DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1 - Richiamo alle disposizioni di legge
Le presenti norme regolano la
disciplina urbanistica del territorio comunale di Rovigo ai sensi leggi
sottocitate:
- Legge
01.06.1939, n.1089;
- Legge
29.06.1939, n.1497;
- Legge
17.08.1942, n.1150 con successive modifiche e integrazioni;
- Legge
03.11.1952, n.1902;
- Legge
10.02.1953, n.63;
- Legge
29.09.1964, n.847;
- Legge
05.07.1966, n.517;
- Legge
06.08.1967, n.765;
- Circ.
Ministeriale LL.PP. 28.10.1967, n.3210;
- D.M.
LL.PP. 01.04.1968, n.1404;
- D.M.
LL.PP. 02.04.1968, n.1444;
- Legge
19.11.1968, n.1187;
- Legge
22.10.1971, n.865;
- Legge
28.0.1977, n.10;
- Legge
03.01.1978, n.1;
- Legge
05.08.1978, n.457;
- Legge
Regionale 29.12.1978, n.73;
- Legge
Regionale 31.05.1980, n.80;
- Legge
Regionale 05.03.1985, n.24;
- Legge
Regionale 27.06.1985, n.61;
- Legge
Regionale 11.03.1986, n.9;
- Legge
05.03.1990, n° 46;
- D.P.R.
09.01.1991, n° 447;
- Legge
09.01.1991, n° 10;
- Legge
regionale 30.07.1996, n° 21;
- Legge
09.01.1989, n° 13
- Legge
23.12.1996, n° 662;
- D.L.
n° 67 convertito in L. n° 135/97, artt. 11,12.
Allo scopo di
regolare le attività edilizie e urbanistiche nell'ambito delle singole zone nelle
quali il territorio comunale è stato suddiviso, ogni intervento relativo ad
edifici, siano essi nuove costruzioni, ricostruzioni, modifiche e ampliamenti
di qualsiasi natura ed entità, e ogni altro intervento di trasformazione
dell'assetto fisico e funzionale del territorio, deve rispettare le
prescrizioni di carattere generale e particolare previste dalle presenti
"Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G." e le disposizioni contenute
nel "Regolamento Edilizio Comunale".-
Art.
2 - Disposizioni generali
Le disposizioni generali riguardanti le
autorizzazioni e le concessioni a costruire, il funzionamento della Commissione
Edilizia, l'esecuzione delle opere, la statica e la sicurezza degli edifici e
dei cantieri, l'igiene, le sanzioni, ecc. sono pertinenti al Regolamento
Edilizio.
Le presenti "Norme Tecniche di
Attuazione del P.R.G." prevalgono in caso di discordanza, sulle
disposizioni del "Regolamento Edilizio Comunale " e del
"Regolamento di Igiene".
Art.
3 - Elaborati di progetto del Piano Regolatore Generale
Al P.R.G. sono allegati i seguenti
elaborati di analisi:
1) Tav.
1.1
Ambiti amministrativi sovracomunali - scala 1/50.000;
2) Tav.
1.2a
3) Tav.
1.2b
Ambiti amministrativi comunali - scala 1/10.000;
4) Tav.
2.1a
5) Tav.
2.1b
Catasto Veneziano 1775 - Capoluogo e sobborghi;
6) Tav.
2.1c
Catasto
Veneziano 1775 - Frazioni;
7) Tav.
2.1d
Catasto
Veneziano 1775 - Frazioni;
8) Tav.
2.2a
Catasto
Napoleonico 1813 - Capoluogo;
9) Tav.
2.2b
Catasto
Napoleonico 1813 - Frazioni;
10) Tav.
2.2c
Catasto
Napoleonico 1813 - Frazioni;
11) Tav.
2.3a
Catasto
Austriaco 1842 - Capoluogo;
12) Tav.
2.3b
Catasto
Austriaco 1842 - Frazioni;
13) Tav.
2.3c
Catasto
Austriaco 1842 - Frazioni;
14) Tav.
2.4a
Catasto
Austro-Italiano 1880-1926 - Capoluogo;
15) Tav.
2.4b
Catasto
Austro-Italiano 1880-1926 - Frazioni;
16) Tav.
2.4c
Catasto
Austro-Italiano 1880-1926 - Frazioni;
17) Tav.
3
Programmazione
e pianificazione a livello superiore - scala 1/50.000;
18) Tav.
4a
19) Tav.
4b
Mosaico
degli strumenti urbanistici generali vigenti - scala 1/25.000;
20) Tav 5a
21) Tav.
5b
22) Tav.
5c
Pianificazione
e programmazione comunali in atto - scala 1/5.000;
23) Tav.
6.1a
24) Tav.
6.1b
25) Tav.
6.1c
Destinazioni
d'uso prevalenti dell'edificato - scala 1/5.000;
26) Tav.
6.2a1
27) Tav.
6.2a2
28) Tav.
6.2a3
Classe
d'età degli edifici - scala 1/5.000;
29) Tav. 6.2b1
30) Tav. 6.2b2
31) Tav.
6.2b3
Numero
dei piani degli edifici residenziali - scala 1/5.000;
32) Tav.
6.2c1
33) Tav.
6.2c2
34) Tav.
6.2c3
Tipologie
degli edifici residenziali - scala 1/5.000;
35) Tav.
6.2d1
36) Tav.
6.2d2
Distribuzione
territoriale degli alloggi - scala 1/10.000;
37) Tav.
6.3a
38) Tav.
6.3b
39) Tav.
6.3c
Attività
e attrezzature primarie - scala 1/5.000;
40) Tav.
6.4a
41) Tav.
6.4b
42) Tav.
6.4c
Attività
e attrezzature secondarie - scala 1/5.000;
43) Tav.
6.5a
44) Tav.
6.5b
45) Tav.
6.5c
Attività
e attrezzature terziarie - scala 1/5.000;
46) Tav.
7a
47) Tav.
7b
48) Tav.
7c
Infrastrutture
di collegamento - scala 1/5.000;
49) Tav.
8a
50) Tav.
8b
51) Tav.
8c
Opere
di urbanizzazione - Infrastrutture tecnologiche a rete - scala 1/5.000;
52) Tav.
9a
53) Tav.
9b
54) Tav.
9c
Opere
di urbanizzazione - Serv. e imp. di int. comune - scala 1/5.000;
55) Tav.
10.1
Carta
geomorfologica - scala 1/10.000;
56) Tav.
10. 1a
Carta
del microrilievo - 1/10.000;
57) Tav.
10.2
Carta
geolitologica e ubicazione delle analisi - scala 1/10.000;
58) Tav.
10.3
Classificazione
agronomica dei terreni - scala 1/10.000;
59 Tav.
10.4
Carta
Idrogeologica - scala 1/10.000;
60) Tav.
10.5
Colture
intensive e di pregio - scala 1/10.000;
61) Tav.
10.6
Tutela
degli investimenti e dell'integrità del territorio - scala 1/10.000;
62) Tav.
10.7
Classificazione
socio-economica delle aziende agricole - scala 1/10.000;
63) Tav.
10.9
Carta
delle penalità ai fini edificatori - scala 1/10.000;
64) Tav.
11a
65) Tav.
11b
66) Tav.
11c
Vincoli
e servitù - scala 1/5.000;
67) Tav.
12a
68) Tav.
12b
69) Tav.
12c
Beni
culturali - scala 1/5.000.
Il
Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati di progetto:
70) Tav.
13.1a (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i)
71) Tav.
13.1b (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto
i)
72) Tav.
13.1c (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto
i)
P.R.G.
Zonizzazione territorio comunale - scala 1/5.000;
73) Tav.
13.3a (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i)
74) Tav.
13.3b (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i)
Zonizzazione
Rovigo Capoluogo - scala 1/2.000;
75) Tav.
13. 3c
Zonizzazione
Concadirame - (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i) 1/2.000;
76) Tav.
13. 3d
Zonizzazione
Granzette - (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i) 1/2.000;
77) Tav.
13. 3e
Zonizzazione
Boara Polesine - (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i) 1/2.000;
78) Tav.
13. 3f
Zonizzazione
Mardimago - (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i) 1/2.000;
79) Tav.
13. 3g
Zonizzazione
Roverdicrè - (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i) 1/2.000;
80) Tav.
13. 3h
Zonizzazione
Sarzano - (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i) 1/2.000;
81) Tav.
