TITOLO I°

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

CAPO I°

APPLICAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

 

Art. 1 - Richiamo alle disposizioni di legge

 

Le presenti norme regolano la disciplina urbanistica del territorio comu­nale di Rovigo ai sensi leggi sottocitate:

 

-           Legge 01.06.1939, n.1089;

-           Legge 29.06.1939, n.1497;

-           Legge 17.08.1942, n.1150 con successive modifiche e integrazioni;

-           Legge 03.11.1952, n.1902;

-           Legge 10.02.1953, n.63;

-           Legge 29.09.1964, n.847;

-           Legge 05.07.1966, n.517;

-           Legge 06.08.1967, n.765;

-           Circ. Ministeriale LL.PP. 28.10.1967, n.3210;

-           D.M. LL.PP. 01.04.1968, n.1404;

-           D.M. LL.PP. 02.04.1968, n.1444;

-           Legge 19.11.1968, n.1187;

-           Legge 22.10.1971, n.865;

-           Legge 28.0.1977, n.10;

-           Legge 03.01.1978, n.1;

-           Legge 05.08.1978, n.457;

-           Legge Regionale 29.12.1978, n.73;

-           Legge Regionale 31.05.1980, n.80;

-           Legge Regionale 05.03.1985, n.24;

-           Legge Regionale 27.06.1985, n.61;

-           Legge Regionale 11.03.1986, n.9;

-           Legge 05.03.1990, n° 46;

-           D.P.R. 09.01.1991, n° 447;

-           Legge 09.01.1991, n° 10;

-           Legge regionale 30.07.1996, n° 21;

-           Legge 09.01.1989, n° 13

-           Legge 23.12.1996, n° 662;

-           D.L. n° 67 convertito in L. n° 135/97, artt. 11,12.

Allo scopo di regolare le attività edilizie e urbanistiche nell'ambito delle singole zone nelle quali il territorio comunale è stato suddiviso, ogni intervento relativo ad edifici, siano essi nuove costruzioni, ricostruzioni, modifiche e ampliamenti di qualsiasi natura ed entità, e ogni altro intervento di trasformazione dell'assetto fisico e funzionale del territorio, deve rispettare le prescrizioni di carattere generale e particolare previste dalle presenti "Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G." e le disposizioni contenute nel "Regolamento Edilizio Comunale".-


 

Art. 2 - Disposizioni generali

 

Le disposizioni generali riguardanti le autorizzazioni e le concessioni a costruire, il funzionamento della Commissione Edilizia, l'esecuzione delle opere, la statica e la sicurezza degli edifici e dei cantieri, l'igiene, le sanzioni, ecc. sono pertinenti al Regolamento Edilizio.

Le presenti "Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G." prevalgono in caso di discordanza, sulle disposizioni del "Regolamento Edilizio Comunale " e del "Regolamento di Igiene".

 

 

Art. 3 - Elaborati di progetto del Piano Regolatore Generale

 

Al P.R.G. sono allegati i seguenti elaborati di analisi:

 

1)        Tav. 1.1

           Ambiti amministrativi sovracomunali - scala 1/50.000;

 

2)        Tav. 1.2a

3)        Tav. 1.2b

           Ambiti amministrativi comunali - scala 1/10.000;

 

4)        Tav. 2.1a

5)        Tav. 2.1b

           Catasto Veneziano 1775 - Capoluogo e sobborghi;

 

6)        Tav. 2.1c

            Catasto Veneziano 1775 - Frazioni;

 

7)        Tav. 2.1d

            Catasto Veneziano 1775 - Frazioni;

 

8)        Tav. 2.2a

            Catasto Napoleonico 1813 - Capoluogo;

 

9)        Tav. 2.2b

            Catasto Napoleonico 1813 - Frazioni;

 

10)      Tav. 2.2c

            Catasto Napoleonico 1813 - Frazioni;

 

11)      Tav. 2.3a

            Catasto Austriaco 1842 - Capoluogo;

 

12)      Tav. 2.3b

            Catasto Austriaco 1842 - Frazioni;

 

 

 

 

13)      Tav. 2.3c

            Catasto Austriaco 1842 - Frazioni;

 

14)      Tav. 2.4a

            Catasto Austro-Italiano 1880-1926 - Capoluogo;

 

15)      Tav. 2.4b

            Catasto Austro-Italiano 1880-1926 - Frazioni;

 

16)      Tav. 2.4c

            Catasto Austro-Italiano 1880-1926 - Frazioni;

 

17)      Tav. 3

            Programmazione e pianificazione a livello superiore - scala 1/50.000;

 

18)      Tav. 4a

19)      Tav. 4b

            Mosaico degli strumenti urbanistici generali vigenti - scala 1/25.000;

 

20)      Tav  5a

21)      Tav. 5b

22)      Tav. 5c

            Pianificazione e programmazione comunali in atto - scala 1/5.000;

 

23)      Tav. 6.1a

24)      Tav. 6.1b

25)      Tav. 6.1c

            Destinazioni d'uso prevalenti dell'edificato - scala 1/5.000;

 

26)      Tav. 6.2a1

27)      Tav. 6.2a2

28)      Tav. 6.2a3

            Classe d'età degli edifici - scala 1/5.000;

 

29)      Tav. 6.2b1

30)      Tav. 6.2b2

31)      Tav. 6.2b3

            Numero dei piani degli edifici residenziali - scala 1/5.000;

 

32)      Tav. 6.2c1

33)      Tav. 6.2c2

34)      Tav. 6.2c3

            Tipologie degli edifici residenziali - scala 1/5.000;

 

35)      Tav. 6.2d1

36)      Tav. 6.2d2

            Distribuzione territoriale degli alloggi - scala 1/10.000;

 

 

 

37)      Tav. 6.3a

38)      Tav. 6.3b

39)      Tav. 6.3c

            Attività e attrezzature primarie - scala 1/5.000;

 

40)      Tav. 6.4a

41)      Tav. 6.4b

42)      Tav. 6.4c

            Attività e attrezzature secondarie - scala 1/5.000;

 

43)      Tav. 6.5a

44)      Tav. 6.5b

45)      Tav. 6.5c

            Attività e attrezzature terziarie - scala 1/5.000;

 

46)      Tav. 7a

47)      Tav. 7b

48)      Tav. 7c

            Infrastrutture di collegamento - scala 1/5.000;

 

49)      Tav. 8a

50)      Tav. 8b

51)      Tav. 8c

            Opere di urbanizzazione - Infrastrutture tecnologiche a rete - scala 1/5.000;

 

52)      Tav. 9a

53)      Tav. 9b

54)      Tav. 9c

            Opere di urbanizzazione - Serv. e imp. di int. comune - scala 1/5.000;

 

55)      Tav. 10.1

            Carta geomorfologica - scala 1/10.000;

 

56)      Tav. 10. 1a

            Carta del microrilievo - 1/10.000;

 

57)      Tav. 10.2

            Carta geolitologica e ubicazione delle analisi - scala 1/10.000;

 

58)      Tav. 10.3

            Classificazione agronomica dei terreni - scala 1/10.000;

 

59       Tav. 10.4

            Carta Idrogeologica - scala 1/10.000;

 

60)      Tav. 10.5

            Colture intensive e di pregio - scala 1/10.000;

 

 

 

61)      Tav. 10.6

            Tutela degli investimenti e dell'integrità del territorio - scala 1/10.000;

 

62)      Tav. 10.7

            Classificazione socio-economica delle aziende agricole - scala 1/10.000;

 

63)      Tav. 10.9

            Carta delle penalità ai fini edificatori - scala 1/10.000;

 

64)      Tav. 11a

65)      Tav. 11b

66)      Tav. 11c

            Vincoli e servitù - scala 1/5.000;

 

67)      Tav. 12a

68)      Tav. 12b

69)      Tav. 12c

            Beni culturali - scala 1/5.000.

