zona di cui al titolo è vincolata alla conservazione, all'ampliamento o alla
creazione ex-novo di spazi pubblici per la sosta dei veicoli e delle persone.
Gli
ambiti di pertinenza dei parcheggi, individuati nelle tavole di P.R.G., hanno
carattere indicativo e in fase di esecuzione possono essere oggetto di limitate
modifiche per l'eventuale non corrispondenza delle indicazioni cartografiche
con lo stato di fatto.
Nelle
aree di espansione residenziale e in quelle di completamento la profondità dei
parcheggi non può essere inferiore a ml.5,50; nelle aree produttive non può
essere inferiore a ml.8,00.
e
opere previste dal presente articolo si attuano con intervento diretto, ad
esclusione dei parcheggi multipiano, anche sotterranei, per i quali deve essere
preventivamente approvato uno strumento urbanistico attuativo.
er
un corretto dimensionamento degli standard e per una precisa programmazione
degli interventi , queste zone sono suddivise in:
Zona F5A - Parcheggi di interesse
urbano:
zona destinata a parcheggi aventi un bacino di utenza di quartiere o
frazionale;
Zona F5B - Parcheggi di interesse
urbano-territoriale: zona destinata a parcheggi aventi un bacino di utenza
urbano, organizzati anche su più livelli.
Qualora
l’area sia di pubblica proprietà previa approvazione di uno strumento
urbanistico attuativo, è consentita la realizzazione di parcheggi multipiano
adeguandosi all’indice fondiario delle zone produttive D1.
La
zona di cui al titolo è vincolata alla conservazione, all'ampliamento e alla
nuova creazione di spazi pubblici per la circolazione dei pedoni.
I
percorsi devono essere attuati in conformità alle prescrizioni stabilite
dall'Amministrazione Comunale e devono essere adeguatamente alberati utilizzando
le piante arboree e arbustive di cui al punto 15 del precedente Art.54.
Per
i privati la cessione gratuita all'Amministrazione Comunale di un'area
destinata a percorso pedonale determina la possibilità di conteggiare la medesima
a fini edificatori secondo gli indici della zona omogenea adiacente al percorso
stesso, senza che questo determini particolari vincoli di distanza.
In
assenza della cessione, di cui al comma precedente, gli edifici devono sorgere
a una distanza dal percorso pari alla loro altezza con un minimo di ml.5,00.
Art.
71 - Zona per attrezzature tecnologiche di interesse pubblico
La
zona di cui al titolo è vincolata all'insediamento delle attrezzature per il
funzionamento delle reti tecnologiche primarie, dei servizi comunali e di
altri enti pubblici. Al suo
interno possono essere realizzati depuratori, inceneritori, torri
piezometriche, cabine S.I.P. ed
E.N.E.L., depositi, magazzini, officine, ecc.
Si prescrive inoltre quanto segue:
- Distanza dai confini di proprietà:
non può essere inferiore a ml.5,00;
- Altezza dei fabbricati: non
può superare i ml.10,00;
- Distacco tra i fabbricati: non
può essere inferiore a ml.10,00.
La
Commissione Edilizia Comunale deve definire di volta in volta i vincoli
stereometrici da rispettare in relazione alle esigenze di funzionalità delle
singole attrezzature che devono essere insediate.
E'
consentita la soprelevazione o sistemazione di attrezzature esistenti, anche a
distanze diverse da quelle sopracitate, con un minimo di ml.6,00 dai fabbricati.
Eventuali
deroghe possono essere consentite in presenza di comprovate necessità tecniche
e funzionali dei singoli impianti e delle singole attrezzature.
Art.
72 - Zona per attrezzature militari, cacerarie e per la protezione civile
La
zona di cui al titolo è vincolata all'insediamento di attrezzature militari,
carcerarie e per al protezione civile o per altre attrezzature a queste
assimilabili.
In
queste zone l'intervento spetta unicamente ai Ministeri competenti.
La
zona di cui al titolo è vincolata al funzionamento e all'ampliamento delle
attrezzature cimiteriali.
In
questa zona deve essere garantito il pieno rispetto dei regolamenti di polizia
mortuaria.
La
zona di cui al titolo è vincolata all'insediamento delle attrezzature e degli
impianti necessari alla partenza, all'arrivo e allo stazionamento degli aeroplani
e dei passeggeri.
In
tale zona possono inoltre essere previsti: uffici pubblici e privati a servizio
delle attività aeroportuali, impianti ed attività a servizio dell'aeroporto
(negozi, bar e ristoranti, officine, garages, distributori, parcheggi per
auto), alloggi per il personale di custodia o di servizio con un limite di
mc.500 per unità abitativa.
