TITOLO III°
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.
85 - Misure di salvaguardia
A
presente P.R.G. e alle presenti norme si applicano le misure di salvaguardia di
cui all'Art. 71 della L.R. 27.6.1985, n.61.
.
All'interno
delle Sottozone E4A non sono utilizzabili a fini edificatori i lotti derivanti
da frazionamenti avvenuti successivamente alla data di adozione del presente
P.R.G..
Art.
86 - Vincoli di inedificabilità derivanti da concessioni già rilasciate in
zona agricola
I
vincoli di inedificabilità, derivanti da licenze edilizie o concessioni ad edificare
già rilasciate, relativi alla zona agricola, rimangono confermate qualora il
presente P.R.G. non preveda una diversa destinazione per detta zona.
Art.
87 - Edifici condonati ai sensi della Legge 47/85 e della L.724/94
Sugli
edifici condonati ai sensi della Legge 47/85, è consentito intervenire con
sostituzione dei materiali fino alla demolizione e ricostruzione sul sedime
esistente del fabbricato senza che ne venga aumentato il volume e
semprechè le opere producano un
miglioramento dello stato di fatto sia sotto l'aspetto edilizio, sia sotto
l'aspetto ambientale.
Per
gli edifici condonati, posta ad una distanza inferiore dai confini e fabbricati
nei limiti imposti dal Codice Civile, è ammessa la ristrutturazione complessiva
da eseguirsi per parti (cuci e scuci) escludendo la demolizione totale e la
successiva ricostruzione.
Al
fine di perseguire il riordino edilizio è ammesso il recupero volumetrico degli
edifici oggetto di condono edilizio attraverso accorpamenti e trasposizione
degli stessi nell’psservanza delle distanze tra confini, fabbricati e strada
previsti dalle norme di zona, con esclusione delle zone “A” Centro Storico,
Il
Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio, previa specifica deliberazione
del Consiglio Comunale, ha facoltà di derogare dalle prescrizioni del P.R.G., limitatamente
ai casi di edifici o di impianti pubblici o di interesse pubblico, ai sensi
dell'art.80 della L.R. 27.06.1985, n.61.
Art.
89 - Abrogazione del P.R.G. vigente e delle successive varianti
Il
presente P.R.G. annulla e sostituisce il P.R.G. approvato con D.P.R.
15.12.1966, registrato alla Corte dei Conti il 26.01.1967, Reg. 2 LL. PP.
foglio 3314, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15.02.1967, n. 41, nonchè
tutte le successive integrazioni e varianti.-
Art.
90 - Abrogazione del Regolamento Edilizio
Il
Regolamento Edilizio adottato contestualmente alla Variante Generale del P.R.G.
sostituisce a tutti gli effetti il vigente Regolamento Edilizio.-