 

            Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati di progetto:

 

70)      Tav. 13.1a (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i)

71)      Tav. 13.1b (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto  i)

72)      Tav. 13.1c (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto  i)

 

            P.R.G. Zonizzazione territorio comunale - scala 1/5.000;

 

73)      Tav. 13.3a (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i)

74)      Tav. 13.3b (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i)

 

            Zonizzazione Rovigo Capoluogo - scala 1/2.000;

 

75)      Tav. 13. 3c

            Zonizzazione Concadirame - (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i) 1/2.000;

 

76)      Tav. 13. 3d

            Zonizzazione Granzette - (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i) 1/2.000;

 

77)      Tav. 13. 3e

            Zonizzazione Boara Polesine - (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i) 1/2.000;

 

78)      Tav. 13. 3f

            Zonizzazione Mardimago - (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i) 1/2.000;

 

79)      Tav. 13. 3g

            Zonizzazione Roverdicrè - (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i) 1/2.000;

 

 

80)      Tav. 13. 3h

            Zonizzazione Sarzano - (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i)  1/2.000;

81)      Tav. 13. 3i

            Zonizzazione Buso - (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i)  1/2.000;

 

82)      Tav. 13. 3l

            Zonizzazione Grignano Polesine - (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i)  1/2.000;

 

83)      Tav. 13. 3m

            Zonizzazione Spianata - (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i)  1/2.000;

 

84)      Tav. 13. 3n

            Zonizzazione Borsea - (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i)  1/2.000;

 

85)      Tav. 13. 3o

            Zonizzazione S.Apollinare - (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i)  1/2.000;

 

86)      Tav. 13. 3p

            Zonizzazione Fenil del Turco - (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i)  1/2.000;

 

87)            Regolamento Edilizio;

 

88)            NormeTecniche di Attuazione (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto l);

 

88 a)            Schede relative agli edifici di valore ambientale - Art.10 L.R.24/85

 

89)            Relazione P.R.G.;

 

90)            Relazione Illustrativa delle Carte Tematiche Geologiche e Idrogeologiche.

 

            Ove dovessero emergere discordanze nelle indicazioni risultanti dalle diverse planimetrie, si considerano prevalenti quelle contenute nella planimetria redatta in scala maggiore.


 

CAPO II°

 

DEFINIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE E PRESCRIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

 

 

Art. 4 - Indici urbanistici

 

Superficie territoriale: la superficie della porzione di territorio che è oggetto di intervento urbanistico attuativo, considerata al netto sia delle superfici destinate ad uso pubblico dal P.R.G, sia delle aree sottratte per motivi ecologico-ambientali o per divieti all'uso edilizio disposti ex legge.

 

Superficie fondiaria: la superficie reale del lotto, derivante da rilievo topografico, al netto degli spazi di uso pubblico esistenti e previsti dal P.R.G. (strade, piazze, fossi e scarpate relative, ecc.), misurata in proiezione orizzontale.

 

Indice di fabbricabilità fondiaria: il volume massimo, espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria.

 

Densità edilizia fondiaria: il rapporto tra il volume massimo costruibile e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente.

 

Indice di fabbricabilità territoriale: il volume massimo costruibile, espresso in metri cubi, per ogni metro quadrato di superficie territoriale.

 

Densità edilizia territoriale: il rapporto tra il volume massimo costruibile e la totalità della superficie del territorio interessato dall'intervento; tale indice va applicato solo in sede di strumento urbanistico attuativo: piano particolareggiato, piano di lottizzazione, piano di zona per l'edilizia economica e popolare, piano per insediamenti produttivi e nella predisposizione dei piani richiesti per le "Aree-programma" e di "Coordinamento urbanistico", finalizzati al riordino ed allo sviluppo urbano.

 

Indice di utilizzazione fondiaria: si intende la massima superficie lorda utile, espressa in mq., costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria.

 

            Gli indici di cui alle presenti norme rappresentano sempre gli indici massimi utilizzabili.

            Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione territoriale si applicano nella progettazione di intervento edilizio diretto.

            Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria si applicano nella progettazione di intervento edilizio diretto.

            Nelle zone residenziali di progetto il volume di ogni nuova costruzione non può essere inferiore al 75% di quello corrispondente alla densità edilizia fondiaria prevista per il lotto di pertinenza.

 

 

 

 

Art. 5 - Indici edilizi - Parametri geometrici

 

A) Superficie utile: la somma delle superfici di pavimento di tutti i piani fuori terra, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, pilastri, di eventuali scale interne e vani ascensore, di logge, balconi e porticati.

            Nel computo della superficie utile abitabile delle unità residenziali vanno inclusi:

a) gli attici, i sottotetti abitabili o le parti di sottotetto con altezza maggiore di ml. 2,00 e

    altezza media misurata dal pavimento all'intradosso della struttura di copertura,  

     maggiore di ml. 2,20;

b) corpi a sbalzo chiusi;

c) le logge e i balconi per le loro parti rientranti oltre i ml. 1,50.

 

            Dallo stesso computo sono esclusi:

 

d) le superfici per servizi ed accessori comprendenti:

- cantinole, soffitte, volumi tecnici, centrali termiche e altri locali a stretto servizio della

   residenza;

- autorimesse singole e collettive;

- androni di ingresso  e porticati liberi;

- logge e balconi;

   purchè la somma di tali superfici (la superficie complessiva non residenziale) sia   

   contenuta entro il 50% della superficie utile abitabile;

e) i locali seminterrati, aventi qualsiasi destinazione, che emergono rispetto il piano  

    campagna originario fino a cm. 100, misurati all'intradosso del solaio;

f) i sottotetti non abitabili per le parti di altezza inferiore a ml.2,00 e/o in cui l'altezza

   media, misurata dal pavimento all'intradosso della struttura di copertura, sia inferiore a

   ml. 2,20, con esclusione dei locali del "Centro Storico", per quanto consentito dalle

   presenti norme;

g) le logge rientranti, fino alla profondità massima di ml. 1,50.

 

B) Superficie coperta: la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori  terra compresi i balconi chiusi, i portici di uso privato, i loggiati e le pensiline anche se aperte.

            Non concorrono alla formazione della superficie coperta gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi con sbalzo fino a ml.1,50 (ml. 5.00 per gli edifici produttivi), le scale aperte interessanti non più di un piano o più piani solo nei casi previsti da norme di sicurezza, da leggi o regolamenti speciali.

            Non concorrono inoltre alla formazione della superficie coperta i locali interrati, senza sovrastante costruzione, il cui estradosso sia ad una quota non superiore a ml. 0,80, rispetto alla quota media del piano di campagna, prima della sua sistemazione definitiva;

 

C) Rapporto di copertura: il rapporto massimo fra la superficie coperta e la superficie fondiaria;

 

D) Altezza del fabbricato: a differenza tra la quota media del terreno e la quota dell'intradosso del soffitto dell'ultimo piano praticabile, quando terreno e strada siano orizzontali e alla medesima quota.

 

 

            Qualora terreno e strada siano orizzontali a quote diverse, l'altezza è riferita alla media delle due quote sulle qual è prevista la costruzione;.

            Qualora il soffitto dell'ultimo piano praticabile non sia orizzontale, l'altezza è riferita al punto medio dell'intradosso della parte abitabile;

 

E) Altezza delle fronti: l'altezza determinata come al punto precedente, aumentata dalla eventuale maggior altezza del bordo superiore della linea di gronda o del parapetto pieno o della media dei timpani;

 

F) Volume del fabbricato: il volume del solido emergente dal terreno, ad eccezione dei porticati soggetti ad uso pubblico e dei volumi tecnici secondo quanto di seguito stabilito.

          I porticati ad uso pubblico devono risultare completamente accessibili, anche da parte di disabili, dalla pubblica strada o marciapiede pedonale; a tal fine deve essere istituito un vincolo perenne nelle forme stabilite dalla legge.        

            Il volume del fabbricato si computa, vuoto per pieno, come somma dei prodotti della superficie coperta per le relative altezze lorde di ciascun piano, misurate da pavimento a pavimento. Per il piano terra viene escluso  il vespaio fino ad una altezza di mt. 0,50: oltre viene interamente computato, fatte salve motivate esigenze di isolamento dal terreno.

            Per l'ultimo piano di ciascuna parte dell'edificio l'altezza lorda si misura all'intradosso del solaio di copertura.

            Qualora la copertura sia costituita da porzioni aventi diversa altezza si considerarà ciascuna porzione separatamente.

            Qualora la copertura non sia orizzontale, si considerarà la media delle altezze.

            Come intradosso della copertura si considerarà quello della struttura portante il manto di copertura, libera da eventuali intercapedini.

            Sono comprese nel computo dei volumi le mansarde e i sottotetti abitabili o finestrati, di cui al punto A) lettera a), misurati nella loro superficie lorda, le eventuali zone porticate ad uso privato, gli avancorpi, i balconi chiusi.