13. 3i
Zonizzazione
Buso - (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i)
1/2.000;
82) Tav.
13. 3l
Zonizzazione
Grignano Polesine - (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i) 1/2.000;
83) Tav.
13. 3m
Zonizzazione
Spianata - (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i)
1/2.000;
84) Tav.
13. 3n
Zonizzazione
Borsea - (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i)
1/2.000;
85) Tav.
13. 3o
Zonizzazione
S.Apollinare - (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i) 1/2.000;
86) Tav.
13. 3p
Zonizzazione
Fenil del Turco - (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto i) 1/2.000;
87) Regolamento
Edilizio;
88) NormeTecniche
di Attuazione (art.50 L.R. 61/85 comma 4 punto l);
88 a) Schede
relative agli edifici di valore ambientale - Art.10 L.R.24/85
89) Relazione
P.R.G.;
90) Relazione
Illustrativa delle Carte Tematiche Geologiche e Idrogeologiche.
Ove
dovessero emergere discordanze nelle indicazioni risultanti dalle diverse
planimetrie, si considerano prevalenti quelle contenute nella planimetria
redatta in scala maggiore.
DEFINIZIONI
URBANISTICO-EDILIZIE E PRESCRIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
Superficie territoriale: la
superficie della porzione di territorio che è oggetto di intervento urbanistico
attuativo, considerata al netto sia delle superfici destinate ad uso pubblico
dal P.R.G, sia delle aree sottratte per motivi ecologico-ambientali o per
divieti all'uso edilizio disposti ex legge.
Superficie fondiaria: la
superficie reale del lotto, derivante da rilievo topografico, al netto degli
spazi di uso pubblico esistenti e previsti dal P.R.G. (strade, piazze, fossi e
scarpate relative, ecc.), misurata in proiezione orizzontale.
Indice di fabbricabilità fondiaria: il volume
massimo, espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro quadrato di
superficie fondiaria.
Densità edilizia fondiaria: il rapporto
tra il volume massimo costruibile e la superficie fondiaria del lotto ad esso
corrispondente.
Indice di fabbricabilità territoriale: il volume
massimo costruibile, espresso in metri cubi, per ogni metro quadrato di
superficie territoriale.
Densità edilizia territoriale: il rapporto
tra il volume massimo costruibile e la totalità della superficie del territorio
interessato dall'intervento; tale indice va applicato solo in sede di strumento
urbanistico attuativo: piano particolareggiato, piano di lottizzazione, piano
di zona per l'edilizia economica e popolare, piano per insediamenti produttivi
e nella predisposizione dei piani richiesti per le "Aree-programma" e
di "Coordinamento urbanistico", finalizzati al riordino ed allo
sviluppo urbano.
Indice di utilizzazione fondiaria: si intende
la massima superficie lorda utile, espressa in mq., costruibile per ogni mq. di
superficie fondiaria.
Gli
indici di cui alle presenti norme rappresentano sempre gli indici massimi utilizzabili.
Gli
indici di fabbricabilità e di utilizzazione territoriale si applicano nella
progettazione di intervento edilizio diretto.
Gli
indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria si applicano nella
progettazione di intervento edilizio diretto.
Nelle
zone residenziali di progetto il volume di ogni nuova costruzione non può
essere inferiore al 75% di quello corrispondente alla densità edilizia
fondiaria prevista per il lotto di pertinenza.
Art.
5 - Indici edilizi - Parametri geometrici
A) Superficie utile: la somma
delle superfici di pavimento di tutti i piani fuori terra, misurate al netto di
murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, pilastri, di
eventuali scale interne e vani ascensore, di logge, balconi e porticati.
Nel
computo della superficie utile abitabile delle unità residenziali vanno
inclusi:
a) gli attici, i sottotetti abitabili o
le parti di sottotetto con altezza maggiore di ml. 2,00 e
altezza media misurata dal pavimento all'intradosso della struttura di
copertura,
maggiore di ml. 2,20;
b) corpi a sbalzo chiusi;
c) le logge e i balconi per le loro
parti rientranti oltre i ml. 1,50.
Dallo
stesso computo sono esclusi:
d) le superfici per servizi ed
accessori comprendenti:
- cantinole, soffitte, volumi tecnici,
centrali termiche e altri locali a stretto servizio della
residenza;
- autorimesse singole e collettive;
- androni di ingresso e porticati liberi;
- logge e balconi;
purchè la somma di tali superfici (la superficie complessiva non
residenziale) sia
contenuta entro il 50% della superficie utile abitabile;
e) i locali seminterrati, aventi
qualsiasi destinazione, che emergono rispetto il piano
campagna originario fino a cm. 100, misurati all'intradosso del solaio;
f) i sottotetti non abitabili per le
parti di altezza inferiore a ml.2,00 e/o in cui l'altezza
media, misurata dal pavimento all'intradosso della struttura di
copertura, sia inferiore a
ml. 2,20, con esclusione dei locali del "Centro Storico", per
quanto consentito dalle
presenti norme;
g) le logge rientranti, fino alla
profondità massima di ml. 1,50.
B) Superficie coperta: la
proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra compresi i balconi chiusi, i portici
di uso privato, i loggiati e le pensiline anche se aperte.
Non
concorrono alla formazione della superficie coperta gli aggetti senza
sovrastanti corpi chiusi con sbalzo fino a ml.1,50 (ml. 5.00 per gli edifici
produttivi), le scale aperte interessanti non più di un piano o più piani solo
nei casi previsti da norme di sicurezza, da leggi o regolamenti speciali.
Non
concorrono inoltre alla formazione della superficie coperta i locali interrati,
senza sovrastante costruzione, il cui estradosso sia ad una quota non superiore
a ml. 0,80, rispetto alla quota media del piano di campagna, prima della sua
sistemazione definitiva;
C) Rapporto di copertura: il
rapporto massimo fra la superficie coperta e la superficie fondiaria;
D) Altezza del fabbricato: a
differenza tra la quota media del terreno e la quota dell'intradosso del
soffitto dell'ultimo piano praticabile, quando terreno e strada siano
orizzontali e alla medesima quota.
Qualora
terreno e strada siano orizzontali a quote diverse, l'altezza è riferita alla
media delle due quote sulle qual è prevista la costruzione;.
Qualora
il soffitto dell'ultimo piano praticabile non sia orizzontale, l'altezza è
riferita al punto medio dell'intradosso della parte abitabile;
E) Altezza delle fronti:
l'altezza determinata come al punto precedente, aumentata dalla eventuale
maggior altezza del bordo superiore della linea di gronda o del parapetto pieno
o della media dei timpani;
F) Volume del fabbricato: il
volume del solido emergente dal terreno, ad eccezione dei porticati soggetti ad
uso pubblico e dei volumi tecnici secondo quanto di seguito stabilito.
I porticati ad uso
pubblico devono risultare completamente accessibili, anche da parte di
disabili, dalla pubblica strada o marciapiede pedonale; a tal fine deve essere
istituito un vincolo perenne nelle forme stabilite dalla legge.
Il
volume del fabbricato si computa, vuoto per pieno, come somma dei prodotti
della superficie coperta per le relative altezze lorde di ciascun piano,
misurate da pavimento a pavimento. Per
il piano terra viene escluso il vespaio
fino ad una altezza di mt. 0,50: oltre viene interamente computato, fatte salve
motivate esigenze di isolamento dal terreno.
Per
l'ultimo piano di ciascuna parte dell'edificio l'altezza lorda si misura
all'intradosso del solaio di copertura.
Qualora
la copertura sia costituita da porzioni aventi diversa altezza si considerarà
ciascuna porzione separatamente.
Qualora
la copertura non sia orizzontale, si considerarà la media delle altezze.
Come
intradosso della copertura si considerarà quello della struttura portante il
manto di copertura, libera da eventuali intercapedini.
Sono
comprese nel computo dei volumi le mansarde e i sottotetti abitabili o
finestrati, di cui al punto A) lettera a), misurati nella loro superficie
lorda, le eventuali zone porticate ad uso privato, gli avancorpi, i balconi
chiusi.