Entro
il perimetro di questa zona le attività non possono avere carattere nocivo e/o
pericoloso e non può essere depositato materiale maleodorante o insalubre.
L'utilizzazione
della zona può avvenire solo a seguito dell'approvazione di un piano
urbanistico attuativo che preveda opere
di urbanizzazione primaria e secondaria in misura non inferiore a quanto
previsto dall'Art.25 della L.R. 27.06.1985, n.61, con le integrazioni di cui
all'Art.2, secondo comma, della Legge 24.3.1989, n.122.
Si prescrive inoltre quanto segue:
- Altezza dei fabbricati: non
può essere superiore a ml.10,00, escluse le torri di controllo ed i volumi
tecnici; possono essere consentite altezze superiori sulla base di documentate
esigenze;
- Distanza dai confini: non può
essere inferiore a ml.10,00;
- Distanza dal ciglio della strada:
non può essere inferiore a ml.20,00;
- Distacco tra i fabbricati: non
può essere inferiore all'altezza del fabbricato o corpo di fabbrica più alto,
con un minimo di ml.10,00.
Art.
75 - Zona ferroviaria e fasce di rispetto
La
zona di cui al titolo comprende le aree destinate alla ferrovia e alle attrezzature
di sua pertinenza.
In
queste zone l'intervento spetta unicamente alla Pubblica Amministrazione e alla Azienda Ferroviaria ed è riservato
alle opere e alle costruzioni connesse con l'esercizio del traffico
ferroviario.
Gli
edifici esistenti o di progetto a lato delle linee ferroviarie, devono rispettare
le prescrizioni del D.P.R. 11.07.1980, n.753.
Le
strade sono classificate nel seguente modo:
- Viabilità territoriale:
all'interno di questa categoria ricadono tutte le infrastrutture viarie di
connessione territoriale quali autostrade, strade statali o provinciali;
- Viabilità comunale:
all'interno di questa categoria ricadono le strade che connettono città e
frazioni.
Queste
strade a loro volta sono ripartite in:
a) Viabilità primaria: quella su
cui si sviluppa il traffico di scorrimento esterno al centro urbano; la
larghezza minima della sede carrabile deve essere non inferiore a ml.7,50 +
1,80 +1,80;
b) Viabilità secondaria: quella
su cui si sviluppano i collegamenti interni agli insediamenti residenziali; la
larghezza minima della sede carrabile deve essere non inferiore a ml.7,00 +
1,80 + aiuola alberata 1.50 + 1,80 per le zone residenziali, a ml. 10,00 +
1,50 + aiuola alberata 1.50 + 1,50 per
le zone produttive industriali e commerciali.
c) Viabilità di servizio: quella
che consente l'accesso ai singoli edifici o alle attrezzature; la larghezza
minima della sede carrabile deve essere non inferiore a ml.6,00 + 1,20 + 1,20.
Per
le strade esistenti si fa riferimento al Piano della Viabilità Generale
adottato dalla Amministrazione Comunale.
La
localizzazione dei tracciati viari deve essere considerata come indicativa.
In fase di esecuzione essi possono
subire contenute modifiche dovute alla eventuale non corrispondenza delle
indicazioni cartografiche con lo stato di fatto.
Prima
di dare inizio ai lavori, i tracciati definiti sull'area con punti fissi di linee
e di livello devono essere approvati con sopralluogo dei tecnici dell'Ufficio
Tecnico Comunale.
Le
opere previste dal presente articolo sono soggette a concessione.
Art.
77 - Zone di rispetto stradale e fluviale
Nelle
fasce di cui al titolo è vietata ogni nuova costruzione.
Queste
zone sono, di norma, destinate all'agricoltura; entro tali fasce sono consentite
le ristrutturazioni e gli ampliamenti di edifici esistenti, ai sensi dell'Art.7
della L.R. 05.03.1985, n.24, e degli edifici ad uso produttivo e commerciale ai
sensi della L.R. 12.01.1982, n.1. Gli ampliamenti e/o sopraelevazioni devono
essere eseguiti nel rispetto dell’allineamento del fabbricato oggetto
d’intervento e senza comportare
avanzamento dell’edificio sul fronte stradale come previsto dall’Art. 27
L.R. 61/85 e dall’Art. 7 della L.R. 24/85, fatto salvo comunque quanto previsto
dal successivo punto 2) e dal vigente Codice della Strada.
Le
aree comprese nelle zone di rispetto stradale e fluviale sono computabili, ai
fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse.