            Sono al contrario esclusi i volumi tecnici sino ad un massimo del 2% della volumetria totale e le logge rientranti fino ad una profondità di metri 1,50, oltre vengono interamente computate

            Si definiscono volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria, solo i volumi strettamente necessari a contenere l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, etc.) che non possono, per esi­genze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. Sono da consi­derare volumi tecnici il volume del tetto, se non è abitabile o prati­cabile, i serbatoi idrici, l'extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell'impianto di riscaldamento, le canne fumarie e di venti­lazione, il vano scale al di sopra delle linee di gronda.

            Sono considerati volumi tecnici, e non concorrono pertanto al computo del volume del fabbricato, il volume occupato dagli isolanti termici e/o acustici la cui entità sarà dedotta dai particolari costruttivi allegati al progetto da concessionare in applicazione della L.R. n° 21/1996, così come pure il volume tecnico corrispondente al raggiungimento delle quote minime fissate dalla normativa nel caso di locali abitabili al P.T..-

            Non sono invece da considerare volumi tecnici le lavanderie, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili. In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell'insieme architettonico.

 

G) Numero dei piani: è il numero totale dei piani abitabili, compreso l'eventuale piano in ritiro (attico, mansarda, sottotetto abitabile).

            I soppalchi non costituiscono piano abitabile quando siano aperti per almeno un lato sul locale sottostante e formino con esso inscindibile unità abitativa; eventuali piani sfalsati non vanno sommati tra loro, ma conteggiati esclusivamente su di un lato;

 

 

H) Distanza dalle strade: è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta del fabbricato dal ciglio stradale, come definito dall'Art. 2  del      D.M.

 1 Aprile 1968, ossia inteso come limite degli spazi pubblici esistenti e previsti (strade, marciapiedi, piazze), nonché delle strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelli, fossati, ecc.); in caso di porticato, la distanza deve essere calcolata dal limite degli appoggi;

 

I) Distanza dai confini di proprietà: è la distanza minima misurata in proiezione orizzontale della superficie coperta del fabbricato (come definito al punto B), dai confini di proprietà; in caso di porticato, la distanza deve essere calcolata dagli appoggi.

            Non vengono considerati, ai fini delle distanze dai confini, i corpi di fabbrica emergenti dal piano di campagna originario per non più di 0,80 ml.;

            Per le finalità di questo comma le delimitazione delle aree a standard sono assimilate ai confini di proprietà.

            Nel caso di confini tra zone residenziali e zone agricole o di rispetto stradale, ricadenti nella stessa proprietà, è ammessa la costruzione sul confine di zona.

 

L) Distacco tra i fabbricati: è la distanza minima che un corpo di fabbrica deve osservare da altri corpi di fabbrica.

            Qualora il distacco debba essere inferiore o uguale all'altezza dei fabbricati fronteggiantesi, per distanza minima si intende la minore tra quelle misurate radialmente dalla proiezione sul piano orizzontale dei fabbricati così come definita dalla precedente lettera B).-[/af1] 

            Non vengono considerati, nella misurazione dei distacchi tra fabbricati, i corpi di fabbrica emergenti dal piano di campagna originario per non più di 0,80 ml.;

            E' ammesso comunque l'arretramento dei singoli piani di un edificio per rispettare le distanze prescritte; in tale caso queste vanno misurate assumendo come riferimento l'altezza delle diverse fronti (anche sfalsate) dell'edificio stesso.

 

 

Art. 6 - Utilizzazione degli indici

 

            Nelle zone in cui l'edificazione è disciplinata dagli indici di fabbricabilità, ogni volume edilizio esistente e da costruire determina nel territorio la superficie fondiaria ad esso pertinente, nel rapporto stabilito dal relativo indice.

Nelle zone residenziali il volume di ogni nuova costruzione non può essere inferiore al 75% di quello corrispondente  alla densità edilizia fondiaria prevista per il lotto di pertinenza.

A tal fine, ad ogni richiesta di concessione, deve essere allegata una planimetria catastale aggiornata che indichi l'area da ritenersi vincolata ai fini edificatori.

 

            Per i volumi edilizi esistenti, alla data di adozione del Piano, la superficie fondiaria ad essi corrispondente si estende sui mappali (o sui mappali contigui) di proprietà della Ditta intestataria del fabbricato, fino a raggiungere i valori degli indici propri della zona; per detti volumi edilizi esistenti, la superficie fondiaria ad essi corrispondente può risultare inferiore a quella derivante dal computo degli indici.

            La demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o annulla rispettiva­mente il vincolo "non a edificandi" sulla superficie fondiaria ad esso corrispon­dente, oppure, nel caso di cui al comma precedente, può determinare una ri­duzione della superficie medesima, quando lo consenta un preciso computo degli indici di zona rispetto al volume restante.

           L'Amministrazione Comunale può anche richiedere ad ogni Ditta proprie­taria di fornire l'esatta cubatura dei fabbricati esistenti, allo scopo di determi­nare la superficie fondiaria ad essi corrispondente.

            Le Ditte proprietarie possono conterminare tale superficie fondiaria a loro gradimento e variare tale conterminazione con altra proposta di vincolo, alla condizione che detta superficie, comprendendo la superficie coperta del fab­bricato, formi una sola figura geometrica regolare e chiusa

            Per i terreni compravenduti dopo la data di adozione del P.R.G. deve es­sere verificata la totale o parziale disponibilità ai fini edificatori.

            Le aree interessate da interventi edilizi, la cui superficie fondiaria viene vincolata per effetto degli interventi medesimi, possono appartenere anche a più proprietari.

            Nel caso che la concessione edilizia sia richiesta da uno o comunque da una parte soltanto dei proprietari, il rilascio della concessione stessa è subor­dinato al formale consenso all'utilizzazione prevista da parte dei restanti pro­prietari.

            Tale consenso deve costituirsi attraverso apposito atto notarile, ac­cettata dal Comune, da trascriversi alla Conservatoria Immobiliare a cura dei proprietari.

 

 

Art. 7 - Definizioni generali

 

1) Parti esterne: sono le facciate, gli androni, i cortili e le corti, le logge, le scale esterne, le coperture.

 

2) Copertura: il complesso delle strutture al di sopra della linea di gronda, comprese le sovrastrutture quali camini, etc.

 

3) Elementi strutturali portanti: sono le strutture verticali, sia interne che esterne, con funzione portante, sia su fondazione continua che su fondazione puntiforme, e le strutture portanti orizzontali compresi i solai.

 

4) Tipo edilizio: il manufatto edilizio contraddistinto da uno specifico rapporto con il lotto di pertinenza e da caratteristiche distributive, aggregative, strutturali e formali riproducibili e tali da essere ricondotte a uno schema teorico di identificazione

 

5) Superfetazioni: sono le parti aggiuntive di fabbricati prive di valore storico o architettonico. In particolare si intende ogni manufatto, di carattere precario o non precario, che comunque non sia assimilabile alle strutture dell'organismo originario o che ne pregiudichi il decoro come i corpi aggettanti ai vari piani, i corpi che occupino parzialmente o totalmente superfici originariamente scoperte (terrazze, ballatoi, pianerottoli) e/o scoperti afferenti gli edifici (giardini, corti, cortili, chiostrine, etc.) originariamente liberi.

 

6) Collegamenti verticali: sono i vani ascensori, le scale singole o i bloc­chi scale comuni a più alloggi, sia interni che esterni alle unità edili­zie.

 

7) Impianto distributivo: l'insieme degli elementi verticali ed orizzontali portanti e non di ciascun edificio e degli spazi da questi definiti.

8) Involucro esterno: sono le superfici e le parti di edificio a contatto con l'esterno: facciate, portici, logge, scale esterne, coperture.

 

9) Allineamento orizzontale: la linea su cui deve obbligatoriamente sorgere un edificio nel rispetto del limite stradale o delle edificazioni esi­stenti.

 

10) Allineamento verticale: la linea a cui devono attenersi le altezze delle fronti di un edificio o di una nuova parte di edificio.

 

11) Forometria: la scansione metrica delle diverse aperture sul prospetto di un manufatto edilizio.

 

12) Campi di determinazione: sono quelle parti delle fronti e dell'impianto planimetrico all'interno delle quali è possibile intervenire secondo le indicazioni delle presenti norme tecniche.

 

13) Destinazione d'uso: il complesso di usi o di destinazioni funzionali di un'area o di un edificio.

 

14) Portico soggetto ad uso pubblico: quello spazio percorribile dal pubblico con accesso diretto da una strada, da una piazza o da altro analogo spazio, di h >= 3,00 ml., per il quale ci sia un vincolo perpe­tuo ad uso pub­blico, sancito con un atto notarile.