Sono
al contrario esclusi i volumi tecnici sino ad un massimo del 2% della
volumetria totale e le logge rientranti fino ad una profondità di metri 1,50,
oltre vengono interamente computate
Si
definiscono volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo della
volumetria, solo i volumi strettamente necessari a contenere l'accesso di
quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo,
di parafulmine, di ventilazione, etc.) che non possono, per esigenze tecniche
di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo
dell'edificio nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. Sono da considerare
volumi tecnici il volume del tetto, se non è abitabile o praticabile, i
serbatoi idrici, l'extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione
dell'impianto di riscaldamento, le canne fumarie e di ventilazione, il vano
scale al di sopra delle linee di gronda.
Sono
considerati volumi tecnici, e non concorrono pertanto al computo del volume del
fabbricato, il volume occupato dagli isolanti termici e/o acustici la cui
entità sarà dedotta dai particolari costruttivi allegati al progetto da
concessionare in applicazione della L.R. n° 21/1996, così come pure il volume
tecnico corrispondente al raggiungimento delle quote minime fissate dalla
normativa nel caso di locali abitabili al P.T..-
Non
sono invece da considerare volumi tecnici le lavanderie, gli stenditoi coperti,
i locali di sgombero e simili. In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici
non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell'insieme
architettonico.
G) Numero dei piani: è il numero
totale dei piani abitabili, compreso l'eventuale piano in ritiro (attico,
mansarda, sottotetto abitabile).
I
soppalchi non costituiscono piano abitabile quando siano aperti per almeno un
lato sul locale sottostante e formino con esso inscindibile unità abitativa;
eventuali piani sfalsati non vanno sommati tra loro, ma conteggiati
esclusivamente su di un lato;
H) Distanza dalle strade: è la
distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta
del fabbricato dal ciglio stradale, come definito dall'Art. 2 del
D.M.
1 Aprile 1968, ossia inteso come limite degli spazi pubblici
esistenti e previsti (strade, marciapiedi, piazze), nonché delle strutture di
delimitazione non transitabili (parapetti, arginelli, fossati, ecc.); in caso
di porticato, la distanza deve essere calcolata dal limite degli appoggi;
I) Distanza dai confini di proprietà:
è la distanza minima misurata in proiezione orizzontale della superficie
coperta del fabbricato (come definito al punto B), dai confini di proprietà; in
caso di porticato, la distanza deve essere calcolata dagli appoggi.
Non
vengono considerati, ai fini delle distanze dai confini, i corpi di fabbrica
emergenti dal piano di campagna originario per non più di 0,80 ml.;
Per
le finalità di questo comma le delimitazione delle aree a standard sono
assimilate ai confini di proprietà.
Nel
caso di confini tra zone residenziali e zone agricole o di rispetto stradale,
ricadenti nella stessa proprietà, è ammessa la costruzione sul confine di zona.
L) Distacco tra i fabbricati: è
la distanza minima che un corpo di fabbrica deve osservare da altri corpi di
fabbrica.
Qualora
il distacco debba essere inferiore o uguale all'altezza dei fabbricati
fronteggiantesi, per distanza minima si intende la minore tra quelle misurate
radialmente dalla proiezione sul piano orizzontale dei fabbricati così come
definita dalla precedente lettera B).-[/af1]
Non
vengono considerati, nella misurazione dei distacchi tra fabbricati, i corpi di
fabbrica emergenti dal piano di campagna originario per non più di 0,80 ml.;
E'
ammesso comunque l'arretramento dei singoli piani di un edificio per rispettare
le distanze prescritte; in tale caso queste vanno misurate assumendo come
riferimento l'altezza delle diverse fronti (anche sfalsate) dell'edificio
stesso.
Art.
6 - Utilizzazione degli indici
Nelle
zone in cui l'edificazione è disciplinata dagli indici di fabbricabilità, ogni
volume edilizio esistente e da costruire determina nel territorio la superficie
fondiaria ad esso pertinente, nel rapporto stabilito dal relativo indice.
Nelle zone residenziali
il volume di ogni nuova costruzione non può essere inferiore al 75% di quello
corrispondente alla densità edilizia
fondiaria prevista per il lotto di pertinenza.
A tal fine, ad ogni richiesta di
concessione, deve essere allegata una planimetria catastale aggiornata che
indichi l'area da ritenersi vincolata ai fini edificatori.
Per
i volumi edilizi esistenti, alla data di adozione del Piano, la superficie
fondiaria ad essi corrispondente si estende sui mappali (o sui mappali
contigui) di proprietà della Ditta intestataria del fabbricato, fino a
raggiungere i valori degli indici propri della zona; per detti volumi edilizi
esistenti, la superficie fondiaria ad essi corrispondente può risultare
inferiore a quella derivante dal computo degli indici.
La
demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o annulla rispettivamente
il vincolo "non a edificandi" sulla superficie fondiaria ad esso
corrispondente, oppure, nel caso di cui al comma precedente, può determinare
una riduzione della superficie medesima, quando lo consenta un preciso computo
degli indici di zona rispetto al volume restante.
L'Amministrazione Comunale può anche richiedere ad ogni
Ditta proprietaria di fornire l'esatta cubatura dei fabbricati esistenti, allo
scopo di determinare la superficie fondiaria ad essi corrispondente.
Le
Ditte proprietarie possono conterminare tale superficie fondiaria a loro
gradimento e variare tale conterminazione con altra proposta di vincolo, alla
condizione che detta superficie, comprendendo la superficie coperta del fabbricato,
formi una sola figura geometrica regolare e chiusa
Per
i terreni compravenduti dopo la data di adozione del P.R.G. deve essere
verificata la totale o parziale disponibilità ai fini edificatori.
Le
aree interessate da interventi edilizi, la cui superficie fondiaria viene
vincolata per effetto degli interventi medesimi, possono appartenere anche a
più proprietari.
Nel
caso che la concessione edilizia sia richiesta da uno o comunque da una parte
soltanto dei proprietari, il rilascio della concessione stessa è subordinato
al formale consenso all'utilizzazione prevista da parte dei restanti proprietari.
Tale
consenso deve costituirsi attraverso apposito atto notarile, accettata dal
Comune, da trascriversi alla Conservatoria Immobiliare a cura dei proprietari.
1) Parti esterne: sono le
facciate, gli androni, i cortili e le corti, le logge, le scale esterne, le
coperture.
2) Copertura: il complesso delle
strutture al di sopra della linea di gronda, comprese le sovrastrutture quali
camini, etc.
3) Elementi strutturali portanti:
sono le strutture verticali, sia interne che esterne, con funzione portante,
sia su fondazione continua che su fondazione puntiforme, e le strutture
portanti orizzontali compresi i solai.
4) Tipo edilizio: il manufatto
edilizio contraddistinto da uno specifico rapporto con il lotto di pertinenza e
da caratteristiche distributive, aggregative, strutturali e formali
riproducibili e tali da essere ricondotte a uno schema teorico di
identificazione
5) Superfetazioni: sono le parti
aggiuntive di fabbricati prive di valore storico o architettonico. In
particolare si intende ogni manufatto, di carattere precario o non precario,
che comunque non sia assimilabile alle strutture dell'organismo originario o
che ne pregiudichi il decoro come i corpi aggettanti ai vari piani, i corpi che
occupino parzialmente o totalmente superfici originariamente scoperte
(terrazze, ballatoi, pianerottoli) e/o scoperti afferenti gli edifici
(giardini, corti, cortili, chiostrine, etc.) originariamente liberi.
6) Collegamenti verticali: sono
i vani ascensori, le scale singole o i blocchi scale comuni a più alloggi, sia
interni che esterni alle unità edilizie.
7) Impianto distributivo:
l'insieme degli elementi verticali ed orizzontali portanti e non di ciascun
edificio e degli spazi da questi definiti.
8) Involucro esterno: sono le
superfici e le parti di edificio a contatto con l'esterno: facciate, portici,
logge, scale esterne, coperture.
9) Allineamento orizzontale: la
linea su cui deve obbligatoriamente sorgere un edificio nel rispetto del limite
stradale o delle edificazioni esistenti.
10) Allineamento verticale: la
linea a cui devono attenersi le altezze delle fronti di un edificio o di una
nuova parte di edificio.
11) Forometria: la scansione
metrica delle diverse aperture sul prospetto di un manufatto edilizio.
12) Campi di determinazione:
sono quelle parti delle fronti e dell'impianto planimetrico all'interno delle
quali è possibile intervenire secondo le indicazioni delle presenti norme
tecniche.