E'
sempre ammesso l'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima
interna di ml.2,70.
Nel
recupero del patrimonio edilizio esistente sono ammesse le modifiche di
destinazioni di uso conseguenti alle previsioni dei Piani di Commercio o dei
Pubblici Esercizi.
In
tali casi devono essere predisposti i Piani di Recupero, di cui all'Art.15
della L.R. 27.06.1985, n.61, e le zone nelle quali insistono gli edifici sono
automaticamente dichiarate degradate con l'atto del Consiglio Comunale che
delibera l'ambito territoriale del Piano di Recupero; devono in ogni caso essere
realizzati gli standard minimi previsti dal D.M. 02.04.1968, n.1444 e dalla
L.R. 27.06.1985 n.61.
Nelle
diverse fasce di rispetto sono consentite le seguenti opere:
1) Fasce di rispetto stradale:
in queste zone possono esservi:
ampliamenti delle strade di cui fanno
fregio o delle strade di servizio, impianti di verde decorativo,
canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche (fognature, acquedotti, linee
elettriche, metanodotti, ecc.), impianti per la distribuzione di carburanti,
cabine di trasformazione elettrica.
La
messa a dimora di nuove piante arboree deve avvenire a una distanza non
inferiore a ml.10,00 dal ciglio della strada
Le distanze da osservarsi nelle
edificazioni sono specificate distintamente nelle varie zone omogenee.
Per
le zone agricole vale quanto prescritto nel D.M. 01.04.1968, n.1404.
2) Rispetto fluviale: in queste
zone sono consentite soltanto le opere necessarie alla manutenzione ed al
potenziamento delle alberature, del verde esistente, alla sistemazione
idrogeologica dei terreni e alla costruzione dei manufatti necessari per la
sorveglianza e la regolazione del regime idraulico.
La
fascia di rispetto misurata a partire dall'unghia a campagna dei fiumi e degli
scoli viene così determinata:
Fiume
Adige - Canalbianco e Collettore Padano mt. 50 per Zone A, B, C, D, E ed F con
l'esclusione del rispetto degli allineamenti
preesistenti nelle zone A e B.-
Relativamente
alla fascia di rispetto riguardante: gli scoli Valdentro, Adigetto, Campagna
Vecchia, Ceresolo, Rezzinella, Pestrina, Borsea ml. 15.00 in applicazione del
Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22.03.1900 n° 195 e della L.
07.07.1902 n° 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, Regolamento
08.05.1904 n° 368, è comunque possibile nei fabbricati preesistenti, eseguire
sopraelevazioni sulle murature esistenti e/o ampliamenti in rispetto
all’allineamento del fabbricato in oggetto senza avanzare rispetto allArgine
del Canale. Per quanto riguarda gli
scoli predetti viene confermata la fascia di rispetto di mt. 15.00 ad esclusione delle zone B prospettanti
il corso d’acqua.
Ai sensi dell’Art.25 della L.R. n.
61/85 all’interno di tali fasce possono essere collocate le superfici a
servizio di opere di urbanizzazione che non comportano l’edificazione di
manufatti sopra il livello stradale, previo parere favorevole delle autorità
competenti.
Art.77 bis- Zona umida
dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art.139,
punto
a) D.L.490/1999, approvata con delib. G.R.V. n.1325 del 25/5/01.
In detta area, i proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo, non possono determinare distruzioni, né introdurvi
modificazioni che rechino pregiudizio all’aspetto esteriore che è oggetto di
protezione. Essi pertanto hanno l’obbligo di sottoporre alla competente
Autorità i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al
fine di ottenere la preventiva autorizzazione.
Per la superficie interessata dalla zona umida, nonché dalla
fascia circostante la medesima, per una profondità di m.50.00 a partire dal suo
limite(vedi planimetria allegata alla delib. di G.R.V. n°1325/01) , oltre a
sussistere le prescrizioni soprariportate, è vietata qualsiasi forma di
edificazione nonché la modifica delle rive e l’abbattimento o danneggiamento
della vegetazione arbustiva ed arborea spontanea esistente; è consentita l’ordinaria
manutenzione.
E’ consentito altresì l’eventuale espianto delle aree limitrofe
attualmente utilizzate per arboricoltura specializzata da frutto, previa
richiesta di parere.
Nelle
zone di cui al titolo è vietato qualsiasi tipo di costruzione. Esse possono
essere utilizzate esclusivamente per l'eventuale ampliamento delle strutture
cimiteriali.