 

15) Piano campagna: l'area interessata dal sedime del fabbricato, così come si presenta prima dell'intervento, aumentata di cm. 15. Per i fabbricati esistenti si considera la quota media degli angoli esterni emergenti dal terreno, aumentata di cm. 15.

 

 

 

CAPO III°

 

CARATTERISTICHE D'INTERVENTO

 

Art. 8 - Definizione dei tipi edilizi

 

            Ogni edificio è riconducibile, sulla base di caratteristiche comuni fisse,determinate dal rapporto istituibile con il suo lotto di pertinenza, dai suoi caratteri distributivi, dalle sue modalità di aggregazione con altri edifici, dal modo con cui si sviluppa in verticale e sul piano di campagna, ad uno schema teorico che ne definisce la singolarità le peculiarità.             Questi elementi di singolarità e di peculiarità costituiscono la sostanza tipologica di ogni edificio , ciò che lo contraddistingue in quanto tipo edilizio

            Sulla base di questo, per convenzione, sono stati individuati i tipi edilizi elementari e le aggregazioni di tipi di seguito descritti:

 

TIPI EDILIZI A CARATTERE ESTENSIVO

 

Casa singola isolata: è quell'edificio, generalmente a carattere residen­ziale e monofamiliare, con volumetria variabile tra i 600 e i 1500 mc., in cui l'altezza dei prospetti principali risulta minore o uguale ai lati della figura ge­ometrica che ne definisce l'ingombro planimetrico. La casa singola isolata presenta di norma distanze da tutti i confini, ma può eventualmente avere an­che un muro perimetrale in aderenza al confine

del lotto di pertinenza ad altra co­struzione avente le medesime caratteristiche.

 

Casa abbinata: quell'edificio, generalmente a carattere residenziale, la cui volumetria mediamente non supera i 2000 mc., che si configura volumetrica­mente e nei prospetti come un insieme di due edifici simmetrici o ripetuti, con altezza delle fronti e distanze dai confini assimilabili a quelle della casa singola isolata.

 

Case associate a schiera o casa a schiera: quell'edificio, a carattere ge­neralmente residenziale, derivante dall'aggregazione di più unità abitative (case) aventi assetti planimetrici e distributivi uguali, o simili, tali comunque da produrre un organismo edilizio avente caratteristiche formali e planivolu­metriche palesemente unitarie.

            La casa a schiera può essere di tipo lineare, quando l'associazione delle unità abitative (case) avviene sempre in un senso, generalmente parallelo alla strada.

            La casa a schiera può essere dI tipo composto e/o "a maglia", quando l'associazione tra le diverse unità abitative (case) avviene in modo articolato, e non direttamente rapportato alla strada più prossima, determinando spazi interstiziali ed eventuali cortili.

 

Edificio a blocco (estensivo): quell'edificio nella cui configu­razione l'altezza delle fronti è simile, o rapportabile, ai lati della figura geometrica che ne definisce l'ingombro planimetrico. In questo tipo edilizio l'accesso ai diversi piani, o agli appartamenti, è generalmente costituito da colonne per ascensori e da vani scala centralizzati.

 

 

TIPI EDILIZI A CARATTERE  INTENSIVO

 

 

Edificio a blocco: è quell'edificio nella cui configu­razione l'altezza delle fronti è simile, o rapportabile, ai lati della figura geometrica che ne definisce l'ingombro planimetrico. In questo tipo edilizio l'accesso ai diversi piani, o agli appartamenti, è generalmente costituito da colonne per ascensori e da vani scala centralizzati.

 

Edificio in linea: è quell'edificio in cui la lunghezza delle fronti risulta pre­valente rispetto ad altri parametri. In questo tipo edilizio sono generalmente presenti più vani scala posti a distanze perlopiù regolari. In genere presenta altezza unitaria delle fronti.

 

Edificio a torre: è quell'edificio nella cui configu­razione l'altezza delle fronti risulta palesemente maggiore dei lati della figura geometrica che ne definisce l'ingombro planimetrico. In questo tipo edilizio l'accesso ai diversi piani, o agli appartamenti, è generalmente costituito da colonne per ascensori e da vani scala centralizzati.

 

Edificio composto: è quell'edificio costituito da più corpi di fabbrica, varia­mente composti sia sul piano che in altezza, tali tuttavia da produrre un orga­nismo edilizio formalmente e funzionalmente compiuto in tutte le sue parti

 

 

 

TIPI INSEDIATIVI

 

            Cortine o quinte edilizie di carattere ambientale: sono quegli aggregati edilizi, perlopiù di vecchio impianto, costituiti dal succedersi di edifici aventi caratteristiche tipologiche e di altezza delle fronti generalmente simili, che si sviluppano linearmente lungo strade o vie urbane.

 

 

 

Art. 9 - Recupero del patrimonio edilizio esistente

 

            Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente assumono come più generale riferimento le definizioni di cui all'Art. 31 della Legge 05.08.1978, n.457, inte­grate con le disposizioni di cui alla presente normativa.

 

 

 

Le Categorie di Intervento sui manufatti edilizi esistenti sono le se­guenti:

 

1)            Restauro;

2)            Risanamento conservativo;

3)            Ristrutturazione edilizia;

 

            Nell'ambito di ciascuna categoria possono essere previste sottocategorie di intervento.

      

       Per ciascuna categoria vengono individuate le seguenti MODALITÀ D'INTERVENTO:

 

a)            Manutenzione ordinaria;

b)            Manutenzione straordinaria;

c)            Interventi che superano i fini manutentivi.

 

            Nei manufatti edilizi per i quali sono previste le categorie di intervento 1) "Restauro" e 2) "Risanamento conservativo" e nelle aree di pertinenza degli stessi, ogni intervento, qualunque siano la modalità, è soggetto a "concessione edilizia".

            Per gli altri manufatti edilizi le opere di manutenzione straordi­naria sono soggette a  Denuncia Inizio Attività (L. 662/96 - L. 135/97, artt. 11 e 12).

            Con opportuna grafia, nelle tavole del P.R.G., e attraverso "apposite schede" sono stati individuati gli edifici di valore architettonico e ambientale esterni al perimetro del "Centro Storico" del capoluogo -  di cui all'Art.10 della L.R. 05.03.1985, n.24. Nelle schede di loro pertinenza sono indicati gli interventi ammissibili per tali edifici

            Presentando idonea approfondita documentazione,è possibile, in seguito a domanda di concessione edilizia, richiedere il passaggio di uno di questi edifici da una categoria di intervento ad un'altra.

            La variazione dovrà essere approvata o respinta dall'Amministrazione Comunale con delibera del Consiglio Comunale, previo parere della Com­missione Edilizia

 

 

 

 

Art. 10 - Modalità di intervento nel patrimonio edilizio esistente

 

 

Al fine di una corretta ed univoca interpretazione delle norme che se­guono, valgono le seguenti definizioni:

 

1) per sostituzione si intende ogni opera che sostituisce con tecniche, strutture e materiali attuali, gli elementi edilizi (o le parti alterate o tra­sformate) non più riconducibili ai caratteri dei modelli originari;

2) per ripristino si intende ogni opera che sostituisce integralmente con le stesse tecniche e gli stessi materiali, elementi collassati irrecuperabili ma ripro­ducibili;

 

3) per rinnovo si intende ogni intervento e/o trattamento sugli elementi edi­lizi originari atto ad assicurarne la continuità 'uso. Detti interventi e/o tratta­menti possono giungere fino al ripristino (questo escluso).

 

a)   MANUTENZIONE ORDINARIA

 

            Gli interventi di "manutenzione ordinaria" sono costituiti dalle opere che ri­guardano la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle fini­ture degli edifici e le opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

            Tali interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni nè agli elementi architettonici o decorativi degli edifici nè alle forme e alle di­mensioni dei locali.

            Rientrano in tale modalità di intervento:

 

1) La pulitura esterna delle facciate, con ripresa parziale degli intonaci, senza altera­zione dei materiali e delle tinte esistenti;

 

2) La pulitura, riparazione e tinteggiatura di infissi e serramenti esterni, dei manti di coper­tura, delle grondaie e dei pluviali, delle canne fumarie, delle pavimentazioni esterne, senza alterazione dei materiali e delle tinteggiature esistenti o delle tecnologie utilizzate;

 

3) La riparazione e l'ammodernamento di impianti tecnici (elettrici, igie­nico-sanitari, di riscaldamento, etc.) che non comportino la costruzione o la de­stinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici ed altera­zioni nelle caratteristiche distributive, volumetriche e strutturali;

 

4) La riparazione o la sostituzione parziale di pavimenti interni ed esterni;

 

5) Il risanamento dei vespai;

 

6) Il consolidamento delle recinzioni, il risanamento delle fosse biologiche e della rete di smaltimento delle acque luride e piovane.