13) Destinazione d'uso: il
complesso di usi o di destinazioni funzionali di un'area o di un edificio.
14) Portico soggetto ad uso pubblico:
quello spazio percorribile dal pubblico con accesso diretto da una strada, da
una piazza o da altro analogo spazio, di h >= 3,00 ml., per il quale ci sia
un vincolo perpetuo ad uso pubblico, sancito con un atto notarile.
15) Piano campagna: l'area
interessata dal sedime del fabbricato, così come si presenta prima
dell'intervento, aumentata di cm. 15. Per i fabbricati esistenti si considera
la quota media degli angoli esterni emergenti dal terreno, aumentata di cm. 15.
CARATTERISTICHE D'INTERVENTO
Art.
8 - Definizione dei tipi edilizi
Ogni
edificio è riconducibile, sulla base di caratteristiche comuni
fisse,determinate dal rapporto istituibile con il suo lotto di pertinenza, dai
suoi caratteri distributivi, dalle sue modalità di aggregazione con altri
edifici, dal modo con cui si sviluppa in verticale e sul piano di campagna, ad
uno schema teorico che ne definisce la singolarità le peculiarità. Questi elementi di singolarità e di
peculiarità costituiscono la sostanza tipologica di ogni edificio , ciò che lo
contraddistingue in quanto tipo edilizio
Sulla
base di questo, per convenzione, sono stati individuati i tipi edilizi
elementari e le aggregazioni di tipi di seguito descritti:
TIPI
EDILIZI A CARATTERE ESTENSIVO
Casa singola isolata: è
quell'edificio, generalmente a carattere residenziale e monofamiliare, con
volumetria variabile tra i 600 e i 1500 mc., in cui l'altezza dei prospetti principali
risulta minore o uguale ai lati della figura geometrica che ne definisce
l'ingombro planimetrico. La casa singola isolata presenta di norma distanze da
tutti i confini, ma può eventualmente avere anche un muro perimetrale in
aderenza al confine
del lotto di pertinenza ad altra costruzione
avente le medesime caratteristiche.
Casa abbinata:
quell'edificio, generalmente a carattere residenziale, la cui volumetria
mediamente non supera i 2000 mc., che si configura volumetricamente e nei
prospetti come un insieme di due edifici simmetrici o ripetuti, con altezza
delle fronti e distanze dai confini assimilabili a quelle della casa singola
isolata.
Case associate a schiera o casa a
schiera:
quell'edificio, a carattere generalmente residenziale, derivante
dall'aggregazione di più unità abitative (case) aventi assetti planimetrici e
distributivi uguali, o simili, tali comunque da produrre un organismo edilizio
avente caratteristiche formali e planivolumetriche palesemente unitarie.
La
casa a schiera può essere di tipo lineare, quando l'associazione delle unità
abitative (case) avviene sempre in un senso, generalmente parallelo alla
strada.
La
casa a schiera può essere dI tipo composto e/o "a maglia", quando
l'associazione tra le diverse unità abitative (case) avviene in modo
articolato, e non direttamente rapportato alla strada più prossima,
determinando spazi interstiziali ed eventuali cortili.
Edificio a blocco (estensivo):
quell'edificio nella cui configurazione l'altezza delle fronti è simile, o
rapportabile, ai lati della figura geometrica che ne definisce l'ingombro
planimetrico. In questo tipo edilizio l'accesso ai diversi piani, o agli
appartamenti, è generalmente costituito da colonne per ascensori e da vani
scala centralizzati.
TIPI
EDILIZI A CARATTERE INTENSIVO
Edificio a blocco: è
quell'edificio nella cui configurazione l'altezza delle fronti è simile, o
rapportabile, ai lati della figura geometrica che ne definisce l'ingombro
planimetrico. In questo tipo edilizio l'accesso ai diversi piani, o agli
appartamenti, è generalmente costituito da colonne per ascensori e da vani
scala centralizzati.
Edificio in linea: è quell'edificio
in cui la lunghezza delle fronti risulta prevalente rispetto ad altri
parametri. In questo tipo edilizio sono generalmente presenti più vani scala
posti a distanze perlopiù regolari. In genere presenta altezza unitaria delle
fronti.
Edificio a torre: è
quell'edificio nella cui configurazione l'altezza delle fronti risulta
palesemente maggiore dei lati della figura geometrica che ne definisce
l'ingombro planimetrico. In questo tipo edilizio l'accesso ai diversi piani, o
agli appartamenti, è generalmente costituito da colonne per ascensori e da vani
scala centralizzati.
Edificio composto: è
quell'edificio costituito da più corpi di fabbrica, variamente composti sia
sul piano che in altezza, tali tuttavia da produrre un organismo edilizio
formalmente e funzionalmente compiuto in tutte le sue parti
TIPI
INSEDIATIVI
Cortine
o quinte edilizie di carattere ambientale: sono quegli aggregati edilizi,
perlopiù di vecchio impianto, costituiti dal succedersi di edifici aventi
caratteristiche tipologiche e di altezza delle fronti generalmente simili, che
si sviluppano linearmente lungo strade o vie urbane.
Art.
9 - Recupero del patrimonio edilizio esistente
Gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente assumono come più
generale riferimento le definizioni di cui all'Art. 31 della Legge 05.08.1978,
n.457, integrate con le disposizioni di cui alla presente normativa.
Le
Categorie di Intervento sui manufatti edilizi esistenti sono le seguenti:
1) Restauro;
2) Risanamento
conservativo;
3) Ristrutturazione
edilizia;
Nell'ambito
di ciascuna categoria possono essere previste sottocategorie di intervento.
Per ciascuna categoria vengono individuate le seguenti MODALITÀ
D'INTERVENTO:
a) Manutenzione
ordinaria;
b) Manutenzione
straordinaria;
c) Interventi
che superano i fini manutentivi.
Nei
manufatti edilizi per i quali sono previste le categorie di intervento 1)
"Restauro" e 2) "Risanamento conservativo" e nelle aree di
pertinenza degli stessi, ogni intervento, qualunque siano la modalità, è
soggetto a "concessione edilizia".
Per
gli altri manufatti edilizi le opere di manutenzione straordinaria sono
soggette a Denuncia Inizio Attività (L.
662/96 - L. 135/97, artt. 11 e 12).
Con
opportuna grafia, nelle tavole del P.R.G., e attraverso "apposite
schede" sono stati individuati gli edifici di valore architettonico e
ambientale esterni al perimetro del "Centro Storico" del capoluogo
- di cui all'Art.10 della L.R.
05.03.1985, n.24. Nelle schede di loro pertinenza sono indicati gli interventi
ammissibili per tali edifici
Presentando
idonea approfondita documentazione,è possibile, in seguito a domanda di
concessione edilizia, richiedere il passaggio di uno di questi edifici da una
categoria di intervento ad un'altra.
La
variazione dovrà essere approvata o respinta dall'Amministrazione Comunale con
delibera del Consiglio Comunale, previo parere della Commissione Edilizia
Art.
10 - Modalità di intervento nel patrimonio edilizio esistente
Al fine di una corretta ed univoca
interpretazione delle norme che seguono, valgono le seguenti definizioni:
1) per sostituzione si intende ogni
opera che sostituisce con tecniche, strutture e materiali attuali, gli elementi
edilizi (o le parti alterate o trasformate) non più riconducibili ai caratteri
dei modelli originari;
2) per ripristino si intende ogni opera
che sostituisce integralmente con le stesse tecniche e gli stessi materiali,
elementi collassati irrecuperabili ma riproducibili;
3) per rinnovo si intende ogni
intervento e/o trattamento sugli elementi edilizi originari atto ad
assicurarne la continuità 'uso. Detti interventi e/o trattamenti possono
giungere fino al ripristino (questo escluso).
a)
MANUTENZIONE ORDINARIA
Gli
interventi di "manutenzione ordinaria" sono costituiti dalle opere
che riguardano la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture
degli edifici e le opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti.
Tali
interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni nè agli
elementi architettonici o decorativi degli edifici nè alle forme e alle dimensioni
dei locali.
