TITOLO III°

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

 

CAPO I°

 

 

Art. 85 - Misure di salvaguardia

 

 

            A presente P.R.G. e alle presenti norme si applicano le misure di salvaguardia di cui all'Art. 71 della L.R. 27.6.1985, n.61.

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            All'interno delle Sottozone E4A non sono utilizzabili a fini edificatori i lotti derivanti da frazionamenti avvenuti successivamente alla data di adozione del presente P.R.G..

 

 

 

Art. 86 - Vincoli di inedificabilità derivanti da concessioni già rila­sciate in zona agricola

 

 

            I vincoli di inedificabilità, derivanti da licenze edilizie o concessioni ad edi­ficare già rilasciate, relativi alla zona agricola, rimangono confermate qualora il presente P.R.G. non preveda una diversa destinazione per detta zona.

 

 

 

Art. 87 - Edifici condonati ai sensi della Legge 47/85 e della L.724/94

 

            Sugli edifici condonati ai sensi della Legge 47/85, è consentito intervenire con sostituzione dei materiali fino alla demolizione e ricostruzione sul sedime esistente del fabbricato senza che ne venga aumentato il volume e semprechè  le opere producano un miglioramento dello stato di fatto sia sotto l'aspetto edilizio, sia sotto l'aspetto ambientale.

            Per gli edifici condonati, posta ad una distanza inferiore dai confini e fabbricati nei limiti imposti dal Codice Civile, è ammessa la ristrutturazione complessiva da eseguirsi per parti (cuci e scuci) escludendo la demolizione totale e la successiva ricostruzione.

            Al fine di perseguire il riordino edilizio è ammesso il recupero volumetrico degli edifici oggetto di condono edilizio attraverso accorpamenti e trasposizione degli stessi nell’psservanza delle distanze tra confini, fabbricati e strada previsti dalle norme di zona, con esclusione delle zone “A”  Centro Storico,

 

Art. 88 - Deroghe

 

 

            Il Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio, previa specifica deliberazione del Consiglio Comunale, ha facoltà di derogare dalle prescrizioni del P.R.G., limitatamente ai casi di edifici o di im­pianti pubblici o di interesse pubblico, ai sensi dell'art.80 della L.R. 27.06.1985, n.61.

 

 

 

Art. 89 - Abrogazione del P.R.G. vigente e delle successive va­rianti

 

 

            Il presente P.R.G. annulla e sostituisce il P.R.G. approvato con D.P.R. 15.12.1966, registrato alla Corte dei Conti il 26.01.1967, Reg. 2 LL. PP. foglio 3314, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15.02.1967, n. 41, nonchè tutte le successive integrazioni e varianti.-

 

 

Art. 90 - Abrogazione del Regolamento Edilizio

 

 

            Il Regolamento Edilizio adottato contestualmente alla Variante Generale del P.R.G. sostituisce a tutti gli effetti il vigente Regolamento Edilizio.-