 

 

b)   MANUTENZIONE STRAORDINARIA

 

            Gli interventi di "manutenzione straordinaria" sono costituiti dalle opere che riguardano le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti an­che strutturali degli edifici, per realizzare ed integrare i servizi igienico-sa­nitari e tecnologici purché non alterino i volumi e le super­fici delle singole unità im­mobiliari e non comportino modifiche delle desti­nazioni d'uso esi­stenti.

            Per rientrare in questa "modalità di intervento" tali opere e tali modifiche non devono comportare alterazioni alle strutture orizzontali e/o verticali nè possono comportare alterazioni ai caratteri architettonici degli edifici.

            Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere:

 

1) Il rifacimento totale di intonaci interni od esterni;

2) La tinteggiatura o la risistemazione delle facciate;

3) Il rifacimento o la sostituzione del manto di copertura, compresi gli inter­venti nella   

    struttura del tetto, senza che sia modificata la quota del piano d'imposta;

4) Il rifacimento delle pavimentazioni interne ed esterne;

5) Il rifacimento degli infissi esterni;

6) Il rifacimento di locali per servizi igienico-sanitari e tecnologici;

7) Il rifacimento e costruzione di opere per sistemazioni esterne comprese le recinzioni;

8) La sostituzione di elementi architettonici (inferriate, bancali, cornici, gra­dini esterni,

    zoccolature);

9) L'abbattimento di alberi in giardini privati o in complessi alberati privi di valore

    ambientale.

   Sono altresì da considerarsi opere di manutenzione straordinaria gli inter­venti di seguito    

   descritti qualora comportino l'esecuzione di opere mura­rie:

10) La sostituzione e l'installazione di materiale di isolamento;

11) Il rifacimento e l'installazione di impianti di riscaldamento o raffredda­mento;

12) Il rifacimento e l'installazione di impianti di ascensore o di montacarichi che non

     comportino variazioni nel volume interno del vano scale;

13) Il rifacimento e l'installazione di impianti di accumulazione o solleva­mento idrico;

14) L'installazione di impianti igienico-sanitari ricavati nell'ambito del vo­lume dell'unità

      immobiliare;

15) La realizzazione e/o la demolizione di tramezzi e la realizzazione di chiusure e/o

      aperture interne che non modifichino lo schema distribu­tivo;

16) Il consolidamento delle strutture di fondazione, delle strutture di eleva­zione e delle

       strutture oriz­zontali.

 

 

 

 

 

c)  INTERVENTI CHE SUPERANO I FINI MANUTENTIVI

 

 

            Gli interventi non manutentivi sono gli interventi ammessi che superano la ordinaria e straordinaria manutenzione.

 

 

 

Art. 11 - Categorie di intervento nel patrimonio edilizio esistente

 

 

1) Restauro (Grado di protezione 1)

 

            Gli interventi di restauro sono quelli rivolti a conservare integralmente e a ripristinare i caratteri originari degli organismi edilizi, siano essi vinco­lati,o meno, ai sensi della Legge 1089/39.

            A tal fine:

 

a) Ogni modifica­zione deve avvenire nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo e con i metodi e le cautele del restauro scienti­fico;

 

b) Devono essere eliminate le superfetazioni e in genere gli elementi estranei, che non rivestano interesse e che contrastino o impediscano la comprensione dei caratteri originari dell'edificio;

 

c) E' ammessa la ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate degli edifici; sulle eventuali demolizioni di sopraelevazioni e di super­fetazioni non è consentito realizzare interventi edilizi sostitutivi di al­cun tipo;

 

d) La destinazione d'uso deve essere:

- per gli edifici del Centro Storico del Capoluogo quella prevista nella Tav. n. 6 P della Variante al Centro Storico stesso, approvata con delibera della Giunta Regionale del 05.02.85, n.603;

- per gli edifici di valore storico ambientale quella prevista nei successivi Artt. 26 e 27.

 

d) L'utilizzazione degli spazi interni è soggetta ad autorizzazione, con esclu­sione della residenza e delle attività collettive;

 

e) E' prescritto il restauro e/o il ripristino degli spazi liberi di pertinenza del manufatto architettonico, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini ed i chiostri;

 

f) E' possibile inserire servizi igienici illuminati ed aerati artificialmente e servizi cucina sistemati a nicchia, con ventilazione forzata, all'interno di locali dotati di illuminazione ed aerazione naturali. Tali elementi non devono in alcun modo recare turbativa all'involucro dell'edificio;

 

g) E' consentito l'uso residenziale o terziario di locali aventi un'altezza mag­giore o uguale a ml. 2,30 e di soffitte e sottotetti aventi un'altezza media non inferiore a ml. 2,30, purché ciò non comporti l'alterazione             anche parziale del profilo volumetrico originario;

 

h) Anche per i sottotetti le superfici finestrate devono essere dimensionate nella misura non inferiore di 1/8 della superficie dei locali.

 

2) Risanamento conservativo (Grado di protezione 2)

 

            Gli interventi di risanamento conservativo sono rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un in­sieme sistematico di opere che, nel rispetto degli ele­menti tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolida­mento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli im­pianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio originario.

            In particolare l'intervento deve rispettare le seguenti prescrizioni:

 

a) Conservazione (restauro e ripristino) delle facciate esterne od interne (solo su queste ultime sono consentite parziali e limitate modifiche, purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto e ne siano salvaguardati gli elementi di valore stilistico), conservazione dei volumi esistenti, conservazione del rapporto dei pieni e dei vuoti dell'intero fronte inte­ressato, conservazione degli anda­menti dei tetti, nonché degli apparati decorativi (cornici, marcapiani, le­sene, etc.);

 

b) Conservazione dell'impianto strutturale originario verticale ed orizzon­tale (quest'ultimo nel caso di volte);

 

c) Conservazione dei collegamenti originari, verticali ed orizzontali in quanto legati alle caratteristiche tipologiche dell'edificio;

 

d) Conservazione e ripristino delle aperture originarie, nella posizione e nella forma, in quanto legate alla morfologia dell'edificio;

 

e) In caso di intervento soggetto a concessione edilizia, le aperture a livello stradale in unità adibite ad attività commerciali devono essere dimensionate nel rispetto della posizione e della forma delle aperture origina­rie. Le vetrine esistenti vanno ridimensionate in rapporto alle altre aperture di facciata;

 

f) Conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati, quali murature, edicole, lapidi, nonché degli spazi scoperti, pavimentati o sistemati ad orto o giardino;

 

g) Restauro e ripristino degli ambienti interni, nel caso in cui vi siano ele­menti di documentata importanza;

 

h) Possibilità di modificare, per un adeguato riutilizzo, l'impianto distribu­tivo interno, aggregando unità modulari adiacenti troppo piccole, o suddividendole se troppo grandi, a condizione che gli ambienti aventi parti­colari caratteristiche spaziali e architettoniche (quali volte, decorazioni, pavimenti pregiati, etc.) non vengano alterati.