Rientrano
in tale modalità di intervento:
1) La pulitura esterna delle facciate,
con ripresa parziale degli intonaci, senza alterazione dei materiali e delle
tinte esistenti;
2) La pulitura, riparazione e
tinteggiatura di infissi e serramenti esterni, dei manti di copertura, delle
grondaie e dei pluviali, delle canne fumarie, delle pavimentazioni esterne,
senza alterazione dei materiali e delle tinteggiature esistenti o delle
tecnologie utilizzate;
3) La riparazione e l'ammodernamento di
impianti tecnici (elettrici, igienico-sanitari, di riscaldamento, etc.) che
non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi
igienici e tecnologici ed alterazioni nelle caratteristiche distributive,
volumetriche e strutturali;
4) La riparazione o la sostituzione
parziale di pavimenti interni ed esterni;
5) Il risanamento dei vespai;
6) Il consolidamento delle recinzioni,
il risanamento delle fosse biologiche e della rete di smaltimento delle acque
luride e piovane.
b)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Gli
interventi di "manutenzione straordinaria" sono costituiti dalle
opere che riguardano le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici, per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici purché non alterino i volumi e le superfici
delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni
d'uso esistenti.
Per
rientrare in questa "modalità di intervento" tali opere e tali
modifiche non devono comportare alterazioni alle strutture orizzontali e/o
verticali nè possono comportare alterazioni ai caratteri architettonici degli
edifici.
Costituiscono
interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere:
1) Il rifacimento totale di intonaci
interni od esterni;
2) La tinteggiatura o la risistemazione
delle facciate;
3) Il rifacimento o la sostituzione del
manto di copertura, compresi gli interventi nella
struttura del tetto, senza che sia modificata la quota del piano
d'imposta;
4) Il rifacimento delle pavimentazioni
interne ed esterne;
5) Il rifacimento degli infissi
esterni;
6) Il rifacimento di locali per servizi
igienico-sanitari e tecnologici;
7) Il rifacimento e costruzione di
opere per sistemazioni esterne comprese le recinzioni;
8) La sostituzione di elementi
architettonici (inferriate, bancali, cornici, gradini esterni,
zoccolature);
9) L'abbattimento di alberi in giardini
privati o in complessi alberati privi di valore
ambientale.
Sono altresì da considerarsi opere di manutenzione straordinaria gli
interventi di seguito
descritti qualora comportino l'esecuzione di opere murarie:
10) La sostituzione e l'installazione
di materiale di isolamento;
11) Il rifacimento e l'installazione di
impianti di riscaldamento o raffreddamento;
12) Il rifacimento e l'installazione di
impianti di ascensore o di montacarichi che non
comportino variazioni nel volume interno del vano scale;
13) Il rifacimento e l'installazione di
impianti di accumulazione o sollevamento idrico;
14) L'installazione di impianti
igienico-sanitari ricavati nell'ambito del volume dell'unità
immobiliare;
15) La realizzazione e/o la demolizione
di tramezzi e la realizzazione di chiusure e/o
aperture interne che non modifichino lo schema distributivo;
16) Il consolidamento delle strutture
di fondazione, delle strutture di elevazione e delle
strutture orizzontali.
c)
INTERVENTI CHE SUPERANO I FINI
MANUTENTIVI
Gli
interventi non manutentivi sono gli interventi ammessi che superano la
ordinaria e straordinaria manutenzione.
Art.
11 - Categorie di intervento nel patrimonio edilizio esistente
1) Restauro (Grado di protezione 1)
Gli
interventi di restauro sono quelli rivolti a conservare integralmente e a
ripristinare i caratteri originari degli organismi edilizi, siano essi vincolati,o
meno, ai sensi della Legge 1089/39.
A
tal fine:
a) Ogni modificazione deve avvenire
nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo e
con i metodi e le cautele del restauro scientifico;
b) Devono essere eliminate le
superfetazioni e in genere gli elementi estranei, che non rivestano interesse e
che contrastino o impediscano la comprensione dei caratteri originari
dell'edificio;
c) E' ammessa la ricostruzione
filologica di parti eventualmente crollate degli edifici; sulle eventuali
demolizioni di sopraelevazioni e di superfetazioni non è consentito realizzare
interventi edilizi sostitutivi di alcun tipo;
d) La destinazione d'uso deve essere:
- per gli edifici del Centro Storico
del Capoluogo quella prevista nella Tav. n. 6 P della Variante al Centro
Storico stesso, approvata con delibera della Giunta Regionale del 05.02.85,
n.603;
- per gli edifici di valore storico
ambientale quella prevista nei successivi Artt. 26 e 27.
d) L'utilizzazione degli spazi interni
è soggetta ad autorizzazione, con esclusione della residenza e delle attività
collettive;
e) E' prescritto il restauro e/o il
ripristino degli spazi liberi di pertinenza del manufatto architettonico, tra
gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini ed i chiostri;
f) E' possibile inserire servizi
igienici illuminati ed aerati artificialmente e servizi cucina sistemati a
nicchia, con ventilazione forzata, all'interno di locali dotati di
illuminazione ed aerazione naturali. Tali elementi non devono in alcun modo
recare turbativa all'involucro dell'edificio;
g) E' consentito l'uso residenziale o
terziario di locali aventi un'altezza maggiore o uguale a ml. 2,30 e di
soffitte e sottotetti aventi un'altezza media non inferiore a ml. 2,30, purché
ciò non comporti l'alterazione anche
parziale del profilo volumetrico originario;
h) Anche per i sottotetti le superfici
finestrate devono essere dimensionate nella misura non inferiore di 1/8 della
superficie dei locali.
2) Risanamento conservativo (Grado di protezione 2)
Gli
interventi di risanamento conservativo sono rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo
degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione
degli elementi estranei all'organismo edilizio originario.
In
particolare l'intervento deve rispettare le seguenti prescrizioni:
a) Conservazione (restauro e
ripristino) delle facciate esterne od interne (solo su queste ultime sono
consentite parziali e limitate modifiche, purché non venga alterata
l'unitarietà del prospetto e ne siano salvaguardati gli elementi di valore stilistico),
conservazione dei volumi esistenti, conservazione del rapporto dei pieni e dei
vuoti dell'intero fronte interessato, conservazione degli andamenti dei
tetti, nonché degli apparati decorativi (cornici, marcapiani, lesene, etc.);
b) Conservazione dell'impianto
strutturale originario verticale ed orizzontale (quest'ultimo nel caso di
volte);
c) Conservazione dei collegamenti
originari, verticali ed orizzontali in quanto legati alle caratteristiche
tipologiche dell'edificio;
d) Conservazione e ripristino delle
aperture originarie, nella posizione e nella forma, in quanto legate alla
morfologia dell'edificio;
e) In caso di intervento soggetto a
concessione edilizia, le aperture a livello stradale in unità adibite ad
attività commerciali devono essere dimensionate nel rispetto della posizione e
della forma delle aperture originarie. Le vetrine esistenti vanno
ridimensionate in rapporto alle altre aperture di facciata;
f) Conservazione di tutti gli elementi
architettonici isolati, quali murature, edicole, lapidi, nonché degli spazi
scoperti, pavimentati o sistemati ad orto o giardino;
g) Restauro e ripristino degli ambienti
interni, nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza;
h) Possibilità di modificare, per un
adeguato riutilizzo, l'impianto distributivo interno, aggregando unità
modulari adiacenti troppo piccole, o suddividendole se troppo grandi, a
condizione che gli ambienti aventi particolari caratteristiche spaziali e
architettoniche (quali volte, decorazioni, pavimenti pregiati, etc.) non
vengano alterati.