Per
gli edifici residenziali esistenti al loro interno, alla data di adozione del
P.R.G., è ammesso il restauro, la ristrutturazione e l'ampliamento, fino ad un
massimo del 10% della cubatura esistente, per una sola volta.
Nei
casi di ampliamento degli edifici residenziali devono essere rispettate le
norme e i vincoli di altezza, di numero dei piani, di distanza dai confini e
dalle strade, previste per le Zone B4.
Ai sensi dell’Art.25 della L.R. n.
61/85 al’interno di tali fasce possono essere collocate le superfici a servizio
di opere di urbanizzazione che non comportano l’edificazione di manufatti sopra
il livello stradale, previo parere favorevole dellec autorità competenti.
Art.
79 - Zona di rispetto del depuratore
In
questa zona è vietata la edificazione di qualsiasi manufatto che non sia a
stretto servizio dell'impianto di depurazione.
Ai sensi dell’Art.25 della L.R. n.
61/85 al’interno di tali fasce possono essere collocate le superfici a servizio
di opere di urbanizzazione che non comportano l’edificazione di manufatti sopra il livello stradale,
previo parere favorevole delle autorità competenti.
Art.
79 bis - Zona di rispetto elettrodotti
Nelle planimetrie di P.R.G. in scala
1:5000 e 1:2000 sono indicati gli
elettrodotti in cavo aereo con tensione nominale uguale o superiore a 132 kV e
la relativa fascia di rispetto che è stata determinata secondo quanto previsto
dall’art.4 della L.R.27/93 come integrata dalla delibera di G.R.V. n°1526
dell’11 aprile 2000 (per terna singola 50 ml. a partire dalla proiezione sul
terreno dell’asse centrale della linea e riferita a ciascun lato della linea
stessa).Considerato che non si conoscono le caratteristiche specifiche di tali
elettrodotti(doppia terna non ottimizzata ecc…) si potrà applicare una distanza
inferiore come previsto dalla delibera di G.R.V. n°3407 del 27 ottobre 2000
qualora la linea rientri nelle caratteristiche tecniche indicate nella tabella
allegata alla delibera stessa come attestato dall’A.R.P.A.V. In questa zona è
vietata l’edificazione di qualsiasi manufatto.
VARIE
Art.
80 - Stazioni di servizio
Le
attrezzature di cui al presente articolo riguardano gli impianti per la distribuzione
dei carburanti con i relativi depositi, le pensiline e le piccole costruzioni
di servizio.
L'insediamento
di queste attrezzature è consentito in tutte le zone omogenee, ad eccezione delle zone A.
Si
prescrive inoltre quanto segue:
- Superficie del lotto: non può
essere inferiore a mq.1000;
- Indice di fabbricabilità fondiaria:
0,7 mc./mq.;
- Altezza dei fabbricati: non
può superare i ml.7,00.
Ogni
struttura e apparecchiatura, infissa al suolo, deve trovarsi ad una distanza
non inferiore a ml. 5,50 dal limite di proprietà.
La
localizzazione dei distributori G.P.L. e metano è ammessa esclusivamente nelle
zone produttive D e nelle aree di rispetto stradale esterne al perimetro del
centro edificato.
Per
le attrezzature realizzate anteriormente alla data di adozione del P.R.G., e
che si trovino in contrasto con le presenti norme, sono consentite solo le
opere di manutenzione intese a garantire la sicurezza degli impianti.
Art.80
bis Ripetitori radiofonici e televisivi, stazioni radiobase per telefonia
mobile, ponti radio
Il presente articolo ha ad oggetto l’installazione e
le procedure di controllo di impianti e/o sistemi fissi per telecomunicazioni e
radiotelevisivi, che di seguito vengono chiamati impianti.
In
particolare sono regolamentati i seguenti impianti:
q
Emittenti radiofoniche;
q
Emittenti televisive;
q
Stazioni radiobase per la telefonia mobile;
q
Ponti radio;
Tutti gli impianti
dovranno essere compatibili con le esigenze della circolazione stradale,
della tutela paesaggistica, ambientale, monumentale e delle zone archeologiche
e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia. In
particolare, dovrà essere assicurata in sede di localizzazione e progettazione
la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare
pregio con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici e
architettonici.
I suddetti
impianti, comprensivi di eventuali manufatti per l’alloggiamento delle
apparecchiature, sono da considerare a tutti gli effetti apparecchiature
tecnologiche e pertanto non sono soggette agli indici edilizi ed ai parametri
geometrici di cui all’art.5 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione
La Commissione Edilizia deve
definire di volta in volta tenuto conto delle necessità tecniche e funzionali
dei singoli impianti e delle singole attrezzature, i vincoli urbanistici
(altezze, distacchi da confini/fabbricati e tipologia).