            Conseguente possibilità di spostamento e di costruzione di tramezzature (ma non di elementi portanti verticali o di altri elementi strutturali) e possibilità di modificazione del

sistema dei collegamenti interni (sempre che non si tratti di collegamenti originari) al fine di consentire una cor­retta realizzazione dell'impianto distributivo delle nuove unità d'uso (con la tassativa esclusione dei volumi eccedenti l'impianto originario);

 

 

i) Consolidamento con sostituzione delle parti non ricuperabili, senza mo­dificare i più rilevanti elementi strutturali (muratura portante, volte, etc.);

 

l) Possibilità di utilizzare ad uso residenziale e terziario soffitte e sottotetti aventi un'altezza media non inferiore a ml. 2,30, purché ciò non comporti l'alterazione, anche parziale, del profilo volumetrico originario; an­che per i sottotetti le superfici finestrate devono essere dimensionate nella misura non inferiore ad 1/8 della superficie dei locali;

 

m) Possibilità di inserire servizi igienici illuminati ed aerati artificialmente e servizi cucina con ventilazione forzata, sistemati in nicchia, in locali do­tati di illuminazione ed aerazione naturali;

 

n) Possibilità di traslazione, nella misura non eccedente i cm.35, dei solai privi di particolare carattere architettonico, mediante rinnovo purché non venga modificato il numero dei piani e la superficie utile comples­siva dell'edificio, calcolata senza tener conto delle superfetazioni e delle sovrastrutture di epoca recente;

 

o) Possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili con solaio piano, pari a ml. 2,50. Nel caso che tale altezza minima non sia rag­giungibile procedendo alla traslazione dei solai, secondo quanto previ­sto dalla precedente norma, l'uso a fini abitativi dei vani deve essere escluso;

 

p) Obbligo di eliminare le superfetazioni e le sovrastrutture pre­carie e sta­bili che non rivestono interesse o perché non facenti parte integrante dell'organismo originario o perché impediscono la comprensione dei ca­ratteri originari dell'edificio (ad esempio copertura di cortili, costru­zioni eseguite con materiali e tecnologie leggere, chiusura di logge, balconi, tettoie, verande, etc.);

 

q) Il restauro o la realizzazione delle aperture al piano terra per la crea­zione di attrezzature commerciali minute, qualora risulti impossibile il ritorno allo "Status quo ante" di cui al punto e), deve uniformarsi ai se­guenti criteri:

 

1) dimensionamento delle aperture in rapporto all'entità della superficie della fronte ed alle aperture originarie superiori;

 

2) rispetto della gerarchia dei valori forometrici nel contesto generale delle fronti della via inte­ressata;

 

3) Salvaguardia dell'impostazione compositiva della fronte in oggetto.In tal senso il ridisegno, l'aggiunta e/o la soppressione delle aperture ai piani supe­riori deve essere comunque finalizzato a riportare le stesse nelle dimensioni e nelle collo­cazioni originarie (vedi punto d).

 

 

 

3) Ristrutturazione edilizia

 

 

            Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare l'organismo edilizio  mediante un in­sieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edili­zio in parte diverso dal prece­dente.

            Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni ele­menti costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

            E' comunque sempre consentito intervenire con i metodi del restauro e/o del risanamento conservativo.

            Per gli edifici passibili di tali interventi si individuano le seguenti sottocate­gorie di opere ammissibili:

           

            Ristrutturazione edilizia D1 (Grado di protezione 3)

 

            Opere che comportino la riorganizzazione funzionale dell'edificio con trasformazioni dell'impianto distributivo interno, l'adeguamento igienico-sanitario, la modifica degli elementi non strutturali verticali, senza che siano alterati i volumi, le superfici lorde di piano, i collegamenti verticali originari, conservando i caratteri tipologici, architettonici e decorativi dell'edificio, nonchè eventuali altri elementi che costituiscano opera di arredo urbano.

            In particolare sono ammissibili i seguenti interventi:

 

a)  Consolidamento con sostituzione mediante rinnovo delle seguenti parti strutturali non ricuperabili: murature portanti interne ed esterne, solai e volte, scale, tetto (manto di copertura e/o struttura);

 

b) Traslazione con ripristino dei solai privi di particolare carattere archi­tettonico, rispettando la forometria esistente, non modificando il numero dei piani e la superficie utile complessiva dell'edificio;

 

c) Utilizzazione dei vani abitabili preesistenti aventi altezza minima pari a ml.2,50;

 

d) Utilizzazione di soffitte e sottotetti esistenti aventi un'altezza media non inferiore a ml.2,40, purché ciò non comporti l'alterazione, anche parziale, del profilo volumetrico originario.

 

Ristrutturazione edilizia D2 (Grado di protezione 4)

 

            Opere che comportino la riorganizzazione funzionale dell'edificio con trasformazione dell'impianto distributivo interno, l'adeguamento igie­nico-sanitario, la modifica degli elementi strutturali verticali, orizzontali e dei vani scala, conservando le caratteristiche formali dell'edificio.

            In particolare sono ammissibili i seguenti interventi:

 

a) Il rialzamento della cornice di gronda, senza aumento della superficie e del numero dei piani, al fine di raggiungere, per tutti i piani intermedi, un'altezza utile di ml. 2,70.

 

b) L'utilizzazione a scopo residenziale, o per le diverse destinazioni d'uso previste dal P.R.G. e dai diversi strumenti attuativi, di soffitte e sottotetti esistenti aventi un'altezza media non inferiore a ml. 2,40;

 

c) La traslazione, mediante sostituzione, dei solai privi di carattere architetto­nico, purché non vengano modificati il numero dei piani, non venga aumentata la superficie utile e venga rispettata la forometria delle facciate, fatti salvi quei parziali sposta­menti delle aperture resi neces­sari dalla traslazione dei solai;

 

d) sono inoltre ammessi:

 

1) la ristrutturazione e la destinazione residenziale dei volumi destinati ad altri usi;

2) il parziale ridisegno degli elementi architettonici e decorativi dell'edificio, con particolare riguardo al riproporzionamento delle aper­ture, al fine di conseguire un più corretto inserimento tra gli edifici con­termini.

 

 

Art. 12 - Materiali costruttivi ed elementi di finitura

 

 

            Con riferimento ai punti n. 1), 2), 3) del precedente Art.11, e con riferimento ai punti n.1), 2), 3), 5), 7), 8), del successivo Art. 54, qualora non di­versamente disposto dalle presenti Norme Tecniche, valgono le seguenti pre­scrizioni:

 

Materiali di finitura e di rivestimento delle parti esterne

 

Sono esclusi:

- gli intonaci plastici,

- le superfici riflettenti di grande dimensione (con vetri a specchio, di cera­mica, etc.);

 

Coperture

 

            Il manto di copertura dovrà essere preferibilmente in cotto:

- in tegoli curvi o in coppi a canale,

- in tegoli marsigliesi,

- in tegoli portoghesi o in altre soluzioni tradizionali,

In alternativa sono ammesse le tegole in cemento, tipo coppi (o formato curvo) nelle tonalità affini al cotto.-

            Si escludono le tegole di tipo verde.-

Per il "Centro Storico" del capoluogo e delle frazioni è prescritto l'uso esclusivo delle tegole a canale in cotto (coppi) così come ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 11 e punto 7 dell'art.54.

 

Serramenti

 

            I serramenti devono essere preferibilmente in legno.

            Se in metallo devono essere smaltati o trattati (elettrocoloritura) con colori coprenti nelle tonalità del rosso cupo, del verde scuro, del grigio, del bianco, del nero, oppure in ferro ossidato.

            Sono vietati i serramenti in alluminio (o leghe similari) anodizzato naturale e/o dorato, e comunque in tutte le colorazioni e i trattamenti brillanti.

            E' prescritto l'uso e/o il ripristino dei sistemi di oscuramento quali gli oscuri alla veneta, gli oscuri alla vicentina e le gelosie in legno pieno.

            Sono vietati gli oscuri in perlinato di qualsiasi tipo.

 

Camini e torrette

 

            Per i camini che si sviluppano nelle facciate d'obbligo che la sezione a vista si mantenga costante fino alla torretta che deve avere forma tradizio­nale.

            Per i camini, relativi a focolari, a sfiati, a cucine economiche a legna, le canne di ventilazione e di aspirazione, che si sviluppano nel corpo di fabbrica affiorando all'interno della superficie della copertura, ai tipi già menzionati si aggiungono i terminali in cotto o in cemento prefabbricati con ta­voletta piana o di foggia tradizionale.

 

Grondaie e pluviali.

           

            Se a vista, le grondaie e i pluviali devono essere a sezione semicircolare e circolare, preferibilmente in rame. Sono vietate le grondaie e i pluviali di mate­riale plastico.

 

 

Art.13 - Sistemazioni esterne e recinzioni

 

 

            Con riferimento ai punti n.1), 2), 3), 5), 7), 8), del successivo Art. 54, e qualora non diversamente disposto dalle presenti Norme Tecniche, valgono le se­guenti prescrizioni:

 

Accessi carrai

 

            E' consentita l'asfaltatura limitatamente alle strade di accesso e di distribu­zione alle residenze e agli annessi rustici.

           

            Sono da preferirsi:

- strade in tout-venant;

- strade inghiaiate;

- corsie e superfici pedonali in cotto, in acciottolato, in pietra di Prun o in altra pietra similare in lastre o "spessori" dalla forma regolare, in por­fido, in trachite, posti in opera con orditure semplici.