Conseguente
possibilità di spostamento e di costruzione di tramezzature (ma non di elementi
portanti verticali o di altri elementi strutturali) e possibilità di
modificazione del
sistema dei collegamenti interni (sempre
che non si tratti di collegamenti originari) al fine di consentire una corretta
realizzazione dell'impianto distributivo delle nuove unità d'uso (con la
tassativa esclusione dei volumi eccedenti l'impianto originario);
i) Consolidamento con sostituzione
delle parti non ricuperabili, senza modificare i più rilevanti elementi
strutturali (muratura portante, volte, etc.);
l) Possibilità di utilizzare ad uso
residenziale e terziario soffitte e sottotetti aventi un'altezza media non
inferiore a ml. 2,30, purché ciò non comporti l'alterazione, anche parziale,
del profilo volumetrico originario; anche per i sottotetti le superfici
finestrate devono essere dimensionate nella misura non inferiore ad 1/8 della
superficie dei locali;
m) Possibilità di inserire servizi
igienici illuminati ed aerati artificialmente e servizi cucina con ventilazione
forzata, sistemati in nicchia, in locali dotati di illuminazione ed aerazione
naturali;
n) Possibilità di traslazione, nella
misura non eccedente i cm.35, dei solai privi di particolare carattere
architettonico, mediante rinnovo purché non venga modificato il numero dei
piani e la superficie utile complessiva dell'edificio, calcolata senza tener
conto delle superfetazioni e delle sovrastrutture di epoca recente;
o) Possibilità di utilizzare un'altezza
minima dei vani abitabili con solaio piano, pari a ml. 2,50. Nel caso che tale
altezza minima non sia raggiungibile procedendo alla traslazione dei solai,
secondo quanto previsto dalla precedente norma, l'uso a fini abitativi dei
vani deve essere escluso;
p) Obbligo di eliminare le
superfetazioni e le sovrastrutture precarie e stabili che non rivestono
interesse o perché non facenti parte integrante dell'organismo originario o
perché impediscono la comprensione dei caratteri originari dell'edificio (ad
esempio copertura di cortili, costruzioni eseguite con materiali e tecnologie
leggere, chiusura di logge, balconi, tettoie, verande, etc.);
q) Il restauro o la realizzazione delle
aperture al piano terra per la creazione di attrezzature commerciali minute,
qualora risulti impossibile il ritorno allo "Status quo ante" di cui
al punto e), deve uniformarsi ai seguenti criteri:
1) dimensionamento delle aperture in
rapporto all'entità della superficie della fronte ed alle aperture originarie
superiori;
2) rispetto della gerarchia dei valori
forometrici nel contesto generale delle fronti della via interessata;
3) Salvaguardia dell'impostazione
compositiva della fronte in oggetto.In tal senso il ridisegno, l'aggiunta e/o
la soppressione delle aperture ai piani superiori deve essere comunque
finalizzato a riportare le stesse nelle dimensioni e nelle collocazioni
originarie (vedi punto d).
3) Ristrutturazione edilizia
Gli
interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare
l'organismo edilizio mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in parte
diverso dal precedente.
Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di
nuovi elementi ed impianti.
E'
comunque sempre consentito intervenire con i metodi del restauro e/o del
risanamento conservativo.
Per
gli edifici passibili di tali interventi si individuano le seguenti sottocategorie
di opere ammissibili:
Ristrutturazione
edilizia D1 (Grado di protezione 3)
Opere
che comportino la riorganizzazione funzionale dell'edificio con trasformazioni
dell'impianto distributivo interno, l'adeguamento igienico-sanitario, la
modifica degli elementi non strutturali verticali, senza che siano alterati i
volumi, le superfici lorde di piano, i collegamenti verticali originari,
conservando i caratteri tipologici, architettonici e decorativi dell'edificio,
nonchè eventuali altri elementi che costituiscano opera di arredo urbano.
In
particolare sono ammissibili i seguenti interventi:
a)
Consolidamento con sostituzione mediante rinnovo delle seguenti parti
strutturali non ricuperabili: murature portanti interne ed esterne, solai e
volte, scale, tetto (manto di copertura e/o struttura);
b) Traslazione con ripristino dei solai
privi di particolare carattere architettonico, rispettando la forometria
esistente, non modificando il numero dei piani e la superficie utile
complessiva dell'edificio;
c) Utilizzazione dei vani abitabili
preesistenti aventi altezza minima pari a ml.2,50;
d) Utilizzazione di soffitte e
sottotetti esistenti aventi un'altezza media non inferiore a ml.2,40, purché
ciò non comporti l'alterazione, anche parziale, del profilo volumetrico
originario.
Ristrutturazione edilizia D2 (Grado di protezione 4)
Opere
che comportino la riorganizzazione funzionale dell'edificio con trasformazione
dell'impianto distributivo interno, l'adeguamento igienico-sanitario, la
modifica degli elementi strutturali verticali, orizzontali e dei vani scala,
conservando le caratteristiche formali dell'edificio.
In
particolare sono ammissibili i seguenti interventi:
a) Il rialzamento della cornice di
gronda, senza aumento della superficie e del numero dei piani, al fine di
raggiungere, per tutti i piani intermedi, un'altezza utile di ml. 2,70.
b) L'utilizzazione a scopo
residenziale, o per le diverse destinazioni d'uso previste dal P.R.G. e dai
diversi strumenti attuativi, di soffitte e sottotetti esistenti aventi
un'altezza media non inferiore a ml. 2,40;
c) La traslazione, mediante
sostituzione, dei solai privi di carattere architettonico, purché non vengano
modificati il numero dei piani, non venga aumentata la superficie utile e venga
rispettata la forometria delle facciate, fatti salvi quei parziali spostamenti
delle aperture resi necessari dalla traslazione dei solai;
d) sono inoltre ammessi:
1) la ristrutturazione e la
destinazione residenziale dei volumi destinati ad altri usi;
2) il parziale ridisegno degli elementi
architettonici e decorativi dell'edificio, con particolare riguardo al
riproporzionamento delle aperture, al fine di conseguire un più corretto
inserimento tra gli edifici contermini.
Art.
12 - Materiali costruttivi ed elementi di finitura
Con
riferimento ai punti n. 1), 2), 3) del precedente Art.11, e con riferimento ai
punti n.1), 2), 3), 5), 7), 8), del successivo Art. 54, qualora non diversamente
disposto dalle presenti Norme Tecniche, valgono le seguenti prescrizioni:
Materiali di finitura e di rivestimento
delle parti esterne
Sono esclusi:
- gli intonaci plastici,
- le superfici riflettenti di grande
dimensione (con vetri a specchio, di ceramica, etc.);
Coperture
Il
manto di copertura dovrà essere preferibilmente in cotto:
- in tegoli curvi o in coppi a canale,
- in tegoli marsigliesi,
- in tegoli portoghesi o in altre
soluzioni tradizionali,
In alternativa sono ammesse le tegole
in cemento, tipo coppi (o formato curvo) nelle tonalità affini al cotto.-
Si
escludono le tegole di tipo verde.-
Per il "Centro Storico" del
capoluogo e delle frazioni è prescritto l'uso esclusivo delle tegole a canale
in cotto (coppi) così come ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 11 e punto 7 dell'art.54.
Serramenti
I
serramenti devono essere preferibilmente in legno.
Se
in metallo devono essere smaltati o trattati (elettrocoloritura) con colori
coprenti nelle tonalità del rosso cupo, del verde scuro, del grigio, del
bianco, del nero, oppure in ferro ossidato.
Sono
vietati i serramenti in alluminio (o leghe similari) anodizzato naturale e/o
dorato, e comunque in tutte le colorazioni e i trattamenti brillanti.
E'
prescritto l'uso e/o il ripristino dei sistemi di oscuramento quali gli oscuri
alla veneta, gli oscuri alla vicentina e le gelosie in legno pieno.
Sono
vietati gli oscuri in perlinato di qualsiasi tipo.
Camini e torrette
Per
i camini che si sviluppano nelle facciate d'obbligo che la sezione a vista si
mantenga costante fino alla torretta che deve avere forma tradizionale.
Per
i camini, relativi a focolari, a sfiati, a cucine economiche a legna, le canne
di ventilazione e di aspirazione, che si sviluppano nel corpo di fabbrica
affiorando all'interno della superficie della copertura, ai tipi già menzionati
si aggiungono i terminali in cotto o in cemento prefabbricati con tavoletta
piana o di foggia tradizionale.
Grondaie e pluviali.
Se
a vista, le grondaie e i pluviali devono essere a sezione semicircolare e
circolare, preferibilmente in rame. Sono vietate le grondaie e i pluviali di
materiale plastico.
Art.13
- Sistemazioni esterne e recinzioni
Con
riferimento ai punti n.1), 2), 3), 5), 7), 8), del successivo Art. 54, e
qualora non diversamente disposto dalle presenti Norme Tecniche, valgono le seguenti
prescrizioni:
Accessi carrai
E'
consentita l'asfaltatura limitatamente alle strade di accesso e di distribuzione
alle residenze e agli annessi rustici.
Sono
da preferirsi:
- strade in
tout-venant;
- strade inghiaiate;
- corsie e superfici pedonali in cotto,
in acciottolato, in pietra di Prun o in altra pietra similare in lastre o
"spessori" dalla forma regolare, in porfido, in trachite, posti in
opera con orditure semplici.