Sono fatti salvi i limiti e le
distanze imposte dal Codice Civile, le altezze massime previste dalla normativa
in materia di navigazione aerea ed ogni altra norma statale o regionale in
materia.
a) Gli impianti possono essere installati:
1.
Nelle zone produttive;
2.
Nei Piani Attuativi a destinazione Industriale, Commerciale
o Artigianale;
3.
Nelle zone agricole;
4.
Nelle zone per attrezzature comuni;
Nelle altre Zone di cui alle presenti norme
l’installazione potrà avvenire solo con motivava decisione del Dirigente dell’Area Territorio, sentita
la Commissione Edilizia e per motivi di accertati di garanzia del pubblico
servizio, previo impegno a salvaguardare le norme di cui all’Art.45 bis.
b) Gli impianti non possono essere installati in
prossimità dei seguenti siti sensibili indipendentemente dalla destinazione
urbanistica di zona:
1.
Scuole
e relative aree di pertinenza;
2.
Ospedali,
Case di cura ed altri edifici assimilabili per destinazione d’uso;
3.
Edifici
di particolare valore storico, artistico ed architettonico;
4.
Parchi
ed aree per gioco e lo sport.
Sono
ammesse costruzioni interrate fino al piano di campagna, qualora siano pertinenti
ed accessorie ad edifici fuori terra.
Tali
costruzioni possono essere realizzate a confine; non devono in ogni caso
occupare le fasce di rispetto stradale.
Art.
82 - Impianti sportivi privati
E'
consentita la costruzione di impianti sportivi privati a servizio della residenza,
dell'associazionismo sportivo, di attività commerciali e turistiche alberghiere,
in tutte le zone omogenee ad esclusione delle zone E5, E6, e in tutte le zone per attrezzature e servizi pubblici di
interesse generale.
Nelle
zone residenziali gli impianti devono essere ricavati nell'area di stretta
pertinenza del fabbricato principale.
Devono
essere rispettate le distanze previste dalle singole zone.
Per
gli interventi nelle aree non residenziali si prescrive inoltre quanto segue:
- Indice di fabbricabilità
fondiaria: 0,4 mc./mq.;
- Altezza dei fabbricati: non
può superare ml.8,00, salvo diverse documentate esigenze per quanto concerne
gli impianti sportivi coperti;
- Distacco dai confini e dai
fabbricati: ml.10,00.
La
costruzione degli impianti sportivi privati, nelle aree di completamento, si
attua con intervento diretto ed è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione
primaria.
In
tutte le altre zone è subordinata all'approvazione di un Piano Guida o
all'approvazione di un piano urbanistico attuativo.
Art.
83 - Coperture mobili (stralciato)
Art.
84 - Discarica controllata
L'apertura
di una discarica, sia di iniziativa comunale che privata, è sottoposta a
concessione deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il parere delle autorità
competenti.
La
domanda di concessione, oltre a quanto previsto dalla L.R. n° 33 e successive
modifiche ed integrazioni, deve essere accompagnata da un “Piano di scarico”
comprendente la documentazione e gli elaborati di seguito descritti:
a) planimetria e sezioni in numero
sufficiente e in scala adeguata, comunque non inferiore a 1:2000, completa di
curve di livello, relative allo stato del terreno prima della discarica e a
discarica completata, con indicazione del volume di scarico per singoli
settori, qualora il riempimento della discarica sia appunto previsto per settori;
b) fotografie in numero sufficiente per
la completa ricognizione dell'area;
c) relazione sullo stato idrogeologico
del sottosuolo, completa del necessario numero di carotaggi e sullo stato
delle acque superficiali o incanalate;
d) relazione sui modi e i tempi di
funzionamento della discarica, comprensiva di eventuali disposizioni
particolari per accesso, ripianamento, sicurezza, ecc.;
e) progetto di sistemazione finale del
terreno nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, completo
della messa in essere di humus vegetale, di cotica erbosa, di piantumazioni o
di quanto altro necessario per garantire la rapida ricostruzione di una
situazione geologicamente stabilizzata, utilizzando piante erbacee, arbustive
ed eventualmente arboree locali;
f) relazione economica con
l'indicazione delle spese necessarie per la suddetta sistemazione finale e il
relativo piano finanziario.
g)
relazione dettagliata sugli accorgimenti da adottare in corso d’opera
per la salvaguardia ambientale.