Strade e percorsi interni

 

            In presenza di edifici di cui all'Art.10 della L.R. 10.03.1985, n.24, le strade e i percorsi interni di distribuzione alle residenze e agli annessi rustici devono essere costituiti da:

 

 

 

- strade in tout-venant;

- strade inghiaiate;

- corsie e superfici pedonali in cotto, in acciottolato, in pietra d'Istria, in pie­tra di Prun o altra pietra similare, in por­fido, in trachite, posti in opera con or­diture semplici e coerenti con i caratteri degli edifici.

 

Recinzioni

 

            Sono sempre vietate le recinzioni costituite da elementi prefabbricati in c.l.s. forati e non.

            Per le recinzioni prospettanti il fronte della viabilità pubblica sono ammesse realizzazioni in:

 

a) rete metallica su montanti in ferro purché abbinata a siepi costituite dalle piante   

    arboree e arbustive autoctone di cui al punto 15 del successivo Art.54 o da:

- Buxus Sempervirens (Bosso);

- Laurus nobilis (Alloro);

- Ligustrum vulgaris (Ligustro);

- Prunus laurocerasus (Lauro, Laoroceraso);

- Pyra cantha coccinea (Agazzino);

- Rosa Canina;

- Salix purpurea (Salice rosso);

- Taxus Baccata (Tasso, Albero della morte))

            In tal senso sono vietate le siepi e le piantate di Cupressus Arizonica o di altre similari essenze esotiche.

 

b) cancellate metalliche di grande semplicità corredate di siepi aventi le ca­ratteristiche di  

     cui al punto precedente;

 

c) muri in c.l.s.  intonacato e tinteggiato, o in cotto con elementi lapidei di forma,      

   dimensioni e materiali definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze     

   funzionali.

 

 

Art. 14 - Destinazioni d'uso dei suoli e degli edifici

 

            La destinazione d'uso dei suoli e degli edifici deve essere indicata sia nei progetti edilizi, sia nei piani urbanistici attuativi.

            Essa deve risultare conforme a quanto stabilito dalle presenti norme.

            Qualsiasi cambiamento alla destinazione d'uso deve essere autorizzato e può essere concesso soltanto se conforme alla normativa vigente per le sin­gole zone omogenee.

            Gli insediamenti commerciali, anche se previsti e consentiti dalle presenti norme, devono comunque rispettare quanto previsto dal "Piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita", di cui alla Legge 11.06.1971, n.426 e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

 

 

 

CAPO IV°

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.

 

Art. 15 - Modalità di attuazione

 

            Il Piano Regolatore Generale si attua tramite piani urbanistici attuativi e tramite interventi edilizi di­retti.

 

a) Il piano urbanistico attuativo è d'obbligo per le zone residenziali e produttive di espansione.

            Il Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio può subordinare il rilascio di concessioni edilizie alla preventiva approvazione di uno stru­mento urbanistico attuativo qualora queste interessino zone di completa­mento in cui vi sia una palese carenza di opere di urbanizzazione, stati particolari di degrado o condizioni comunque straordinarie.

 

 

b) L'intervento edilizio diretto si attua in tutte le restanti zone tramite con­cessione o autorizzazione edilizia, nell'osservanza delle previsioni di P.R.G. e di tutte le norme di disciplina urbanistica in esso conte­nute.

 

          I piani urbanistici attuativi devono comprendere l'interezza delle singole zone omogenee individuate dal P.R.G.. con una specifica deliberazione del Consiglio Comu­nale, possono essere individuati i perimetri di ambiti territoriali per i quali è possibile la predi­sposizione di un piano urbanistico, attuativo o preventivo, che non inte­ressi l'intera estensione delle singole zone omogenee.

            A seguito della definizione esecutiva delle infrastrutture e delle attrezza­ture, nelle zone oggetto di piano urbanistico attuativo, possibile variare il perimetro delle zone omogenee, con conseguente trasposizione delle stesse, purchè la capienza massima consentita e la dotazione degli spazi pubblici ri­mangano invariate

 

 

 

Art. 16 - Piani urbanistici attuativi

 

            Si individuano i seguenti piani urbanistici attuativi:

 

A - Piano Particolareggiato;

B - Piano per l'edilizia economica e popolare;

C - Piano di Recupero di iniziativa pubblica o privata;

D - Piano di Lottizzazione;

E - Piano per gli insediamenti produttivi.

 

 

A - PIANO PARTICOLAREGGIATO

 

            Il Piano particolareggiato lo strumento urbanistico attuativo attraverso cui si definisce, anche per settori funzionali, l'organizzazione urbanistica ed edili­zia di

 

 

specifiche zone territoriali omogenee.

            Le aree da attuarsi con Piano Particolareggiato sono individuate e delimi­tate dal P.R.G. o secondo le procedure di cui al penultimo comma del prece­dente Art. 15.

            I Piani Particolareggiati possono essere proposti all'Amministrazione Co­munale, che li fa propri, anche dai proprietari delle aree interessate.

            I Piani Particolareggiati verranno attuati ai sensi degli Artt. 11 - 12 della L.R. 61/85 e del Titolo IV capo IV della predetta legge.

            Allo scopo di consentire una sollecita operatività, purché non si operi in con­trasto con la presente normativa, è possibile prevedere una suddivi­sione delle zone interessate dal Piano Particolareggiato in comparti, ai sensi dell'Art. 23 della Legge n.1150/42 e dell'art. 18 delle L. R. 61/1985.

 

 

B - PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

 

            Il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare lo strumento urbanistico at­tuativo previsto dalla Legge 18.04.1962, n.167 e successive modifiche.

            Il P.E.E.P. può essere attuato sia in zone edificate, sia in zone non edificate e può comportare sia interventi di nuova edifica­zione, sia interventi di re­cupero del patrimonio edilizio esistente.

            Nei Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, che prevedono interventi di restauro, risanamento o ristrutturazione di edifici o di parte di edifici, il Co­mune può invitare i proprietari a realizzare gli interventi previsti sulla base di opportuna convenzione, ai sensi dell'Art. 25 della Legge 22.10.1971, n. 865.

 

 

C - PIANO diI RECUPERO

 

 

            Il Piano di Recupero è lo strumento urbanistico, previsto dalla Legge 05.08.1978, n.457, tramite cui si persegue il recupero del patrimonio edili­zio esi­stente nelle zone dichiarate degradate, dal P.R.G. sia sotto l'aspetto ur­banistico, sia sotto l'aspetto edilizio.

            Il P.R.G. individua sia le zone soggette a "Piano di Recupero di iniziativa pubblica", sia le zone soggette a "Piano di Recupero di iniziativa privata".

            Ai sensi dell'Art. 15 della L.R. 61/1985 l'individuazione di nuove diverse aree da assoggettarsi a Piani di Recupero può essere oggetto di succes­sive deliberazioni del Consiglio Comu­nale,

            Allo scopo di consentire una sollecita operatività, purché non si operi in con­trasto con la presente normativa, è possibile prevedere una suddivi­sione delle zone interessate dal Piano Particolareggiato in comparti, ai sensi dell'art. 23 della Legge n.1150/42 e dell'art. 18 delle L. R. 61/1985.

 

 

D - PIANO  di  LOTTIZZAZIONE

 

 

            Il Piano di Lottizzazione è lo strumento urbanistico attuativo attraverso cui si può

 

 

 

procedere all'urbanizzazione di quelle zone del territorio comunale che il Piano Regolatore Generale destina a nuovi insediamenti residen­ziali, pro­duttivi, turistici e commerciali.

            La delimitazione dell'ambito territoriale dei singoli Piani di Lottizzazione, i termini per l'eventuale costituzione del Consorzio e della presentazione del progetto, sono deliberati o variati con il Programma Pluriennale di Attu­azione del P.R.G..

            Il Piano di Lottizzazione è definito "di iniziativa privata" quando i proprietari delle aree interessate redigono e presentano di propria iniziativa il piano. Il Piano di Lottizzazione definito "d'ufficio" se redatto dal Comune in as­senza di iniziativa dei proprietari.

 

 

E - PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

 

 

            Il Piano per gli Insediamenti Produttivi lo strumento urbanistico attuativo previsto dall'Art. 27 della Legge 22.10.1971, n. 865.

            Il P.I.P., sia esso previsto per le zone non edificate, sia esso previsto per zone già interessate da insediamenti produttivi, ha per obiettivo la realiz­zazione ed il completamento delle opere di urbanizzazione con idonei colle­gamenti stradali e ferroviari e con allacciamenti alle reti tecnologiche.