Strade e percorsi interni
In
presenza di edifici di cui all'Art.10 della L.R. 10.03.1985, n.24, le strade e
i percorsi interni di distribuzione alle residenze e agli annessi rustici
devono essere costituiti da:
- strade in
tout-venant;
- strade inghiaiate;
- corsie e superfici pedonali in cotto,
in acciottolato, in pietra d'Istria, in pietra di Prun o altra pietra
similare, in porfido, in trachite, posti in opera con orditure semplici e
coerenti con i caratteri degli edifici.
Recinzioni
Sono
sempre vietate le recinzioni costituite da elementi prefabbricati in c.l.s.
forati e non.
Per
le recinzioni prospettanti il fronte della viabilità pubblica sono ammesse
realizzazioni in:
a) rete metallica su montanti in ferro
purché abbinata a siepi costituite dalle piante
arboree e arbustive autoctone di cui al punto 15 del successivo Art.54 o
da:
- Buxus
Sempervirens (Bosso);
- Laurus nobilis (Alloro);
- Ligustrum vulgaris (Ligustro);
- Prunus laurocerasus (Lauro,
Laoroceraso);
- Pyra cantha coccinea (Agazzino);
- Rosa Canina;
- Salix purpurea (Salice rosso);
- Taxus Baccata (Tasso, Albero della
morte))
In
tal senso sono vietate le siepi e le piantate di Cupressus Arizonica o di altre
similari essenze esotiche.
b) cancellate metalliche di grande
semplicità corredate di siepi aventi le caratteristiche di
cui al punto precedente;
c) muri in c.l.s. intonacato e tinteggiato, o in cotto con
elementi lapidei di forma,
dimensioni e materiali definiti in base alle caratteristiche ambientali
ed alle esigenze
funzionali.
Art.
14 - Destinazioni d'uso dei suoli e degli edifici
La
destinazione d'uso dei suoli e degli edifici deve essere indicata sia nei
progetti edilizi, sia nei piani urbanistici attuativi.
Essa
deve risultare conforme a quanto stabilito dalle presenti norme.
Qualsiasi
cambiamento alla destinazione d'uso deve essere autorizzato e può essere
concesso soltanto se conforme alla normativa vigente per le singole zone
omogenee.
Gli
insediamenti commerciali, anche se previsti e consentiti dalle presenti norme,
devono comunque rispettare quanto previsto dal "Piano di sviluppo e
adeguamento della rete di vendita", di cui alla Legge 11.06.1971, n.426 e
successive modificazioni e integrazioni.
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.
Art.
15 - Modalità di attuazione
Il
Piano Regolatore Generale si attua tramite piani urbanistici attuativi e
tramite interventi edilizi diretti.
a) Il piano urbanistico attuativo è
d'obbligo per le zone residenziali e produttive di espansione.
Il
Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio può subordinare il rilascio di
concessioni edilizie alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico
attuativo qualora queste interessino zone di completamento in cui vi sia una
palese carenza di opere di urbanizzazione, stati particolari di degrado o
condizioni comunque straordinarie.
b) L'intervento edilizio diretto si
attua in tutte le restanti zone tramite concessione o autorizzazione edilizia,
nell'osservanza delle previsioni di P.R.G. e di tutte le norme di disciplina
urbanistica in esso contenute.
I piani urbanistici attuativi devono comprendere
l'interezza delle singole zone omogenee individuate dal P.R.G.. con una
specifica deliberazione del Consiglio Comunale, possono essere individuati i
perimetri di ambiti territoriali per i quali è possibile la predisposizione di
un piano urbanistico, attuativo o preventivo, che non interessi l'intera
estensione delle singole zone omogenee.
A
seguito della definizione esecutiva delle infrastrutture e delle attrezzature,
nelle zone oggetto di piano urbanistico attuativo, possibile variare il
perimetro delle zone omogenee, con conseguente trasposizione delle stesse,
purchè la capienza massima consentita e la dotazione degli spazi pubblici rimangano
invariate
Art.
16 - Piani urbanistici attuativi
Si
individuano i seguenti piani urbanistici attuativi:
A - Piano Particolareggiato;
B - Piano per l'edilizia economica e
popolare;
C - Piano di Recupero di iniziativa
pubblica o privata;
D - Piano di Lottizzazione;
E - Piano per gli insediamenti
produttivi.
A - PIANO PARTICOLAREGGIATO
Il
Piano particolareggiato lo strumento urbanistico attuativo attraverso cui si
definisce, anche per settori funzionali, l'organizzazione urbanistica ed edilizia
di
specifiche zone territoriali omogenee.
Le
aree da attuarsi con Piano Particolareggiato sono individuate e delimitate dal
P.R.G. o secondo le procedure di cui al penultimo comma del precedente Art.
15.
I
Piani Particolareggiati possono essere proposti all'Amministrazione Comunale,
che li fa propri, anche dai proprietari delle aree interessate.
I
Piani Particolareggiati verranno attuati ai sensi degli Artt. 11 - 12 della
L.R. 61/85 e del Titolo IV capo IV della predetta legge.
Allo
scopo di consentire una sollecita operatività, purché non si operi in contrasto
con la presente normativa, è possibile prevedere una suddivisione delle zone
interessate dal Piano Particolareggiato in comparti, ai sensi dell'Art. 23
della Legge n.1150/42 e dell'art. 18 delle L. R. 61/1985.
B - PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
Il
Piano per l'Edilizia Economica e Popolare lo strumento urbanistico attuativo
previsto dalla Legge 18.04.1962, n.167 e successive modifiche.
Il
P.E.E.P. può essere attuato sia in zone edificate, sia in zone non edificate e
può comportare sia interventi di nuova edificazione, sia interventi di recupero
del patrimonio edilizio esistente.
Nei
Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, che prevedono interventi di
restauro, risanamento o ristrutturazione di edifici o di parte di edifici, il
Comune può invitare i proprietari a realizzare gli interventi previsti sulla
base di opportuna convenzione, ai sensi dell'Art. 25 della Legge 22.10.1971, n.
865.
C - PIANO diI RECUPERO
Il
Piano di Recupero è lo strumento urbanistico, previsto dalla Legge 05.08.1978,
n.457, tramite cui si persegue il recupero del patrimonio edilizio esistente
nelle zone dichiarate degradate, dal P.R.G. sia sotto l'aspetto urbanistico,
sia sotto l'aspetto edilizio.
Il
P.R.G. individua sia le zone soggette a "Piano di Recupero di iniziativa
pubblica", sia le zone soggette a "Piano di Recupero di iniziativa
privata".
Ai
sensi dell'Art. 15 della L.R. 61/1985 l'individuazione di nuove diverse aree da
assoggettarsi a Piani di Recupero può essere oggetto di successive
deliberazioni del Consiglio Comunale,
Allo
scopo di consentire una sollecita operatività, purché non si operi in contrasto
con la presente normativa, è possibile prevedere una suddivisione delle zone interessate
dal Piano Particolareggiato in comparti, ai sensi dell'art. 23 della Legge
n.1150/42 e dell'art. 18 delle L. R. 61/1985.
D - PIANO di LOTTIZZAZIONE
Il
Piano di Lottizzazione è lo strumento urbanistico attuativo attraverso cui si
può
procedere all'urbanizzazione di quelle
zone del territorio comunale che il Piano Regolatore Generale destina a nuovi
insediamenti residenziali, produttivi, turistici e commerciali.
La
delimitazione dell'ambito territoriale dei singoli Piani di Lottizzazione, i
termini per l'eventuale costituzione del Consorzio e della presentazione del
progetto, sono deliberati o variati con il Programma Pluriennale di Attuazione
del P.R.G..
Il
Piano di Lottizzazione è definito "di iniziativa privata" quando i
proprietari delle aree interessate redigono e presentano di propria iniziativa
il piano. Il Piano di Lottizzazione definito "d'ufficio" se redatto
dal Comune in assenza di iniziativa dei proprietari.
E -
PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Il
Piano per gli Insediamenti Produttivi lo strumento urbanistico attuativo
previsto dall'Art. 27 della Legge 22.10.1971, n. 865.
Il
P.I.P., sia esso previsto per le zone non edificate, sia esso previsto per zone
già interessate da insediamenti produttivi, ha per obiettivo la realizzazione
ed il completamento delle opere di urbanizzazione con idonei collegamenti
stradali e ferroviari e con allacciamenti alle reti tecnologiche.