 

 

Art. 17 - Piani Guida

(stralciato dal voto regionale)

 

 

Art. 18 - Concessioni ed autorizzazioni edilizie

 

            Ogni attività comportante trasformazione urbanistica e/o edilizia, sia prov­visoria che definitiva, è soggetta al rilascio di autorizzazione o di concessione edilizia o D.I.A..

            In conformità alle leggi urbanistiche vigenti le autorizzazioni e le con­cessioni pos­sono essere sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso .

            Il rilascio delle concessioni edilizie nelle zone di espansione è su­bordinato alla osservanza di tutte le prescrizioni del piano urbanistico attu­ativo convenzionato.

            Nelle restanti zone il rilascio di autorizzazioni e concessioni è subordinato:

- all'osservanza delle destinazioni, degli indici e dei vincoli di zona;

- alla dimostrazione della proprietà o disponibilità del lotto edificatorio;

- alla esistenza, al momento del rilascio della concessione edilizia, delle opere di urbanizzazione primaria a servizio del lotto o all'impegno, da parte del richiedente, di eseguirle contemporaneamente all'edificio ed all'assolvimento dell'onerosità delle stesse, ai sensi della L.R. 27.06.1985, n.61.

            Le concessioni ed autorizzazioni edilizie si intendono decadute qualora:

- le opere ad esse relative non siano state iniziate entro un anno dalla data del rilascio della concessione stessa;

- le concessioni non siano state ritirate dopo 180 giorni dalla comunica­zione di ammissibilità del loro rilascio.

            - Nelle aree classificate “scadenti” nella Tav. 10.9 del P.R.G. qualunque intervento insediativo o infrastrutturale può essere eseguito solo a seguito di accertamento dell’ammissibilità geologico-tecnico delle opere in progetto.

            Nelle aree classificate “mediocri” e “buone” nella Tav. 10.9 del P.R.G. vanno rispettate le norme di cui al D.M. 11.03.1988 sulle indagini geognostiche per i terreni di

fondazione.

            - Si richiama comunque il rispetto del  D.M. 11.03.1988 attinente le indagini geognostiche preliminari agli interventi edilizi soggetti a “concessione”.

 

 

 

CAPO V°

 

TUTELA DELL'AMBIENTE

 

 

Art. 19 - Tutela generale dell'ambiente

 

 

            L'ambiente, sia sotto l'aspetto naturalistico, sia sotto l'aspetto antropologico, è un bene della collettività che deve essere salvaguardato al fine di gararntirne una corretta utilizzazione sociale.

            Qualsiasi modificazione del territorio deve conformarsi a questo principio.

 

 

Art. 20 - Disciplina degli interventi

 

 

1) Gli interventi urbanistici attuativi, ed i progetti edilizi riguardanti gli edifici di valore architettonico ed ambientale, devono comprendere, ad integrazione di quanto prescritto dalle leggi e dalle norme vigenti, elaborati dai quali risul­tino evidenti:

 

a)        i materiali previsti per ogni tipo di intervento, sia strutturale che di finitura;

b)        le tecniche di lavorazione dei suddetti materiali;

c)         le tinteggiature;

d)        le zoccolature, gli stipiti e architravi di aperture, gli altri eventuali elementi di             arredo;

e)        gli infissi, le chiusure, ecc.;

f)          le ringhiere, le recinzioni, ecc.;

g)        le targhe, le tabelle, le insegne, l'illuminazione, ecc;

h)         le piantumazioni delle aree scoperte.

 

2) Ad integrazione degli elementi progettuali di cui al precedente punto1), per quanto attiene allo stato di fatto devono essere forniti:

 

a) rilievo quotato alle opportune scale corredato dell'elenco delle eventuali piante arboree e arbustive esistenti;

 

 

b) documentazione fotografica esauriente sia dei particolari, sia dell' insieme.

 

3) La stessa procedura deve essere seguita per gli interventi relativi alle aree e ai manufatti di cui ai seguenti Artt. 22 e 23.

 

 

Art. 21 - Disciplina delle aree scoperte

 

1) Le aree non coperte da manufatti edilizi, o comunque libere, devono es­sere sistemate

     a verde, alberate e/o pavimentate con idonei materiali che consentano l’assorbimento  

     dell’acqua da parte del terreno

 

     Per le aree di particolare pregio ambientale, il Comune può richiedere un idoneo    

     progetto di sistemazione.

 

2) Ogni domanda di autorizzazione o di concessione edilizia deve in tal senso prevedere

     e specificare puntualmente qualità e quantità dei materiali usati nelle   

     pavimentazioni,qualità e quantità delle cotiche erbacee e delle es­senze arboree e

     arbustive che vengono utilizzate nella sistemazione di tali aree.

 

3) Qualsiasi intervento che modifichi la situazione nelle aree libere, deve essere oggetto

     di autorizzazione o concessione.

 

4) Compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, la sostituzione

    degli esemplari vetusti o abbattuti da calamità atmosferiche, la cura degli esemplari

    malati, ecc.

 

 

 

Art. 22 - Edifici, luoghi e aree della città e delle frazioni aventi valore storico, ambientale e culturale

 

 

1) Nelle tavole di P.R.G. sono individuati edifici, luoghi e aree che costitui­scono testimonianza della storia e della cultura della città.

In particolare sono stati individuati:

 

a)        gli edifici di carattere monumentale;

b)        gli edifici e cortine edilizie di carattere storico-ambientale;

c)         piazze, parchi e giardini pubblici e privati, spazi e percorsi pubblici di interesse             storico-ambientale,ecc.;

d)        edifici di cui all'Art.10 della L.R. 05.03.1985,n.24;

e)        zone di interesse archeologico.

 

2) Nelle tavole del P.R.G. vengono distinti con apposita simbologia gli elementi puntuali, gli elementi lineari e le aree.

            Qualora gli elementi individuati non facciano parte di zone già vincolate, il P.R.G.ne individua i rispettivi ambiti di tutela.

 

3) E' vietato qualsiasi intervento edilizio o di manomissione dell'ambiente sia per i manufatti isolati, sia per le aree oggetto di tutela.

            Fatto salvo quanto eventualmente successivamente specificato, è vietato qualsiasi intervento edilizio diverso dalla manutenzione o dal restauro e ripri­stino degli elementi deteriorati o distrutti, al fine di conservare sia i manufatti, sia i caratteri della vegetazione e dell'ambiente.

 

4) Tali prescrizioni si devono osservare anche nel caso di elementi assi­milabili ai precedenti, ma non individuati negli elaborati del P.R.G..

 

5) Interventi diversi possono avere luogo in presenza di Piano di Recu­pero o di analogo strumento urbanistico attuativo.

 

 

Art. 23 - Edifici, luoghi e aree delle zone agricole aventi valore storico, ambientale, culturale e paesistico

 

1) Nelle tavole di P.R.G. sono individuati quegli edifici, quei luoghi e quelle aree delle zone agricole aventi particolare valore storico, am­bientale, cultu­rale e paesistico che qualificano e caratterizzano il paesaggio agrario.

 

Sono stati individuati in particolare:

 

a)        gli edifici di carattere monumentale;

b)        gli edifici e le cortine edilizie di carattere storico-ambientale;

c)         gli edifici e i manufatti agricoli di cui all'Art. 10 della L.R. 05.03.1985, n° 24;

d)        parchi e giardini pubblici e privati di interesse storico-ambientale;

 

2) Nelle tavole del P.R.G. vengono distinti con apposita simbologia gli ele­menti puntuali, gli elementi lineari e le aree.

            Qualora gli elementi individuati non facciano parte di zone già vincolate, il P.R.G.ne individua i rispettivi ambiti di tutela.

 

3)  E' vietato procedere a movimenti di terra, a lavori di terrazzamento o di demolizione, ad alterazioni di corsi d'acqua, all'abbattimento di macchie e di filari alberati, fatta eccezione per opere funzionali  alla di­fesa del suolo.

            Gli elementi di cui al paragrafo 1) devono essere salvaguardati, ripristinati e valorizzati; le alberature eventualmente abbattute devono essere sostituite, utilizzando essenze autoctone di cui al punto 15 del successivo Art.54.

 

4) Tali prescrizioni si devono osservare anche nel caso di elementi assi­milabili ai precedenti, ma non individuati negli elaborati del P.R.G.

 

5) Interventi diversi possono avere luogo in presenza di Piano di Recu­pero.