(stralciato
dal voto regionale)
Art.
18 - Concessioni ed autorizzazioni edilizie
Ogni
attività comportante trasformazione urbanistica e/o edilizia, sia provvisoria
che definitiva, è soggetta al rilascio di autorizzazione o di concessione
edilizia o D.I.A..
In
conformità alle leggi urbanistiche vigenti le autorizzazioni e le concessioni
possono essere sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso .
Il
rilascio delle concessioni edilizie nelle zone di espansione è subordinato
alla osservanza di tutte le prescrizioni del piano urbanistico attuativo
convenzionato.
Nelle
restanti zone il rilascio di autorizzazioni e concessioni è subordinato:
- all'osservanza delle destinazioni,
degli indici e dei vincoli di zona;
- alla dimostrazione della proprietà o
disponibilità del lotto edificatorio;
- alla esistenza, al momento del rilascio
della concessione edilizia, delle opere di urbanizzazione primaria a servizio
del lotto o all'impegno, da parte del richiedente, di eseguirle
contemporaneamente all'edificio ed all'assolvimento dell'onerosità delle
stesse, ai sensi della L.R. 27.06.1985, n.61.
Le
concessioni ed autorizzazioni edilizie si intendono decadute qualora:
- le opere ad esse relative non siano
state iniziate entro un anno dalla data del rilascio della concessione stessa;
- le concessioni non siano state
ritirate dopo 180 giorni dalla comunicazione di ammissibilità del loro
rilascio.
-
Nelle aree classificate “scadenti” nella Tav. 10.9 del P.R.G. qualunque
intervento insediativo o infrastrutturale può essere eseguito solo a seguito di
accertamento dell’ammissibilità geologico-tecnico delle opere in progetto.
Nelle
aree classificate “mediocri” e “buone” nella Tav. 10.9 del P.R.G. vanno
rispettate le norme di cui al D.M. 11.03.1988 sulle indagini geognostiche per i
terreni di
fondazione.
-
Si richiama comunque il rispetto del
D.M. 11.03.1988 attinente le indagini geognostiche preliminari agli
interventi edilizi soggetti a “concessione”.
TUTELA DELL'AMBIENTE
Art.
19 - Tutela generale dell'ambiente
L'ambiente,
sia sotto l'aspetto naturalistico, sia sotto l'aspetto antropologico, è un bene
della collettività che deve essere salvaguardato al fine di gararntirne una
corretta utilizzazione sociale.
Qualsiasi
modificazione del territorio deve conformarsi a questo principio.
Art.
20 - Disciplina degli interventi
1) Gli interventi urbanistici
attuativi, ed i progetti edilizi riguardanti gli edifici di valore
architettonico ed ambientale, devono comprendere, ad integrazione di quanto
prescritto dalle leggi e dalle norme vigenti, elaborati dai quali risultino
evidenti:
a) i
materiali previsti per ogni tipo di intervento, sia strutturale che di
finitura;
b) le
tecniche di lavorazione dei suddetti materiali;
c) le
tinteggiature;
d) le
zoccolature, gli stipiti e architravi di aperture, gli altri eventuali elementi
di arredo;
e) gli
infissi, le chiusure, ecc.;
f) le
ringhiere, le recinzioni, ecc.;
g) le
targhe, le tabelle, le insegne, l'illuminazione, ecc;
h) le
piantumazioni delle aree scoperte.
2) Ad integrazione degli elementi
progettuali di cui al precedente punto1), per quanto attiene allo stato di
fatto devono essere forniti:
a) rilievo quotato alle opportune scale
corredato dell'elenco delle eventuali piante arboree e arbustive esistenti;
b) documentazione fotografica
esauriente sia dei particolari, sia dell' insieme.
3) La stessa procedura deve essere
seguita per gli interventi relativi alle aree e ai manufatti di cui ai seguenti
Artt. 22 e 23.
Art.
21 - Disciplina delle aree scoperte
1) Le aree non coperte da manufatti
edilizi, o comunque libere, devono essere sistemate
a verde, alberate e/o pavimentate con idonei materiali che consentano
l’assorbimento
dell’acqua da parte del terreno
Per le aree di particolare pregio ambientale, il Comune può richiedere
un idoneo
progetto di sistemazione.
2) Ogni domanda di autorizzazione o di
concessione edilizia deve in tal senso prevedere
e specificare puntualmente qualità e quantità dei materiali usati
nelle
pavimentazioni,qualità e quantità delle cotiche erbacee e delle essenze
arboree e
arbustive che vengono utilizzate nella sistemazione di tali aree.
3) Qualsiasi intervento che modifichi
la situazione nelle aree libere, deve essere oggetto
di autorizzazione o concessione.
4) Compete ai proprietari la
manutenzione delle aree alberate e verdi, la sostituzione
degli esemplari vetusti o abbattuti da calamità atmosferiche, la cura
degli esemplari
malati, ecc.
Art.
22 - Edifici, luoghi e aree della città e delle frazioni aventi valore storico,
ambientale e culturale
1) Nelle tavole di P.R.G. sono
individuati edifici, luoghi e aree che costituiscono testimonianza della
storia e della cultura della città.
In particolare sono stati individuati:
a) gli
edifici di carattere monumentale;
b) gli
edifici e cortine edilizie di carattere storico-ambientale;
c) piazze,
parchi e giardini pubblici e privati, spazi e percorsi pubblici di interesse storico-ambientale,ecc.;
d) edifici
di cui all'Art.10 della L.R. 05.03.1985,n.24;
e) zone
di interesse archeologico.
2) Nelle tavole del P.R.G. vengono
distinti con apposita simbologia gli elementi puntuali, gli elementi lineari e
le aree.
Qualora
gli elementi individuati non facciano parte di zone già vincolate, il P.R.G.ne
individua i rispettivi ambiti di tutela.
3) E' vietato qualsiasi intervento
edilizio o di manomissione dell'ambiente sia per i manufatti isolati, sia per
le aree oggetto di tutela.
Fatto
salvo quanto eventualmente successivamente specificato, è vietato qualsiasi
intervento edilizio diverso dalla manutenzione o dal restauro e ripristino
degli elementi deteriorati o distrutti, al fine di conservare sia i manufatti,
sia i caratteri della vegetazione e dell'ambiente.
4) Tali prescrizioni si devono
osservare anche nel caso di elementi assimilabili ai precedenti, ma non
individuati negli elaborati del P.R.G..
5) Interventi diversi possono avere
luogo in presenza di Piano di Recupero o di analogo strumento urbanistico
attuativo.
Art.
23 - Edifici, luoghi e aree delle zone agricole aventi valore storico, ambientale,
culturale e paesistico
1) Nelle tavole di P.R.G. sono
individuati quegli edifici, quei luoghi e quelle aree delle zone agricole
aventi particolare valore storico, ambientale, culturale e paesistico che
qualificano e caratterizzano il paesaggio agrario.
Sono stati individuati in particolare:
a) gli
edifici di carattere monumentale;
b) gli
edifici e le cortine edilizie di carattere storico-ambientale;
c) gli
edifici e i manufatti agricoli di cui all'Art. 10 della L.R. 05.03.1985, n° 24;
d) parchi
e giardini pubblici e privati di interesse storico-ambientale;
2) Nelle tavole del P.R.G. vengono
distinti con apposita simbologia gli elementi puntuali, gli elementi lineari e
le aree.
Qualora
gli elementi individuati non facciano parte di zone già vincolate, il P.R.G.ne
individua i rispettivi ambiti di tutela.
3)
E' vietato procedere a movimenti di terra, a lavori di terrazzamento o
di demolizione, ad alterazioni di corsi d'acqua, all'abbattimento di macchie e
di filari alberati, fatta eccezione per opere funzionali alla difesa del suolo.
Gli
elementi di cui al paragrafo 1) devono essere salvaguardati, ripristinati e
valorizzati; le alberature eventualmente abbattute devono essere sostituite,
utilizzando essenze autoctone di cui al punto 15 del successivo Art.54.
4) Tali prescrizioni si devono
osservare anche nel caso di elementi assimilabili ai precedenti, ma non
individuati negli elaborati del P.R.G.
5) Interventi diversi possono avere
luogo in presenza di Piano di Recupero.